- BARRIERE PARAMASSI ED OPERE DI RINFORZO E PROTEZIONE DI PARETI ROCCIOSE
- SOVRASTRUTTURE STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, AL CORPO DEL RILEVATO IN AGGREGATI RICICLATI E IN AGGREGATI NATURALI
- STRUTTURE METALLICHE
Art. 19 l.p. n. 2 del 2016 e art. 5 l.p. n. 2 del 2020 – D.G.P. n. 1475 del 2 ottobre 2020
Pubblicati avvisi pubblici per la formazione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, nonché incarichi tecnici di cui agli artt. 20 e 22 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26
Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 19 ottobre 2015
ASTA PUBBLICA
Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica di data 11 settembre 2015 n. 550 è stata autorizzata l’indizione della presente procedura di gara finalizzata all’affitto di un fondo rustico in C.C. Tione I.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Base d’asta: canone annuo € 620,00 (seicentoventi/00).
Durata: 20 (venti) annate agrarie.
L’affittuario è tenuto a conservare i fondi in ordine ed a provvedere allo sfalcio dei prati ed alla manutenzione del bosco ogni qualvolta si renda necessario. Ogni e qualsiasi attività o coltura che l’affittuario voglia effettuare sui fondi in affitto deve essere svolta in osservanza delle norme urbanistiche e con tutte le autorizzazioni necessarie. Tutte le attività e colture sono ad esclusivo carico dell’affittuario.
L’affittuario deve porre principale attenzione al fatto che i fondi sono ubicati nei pressi del Presidio Ospedaliero di Tione e, quindi, le attività devono essere svolte nel rispetto dovuto a tale specifica struttura ed a coloro che fruiscono dei servizi in essa prestati.
Il contratto di affitto sarà stipulato ai sensi della legge 203/1982 con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole in quanto “in deroga” alle vigenti norme in materia di contratti agrari secondo lo schema approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica di data 11 settembre 2015 n. 550.
E’ esclusa la possibilità che il contratto venga tacitamente rinnovato (art. 5, comma 1, della L.P. 23/1990).
L’Amministrazione non si assume responsabilità alcuna circa l’esattezza delle misure, delle quantità e di altri dati tecnici contenuti nella documentazione catastale rispetto alla situazione reale.
L’offerente non potrà quindi eccepire e/o vantare alcunché nei confronti dell’Amministrazione qualora dovessero emergere differenze tra i dati catastali e di qualità con la situazione reale.