LEGGE
PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI
Legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (1)
Norme
in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza
negli appalti
(b.u. 21 settembre 1993, n. 44, suppl.
ord. n. 1)
(testo
coordinato con le modifiche della lp 10/2008 e della lp 7/2011 – testo in
vigore dal 27 aprile 2011)
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
Art. 3 - Determinazione del valore degli
affidamenti
Art. 3 bis - Lavori sequenziali
Art. 4 - Competenze degli organi
Art. 6 - Programmazione dei lavori pubblici
Capo II - Misure di trasparenza
Art. 7 bis - Divieti di divulgazione
Art. 8 - Collegio di ispettori
Art. 9 - Responsabile di progetto
Art. 10 - Osservatorio provinciale dei lavori
pubblici e delle concessioni
Art. 11 - Sportello dei contratti pubblici e
centrale di committenza
Art. 12 - Prescrizioni tecniche
Art. 13 bis - Regolamenti e capitolati
Capo IV - Progettazione, direzione lavori e
collaudo
Art. 15 - Progettazione preliminare
Art. 16 - Progettazione definitiva
Art. 17 - Progettazione esecutiva
Art. 17 bis - Documento tecnico di cantiere
Art. 18 - Dichiarazione di pubblica utilità,
di urgenza ed indifferibilità
Art. 20 - Affidamento degli incarichi di
progettazione e di altre attività tecniche
Art. 21 - Concorso di progettazione
Art. 22 - Incarichi di direzione dei lavori
Art. 22 bis - Sorveglianza sui lavori
Art. 23 bis - Coperture assicurative
Art. 25 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 26 - Termini e modalità dei collaudi
Capo V - Norme comuni di pubblicità
Art. 27 bis - Pubblicità dei bandi di gara
Art. 28 - Pubblicità degli avvisi di
aggiudicazione
Art. 28 bis - Informazioni circa i mancati
inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Capo VI -
Esecuzione dei lavori
Art. 29 - Sistemi di esecuzione
Art. 30 - Procedure di affidamento
Art. 30 bis - Procedura aperta
Art. 32 bis - Procedura negoziata previa
pubblicazione di un bando di gara.
Art. 33 - Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara.
Art. 33 bis - Dialogo competitivo
Art. 33 quater - Procedure telematiche
Art. 34 - Requisiti di partecipazione
Art. 34 bis - Certificazione di qualità
Articolo 34 ter - Norme di gestione ambientale
Art. 35 - Requisiti di ordine generale
Art. 36 - Soggetti ammessi alle gare
Art. 37 - Riunione di concorrenti
Art. 38 - Criteri di selezione
Art. 39 - Criteri di aggiudicazione
Art. 40 - Offerte anomale e turbative di gara
Art. 40 bis - Fasi dell'aggiudicazione
Art. 41 Controlli
sul possesso dei requisiti
Art. 42 - Disposizioni organizzative per il
ricorso al subappalto
Art. 43 - Tutela dei lavoratori
Art. 44 - Aggiornamento dei prezzi di progetto
Art. 45 - Semplificazione delle procedure
Art. 46 bis - Anticipazioni alle imprese
appaltatrici
Art. 46 ter - Disciplina economica
dell'esecuzione dei lavori pubblici
Capo VII - Concessione di lavori pubblici
Art. 48 - Ambito di applicazione
Art. 49 - Concessione di lavori pubblici
Art. 50 - Modalità di pubblicità e di
affidamento delle concessioni di lavori pubblici
Art. 50 bis - Affidamenti diretti al
concessionario
Art. 50 ter - Appalti del concessionario
Art. 50 quater - Finanza di progetto
Art.
50 sexies - Art. 50 undecies
Art. 50 duodecies - Società di progetto
Art. 50 ter decies - Emissione di obbligazioni
da parte delle società di progetto.
Art. 50 quater decies - Risoluzione
Art. 50 sedecies - Privilegio sui crediti
Art. 51 - Varianti progettuali
Art. 51 bis - Varianti migliorative proposte
dall'appaltatore
Art. 53 - Interventi di somma urgenza
Capo X - Attività consultive in materia di lavori
pubblici
Art. 56 - Composizione del comitato
tecnico-amministrativo
Art. 57 - Espressione dei pareri degli organi
consultivi
Art. 58 - Deroghe alla richiesta di parere
Capo X bis - Il contratto (92)
Art. 58.1 - Divieto di cessione
Art. 58.3 - Risoluzione del contratto per
reati accertati
Art. 58.4 - Risoluzione del contratto per
grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Art. 58.5 - Inadempimento di contratti di
cottimo
Art. 58.6 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione
del contratto
Art. 58.7 - Obblighi in caso di risoluzione
del contratto
Art. 58.9 - Esecuzione d'ufficio
Art. 58.10 - Vicende soggettive dell'esecutore
del contratto
Art. 58.11 - Cessione dei crediti derivanti
dal contratto
Art. 58.12 - Riserve. Contestazioni tra
l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore
Capo X ter - Lavori su beni culturali (105)
Art. 58.13 - Ambito di applicazione
Art. 58.14 - Disciplina degli appalti misti
per alcune tipologie di interventi
Art. 58.15 - Affidamenti separati
Art. 58.17 - Attività di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie.
Capo X quater - Disciplina applicabile agli
appalti d'importo superiore alla soglia comunitaria
Art. 58.21 - Appalti soprasoglia
Art. 58.22 - Procedure di affidamento di
incarichi
Art. 58.25 - Numero minimo dei candidati da
invitare nelle procedure ristrette.
Art. 58.28 - Avvisi di preinformazione
Art. 58.29 - Verifica delle offerte anomale
Art. 58.30 - Progettista e direzione dei
lavori
Capo XI - Modificazioni di leggi provinciali
Capo XII -
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
Art. 66 - Riferimento delle spese e copertura
degli oneri
LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2011, n. 7
Capo I - Disposizioni generali
1. La
presente legge e i suoi regolamenti di attuazione costituiscono l'ordinamento dei
lavori pubblici di interesse provinciale realizzati nella provincia di Trento
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché dei lavori pubblici
realizzati su beni di proprietà dalla Provincia autonoma di Trento, dai suoi
enti strumentali e dai comuni al di fuori del territorio provinciale.
2. La
presente legge si applica per la realizzazione di lavori pubblici d'importo
inferiore alla soglia comunitaria nonché di lavori d'importo superiore alla soglia
medesima salvo quanto diversamente disciplinato dal capo X quater.
3. Per
i lavori concernenti beni mobili e immobili e di interventi su beni
architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti
al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l.
6 luglio 2002, n. 137), comprese le attività di scavo archeologico, si applica
il capo X ter della presente legge.
4. Nei
contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture e
servizi quando comprendono lavori, si applica la presente legge se i lavori
assumono rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le
caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente
accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e purché questi costituiscano
l'oggetto principale del contratto.
5. La
presente legge si applica ai soggetti previsti dalla direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali, se essi operano come
amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della presente legge.
6. Questa
legge si applica ai lavori pubblici da realizzare da parte di soggetti privati,
titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione
delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto
per il rilascio del permesso fatta eccezione per l'articolo 58.28, in materia
di avviso di preinformazione, e per l'articolo 6, in materia di programmazione
dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o
l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal
committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti
adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono individuare
ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla
redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per
la progettazione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può
prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione,
l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti
all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un
progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo
massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo
contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare,
indice una gara con le modalità previste dagli articoli 30 e 30 bis. Oggetto
del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione
definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di
sicurezza. Per l'affidamento dei lavori pubblici d'importo inferiore alla
soglia si applica la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4; l'invito è
rivolto ad almeno cinque soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.
7. Ai
contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili di cui sono
parte un'amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor che non è
un'amministrazione aggiudicatrice o un altro ente aggiudicatore, aventi ad
oggetto i lavori previsti dall'allegato I della direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi, o gli interventi di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a
tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando i lavori, i
servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello
sponsor, si applicano i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di
requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'altro ente aggiudicatore beneficiario
delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture impartiscono le
prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione e
all'esecuzione del contratto.
8. La
Giunta provinciale può impartire direttive ai propri enti strumentali per
l'applicazione della presente legge (2).
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici ai sensi della presente legge deve garantire la qualità delle
prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, con le modalità indicate dalla presente legge (3).
1. Ai
fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono.
2. L'"accordo
quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici
e uno o più imprenditori allo scopo di stabilire le clausole relative agli
appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
3. Gli
"appalti di lavori pubblici" sono i contratti a titolo oneroso aventi
ad oggetto l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo o,
congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori,
nonché l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dall'amministrazione aggiudicatrice.
4. I
"lavori pubblici" comprendono le attività specificate nell'allegato I
della direttiva n. 2004/18/CE. I lavori comprendono le attività di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per
"opera" si intende il risultato di un insieme di lavori che di per sé
esplichi una funzione economica o tecnica.
5. I
"contratti pubblici" sono i contratti previsti dalla presente legge
aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori o l'acquisizione di servizi posti
in essere dalle amministrazioni aggiudicatrici.
6. L'"asta
elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi
valori riguardanti taluni elementi delle offerte o entrambi, che permetta la
loro classificazione mediante un trattamento automatico. Gli appalti che hanno
per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non
possono essere oggetto di aste elettroniche.
7. La
"centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che
aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori destinati ad
altre amministrazioni aggiudicatrici.
8. I
"concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alle
amministrazioni aggiudicatrici, nei settori dell'architettura e
dell'ingegneria, un progetto selezionato da una commissione in base a una gara,
con assegnazione di premi.
9. I
"contratti sopra soglia comunitaria" sono i contratti pubblici il cui
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o
superiore alle soglie fissate dalla direttiva comunitaria in materia di
procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori.
10. Il
termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento,
con o senza personalità giuridica, a carattere stabile o temporaneo.
11. Il
"dialogo competitivo" è una procedura in cui l'amministrazione
aggiudicatrice, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo
con i candidati ammessi a tale procedura, per elaborare una o più soluzioni
atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.
12. L'"organismo
di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche costituito in forma
societaria, che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sia
istituito per soddisfare specificatamente esigenze d'interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale;
b) sia
dotato di personalità giuridica;
c) la
cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti indicati
dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto
pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi
oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito, per più della metà dei componenti, da persone designate dai
soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri
organismi di diritto pubblico.
13. Le
"procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono:
l'affidamento di lavori o di incarichi di progettazione mediante appalto,
l'affidamento di lavori mediante concessione, l'affidamento di concorsi di
progettazione, l'affidamento di spese in economia.
14. Le
"procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni imprenditore
può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle
amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.
15. Le
"procedure aperte" sono le procedure in cui ogni imprenditore
interessato può presentare un'offerta.
16. Le
"procedure negoziate" sono le procedure in cui le amministrazioni
aggiudicatrici consultano gli imprenditori da loro scelti e negoziano con uno o
più di essi le condizioni dell'appalto.
17. Il
termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di
imprenditori costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento
di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica
offerta.
18. Le
"varianti" sono le modifiche apportate a un progetto approvato che
non alterano la natura e la destinazione dei lavori (4).
1. Le
amministrazioni esecutrici o aggiudicatrici dei lavori disciplinati da questa
legge sono:
a) la
Provincia autonoma di Trento;
b) i
comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;
c) gli
altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e gli
altri soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, e le
associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai
soggetti previsti da questo comma. Per l'individuazione degli altri soggetti
aggiudicatori tenuti ad applicare questa legge si applica la normativa
nazionale in materia di appalti e contratti.
2. Ai
fini di questa legge sono amministrazioni aggiudicatrici anche i soggetti
aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, come individuati e
disciplinati dalla normativa statale in materia di appalti e contratti.
3. Questa
legge si applica anche ai lavori d'importo complessivo superiore a un milione
di euro, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici
individuate da questo articolo, per i quali queste amministrazioni
aggiudicatrici erogano una sovvenzione, un finanziamento o un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che superi il 50
per cento del relativo importo, fatta eccezione per l'articolo 58.28, in
materia di avviso di preinformazione, e per l'articolo 6, in materia di
programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il
subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è
autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I
regolamenti adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono
individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento
alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per
la progettazione. Per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore
alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma
6, ultimo periodo (5)
1. Il
calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale
pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Il
calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di
eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto. Quando
l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o
gli offerenti, compresi i premi di accelerazione, questi sono computati nel
valore stimato dell'appalto ai fini della scelta della procedura di
affidamento.
2. La
stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara o, se il bando
non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la
procedura per l'aggiudicazione dell'appalto.
3. Nessun
progetto d'opera può essere frazionato per escluderlo dall'applicazione delle
disposizioni della presente legge concernenti le modalità di affidamento. Se
l'opera è divisa in lotti, ogni lotto deve essere funzionale.
4. Il
calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori nonché del
valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione di lavori,
messe a disposizione dell'imprenditore dall'amministrazione aggiudicatrice.
5. Quando
un'opera prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per
lotti distinti, per l'aggiudicazione di ciascun lotto è computato il valore
complessivo stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei
lotti è pari o superiore alla soglia per l'applicazione della direttiva n.
2004/18/CE, per l'aggiudicazione di ciascun lotto si applica il capo X quater.
Le amministrazioni aggiudicatrici, tuttavia, possono derogare a tale applicazione
per i lotti di lavori il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 1
milione di euro, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 per
cento del valore complessivo di tutti i lotti. In tale caso si applicano le
relative procedure di affidamento previste dalla presente legge.
6. Ai
fini della scelta della procedura di affidamento, per il calcolo dell'importo
degli affidamenti di cui all'articolo 20, è preso in considerazione il valore
stimato della prestazione oggetto di ciascun contratto (6).
1. I
lavori possono essere motivatamente suddivisi dalle amministrazioni
aggiudicatrici in più contratti d'appalto, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3. La motivazione dà conto, in particolare, della convenienza
della scelta dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario. Il regolamento
di attuazione definisce i criteri distintivi tra lotti funzionali e lavori
sequenziali.
2. Per
la predisposizione del documento preliminare di progettazione previsto
dall'articolo 14 e per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un
responsabile di progetto ai sensi dell'articolo 9 (7).
1. Le competenze per
lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite
agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del
personale della Provincia autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente
disciplinati dalla presente legge.
1 bis.
Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, le
competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge
sono attribuite ai loro organi secondo il riparto di competenze previsto dai
rispettivi ordinamenti, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 8, 10,
11 e 13 e per quanto non diversamente disposto dal capo X (8).
omissis
(9)
1. Nell'ambito
dei lavori pubblici la programmazione è assunta come metodo di governo, per
garantire una realizzazione coordinata e razionale di opere pubbliche sul territorio,
assicurando coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte assunte dalle
amministrazioni indicate dall'articolo 2, comma 1.
2. La
programmazione dei lavori pubblici è realizzata dalle amministrazioni indicate
dall'articolo 2, comma 1, mediante gli strumenti previsti dai loro ordinamenti.
3. Per
inserire nuove opere negli strumenti di programmazione delle amministrazioni
indicate dall'articolo 2, comma 1, si deve predisporre il documento preliminare
di progettazione previsto dall'articolo 14.
4. Per
predisporre il documento preliminare di progettazione il dirigente responsabile
può indire un'apposita conferenza informativa, cui possono partecipare i
soggetti pubblici e privati interessati. Dei risultati della conferenza si tiene
conto nell'atto di programmazione dell'intervento (10).
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, possono
motivatamente delegare integralmente o parzialmente alle amministrazioni di cui
al medesimo comma, ovvero ad altre amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle
proprie competenze relative alla realizzazione di specifici lavori pubblici.
2. Il
provvedimento di conferimento della delega determina le modalità di esercizio
delle competenze delegate ed i rapporti tra le amministrazioni inerenti la
realizzazione delle opere.
3. L'amministrazione
delegante assicura all'amministrazione delegata la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate, nel limite
complessivo delle spese effettivamente sostenute e documentabili, anche
mediante pagamenti anticipati sulla base di fabbisogni periodici di cassa.
3 bis. Sulla
base di accordi con i soggetti interessati le amministrazioni aggiudicatrici
possono realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e
interventi di competenza di altre amministrazioni, nonché di soggetti che
gestiscono servizi pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree
interessate da opere o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o
in zone contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le
modalità di esecuzione dei lavori, nonché lo svolgimento delle procedure
amministrative necessarie.
3 ter. Se i
lavori previsti dal comma 1 sono già appaltati, l'amministrazione
aggiudicatrice può modificare il progetto originario. La modificazione
costituisce variante ai sensi dell'articolo 51, nei limiti ivi previsti, ed è
ammessa per i lavori che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le
opere pubbliche già realizzate o da realizzare, nonché per i lavori
strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti
nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso
contrario, il ribasso medio del contratto originario, con riferimento
all'elenco provinciale dei prezzi (11).
Capo II - Misure di trasparenza
1. Salvo quanto
espressamente previsto dalla presente legge, il diritto di accesso agli atti
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori pubblici, comprese le
candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione,
la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e
norme in materia di procedimento amministrativo). Si applicano anche le
ulteriori disposizioni vigenti in materia di accesso agli atti e di divieto di
divulgazione, in quanto compatibili con questo articolo.
2. Fatta
salva la disciplina prevista dalla presente legge per gli appalti secretati o
la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso
è differito:
a) nelle
procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
b) nelle
procedure ristrette, in quelle negoziate e in quelle previste dall'articolo 52,
in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta d'invito o che
hanno segnalato il loro interesse, in relazione all'elenco dei soggetti che
sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
c) in
relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione.
3. Gli
atti indicati nel comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere
comunicati a terzi o resi noti in qualsiasi altro modo da parte dei soggetti che
affidano i lavori pubblici.
4. Fatta
salva la disciplina prevista dalla presente legge per gli appalti secretati o
la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle
informazioni fornite dagli offerenti, nell'ambito delle offerte o a loro
giustificazione, che costituiscono, secondo motivata e provata dichiarazione
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a
eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuare in sede di
regolamento di attuazione;
c) ai
pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione della presente
legge, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti
pubblici;
d) alle
relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle
domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), è
comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda per la difesa in
giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del
contratto nel cui ambito è formulata la richiesta di accesso (12).
1. Alle
finalità di cui all'articolo 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152
recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività
amministrativa" convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991,
n. 203, la Provincia provvede secondo le modalità previste dal presente
articolo.
2. Per
gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, nonché per i contratti di
pubbliche forniture e per gli appalti di pubblici servizi di competenza delle
amministrazioni aggiudicatrici, il Presidente della Giunta provinciale può
richiedere all'ente o organo interessato notizie e informazioni
sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi
contratti.
2 bis. Se il
dirigente della struttura competente per materia, il dirigente della struttura
competente all'espletamento della procedura di gara o il presidente della gara
hanno fondato motivo di ritenere che ci siano accordi tra imprese volti a
condizionare il risultato della gara ne danno tempestivo avviso al Presidente
della Provincia per l'attivazione della procedura prevista dal comma 3.
3. Nel
caso in cui nell'espletamento degli appalti, delle concessioni e dei contratti
di cui al comma 2 emergano, sulla base di elementi comunque acquisiti,
inefficienze, ritardi, disservizi, anomalie, turbative di gara o pericoli di
condizionamenti mafiosi o criminali, il Presidente della Giunta provinciale
nomina senza indugio, con proprio decreto, sentita l'avvocatura della
Provincia, un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la
correttezza delle procedure di affidamento e di acquisire ogni utile notizia
sulla impresa o imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque
partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni.
4. Il
collegio degli ispettori è composto da un magistrato della giurisdizione
ordinaria o amministrativa, designato, rispettivamente, dal presidente della
corte d'appello o dal presidente del tribunale regionale di giustizia
amministrativa, da un funzionario designato dal commissario del Governo e da un
dirigente provinciale designato dalla Giunta provinciale.
5. Il
provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il
quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche
prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre
all'amministrazione aggiudicatrice interessata la sospensione della procedura
di affidamento o della esecuzione dei relativi contratti ed informare gli
organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a
carico degli amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti od
imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui
dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni recante "Disposizioni
contro la mafia".
6. Sulla
base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione
dell'indagine le amministrazioni aggiudicatrici adottano tutti i necessari
provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la
revoca della procedura di affidamento o la rescissione dei relativi contratti
unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione dei
lavori, delle forniture o dei servizi pubblici non subisca pregiudizio.
6 bis. La
Giunta provinciale definisce i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai componenti del collegio degli ispettori, entro i limiti previsti
dall'articolo 50 della legge provinciale
29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale
della Provincia autonoma di Trento) (13).
1. Per tutti gli
adempimenti connessi con la realizzazione dei lavori disciplinati dalla
presente legge d'importo superiore alla soglia comunitaria, nonché nei casi
previsti dall'articolo 3 bis, il dirigente della struttura competente per
materia svolge le funzioni di responsabile di progetto o può affidare queste
funzioni a personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice oppure a
soggetti esterni ad essa, forniti di provata e specifica esperienza in materia
di lavori pubblici e di gestione dei processi. Le funzioni di responsabile di
progetto sono svolte a supporto del responsabile del procedimento, come
individuato ai sensi della legge
provinciale n. 23 del 1992.
2. Nei
casi non previsti dal comma 1 il dirigente della struttura competente per
materia può nominare il responsabile di progetto secondo quanto stabilito dal
regolamento di attuazione.
3. omissis
4. omissis
4 bis. Il
regolamento di attuazione può prevedere forme specifiche di coordinamento delle
attività di progettazione e di realizzazione dell'opera pubblica e determinare
i casi e le modalità di verifica e validazione del progetto prima dell'approvazione
dello stesso (14).
1. È
istituito presso la Provincia l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e
delle concessioni.
2. All'osservatorio
sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccolta
ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici eseguiti, in corso di
esecuzione, progettati o programmati nel territorio provinciale, con
particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione
geografica dei lavori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di
attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni riscontrate,
all'impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in
materia assicurativa e previdenziale;
b) pubblicazione
periodica di apposito notiziario provinciale su sito informatico recante gli
elenchi dei lavori programmati e la indicazione degli affidamenti di lavori
d'importo superiore a 150.000 euro da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 2, nonché della attribuzione a liberi
professionisti di incarichi per la progettazione, la direzione lavori ed il
collaudo ai sensi degli articoli 20, 22 e 24;
c) omissis
c bis)
elaborazione di un sistema di verifica, controllo e analisi dell'evoluzione dei
costi nella realizzazione delle opere pubbliche;
d) determinazione
annuale, per ciascun elenco prezzi di cui all'articolo 13 pubblicato negli anni
precedenti, di un coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi calcolato
secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
2 bis.
L'osservatorio opera nel rispetto di standard comuni, anche informatici, che
consentano l'interscambio d'informazioni con gli altri osservatori regionali, i
soggetti istituzionali, anche a livello statale e comunitario e le associazioni
di imprese e lavoratori interessate.
2 ter.
L'osservatorio si rapporta con i soggetti istituzionali competenti a qualunque
livello, anche statale e comunitario, per analizzare, elaborare, coordinare e
rendere disponibili le informazioni raccolte, mediante la definizione di
apposite convenzioni.
3. Le
amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all'osservatorio, a cura di
un responsabile preliminarmente individuato, le informazioni relative al comma
2, lettera a).
4. omissis (15)
Capo III - Norme tecniche
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono istituire un ufficio, denominato
"sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture",
con il compito di:
a) fornire
ai candidati, agli offerenti e ai soggetti che intendono presentare una
candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di
affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla
tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di
lavoro e a tutte le altre norme da rispettare nell'esecuzione del contratto;
b) fornire
ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e
delle offerte, in conformità alla presente legge.
2. Le
informazioni possono essere fornite anche per via telematica, in conformità
alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Le
informazioni sono fornite a pagamento; il corrispettivo è destinato a coprire
il costo del servizio fornito dallo sportello ed è fissato dai soggetti che
istituiscono lo sportello.
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici che hanno istituito lo sportello o ne hanno
attribuito i compiti a un ufficio già esistente indicano nel bando o nel
capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere chieste le
informazioni, precisando anche il costo del servizio.
5. Per
le amministrazioni aggiudicatrici resta fermo quanto disposto dall'articolo 39
bis della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo
dell'autonomia del Trentino) (16).
1. I
progetti devono prevedere tutte le prescrizioni tecniche atte a definire
puntualmente e completamente i lavori da eseguire, con rinvio all'elenco prezzi
previsto dall'articolo 13 in vigore alla data di certificazione d'idoneità del
progetto ai fini dell'appalto, nonché alle norme tecniche di settore.
2. Le
specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono
comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti
pubblici alla concorrenza.
3. Fatte
salve le regole tecniche nazionali, obbligatorie nella misura in cui sono
compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate
in uno dei modi che seguono:
a) mediante
riferimento alle specifiche tecniche definite nell'allegato VI della direttiva
n. 2004/18/CE e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono
norme europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad
altri sistemi di riferimento adottati dagli organismi europei di
normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni
tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di
progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera
dei prodotti; ciascun riferimento contiene la menzione "o
equivalente";
b) in
termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere
caratteristiche ambientali; tuttavia devono essere abbastanza precisi da
consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle
amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
c) in
termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con
riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere
la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante
riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per certe caratteristiche e
alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre
caratteristiche.
4. Quando
si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al
comma 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere
un'offerta per il motivo che il prodotto e i servizi offerti non sono conformi
alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta
l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni
aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui
proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle
specifiche tecniche.
5. A
meno che non siano giustificate dall'oggetto dell'appalto le specifiche
tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o
un procedimento particolare, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o
a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, che avrebbero come
effetto di favorire o eliminare certe imprese o certi prodotti. Tale menzione o
riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, se una descrizione
sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non è
possibile applicando i commi 3 e 4; la menzione o il riferimento sono
accompagnati dall'espressione "o equivalente" (17).
1. Ai
fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa
nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi
da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.
2. Le
voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni
tecniche di cui all'articolo 12.
3. L'elenco
prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile
a decorrere dalla data della sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato
annualmente e viene pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno. L'elenco prezzi
costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione
e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento
di nuovi prezzi.
4. L'adozione
di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di
prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente
motivata nella relazione tecnica del progetto e negli atti che dispongono la
definizione o il concordamento di nuovi prezzi.
5. Il
richiamo alle voci dell'elenco prezzi comporta l'applicazione integrale delle
prescrizioni tecniche ivi stabilite.
5 bis.
L'elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza.
6. La
Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell'elenco
prezzi.
6 bis. Il
dipartimento competente in materia di lavori pubblici, individuato dalla Giunta
provinciale, svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi
di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del
procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di
amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La
pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni
imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.
6 ter. Entro
il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale, ove possibile contestualmente
all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1, individua, in riferimento
alle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi e previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto
dall'articolo 55, gli aumenti del costo dei materiali derivanti da fatti
eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei
lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter,
comma 4 (18).
1. Con
uno o più regolamenti è dettata la disciplina attuativa della presente legge,
previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55.
Con la stessa procedura si provvede alle successive modificazioni e
integrazioni dei regolamenti. I regolamenti possono prevedere anche eventuali
disposizioni transitorie.
2. I
regolamenti possono disciplinare, tra l'altro, quanto segue:
a) rapporti
funzionali tra i soggetti che concorrono alla progettazione e realizzazione dei
lavori e relative competenze;
b) norme
tecniche connesse con la progettazione dei lavori;
c) capitolato
generale;
d) schemi-tipo
di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere
le procedure di scelta del contraente;
e) forme
di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali;
f) requisiti
soggettivi, certificazioni di qualità, qualificazione degli esecutori e
modalità di verifica, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge;
g) piano
di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza, cronoprogramma,
programma e tempi di esecuzione dei lavori;
h) modalità
di approvazione del progetto e attività preliminari alla procedura di
affidamento dei contratti;
i) procedure
di affidamento dei contratti, compresi i servizi di ingegneria e architettura e
le prestazioni di consulenza e supporto tecnico-amministrativo, i requisiti e
le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici e di gara, forme di
comunicazione, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di
pubblicità, inviti, comunicazioni;
j) contenuti
della progettazione definitiva in caso di contratti d'appalto aventi a oggetto
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
k) modalità
di stipulazione e contenuto del contratto;
l) direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relative
coperture assicurative e attività di supporto tecnico-amministrativo;
m) disciplina
delle penali e dei premi e loro modalità applicative;
n) attività
necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti e per le sospensioni
disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
o) esecuzione
dei lavori; forma e contenuto della contabilità dei lavori; proroghe;
contestazioni, controversie e riserve;
p) formulazione
di nuovi prezzi;
q) schemi-tipo
di cauzioni e polizze assicurative;
r) casi
e procedure per l'esecuzione d'ufficio dei lavori;
s) modalità
di collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, comprese le ipotesi
di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori.
3. Le
amministrazioni aggiudicatrici adottano capitolati speciali, contenenti la
disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di
specifici contratti, nel rispetto della presente legge. I capitolati menzionati
nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
3 bis. Il
regolamento di attuazione può disciplinare, promuovere o premiare l'adozione,
da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore, di supporti bancari
volti a garantire la sostenibilità finanziaria e la qualità della prestazione
nonché la tutela dei lavoratori e dei subappaltatori (19).
01. Il
documento preliminare di progettazione deve contenere i riferimenti alle norme
urbanistiche in relazione alla fattibilità dell'opera, i vincoli ambientali,
idrogeologici e paesaggistici derivanti da carte tematiche di sintesi, l'eventuale
esistenza di vincoli di tutela storico-artistica, monumentale e archeologica ai
sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, le norme di riferimento che
individuano le caratteristiche tecnico-dimensionali, le motivazioni e gli
obiettivi per la realizzazione dell'opera, la valutazione economico-finanziaria
dell'intervento, comprensiva degli elementi che caratterizzano i costi di
gestione dell'opera, i tempi per le procedure da seguire per la realizzazione
dell'opera medesima.
02. Il
regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad
oggetto gli elementi indicati dal comma 01, eventualmente anche in relazione a
singole categorie di opere e di lavori pubblici.
1. In
relazione alle diverse successive definizioni tecniche, la progettazione si
articola in preliminare, definitiva ed esecutiva.
2. Nel
procedere alla definizione dei costi dei progetti le amministrazioni
aggiudicatrici si attengono all'elenco prezzi di cui all'articolo 13 e possono
discostarsene motivatamente qualora gli stessi lavori presentino
caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.
3. omissis (20)
1. Il
progetto preliminare, che definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e
che consiste in una sommaria valutazione di fattibilità delle opere e dei
lavori, deve contenere:
a) gli
elementi idonei ad individuare, tramite disegni e relazioni illustrative, le
principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale delle
opere e dei lavori, anche, ove possibile, ponendo a confronto soluzioni
diverse;
b) un
preventivo sommario basato sui costi parametrici correnti e, ove opportuno, una
valutazione sommaria dei costi di esercizio;
c) una
valutazione dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte.
1 bis. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli
elaborati aventi ad oggetto gli elementi di cui al comma 1, eventualmente anche
in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici (21).
1. Il
progetto definitivo, che deve essere redatto secondo criteri che ne
garantiscano la completezza e l'accuratezza, deve consentire di individuare,
tramite elaborati grafici e descrittivi:
a) le
caratteristiche architettoniche e le principali caratteristiche tecniche ed
impiantistiche dei lavori ed in particolare dei materiali da impiegarsi in
relazione ad una loro specifica localizzazione;
b) le
superfici e i volumi da realizzare nonché l'individuazione del tipo di
fondazione;
c) l'inserimento
dei lavori nel territorio sotto il profilo urbanistico ed ambientale;
d) le
caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche dell'area
interessata desunte da apposita campagna di rilievi e sondaggi costituenti
un'apposita relazione geologica e geognostica;
e) i
tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione
dell'opera;
f) stima
analitica dei costi con possibilità di valutazione forfettaria per gli aspetti
propri della progettazione esecutiva;
g) il
piano di manutenzione, che contiene una puntuale valutazione dei benefici delle
prestazioni e dei costi di esercizio e di manutenzione;
h) gli
eventuali elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili
necessari alla realizzazione dei lavori.
2. Il
progetto di cui al comma 1 deve essere definito ad un livello tale che consenta
la sua sottoposizione alle valutazioni di carattere tecnico ed ambientale,
nonché al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalla
legislazione vigente.
3. Nell'ipotesi
in cui il progetto definitivo sia sottoposto all'esame degli organi consultivi
previsti dal capo X, esso dovrà essere corredato di un apposito elaborato
concernente le principali clausole e prescrizioni che dovranno essere inserite
nel capitolato speciale d'appalto.
4. La
Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione i contenuti degli
elaborati di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole
categorie di opere o lavori pubblici.
5. Ferme
restando le disposizioni della legge
provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sull'espropriazione per
pubblica utilità), per avviare le procedure espropriative e le attività
tecniche e operative volte all'approntamento dell'area su cui saranno
realizzate le opere è sufficiente approvare il progetto definitivo provvedendo
altresì al finanziamento dell'opera.
6. L'approvazione
di cui al comma 5 presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e
nulla osta di rito (22).
1. Il
progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e
deve poter consentire l'aggiudicazione secondo il criterio di cui all'articolo
39, comma 1, lettera a). Esso consiste in una descrizione completa e
dettagliata del territorio e delle categorie di lavori comprese nel progetto
stesso in modo che ogni elemento o componente sia identificabile per quantità,
forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo e che siano indicati i materiali
da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto
ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare.
2. In
relazione a quanto disposto dal comma 1, la progettazione esecutiva deve
comunque contenere:
a) relazione
tecnica completa del quadro economico;
b) grafici
e particolari necessari per la definizione dell'opera;
c) computo
metrico estimativo dei lavori e delle forniture redatto sulla base dei prezzi
unitari;
d) capitolati
speciali d'appalto, completi di elenco dei prezzi unitari, delle prescrizioni
tecniche, dei tempi di esecuzione e dei pagamenti;
e) elaborati
connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla
realizzazione dei lavori, ove non contenuti nel progetto definitivo;
f) in
relazione alla tipologia, complete indagini geologiche e/o geotecniche, disegni
esecutivi e calcoli definitivi delle strutture e degli impianti con i
particolari di compatibilità degli stessi impianti con le strutture edilizie,
nonché qualsiasi altro elaborato richiesto dalla normativa tecnica di settore;
g) ogni
altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima
precisione e completezza tutti i lavori e l'opera da realizzare.
3. La
Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione, in relazione a singole
categorie di opere o lavori pubblici, gli elementi di cui al comma 2.
4. L'importo
dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare
il 20 per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto.
4 bis. Le
somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento
dell'importo complessivo dei lavori (23).
1. Il
direttore dei lavori può chiedere all'appaltatore di produrre il documento
tecnico di cantiere, nei casi previsti dal regolamento di attuazione, per
lavorazioni nelle quali l'organizzazione dell'appaltatore e le tecnologie
operative di cui esso dispone richiedono di dettagliare le fasi esecutive.
2. Il
documento tecnico di cantiere è sottoposto per accettazione al direttore dei
lavori prima di ogni fase esecutiva per la quale è stato chiesto e ha la
funzione di definire condizioni, sequenze, modalità, mezzi d'opera e fasi
costruttive di ogni singola lavorazione, allo scopo di garantire la
cantierabilità dell'opera.
3. In
ogni caso il documento tecnico di cantiere non può costituire completamento del
progetto esecutivo (24).
1. L'approvazione
dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle
amministrazioni aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di
urgenza ed indifferibilità.
2. Equivale
altresì a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità
l'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 16, comma 5.
3. Rimangono
ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia,
anche per quanto concerne la possibilità di deroga agli strumenti urbanistici
vigenti.
4. Gli
effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità
cessano se le opere non hanno avuto inizio nel quinquennio successivo
all'approvazione.
4 bis. Per
conseguire gli effetti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni aggiudicatrici
depositano presso la segreteria del comune nel cui territorio ricadono gli
immobili da espropriare gli elaborati grafici e descrittivi previsti
dall'articolo 16 o, in alternativa, quelli previsti dall'articolo 17, ne danno
comunicazione ai proprietari o ai possessori, se conosciuti, e ne danno
pubblicità mediante avviso all'albo comunale. La stessa procedura è seguita nel
caso di varianti progettuali che comportino nuovi vincoli espropriativi o
occupativi. La comunicazione avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Gli interessati e il comune
possono presentare osservazioni alle amministrazioni aggiudicatrici entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
4 ter.
Decorso il termine per la presentazione di osservazioni le amministrazioni
aggiudicatrici approvano il progetto dichiarandone, ai sensi dei commi 1 e 2,
la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità. La comunicazione e la pubblicità
dell'approvazione sono effettuate con le modalità previste dal comma 4 bis (25).
omissis (26)
1. omissis
1 bis. Nelle
amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative
le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche
parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la
qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili
presso ciascuna struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 24.
1 ter. Per
lo svolgimento delle attività indicate nel comma 1 bis sono destinate
all'erogazione di retribuzioni incentivanti per il personale dipendente risorse
in misura non superiore al 2 per cento dell'importo di progetto o di perizia
delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri
previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione,
sono attribuite al personale nelle misure e con le modalità e i criteri
individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. Per i lavori di cui all'articolo
52, nel caso di affidamento al personale anche degli incarichi in materia di
sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), le risorse previste da questo
comma possono essere ulteriormente incrementate fino al 4 per cento
complessivo.
2. In
vista della ottimale utilizzazione delle risorse, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 2 possono affidare all'esterno, indicandone
motivatamente le ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi in
relazione all'attività di progettazione affidata ai propri servizi tecnici,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.
3. In
caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche,
ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di
una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative
delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di
organico o di competenze specifiche, attestate motivatamente dai dirigenti dei
servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività di
progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai seguenti soggetti
di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:
a) liberi
professionisti singoli;
b) liberi
professionisti in studi associati;
c) società
di professionisti;
d) società
d'ingegneria;
e) raggruppamenti
temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima
della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il
raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del
contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;
f) consorzi
stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;
g) persone
fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione
europea abilitate nei loro paesi d'origine.
4. Nei
casi previsti al comma 3 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì
istituire gruppi misti di progettazione tra liberi professionisti e dipendenti
dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di
attuazione.
5. L'affidamento
degli incarichi di progettazione deve aver luogo nel rispetto dei principi di
trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con
le procedure stabilite nel regolamento di attuazione. Se non gli viene affidata
la direzione dei lavori, il progettista redige le eventuali varianti, salvo
diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.
5 bis. Nel
caso di affidamento delle attività di progettazione ai soggetti di cui al comma
3, lettera e), questi devono prevedere la presenza di un professionista
abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
6. Le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento degli incarichi di
progettazione stipulando con i soggetti di cui al comma 3 apposita convenzione,
sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale.
7. Ai
fini dell'espletamento delle attività di progettazione di cui agli articoli 15,
16 e 17, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare studi, ricerche e
consulenze, nonché valutazioni tecniche, a strutture universitarie ovvero ad
enti o soggetti pubblici e privati, dotati di specifica qualificazione e
capacità tecnica. Il rapporto tra detti soggetti e le amministrazioni
aggiudicatrici deve essere disciplinato da apposita convenzione, sulla base
dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale.
7 bis. Gli
studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 3
della legge
provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della
valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela
dell'ambiente", possono essere affidati a professionisti, singoli o
associati anche temporaneamente, secondo criteri obiettivi, tenendo conto di
documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali in conformità
a quanto stabilito nel regolamento di attuazione.
8. Per
l'affidamento degli incarichi previsti da questo articolo le amministrazioni
aggiudicatrici possono utilizzare le tariffe professionali, se le ritengono
motivatamente adeguate, quale riferimento per la determinazione dei compensi
per attività professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 ter.
9. Gli
studi e le ricerche connesse con la progettazione e non remunerabili in base
alla tariffa professionale devono essere preventivamente sottoposte ad una
valutazione sull'opportunità e congruità espressa dal dirigente del servizio
competente per materia.
10. Gli
affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o
alle concessioni inerenti all'affidamento dei lavori progettati ovvero di
lavori rispetto ai quali gli stessi abbiano prestato attività di studio o di
consulenza, né possono essere affidatari degli eventuali appalti, subappalti,
cottimi o comunque di altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le
forniture ad essi funzionali.
11. Il
divieto di cui al comma 10 riguarda altresì i soggetti controllati,
controllanti o collegati agli affidatari di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile. L'inesistenza di situazioni di
collegamento e di controllo è dichiarata dall'affidatario prima del contratto.
12. Gli
affidamenti previsti da quest'articolo d'importo inferiore alla soglia di
applicazione della normativa comunitaria possono essere effettuati
direttamente, senza previo confronto concorrenziale, dai responsabili dei
servizi competenti per materia, sulla base di programmi di spesa concordati con
il loro dirigente generale o, in mancanza di tali programmi, dopo aver
acquisito il parere del dirigente generale. Per affidamenti d'importo inferiore
o uguale a 26.000 euro si prescinde dagli schemi-tipo previsti da
quest'articolo.
12 bis. In
tutti gli affidamenti previsti da questo articolo l'affidatario può avvalersi
del subappalto, con le modalità definite dal regolamento di attuazione,
esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con
esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle
misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità
del progettista.
12 ter. Ai
fini dell'affidamento degli incarichi previsti da questo articolo è richiesto
il documento unico di regolarità contributiva nonché la dichiarazione
dell'esistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 35 con
le modalità stabilite dal regolamento di attuazione (27).
1. Quando
la progettazione riguarda lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché
tecnologico, l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare
la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
2. I
criteri per la determinazione dell'ammontare del premio da assegnare al
vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a
titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento di attuazione.
3. Con
il pagamento del premio le amministrazioni aggiudicatrici acquistano la
proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti dal bando, e ferma restando la facoltà dell'amministrazione
di procedere, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi
livelli di progettazione. L'importo dei successivi livelli di progettazione è
considerato ai fini della determinazione dell'importo stimato da porre a base
di gara. Tale eventualità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti
nel bando (28).
1. Per
l'esecuzione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici devono
istituire la direzione dei lavori, costituita da un direttore dei lavori ed
eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori
di cantiere.
2. La
direzione dei lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle
amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità.
3. Per
gli incarichi di direzione dei lavori si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.
4. La
direzione dei lavori è preposta alla direzione e al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'intervento. Il direttore provvede a dare
carattere unitario agli interventi della direzione dei lavori e garantisce il
coordinamento delle attività nei confronti dell'appaltatore.
5. La
direzione dei lavori può essere costituita anche nella forma del gruppo misto
di direzione formato da dipendenti dell'amministrazione e da professionisti
esterni.
6. Le
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla
sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori o possono essere affidate
a un componente della direzione dei lavori, individuato dall'amministrazione
aggiudicatrice, che abbia i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza nei
cantieri.
6 bis. Le
funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore
per la esecuzione dei lavori (29).
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che la direzione lavori,
prevista dall'articolo 22, assicuri la sorveglianza continuativa del cantiere,
mediante la presenza quotidiana del direttore o di altro componente della
direzione, per una durata non inferiore al 10 per cento delle ore lavorative
giornaliere del cantiere.
2. Nelle
funzioni di sorveglianza rientra la compilazione quotidiana del giornale dei
lavori e la verifica del libro del personale ai fini della sicurezza e della
regolarità del lavoro, previsto dall'articolo 43, comma 11 (30).
1. Nelle
procedure riguardanti lavori d'importo superiore a 500.000 euro l'offerta è
corredata da una garanzia, pari al 2 per cento del prezzo a base di gara
indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente.
2. La
cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La
fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgano in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. La
garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono chiedere una garanzia
con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile
del procedimento, e possono prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, nel corso della procedura e per la durata
indicata nel bando, se, al momento della sua scadenza, non è ancora intervenuta
l'aggiudicazione.
5. La
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'atto con
cui comunicano l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvedono
contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia prevista al
comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.
6. L'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 o la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale
beneficio l'offerente, in sede di offerta, segnala il possesso del requisito e
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. Inoltre
l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, se
l'offerente risulta affidatario.
8. Entro
dieci giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e prima della
sottoscrizione del contratto l'esecutore dei lavori deve costituire una
garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo dei lavori. Si applica
il beneficio previsto dal comma 6. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è
superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.
9. La
garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 26, comma 2.
10. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 8 devono
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione
aggiudicatrice; devono contenere anche le eventuali ulteriori clausole ritenute
necessarie a garanzia dell'amministrazione aggiudicatrice, da individuare con
idonei provvedimenti.
11. La
garanzia fideiussoria prevista dal comma 8 è progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti,
è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di un analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, è svincolato, previo benestare del committente, ad avvenuta
approvazione del collaudo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 2. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento dell'istituto garante nei
confronti dell'impresa per la quale è prestata la garanzia.
12. La
mancata costituzione della garanzia di cui al comma 8 nel termine ivi previsto
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione stabilita
dal comma 1 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; questa aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (31).
1. L'esecutore
dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, conforme a uno
schema-tipo adottato con apposito regolamento, che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione determinati da
qualsiasi causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione. La somma assicurata per i danni alle
amministrazioni aggiudicatrici o a terzi deve essere proporzionata alle
specifiche situazioni di rischio esistenti.
2. Per
i lavori da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52, il dirigente che
approva il progetto o la perizia può chiedere la stipula delle predette polizze
assicurative solo in presenza di specifiche situazioni di rischio.
3. Per
i lavori d'importo pari o superiore a 10 milioni di euro, inoltre, l'esecutore
è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo, una polizza indennitaria decennale e una polizza per
responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi.
4. Il
regolamento di attuazione può istituire un sistema di garanzia globale di
esecuzione per i lavori d'importo superiore a 50 milioni di euro.
5. Il
progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di loro competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla
data di emissione del certificato di collaudo. La polizza del progettista o dei
progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori
costi che l'amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per le varianti di
cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), resesi necessarie in corso di
esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per
cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro
per lavori d'importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un
massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con
il limite di 2,5 milioni di euro per lavori d'importo pari o superiore a 5
milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza di
garanzia da parte dei progettisti esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale. Si applica il beneficio previsto
dall'articolo 23, comma 6 (32).
1. Al
collaudo delle opere e dei lavori pubblici provvede il personale tecnico di
enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, oppure liberi professionisti
abilitati, in possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze
agrarie e forestali secondo le specifiche competenze professionali e con
particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti
in un apposito elenco. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità
per la prestazione del collaudo da parte del personale tecnico di enti pubblici
in servizio o in stato di quiescenza e per l'iscrizione all'elenco dei liberi
professionisti.
2. Oltre
al caso previsto dall'articolo 51, qualora le opere e i lavori presentino
particolare rilevanza tecnica o amministrativa può essere nominata una
commissione collaudatrice presieduta da tecnici di cui al comma 1 e composta
anche da laureati in giurisprudenza, di particolare e comprovata esperienza nel
settore dei lavori pubblici.
3. Il
collaudatore o la commissione sono nominati di norma in corso d'opera dalle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2. Detta nomina è obbligatoria
per i lavori di importo a base d'asta superiore a 5 milioni di euro.
4. Nel
caso di opere o lavori eseguiti da soggetti privati di cui all'articolo 2,
comma 3, il certificato di collaudo sostituisce gli adempimenti previsti
dall'articolo 22, commi 3 e 4 della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente "Principi per
la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione
amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento
amministrativo". Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma compete
altresì al collaudatore, ovvero alla commissione collaudatrice, l'espletamento
delle verifiche in ordine alla regolarità delle procedure adottate per
l'affidamento dei lavori e delle relative forniture.
5. Il
collaudo dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidato
anche a tecnici dipendenti pubblici provvisti del diploma di geometra o altro
titolo equipollente.
6. Il
collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver
svolto alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione
attiva relativa alla realizzazione dei lavori soggetti a collaudo e non possono
aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta
sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori.
7. Per
lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il
collaudo è effettuato sulla base di apposita certificazione di qualità. Il
regolamento di attuazione stabilisce i casi in cui detta certificazione è
necessaria, nonché i criteri, le modalità ed i compensi relativi al suo
rilascio (33).
1. E'
facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori quando la spesa
risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi la soglia
comunitaria.
2. Il
certificato di regolare esecuzione è approvato dal dirigente del servizio
competente per materia (34).
1. Il
collaudo dei lavori pubblici deve essere concluso entro sei mesi dalla data
della loro ultimazione; nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la
particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può motivatamente
prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno
dall'ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso
entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Se
il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati
entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, e salvo che ciò
non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le
eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto
alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme
trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali
garanzie fideiussorie.
Capo V - Norme comuni di pubblicità
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici, nel bando di gara, indicano se un appalto pubblico
o un accordo quadro sono aggiudicati mediante procedura aperta o procedura
ristretta o procedura negoziata o dialogo competitivo.
2. Nel
bando di gara d'importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere
indicati il termine e le modalità per la presentazione delle offerte o delle
richieste d'invito, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione
aggiudicatrice e, nel caso di procedure ristrette, il termine massimo entro il
quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerte, non
superiore a centoventi giorni. Scaduto tale termine la procedura di gara deve
essere rinnovata.
3. I
bandi sopra soglia sono redatti secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione della Comunità europea in conformità alla procedura
prevista dall'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE (35).
1. I
bandi di gara per l'esecuzione dei lavori pubblici sono pubblicati nell'albo
dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove
essa ha sede, per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle
offerte o delle domande stabilito dal bando medesimo.
2.
Per i lavori d'importo superiore a 2 milioni di euro e inferiori alla soglia
comunitaria i bandi di gara sono pubblicati anche in un apposito sito internet
o in alternativa, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, i bandi relativi alle gare d'importo pari
o superiore alla soglia comunitaria sono inviati all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea per via elettronica o con altri
mezzi di trasmissione. I bandi di gara sono pubblicati anche nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, in un apposito sito internet, per estratto
in almeno due quotidiani a diffusione nazionale e in almeno due a diffusione
provinciale, non prima della data della loro trasmissione all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. La pubblicazione menziona la data
di spedizione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e
non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate. Le amministrazioni
aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.
4. Gli
estratti dei bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia e
l'importo dei lavori, la località di esecuzione, il termine per la
presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell'offerta,
l'indirizzo dell'ufficio dove si possono acquisire le informazioni necessarie
e, per gli appalti sopra soglia comunitaria, la data di spedizione all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
5. L'amministrazione
aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.
6. Ai
fini di questo articolo per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una
significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e
destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi d'interesse generale;
per quotidiani provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di
vendita, nel territorio della provincia e destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi d'interesse generale concernenti anche, in misura
significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i
periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che
abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei
quotidiani.
7. Nei
bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile
del procedimento (36).
1. L'amministrazione
aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d'importo
inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da
pubblicare nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza,
nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni.
Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata
aggiudicazione.
2. Per
i lavori d'importo superiore a 2 milioni di euro l'avviso di aggiudicazione o
di mancata aggiudicazione è pubblicato anche in un sito internet individuato
dalla Provincia o in alternativa, per estratto, nel Bollettino ufficiale della
Regione.
3. L'amministrazione
aggiudicatrice che ha aggiudicato un appalto o una concessione d'importo pari o
superiore alla soglia comunitaria invia l'avviso di aggiudicazione all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea entro quarantotto giorni
dall'avvenuta verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario;
successivamente pubblica il medesimo avviso con le modalità previste dai commi
1 e 2. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata
aggiudicazione.
4. Gli
avvisi relativi ad appalti sopra soglia comunitaria sono redatti secondo il
formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione della Comunità
europea in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della
direttiva n. 2004/18/CE.
5. Copia
dell'avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è trasmessa
all'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.
6. L'amministrazione
aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica
(37).
1. In materia di informazioni circa i mancati inviti,
le esclusioni e le aggiudicazioni si applicano le disposizioni statali (38).
Capo VI - Esecuzione dei lavori
1. I
lavori pubblici di interesse provinciale sono eseguiti mediante appalto ovvero
mediante concessione.
2. I
lavori pubblici di interesse provinciale e le forniture ad essi funzionali
possono essere altresì eseguiti in economia secondo le disposizioni di cui al
capo IX.
2 bis. In
relazione alla natura dell'opera i contratti per l'esecuzione di lavori
pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura.
Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori
eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
Per l'esecuzione di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per
unità di misura. Il regolamento di attuazione può individuare i casi in cui i
lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a
misura (39).
1. L'affidamento
di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura aperta ai sensi
dell'articolo 30 bis, procedura ristretta ai sensi degli articoli 31 e 32,
procedura negoziata ai sensi degli articoli 32 bis e 33, o dialogo competitivo,
se ricorrono le specifiche condizioni previste dall'articolo 33 bis.
1 bis. omissis
2. L'affidamento
di concessioni di lavori pubblici ha luogo ai sensi delle norme di cui al capo
VII.
3. omissis
4. Gli
atti conformi agli schemi-tipo definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo
13 bis, comma 2, lettera d), non sono soggetti ad approvazione.
5. Le
modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla
presente legge sono disciplinate nel regolamento di attuazione.
5 bis. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando l'obbligo, per i
concorrenti, di produrre l'eventuale analisi dei prezzi mediante procedure
telematiche, nei casi di offerta a prezzi unitari disciplinata dall'articolo
39, comma 1, lettera a). In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici
applicano l'articolo 58.29 anche per lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria. A tal fine le amministrazioni mettono a disposizione dei
concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia autonoma di
Trento.
5 ter. La
determinazione a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi previste dalle
lettere b) e c) di questo comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative
ed economiche, se il contratto ha per oggetto:
a) la
sola esecuzione;
b) la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato
sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il
prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori.
5 quater.
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto
del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del
progetto il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o
punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le
caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.
5 quinquies.
Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 5
ter, i soggetti ammessi a partecipare alle gare devono possedere i requisiti
prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, da
indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati
per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti,
secondo quanto previsto da questa legge, e l'ammontare delle spese di
progettazione comprese nell'importo a base del contratto.
5 sexies.
Per i contratti previsti dal comma 5 ter, lettere b) e c), se, ai sensi del
comma 5 quinquies, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati
alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando
di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota
del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi
documenti fiscali del progettista.
5 septies.
Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può
iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della
stazione appaltante (40).
1. La
procedura aperta è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può
presentare un'offerta.
2. Il
bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di
una sola offerta valida o nel caso di due sole offerte valide, che non vengono
aperte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.
3. I
risultati della gara non sono soggetti ad approvazione.
4. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 39 (41).
1. Con
la licitazione si fa luogo ad una gara pubblica, esperita sulla base di un
progetto esecutivo o definitivo nei casi previsti dalla legge, fra più soggetti
invitati a questo scopo.
2. Se
non perviene più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta.
Il bando di gara può prevedere la facoltà di non procedere ad aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. I
risultati della gara non sono soggetti ad approvazione (42).
1. Si
fa luogo ad appalto-concorso allorquando, per ragioni indicate nella
deliberazione a contrarre, appaia opportuno demandare alle competenze
tecnico-scientifiche degli offerenti l'elaborazione del progetto esecutivo,
ovvero quando appaia opportuna la scelta di elementi strutturali o di impianti
comunque necessari alla funzionalità dell'opera o dei lavori sulla base
oltreché del prezzo anche di requisiti tecnici e qualitativi delle offerte.
2. Con
l'appalto-concorso si fa luogo ad una gara sulla base di un progetto
preliminare o definitivo esperita tra più imprese invitate a questo scopo.
3. Per
la valutazione dei progetti presentati, la Giunta provinciale nomina, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una commissione
tecnica composta da esperti dotati di specializzazioni adeguate in relazione
all'oggetto della gara.
4. Nel
caso in cui la procedura venga esperita sulla base di un progetto preliminare,
il procedimento si articola in più fasi, con una prima selezione degli
offerenti sulla base della progettazione definitiva, ai fini della ammissione
alla successiva fase della procedura concorsuale inerente la progettazione
esecutiva.
5. Il
numero dei concorrenti da ammettere alla fase conclusiva della procedura è
stabilito preventivamente dal bando di gara.
6. Il
dirigente del servizio competente procede all'aggiudicazione dei lavori sulla
base delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 3.
7. Ove
nessuna delle offerte risulti rispondente, sotto il profilo progettuale,
tecnico od economico, alle esigenze dell'amministrazione, il dirigente del
servizio competente può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura
con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.
8. Nel
bando di gara può essere previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute
per un massimo di tre progetti non vincitori, purché ritenuti idonei dalla
commissione, commisurato all'importo a base d'asta e determinato secondo
criteri stabiliti nello stesso bando.
9. Il
bando di gara deve comunque prevedere il limite di spesa massima oltre il quale
l'amministrazione non può procedere all'aggiudicazione dell'appalto (43).
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare i contratti pubblici
mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle
seguenti ipotesi:
a) quando,
in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo
competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili, con
riguardo a quanto disposto da questa legge in relazione ai requisiti degli
offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono omettere la pubblicazione del bando di
gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 che, nella procedura
precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della
nuova procedura. Questa lettera si applica ai lavori d'importo inferiore ad un
milione di euro;
b) nel
caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di
ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività
o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei
casi previsti dal comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli
offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando
di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e
per individuare l'offerta migliore con i criteri di aggiudicazione stabiliti
dall'articolo 39.
3. Nel
corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la
parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non forniscono in maniera
discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti
rispetto ad altri.
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si
svolga in fasi successive, per ridurre il numero di offerte da negoziare
applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel
capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o
nel capitolato d'oneri.
5. I
risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione (44).
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle
ipotesi previste da questo articolo, dandone conto con adeguata motivazione
nella delibera o determinazione a contrarre.
2. La
procedura è consentita:
a) se,
in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo
sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla commissione, su sua
richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata
aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull'opportunità
della procedura negoziata. Questa lettera si applica ai lavori d'importo
inferiore a un milione di euro;
b) se,
per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti
esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico
determinato;
c) nella
misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi
imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i
termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione
dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. La
procedura disciplinata da questo articolo è consentita, inoltre, per i lavori
complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che,
a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione
dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché
aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale
opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i
lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto
il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione
appaltante, o pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
b) il
valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari
non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale.
4. Se
possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal
numero. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il
criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o negoziata previo bando.
5. Se
è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d'importo complessivo
inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e
secondo la procedura prevista dal comma 4. L'invito è rivolto ad almeno dieci
soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.
6. I
risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione.
7. E'
vietato in ogni caso il rinnovo tacito dei contratti. I contratti rinnovati
tacitamente sono nulli (45).
1. Nel
caso di appalti particolarmente complessi le amministrazioni aggiudicatrici
possono avvalersi del dialogo competitivo se ritengono che il ricorso alla
procedura aperta o ristretta non permette l'aggiudicazione dell'appalto.
2. Ai
fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato
particolarmente complesso quando l'amministrazione aggiudicatrice:
a) non
è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue
necessità o i suoi obiettivi;
b) non
è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria
di un progetto; in particolare, s'intendono come particolarmente complessi gli
appalti per i quali l'amministrazione aggiudicatrice non dispone di studi in
merito all'identificazione e quantificazione dei suoi bisogni o
all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento di questi bisogni,
alle loro caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie, all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche e nelle componenti di sostenibilità ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il
provvedimento con cui l'amministrazione aggiudicatrice decide di ricorrere al
dialogo competitivo deve contenere una specifica motivazione in merito alla
sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico
criterio per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
5. Le
amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara ai sensi
dell'articolo 27, in cui rendono note le loro necessità o i loro obiettivi, che
definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo, nel quale sono
indicati anche i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, i criteri di
valutazione delle offerte e il termine entro il quale gli interessati possono
presentare domanda di partecipazione alla procedura.
6. Le
amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati ammessi conformemente ai
requisiti previsti dal comma 5 un dialogo finalizzato a individuare e a
definire i mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi. Nella
fase del dialogo le amministrazioni aggiudicatrici possono discutere con i
candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante
il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di
trattamento a tutti i partecipanti. In particolare non forniscono in modo
discriminatorio informazioni che possono favorire alcuni partecipanti rispetto
ad altri.
8. Le
amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le
soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato
partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in
fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante
la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando
di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a questa facoltà è indicato nel
bando di gara o nel documento descrittivo.
10. Le
amministrazioni aggiudicatrici proseguono il dialogo finché non sono in grado
di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le
soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi.
11. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono ritenere motivatamente che nessuna delle
soluzioni proposte soddisfi le loro necessità o i loro obiettivi; in tal caso
informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o
risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 16.
12. Negli
altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i
partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le
loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e
specificate nella fase del dialogo. Le offerte devono contenere tutti gli
elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
13. Su
richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici le offerte possono essere
chiarite, precisate e perfezionate. Le precisazioni, i chiarimenti, i
perfezionamenti o i complementi non devono avere l'effetto di modificare gli
elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, se la
variazione rischia di falsare la concorrenza o di avere un effetto
discriminatorio.
14. Le
amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei
criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento
descrittivo, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa. Per i
lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento mediante concessione.
15. L'offerente
che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere
invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni
che vi figurano, se ciò non ha l'effetto di modificare elementi fondamentali
dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o
comportare discriminazioni.
16. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o incentivi per i
partecipanti al dialogo, anche per l'ipotesi prevista dal comma 11 (46).
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro esclusivamente
in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per
la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
2. Ai
fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici
seguono le regole di procedura previste da questa legge in tutte le fasi, fino
all'aggiudicazione degli appalti basati sull'accordo quadro. Le parti
dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti
ai sensi dell'articolo 39.
3. Gli
appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste dai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le
amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti
dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su
un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche
sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro, in particolare nel
caso previsto dal comma 4.
4. Quando
un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico gli appalti basati
su di esso sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate
nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di questi appalti le amministrazioni
aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando
un accordo quadro è concluso con più operatori economici il numero di questi
deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori
economici che soddisfano i criteri di selezione o di offerte accettabili
corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli
appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono
essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite
nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per
il caso del comma 6 l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di
priorità per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo
appalto, privilegiando il criterio della rotazione.
8. Gli
appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, se l'accordo
quadro non fissa tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver
rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime
condizioni, se necessario precisandole e, se del caso, ad altre condizioni
indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per
ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per
iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto
dell'appalto;
b) le
amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le
offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali
la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la
trasmissione delle offerte;
c) le
offerte sono presentate per iscritto; il loro contenuto deve rimanere segreto
fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le
amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha
presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La
durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo casi
eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo
quadro.
10. Le
amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro al di
fuori dei casi previsti da questa legge o in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza (47).
1. Per
la scelta del contraente le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare
procedure telematiche, compresa l'asta elettronica.
2. Le
procedure telematiche possono essere utilizzate quando le specifiche
dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle
offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara può essere
effettuata automaticamente da un mezzo elettronico sulla base di elementi
quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.
3. Per
la selezione delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare
l'asta elettronica quando essa riguarda:
a) unicamente
i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
b) i
prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara,
quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il
ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere
espressamente indicato nel bando di gara. In tal caso il bando o il capitolato
indica:
a) gli
elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso
dell'asta elettronica;
b) gli
eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come
indicati nelle specifiche dell'appalto;
c) le
informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta
elettronica, con eventuale indicazione del momento in cui sono messe a loro
disposizione;
d) le
informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le
condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in
particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le
informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le
modalità e le specifiche tecniche di collegamento.
5. Prima
di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta
riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le
modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di
aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che
hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via
elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni
informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico
utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta
elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due
giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. Quando
l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, l'invito è corredato dal risultato della valutazione completa
dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla
ponderazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b). L'invito precisa,
altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le
riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori
presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti
per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel
bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono
essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano
ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula
matematica separata per la relativa ponderazione.
6. Nel
corso dell'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in
tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono di
conoscere in ogni momento la loro posizione in graduatoria. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o
valori presentati da altri offerenti, se questo è previsto negli atti di gara.
In qualsiasi momento le amministrazioni aggiudicatrici possono annunciare il
numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun
caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento
dell'asta e fino all'aggiudicazione.
7. Il
regolamento di attuazione disciplina:
a) i
presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle procedure
telematiche;
b) i
requisiti e le modalità tecniche di svolgimento della procedura di gara; se
l'affidamento è disposto secondo il criterio del prezzo più basso tale prezzo è
determinato mediante offerta a prezzi unitari o al massimo ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara;
c) le
modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di gara.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono
ricorrere alle procedure telematiche al di fuori dei casi previsti da questa
legge o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o
comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto come definito dal bando e
dagli altri atti di gara (48).
1. Le
imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d'importo
superiore a 150.000 euro devono essere in possesso del sistema di
qualificazione, per categorie e classifiche d'importo, previsto dalle norme
statali, fatto salvo quanto previsto da questo articolo.
2. Se
l'importo dei lavori è inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la
qualificazione è sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese oppure,
se si tratta d'imprese stabilite in altri paesi, da un'iscrizione equivalente
nel paese di appartenenza.
3. La
qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad
eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto.
Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento
di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa
riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una
classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel
caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un
quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita
si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari
ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della relativa categoria di
assunzione. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto
l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da
ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata
per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della
relativa categoria di assunzione.
4. L'amministrazione
aggiudicatrice prevede che per gli appalti d'importo a base di gara superiore a
20 milioni di euro l'impresa, oltre alla qualificazione richiesta, abbia
realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una
cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e
indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.
5. Su
proposta motivata del progettista, nel caso di lavori di particolare
complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale, tenuto conto
dell'importo e della durata dei lavori, l'amministrazione appaltante può
prevedere nel bando di gara, oltre al requisito di cui al comma 1, uno o più
dei seguenti requisiti:
a) che
l'impresa abbia eseguito a regola d'arte, nell'ultimo quinquennio anteriore
all'anno di pubblicazione del bando di gara, almeno un lavoro nella categoria
prevalente, avente caratteristiche tecniche similari a quelle dei lavori
oggetto di affidamento, d'importo pari a una frazione, non inferiore al 50 per
cento, dell'importo a base d'appalto;
b) l'indicazione
dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo o meno al concorrente e, in
particolare, di quelli incaricati del controllo di qualità;
c) la
descrizione dell'equipaggiamento tecnico a disposizione;
d) le
certificazioni previste dagli articoli 34 bis e 34 ter.
6. Per le imprese stabilite in altri stati aderenti
all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei loro paesi (49).
1. Se le amministrazioni aggiudicatrici chiedono la
presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare
l'ottemperanza del concorrente a determinate norme in materia di garanzia della
qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità
basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi
conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione. Le
amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati
da organismi stabiliti in altri stati membri; inoltre ammettono altre prove
relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte
dagli operatori economici (50).
1. Se le amministrazioni aggiudicatrici, in relazione
alla tipologia dell'opera, chiedono la presentazione di certificati rilasciati
da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte del concorrente di
determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale
basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi
conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali
relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i
certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri
stati membri; inoltre accettano altre prove relative a misure equivalenti in
materia di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici (51).
1. In materia di requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori si applica la normativa statale (52).
1. Sono
ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti
soggetti:
a) le
imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società
cooperative;
b) i
consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25
giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di
lavori pubblici), e al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Leggequadro per
l'artigianato);
c) i
consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi
dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche
artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro,
sulla base delle disposizioni statali in materia;
d) le
associazioni temporanee di concorrenti fra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
e) i
consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti
fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società
consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, con tutte le
imprese consorziate o parte di esse, con le medesime modalità delle
associazioni temporanee di cui alla lettera d);
f) i
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme
per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di
un gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428), e altri soggetti di cui alle vigenti
disposizioni comunitarie e statali.
2. In
caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura
negoziata, l'impresa invitata individualmente o il candidato ammesso
individualmente nella procedura di dialogo competitivo ha la facoltà di
presentare un'offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese
riunite, ai sensi del comma 1; in caso di associazione sono ammesse
modificazioni rispetto alla composizione del concorrente invitato, a condizione
che non muti il soggetto indicato quale capogruppo e permangano i requisiti
richiesti dal bando di gara di natura economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa. In questi casi le imprese associate in sede di
presentazione dell'offerta devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti
dagli articoli 34 e 35 nonché presentare le ulteriori dichiarazioni richieste
dal bando di gara.
3. Per
assicurare l'effettiva concorrenzialità e trasparenza nella partecipazione alle
procedure concorsuali il concorrente non può partecipare alla medesima
procedura in più di un'associazione temporanea, in più di un consorzio di cui
al comma 1, lettera e), o in più soggetti di cui al comma 1, lettera f).
4. È
vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di
impresa singola che in qualità di mandante o mandataria di raggruppamento
temporaneo.
5. È
vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di
impresa singola che in quella di consorziata di consorzio di cui al comma 1,
lettera e), o quale aderente agli altri soggetti di cui al comma 1, lettera f).
6. I
consorzi previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale. È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
7. È
vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
37, commi 5 bis e 5 ter, è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni
temporanee di imprese, dei consorzi di cui al comma 1, lettera e), e dei
soggetti di cui al comma 1, lettera f), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
8. La
violazione del comma 7 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti dalla nuova gara relativa
all'affidamento degli stessi lavori, fatta salva l'applicazione del comma 9.
9. Le
amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando la facoltà, in caso di
fallimento, di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'originario
appaltatore o, nelle ipotesi di cui al comma 8, di procedere in base all'articolo
58.8.
10. omissis
11. Se
i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono,
affittano l'azienda o un ramo d'azienda, oppure procedono alla trasformazione,
fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario o il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi alla
gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione previo accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 34 e 35, anche in ragione della
cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della
trasformazione previsti dalla presente legge (53).
1. Per
associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di
concorrenti di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), nell'ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente, mentre i
mandanti realizzano i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria
prevalente e così definiti nel bando di gara. I lavori riconducibili alla
categoria prevalente o alle categorie scorporate possono essere assunti anche
da imprenditori riuniti in associazione temporanea di tipo orizzontale.
2. Per
associazione temporanea di tipo orizzontale si intende una riunione di
concorrenti di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), nell'ambito della
quale ciascuno di essi realizza una quota parte dei lavori della stessa
categoria.
2 bis. E'
consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all'articolo 36, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In
tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
3. L'offerta
dei concorrenti associati o dei consorziati in forma orizzontale determina la
loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione, nei confronti
delle imprese subappaltatrici e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori
scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario
o del capogruppo. L'offerta dei concorrenti associati in forma mista determina
la responsabilità solidale delle imprese associate in forma orizzontale
limitatamente alla categoria di assunzione e la responsabilità limitata
all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza delle imprese associate in
forma verticale, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale
dell'impresa capogruppo.
4. Per
le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, sempre che siano frazionabili,
devono essere posseduti dal mandatario o dal capogruppo per i lavori della
categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun
mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei
lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
5. Qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi
in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti
affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono
utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 42. L'eventuale
subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.
5 bis. In
caso di fallimento del mandatario o, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione, o fallimento del
medesimo o nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'amministrazione
aggiudicatrice può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla presente legge
purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da
eseguire; non sussistendo tali condizioni l'amministrazione aggiudicatrice può
recedere dall'appalto.
5 ter. In
caso di fallimento di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo o nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non
indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a
mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati alle prestazioni ancora da eseguire.
5 quater. I
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
5 quinquies.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, le imprese devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, detta mandataria.
5 sexies. Il
mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei confronti della stazione appaltante.
5 septies.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei
mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli
atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o
atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato può
stabilire le condizioni per il pagamento diretto delle mandanti. Ai fini del
pagamento diretto le fatture delle mandanti sono presentate dalla mandataria.
La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità
facenti capo ai mandanti.
5 octies. Il
rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli
operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (54).
1. Nelle
procedure ristrette i soggetti da invitare alla procedura di gara sono quelli
che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 34, 35 e 37 richiesti dal bando di gara.
2. Qualora
siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a dieci le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad integrare gli inviti sino a
raggiungere il numero minimo di dieci.
3. omissis(55)
1. I
lavori pubblici di interesse provinciale di cui alla presente legge sono di norma
aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
a) quello
del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta a prezzi
unitari fermo restando che ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si
applicano i criteri di cui all'articolo 40 della presente legge;
b) quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base a una pluralità
di elementi, variabili secondo la natura, le caratteristiche e l'oggetto del
contratto, definiti dal regolamento di attuazione; l'amministrazione
committente indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione
e i rispettivi pesi oppure, se questo è impossibile per ragioni debitamente
motivate, l'ordine decrescente d'importanza loro attribuita.
2. omissis
3. In
alternativa al criterio stabilito dal comma 1, lettera a), i lavori d'importo
non superiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il sistema del
prezzo più basso, determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a
base dell'appalto.
4. Per
i lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto-concorso si procede con il
metodo di cui al comma 1, lettera b).
5. Non
sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dalla
pubblica amministrazione (56).
1. L'amministrazione
aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro
esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i criteri
automatici fissati nel regolamento di attuazione (57).
2. Qualora
vi sia fondato motivo di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a
condizionare il risultato della gara, il presidente della commissione dà avviso
al Presidente della Giunta provinciale per l'attivazione della procedura di cui
all'articolo 8, comma 3.
1. Al
termine della procedura di gara è dichiarata l'aggiudicazione a favore del
miglior offerente.
2. L'aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
3. L'offerta
è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di
mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti
il differimento del termine.
4. L'aggiudicazione
non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 5.
5. La
stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il
termine di sessanta giorni decorrenti dall'aggiudicazione divenuta efficace,
salvo che un diverso termine sia previsto nel bando o nell'invito ad offrire, o
che l'ipotesi di differimento sia espressamente concordata con
l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine
fissato, l'aggiudicatario, mediante atto notificato all'amministrazione
aggiudicatrice, può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori ai sensi
dell'articolo 46, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, comprese quelle
per opere provvisionali.
6. Il
contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione. Il
termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:
a) se,
a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di
inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e
non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera
di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione
definitiva;
b) nel
caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 33 ter, se è
proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il
contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare all'amministrazione aggiudicatrice e per i successivi
venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il
provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare
ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto
sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo
16 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo),
o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure
cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con
il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato
esame della domanda cautelare.
7. Il
contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica,
secondo le norme vigenti per ciascuna amministrazione aggiudicatrice.
8. Ai
fini della stipula del contratto o ai fini dell'approvazione del progetto
esecutivo nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto congiuntamente la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, l'aggiudicatario
deve produrre all'amministrazione il piano operativo di sicurezza e il
programma dei lavori, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al
piano delle misure di sicurezza e coordinamento. Il regolamento di attuazione
disciplina i contenuti del programma dei lavori.
9. Il
contratto deve recare la dichiarazione dell'aggiudicatario relativamente alla
perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze
generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché relativamente
all'attuale realizzabilità dell'opera sulla base del progetto di gara (58).
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici, prima di procedere all'apertura delle buste
delle offerte presentate, chiedono a un numero di offerenti non inferiore al 10
per cento delle offerte presentate - arrotondato all'unità superiore - scelti
con sorteggio pubblico di provare, entro dieci giorni dalla data della
richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata nel bando o nella lettera d'invito. Quando la prova non
è fornita o non conferma le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta le amministrazioni aggiudicatrici procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i
provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n.
163 del 2006. L'autorità dispone la sospensione da uno a dodici mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento.
2. Quando
le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di limitare il
numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 58.25, comma 1,
richiedono ai soggetti invitati di provare il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti
nel bando di gara presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata
nel bando o nella lettera d'invito in originale o in copia conforme ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In tal caso non si
applica il primo periodo del comma 1.
3. Entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara la richiesta prevista
dal comma 1 è inoltrata anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria, se essi non sono compresi fra i concorrenti sorteggiati; se essi
non forniscono la prova o non confermano le loro dichiarazioni si applicano le
sanzioni previste dal comma 1, si procede alla determinazione della nuova
soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione (59).
1. L'amministrazione
aggiudicatrice è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la
categoria prevalente, con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il
relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari
ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. Per
quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile è
definita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo indicato
nell'offerta, aumentata al 40 per cento se ricorre il caso previsto dal comma
12.
2. L'affidamento
in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che
i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato le
lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;
b) che
l'affidatario provveda al deposito presso l'amministrazione aggiudicatrice di
una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio
dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al
subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice
civile con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, società o consorzio la stessa dichiarazione deve
essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti;
c) che
al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto
l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da
parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla
presente legge in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'articolo 35;
d) che
nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun
divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.
3. Le
autorizzazioni al subappalto sono pubblicate sul sito dell'osservatorio
provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.
4. Nel
bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica che provvederà a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto
per le prestazioni da essi eseguite o, in alternativa, che gli affidatari,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, devono trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento
diretto gli affidatari comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del loro importo e con proposta motivata di pagamento. Il
regolamento di attuazione detta le modalità e le condizioni concernenti il
pagamento del subappaltatore, nonché le forme di garanzia a favore del
subappaltatore.
5. L'affidatario
deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo restando che l'importo
complessivo del contratto di subappalto non può presentare un ribasso superiore
al 20 per cento della somma dei predetti prezzi. Le lavorazioni relative alla
sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione.
6. Per
i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati di cui al
comma 2, lettera c).
7. I
piani operativi di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio
questo obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. Fermo
restando quanto disposto dal comma 14, l'amministrazione aggiudicatrice
provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta, purché essa sia completa dei documenti previsti dal comma 2, nel
rispetto della legge
provinciale n. 23 del 1992; il termine può essere prorogato una sola
volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
9. Il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni a lui affidate,
salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti o di strutture
speciali da individuare con il regolamento di attuazione. Il fornitore o il
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio di questi impianti e
strutture speciali, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d), con le modalità
definite dal regolamento di attuazione.
10. I
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e
alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni
per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura
negoziata.
11. Ai
fini di questo articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di
esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se risultano
singolarmente d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare
all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, recanti il nome del subcontraente,
l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la
dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto
previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.
12. Le
amministrazioni aggiudicatrici individuano nel capitolato speciale e nel bando
le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della
loro specificità tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e con un
unico contratto, consentono il superamento della quota subappaltabile dal 30
per cento al 40 per cento.
13. Fermo
restando il limite massimo di cui al comma 1, nei casi individuati dal
regolamento di attuazione, l'appaltatore può far eseguire in subappalto lavori
in eccedenza rispetto all'importo autorizzato per un massimo del 5 per cento su
ogni contratto di subappalto, con comunicazione preventiva all'amministrazione
aggiudicatrice e senza autorizzazione preventiva, purché l'appaltatore dichiari
che il subappaltatore é in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente.
14. Fermo
restando il limite massimo di cui al comma 1, l'appaltatore può far eseguire in
subappalto lavorazioni d'importo singolarmente non superiore allo 0,5 per cento
dell'ammontare complessivo dell'appalto, comunque in termini assoluti non
superiori a 150.000 euro e complessivamente non superiori al 2 per cento
dell'importo di appalto, tramite comunicazione preventiva all'amministrazione
aggiudicatrice recante la certificazione del possesso dei requisiti di cui al
comma 2, lettere c) e d), e nel rispetto di questo articolo.
15. Il
fornitore dell'appaltatore e del subappaltatore può comunicare
all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato
pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da
contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo
singolarmente pari o superiore a 2.500 euro. Il regolamento di attuazione
disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti
all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore (60).
1. L'appaltatore,
il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei
lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori
rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di
svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi,
l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime
condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società
cooperative.
2. L'appaltatore,
il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei
confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le
leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione,
previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di
effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
3. In
tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la
normativa statale vigente.
4. A
garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario
esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è
operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate
soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del
collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.
Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione
aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da
questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del
concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate
dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. Nel
regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e
premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente
all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti
dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva
e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei
subappaltatori.
5. L'amministrazione
aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o
al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli
adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell'appaltatore o del
concessionario esecutore del documento unico di regolarità contributiva
positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli
eventuali subappaltatori. L'appaltatore o il concessionario esecutore
comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di
ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine
l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la
dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La
dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi
inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta
la documentazione prevista per il pagamento degli acconti riferita al periodo
successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato, nonché la
dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei
confronti dell'appaltatore o del concessionario esecutore anche per i
dipendenti degli eventuali subappaltatori.
6. Se
l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di
cui al comma 5, il mancato o parziale adempimento, accertato, nella
corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle
ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore
o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la
liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa
per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo
alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane
sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:
a) per
il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze
riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento
nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti
dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;
b) per
una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di
subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di
impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause
dipendenti dal subappaltatore.
7. Per
i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene
all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al
concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di
pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della
documentazione al successivo pagamento.
8. Il
corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa
dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del
concessionario esecutore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore,
salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per
il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del concessionario
esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.
9. Ai
sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il
subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di
un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori
devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro
con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni
previste dalla normativa statale.
10. I
contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo
articolo e devono prevedere anche:
a) l'obbligo
per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i
subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima
dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa
relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una
copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) l'obbligo
per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente
appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti
disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene
rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei
lavori e diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare
entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si
procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal
caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto
dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
c) l'obbligo,
nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo
contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di
sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo
non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il
concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta
giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del
contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in
graduatoria;
d) l'obbligo
di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il
direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
11. Per perseguire la sicurezza e la regolarità del
lavoro è istituito il "libro del personale ai fini della sicurezza e della
regolarità del lavoro", tenuto e aggiornato nel cantiere dall'appaltatore
o dal concessionario esecutore. Il documento contiene l'indicazione giornaliera
dei nominativi di tutto il personale comunque impiegato nell'esecuzione dei
lavori. A tal fine l'impresa subappaltatrice deve comunicare all'appaltatore o
al concessionario esecutore, al momento dell'ingresso in cantiere dei propri
lavoratori, i dati necessari per la corretta compilazione del libro.
L'appaltatore o il concessionario esecutore è responsabile dell'esattezza dei
dati indicati nonché della tenuta giornaliera del libro. L'eventuale
inadempienza rileva contrattualmente e comporta l'applicazione delle norme in
materia di sicurezza per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e il
subappaltatore, per quanto di rispettiva competenza, fatte salve le fattispecie
già disciplinate da disposizioni particolari. La direzione dei lavori e il
responsabile del procedimento devono avere libero accesso al libro. Il
direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna
visita in cantiere, in contraddittorio con il direttore di cantiere
dell'impresa, verifica l'esattezza delle annotazioni sul libro del personale,
annotandovi gli esiti. Il libro non ha validità ai fini della contabilità
dell'appalto. Le modalità di tenuta del libro e le conseguenze in caso di non
corretta tenuta sono definite dal regolamento di attuazione. Il regolamento,
inoltre, può stabilire le modalità per il trattamento informatico dei dati
contenuti nel libro, anche con riferimento alle verifiche necessarie per
l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (61).
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'inizio delle procedure di
affidamento dei lavori, devono aggiornare i prezzi di progetto secondo l'elenco
prezzi previsto dall'articolo 13 vigente alla data di adozione del
provvedimento a contrarre. In ogni caso al momento dell'indizione dell'appalto i
prezzi devono essere aggiornati all'ultimo elenco prezzi vigente.
2. L'aggiornamento
dei prezzi di progetto è effettuato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera
d) (62).
1. Si prescinde da
qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di
opere di diretta competenza dei comuni, della Provincia o dei suoi enti strumentali
relativi al pronto soccorso e al ripristino a seguito di frane, valanghe,
alluvioni e altre calamità, nonché per l'esecuzione, secondo i criteri
stabiliti dalla Giunta provinciale, dei lavori di manutenzione stradale da
realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade
statali di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche). Questo comma si applica anche per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle altre opere pubbliche di
competenza della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta
provinciale.
1 bis. Per
gli interventi di ripristino di cui al comma 1 che interessano siti
archeologici e beni sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto
legislativo n. 42 del 2004, si applica la procedura prevista per le situazioni
di urgenza dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. Per
l'approvazione dei progetti definitivi di lavori d'importo superiore alla
soglia comunitaria rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti
funzionali e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali è
indetta una conferenza di servizi con le procedure previste dagli articoli 4,
5, 6, 7 e 9 della legge
provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario
delle opere pubbliche, nonché da questo articolo.
2 bis. Fuori
dai casi di cui al comma 2, per l'approvazione di progetti rientranti nella
competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali, la conferenza di servizi
può essere indetta quando le questioni tecniche e amministrative sono
particolarmente complesse e quando è necessario determinare, con un progetto
almeno definitivo, l'effetto di variante degli strumenti urbanistici
subordinati al piano urbanistico provinciale. Le strutture e le amministrazioni
coinvolte nella conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla tutela dei
beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché quelle
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute, si
pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per quanto riguarda l'interesse
tutelato da ciascuna. La conferenza di servizi è convocata una prima volta con
finalità istruttorie e in una seconda occasione per la formulazione dei
pronunciamenti delle strutture o delle amministrazioni coinvolte. L'atto di
approvazione del progetto richiama i dissensi e le osservazioni formulate dalle
strutture o amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi. Se le
strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi si sono
già pronunciate sul medesimo progetto, anche a un livello antecedente di
progettazione, valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali e quelle su cui
hanno formulato dissensi oppure osservazioni. La conferenza di servizi, se
valuta un progetto preliminare, specifica quali sono le condizioni per ottenere
sui successivi gradi di progettazione i pareri, le autorizzazioni, le intese, i
concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti
dalla normativa vigente.
2 ter. omissis (63)
1. Il soggetto
competente in caso di urgenza può autorizzare la consegna dei lavori dopo
l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine
di cui all'articolo 40 bis, comma 6, salvo che nelle procedure in cui la legge
non prevede la pubblicazione del bando di gara o nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un
grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa
la perdita di finanziamenti comunitari. Di questa facoltà è data notizia nel
bando o nella lettera di invito a presentare l'offerta; la consegna dei lavori
è disposta previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 41 e
dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (64).
2. Il
pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata ai sensi del precedente
comma 1, ha luogo secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto
indipendentemente dalla stipulazione e registrazione del contratto e nel limite
di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta.
1. Subordinatamente
all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell'appaltatore
di idonea garanzia fideiussoria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 2 corrispondono all'appaltatore un'anticipazione sull'importo del
contratto d'appalto per un valore pari al 5 per cento dell'importo stesso.
2. L'anticipazione
è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in
conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.
3. L'importo
della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è pari a quello
dell'anticipazione da corrispondere ed è gradualmente ridotto in corso d'opera
al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.
4. L'anticipazione
è erogata all'appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice della documentazione comprovante
l'avvenuta e regolare costituzione della garanzia fideiussoria, ma comunque non
prima di venti giorni dalla data di consegna dei lavori.
5. Sull'importo
dell'anticipazione, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di
mora previsti dal capitolato generale di cui all'articolo 13 bis, comma 2, lettera
c) (65).
1. Il
regolamento di attuazione disciplina modalità, condizioni e termini per i
pagamenti da corrispondere all'appaltatore, prevedendo soglie diversificate
degli stati di avanzamento in relazione alla tipologia o all'entità dei lavori.
In ogni caso i termini per i pagamenti non devono superare i quarantacinque
giorni per gli stati di avanzamento e i novanta giorni per il saldo,
decorrenti, rispettivamente, dalla data di emissione del certificato di
pagamento e dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la regolarità della
documentazione richiesta, ivi comprese le fatture dell'appaltatore e le fatture
quietanzate dei subappaltatori. I predetti termini sono sospesi fino al
ricevimento della documentazione richiesta.
2. Il
regolamento di attuazione disciplina i limiti di ammissibilità, i criteri di
calcolo e i casi di corresponsione dei premi di accelerazione per l'anticipata
conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in
cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.
3. Per
i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate
dall'articolo 2, comma 1, non è ammessa la revisione dei prezzi. A questi
lavori si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo
133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
4. Se
nel corso dei lavori si verificano aumenti del costo dei materiali, derivanti
da fatti eccezionali, superiori al 10 per cento e tali da comportare un aumento
del 5 per cento del valore complessivo del contratto, accertati dalla Giunta
provinciale ai sensi dell'articolo 13, comma 6 ter, l'appaltatore può chiedere,
comprovando i costi sostenuti, un indennizzo per la parte eccedente la
percentuale del 10 per cento.
5. La
Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la
corresponsione dell'indennizzo previsto dal comma 4 (66).
omissis (67)
Capo VII - Concessione di lavori pubblici
1. Questo capo si applica a tutte le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1 (68).
1. Ai
fini della presente legge la concessione di lavori pubblici è un contratto che
ha le stesse caratteristiche di un appalto di lavori pubblici ad eccezione del
fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire
l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
2. Oggetto
del contratto di concessione sono la progettazione preliminare, la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici o di pubblica utilità e dei lavori a essi strutturalmente e
direttamente collegati nonché la gestione funzionale ed economica delle opere
realizzate.
3. Se
è obiettivamente necessario, il concedente assicura al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione, in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche
mediante un prezzo, identificato nel bando di gara e oggetto di verifica
concorrenziale. Il pagamento del prezzo non solleva il concessionario
dall'assunzione dell'alea economico-finanziaria relativa alla gestione
dell'opera.
4. Se
il concedente dispone di una progettazione definitiva ed esecutiva, l'oggetto
della concessione, per quanto concerne le prestazioni progettuali, è
circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte
del concessionario.
5. La
durata della concessione è fissata in funzione dell'ammortamento degli
investimenti, comprensivi di un equo profitto, evidenziati nel piano
economico-finanziario predisposto dal concessionario e approvato dal
concedente.
6. I
presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le
variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che
stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio
delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la necessaria revisione del piano
medesimo, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di
equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni.
In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal
contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.
7. Nel
caso di recesso del concessionario ai sensi del comma 6, esso ha diritto al
rimborso del valore delle opere realizzate, compresi gli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti o, se l'opera non ha ancora superato la fase di
collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, inclusi tutte le penali e gli
altri costi sostenuti o da sostenere a causa della risoluzione del contratto di
concessione.
8. Il
piano economico-finanziario deve prevedere le modalità di copertura degli
investimenti e la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti
annuali nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione.
9. È
vietato l'affidamento di concessioni di lavori pubblici che non abbiano a
oggetto anche la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate.
10. A
titolo di prezzo le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà
o in diritto di godimento beni immobili nella loro disponibilità o espropriati
a questo scopo, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni
d'interesse pubblico, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione (69).
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento delle concessioni di
lavori pubblici nel rispetto delle norme di pubblicità di cui al capo V
attraverso la pubblicazione di un bando contenente tutte le informazioni che
l'amministrazione aggiudicatrice ritiene utili.
2. Il
bando pubblicato deve contenere una bozza di contratto, le cui condizioni sono
soggette a confronto concorrenziale ai sensi del comma 4.
3. A
seguito della pubblicazione del bando le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono all'affidamento delle concessioni di lavori pubblici ai soggetti in
possesso di provata capacità imprenditoriale, finanziaria e gestionale.
4. Le
stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura
aperta o ristretta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
5. Il
termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere
inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, a meno che
il soggetto concedente non proceda per via elettronica (70).
1. Possono
essere affidati direttamente al concessionario i lavori complementari che non
figurano nel progetto inizialmente previsto nella concessione né nel contratto
inizialmente affidato e che sono divenuti necessari a seguito di una
circostanza imprevista.
2. L'affidamento
ai sensi del comma 1 è possibile solo se, alternativamente:
a) i
lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati
dal contratto iniziale senza gravi inconvenienti, tecnici o economici, per il
concedente;
b) i
lavori, pur separabili nell'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento.
3. L'importo cumulato degli affidamenti oggetto di
questo articolo non può superare il 50 per cento dell'importo del contratto
aggiudicato (71).
1. Il
concedente può, alternativamente:
a) imporre
al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti di lavori
pubblici corrispondenti a una percentuale pari al 30 per cento del valore
globale dei lavori oggetto della concessione; i candidati concessionari possono
aumentare questa percentuale;
b) invitare
i candidati concessionari a dichiarare nell'offerta che presentano in sede di
gara la percentuale del valore globale oggetto della concessione che intendono
affidare a terzi.
2. Il
concessionario può realizzare tutti i lavori se il concedente non ha disposto
diversamente ai sensi del comma 1.
3. In
ogni caso il concessionario è l'unico soggetto responsabile nei confronti del
concedente. Il concedente è estraneo ai rapporti del concessionario con i suoi
eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; tali rapporti intercorrono
esclusivamente tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile
alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, del concedente.
4. Il
concessionario che non sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, deve aggiudicare gli appalti di lavori a terzi in
base alle norme di pubblicità previste dagli articoli 27, 27 bis, 28 e 28 bis.
5. Il
concessionario che non sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, può affidare direttamente i propri contratti di
lavori pubblici a soggetti facenti parte del raggruppamento con cui si è
aggiudicato la concessione e ad imprese ad essi collegate (72).
1. Per
la realizzazione di lavori pubblici d'interesse provinciale, inseriti negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in
parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici, in alternativa
all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 49, possono
affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità,
mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte
che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei
soggetti proponenti.
2. Il
bando di gara è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 27 bis,
ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il
bando, oltre al contenuto previsto dal capo VII, specifica:
a) che
l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di chiedere al promotore prescelto
in base al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare da lui
presentato le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo dopo
che quest'ultimo accetta le modifiche progettuali e il conseguente eventuale
adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che,
se il promotore non accetta di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti
successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al
progetto preliminare presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte
al promotore e da lui non accettate.
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'articolo 39, comma 1,
lettera b).
5. Oltre
a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b), per il caso delle
concessioni l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità
del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del
piano e al contenuto della bozza di convenzione.
6. Il
bando indica i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte, secondo l'ordine d'importanza loro attribuito.
7. Il
disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica in particolare
l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da
consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla
procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 50, comma 3, anche associando o consorziando altri soggetti,
fermi restando i requisiti indicati nell'articolo 35.
9. Le
offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un
piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno previsti dall'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non
può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
dallo studio di fattibilità posto a base di gara.
10. L'amministrazione
aggiudicatrice:
a) prende
in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige
una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore
offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone
in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, secondo le
modalità previste dalle disposizioni provinciali che regolano la materia. In
questa fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'approvazione del progetto e a tutti gli adempimenti di
legge, anche ai fini della valutazione d'impatto ambientale, senza che ciò
comporti alcun compenso aggiuntivo, né alcun incremento delle spese sostenute
per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando
il progetto non necessita di modifiche progettuali, stipula direttamente la
concessione;
e) se
il promotore non accetta di modificare il progetto, ha facoltà di chiedere
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte
al promotore e da lui non accettate.
11. La
stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito
della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del
progetto preliminare e dell'accettazione delle modifiche progettuali da parte
del promotore o del diverso concorrente aggiudicatario.
12. Se
risulta aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore
quest'ultimo ha diritto al pagamento delle spese indicate nel comma 9, terzo
periodo, a carico dell'aggiudicatario.
13. Le
offerte sono corredate dalla garanzia prevista dall'articolo 23, comma 1, e da
un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del
valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a
base di gara. L'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva prevista
dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Dalla data in cui
inizia l'esercizio del servizio il concessionario deve una cauzione a garanzia
delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestare nella misura del 10
per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità stabilite
dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La mancata
presentazione della cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Se
necessario si applica la legge
provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli
espropri).
15. Le
amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al
contenuto del bando previste dall'alinea del comma 3, possono, in alternativa a
quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare
un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore
prescelto ma l'attribuzione a esso del diritto di essere preferito al miglior
offerente individuato con le modalità previste dalle lettere b), c), d), e) e
f) di questo comma, se il promotore prescelto intende adeguare la propria
offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;
b) provvedere
all'approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera
c);
c) bandire
una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare
approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
d) se
non sono state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose
rispetto a quella del promotore il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;
e) se
sono state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose
di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo - entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice -
può adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi
il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al
miglior offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la
partecipazione alla gara, nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo
periodo;
f) se
il promotore, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, non adegua la propria proposta a quella
del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del
contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima stabilita dal
comma 9, terzo periodo. Se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono di
quanto disposto da questo comma non si applicano i commi 10, lettere d) ed e),
11 e 12, ferma restando l'applicazione dei commi da 1 a 9.
16. In
relazione a ciascun lavoro inserito negli strumenti di programmazione previsti
dalla normativa provinciale per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non
provvedono alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione degli
strumenti stessi, i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 8
possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di quest'ultimo
termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9,
garantita dalla cauzione prevista dall'articolo 23, comma 1, corredata dalla
documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e
dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo stabilito dal
comma 9, terzo periodo, nel caso d'indizione di gara ai sensi delle lettere a),
b) e c) di questo comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
quattro mesi le amministrazioni aggiudicatrici, anche se è pervenuta una sola
proposta, pubblicano un avviso con le modalità stabilite dall'articolo 27,
contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle
proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce di questi
criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso. Le amministrazioni aggiudicatrici esaminano queste
ultime proposte, assieme alle proposte già presentate e non rielaborate, entro
sei mesi dalla scadenza dell'ultimo termine. Le amministrazioni aggiudicatrici,
verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta
ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa:
a) se
il progetto preliminare necessita di modifiche, quando ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 33 bis, comma 2, a indire un dialogo competitivo, ponendo a
base di esso il progetto preliminare e la proposta;
b) se
il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del
progetto preliminare presentato dal promotore, a bandire una concessione ai
sensi dell'articolo 49, ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando
alla gara il promotore;
c) se
il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del
progetto preliminare presentato dal promotore, a procedere ai sensi del comma
15, lettere c), d), e) e f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e
invitando alla gara il promotore.
17. Se
il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non
partecipa alle gare previste dal comma 16, lettere a), b) e c),
l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia prevista dall'articolo
23, comma 1. Nelle gare previste dal comma 16, lettere a), b) e c), si applica
il comma 13.
18. Il
promotore che non risulta aggiudicatario nella procedura prevista dal comma 16,
lettera a), ha diritto al rimborso delle spese sostenute, con onere a carico
dell'affidatario, nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo. Al
promotore che non risulta aggiudicatario nelle procedure previste dal comma 16,
lettere b) e c), si applica il comma 15, lettere e) e f).
19. I
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 8 e quelli indicati nel
comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di
studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici
d'interesse provinciale non presenti negli strumenti di programmazione
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro
ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei loro programmi, gli studi di
fattibilità ritenuti di pubblico interesse. L'adozione non determina alcun
diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Se le amministrazioni
adottano gli studi di fattibilità si applica questo articolo.
20. Possono
presentare le proposte previste dal comma 19 anche i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento attuativo del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché i
soggetti indicati negli articoli 36 di questa legge e nell'articolo 90, comma
2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, eventualmente associati
o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione
di lavori pubblici rientra tra i settori ammessi previsti dall'articolo 1,
comma 1, lettera c bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
(Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1998, n. 461). Le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico da esse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità,
o aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici
d'interesse provinciale, ferma restando la loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente
alle ipotesi disciplinate dai commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno
presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in
ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara, purché il
recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione.
In ogni caso la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta la
loro esclusione senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i
restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione (73).
1. Se
l'opera da affidare è di particolare rilevanza economica o di notevole
complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale, ai
componenti delle commissioni di gara per la concessione di lavori pubblici con
il sistema della finanza di progetto sono riconosciuti i seguenti compensi e
rimborsi:
a) ai
componenti nominati in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche non
spetta alcun compenso né rimborso; ad essi spetta il trattamento di missione,
nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Provincia, se non
è loro corrisposto alcun compenso o rimborso dall'amministrazione di
appartenenza;
b) ai
componenti delle commissioni nominati in quanto esperti, anche su designazione
di altri enti, ordini o collegi professionali, spetta un gettone di presenza
fino a 1.000 euro per ogni giornata di partecipazione alle riunioni. Spetta
loro, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto - con esclusione
dei pasti consumati in occasione delle riunioni di lavoro, secondo quanto
previsto dal comma 2 - e di pernottamento, nella misura effettivamente
sostenuta, nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute
per l'uso del proprio automezzo, nella misura e con le modalità previste per i
dipendenti provinciali. La misura unitaria dell'indennità chilometrica è quella
vigente per i dipendenti provinciali al 1° gennaio di ogni anno.
2. Se la durata delle riunioni è complessivamente
superiore a sei ore la Provincia può sostenere direttamente le spese per i
pasti consumati in occasione del loro svolgimento da componenti e segretari,
nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione invitati
a partecipare alle riunioni dal presidente della commissione. Si applicano i
limiti massimi d'importo dei pasti e le eventuali riduzioni dei trattamenti di
missione dei dipendenti pubblici previsti dalla normativa vigente in materia di
comitati e commissioni della Provincia (74).
omissis (75)
1. Il
bando di gara può prevedere che l'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, possa o
debba costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da
più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la
concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario
senza necessità di approvazione o autorizzazione. Il subentro non costituisce
cessione di contratto.
2. I
lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società previste dal
comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche quando sono
affidati direttamente da queste società ai propri soci, sempre che essi siano
in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti
terzi.
3. Per
effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del
contratto, la società di progetto diventa concessionaria a titolo originario e
sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente.
Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione i soci della società restano solidalmente responsabili con la
società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso
del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire
alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per le somme
versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Queste garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale
cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che
hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon
adempimento degli obblighi del concessionario fino alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della
società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e
altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti
per la qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento (76).
1. Le
società costituite per realizzare e gestire una singola infrastruttura o un
nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione
degli organi di vigilanza, obbligazioni nominative o al portatore, anche in
deroga ai limiti previsti dall'articolo 2412 del codice civile, purché
garantite pro quota mediante ipoteca.
2. I
titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed
evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del
debito, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni statali in materia (77).
1. Se
il rapporto è risolto per inadempimento del soggetto concedente o se questo
ultimo revoca la concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati
al concessionario:
a) il
valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti o, se l'opera non ha ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le
penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c) un
indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento
del valore delle opere ancora da eseguire o della parte del servizio ancora da
gestire, valutato sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le
somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei
crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di
questo ultimo fino al completo soddisfacimento.
3. L'efficacia
della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da
parte del concedente di tutte le somme previste dai commi 1 e 2 (78).
1. In
tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili
al concessionario, gli enti finanziatori del progetto possono impedire la
risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il
rapporto, una società che subentra nella concessione al posto del
concessionario e che è accettata dal concedente a condizione che:
a) la
società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento
del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'alinea di questo
comma o in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra
il concedente e i finanziatori.
2. Con regolamento di attuazione sono fissati i criteri
e le modalità di attuazione del comma 1 (79).
1. I
crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere
d'interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli da 2745 a
2783 bis del codice civile.
2. Il
privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono
essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito e gli
elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità
ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione dell'atto dal
quale risulta il privilegio nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo
comma, del codice civile. Della costituzione del privilegio è dato avviso
mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; dall'avviso
devono risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione. La trascrizione e la
pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo
dove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio
può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato
diritti sui beni che sono oggetto del privilegio dopo la trascrizione prevista
dal comma 3. Se non è possibile far valere il privilegio nei confronti del
terzo acquirente il privilegio si trasferisce sul corrispettivo (80).
omissis (81)
Capo VIII - Varianti
1. Sono
definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che
non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Ad eccezione dei casi
previsti dal comma 5, le varianti sono consentite se ricorre uno dei seguenti
motivi:
a) esigenze
derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure
determinate da interessi pubblici sopravvenuti;
b) cause
di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante
da parte dell'organo competente;
c) errori
oppure omissioni di progettazione;
d) evoluzione
dei criteri della disciplina del restauro;
e) nel
caso di lavori su beni culturali, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella
fase progettuale e adeguamenti dell'impostazione progettuale necessari per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
2. Ai
fini di questo articolo si considerano errore oppure omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
3. La
variante dovuta a gravi errori progettuali che pregiudicano in tutto o in parte
la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, d'importo superiore al
quinto dell'importo originario di contratto, comporta la risoluzione del
contratto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice indice una nuova gara
alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale, secondo le disposizioni del
regolamento di attuazione. La risoluzione del contratto, ai sensi di questo
comma, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
4. Di
norma le varianti sono elaborate dal progettista, previamente esaminate dai
competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice e approvate con le
modalità previste da questo articolo.
5. Le
varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia
mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:
a) se
sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano
contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto
delle variazioni sopravvenute;
b) se
sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato
che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e
che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per
il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal caso il
dirigente della struttura competente per materia approva anche i prezzi
concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel
contratto originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione
dei lavori.
6. Fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori
suppletivi a quelli oggetto di un contratto già stipulato che risultino di
entità complessivamente superiore al quinto dell'importo di contratto sono
approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle
cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata
in corso d'opera ai sensi dell'articolo 24. Per lavori il cui importo
originario di contratto sia inferiore a 5 milioni di euro l'accertamento può
essere reso dal collaudatore in corso d'opera.
7. Nel
caso di variante dovuta a interessi pubblici sopravvenuti che determini un
aumento superiore al quinto rispetto all'importo originario di contratto,
l'approvazione è subordinata all'accertamento da parte della Giunta provinciale
delle cause che hanno determinato la variante e della sua necessità, nonché
alla conseguente modifica degli atti di programmazione. Le varianti di questo
tipo possono essere affidate all'originario contraente esclusivamente se
sussistono i presupposti dell'articolo 33, comma 9, lettera e).
8. Il
direttore dei lavori può ordinare solo variazioni tecniche volte a dare
perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni
progettuali, mediante compensazioni tra lavorazioni nei limiti e secondo quanto
stabilito dal regolamento di attuazione, e purché l'importo complessivo di
contratto non venga superato. Eventuali nuovi prezzi concordati con
l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento.
9. Nel
calcolo di cui al comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle
previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico e cause
di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge
provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi
della Provincia in materia di protezione civile). Il regolamento di attuazione
individua i casi di imprevisto geologico.
10. I
lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere
affidati nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto
all'originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di
attuazione. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori
conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d'importo superiore
al sesto quinto dell'importo originario di contratto, possono essere affidati
all'originario contraente secondo quanto stabilito dal regolamento di
attuazione (82).
1. Durante
il corso dei lavori l'impresa appaltatrice può proporre al responsabile del
procedimento eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che
non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Queste varianti sono
ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione se comportano per essa un
risparmio di almeno il 5 per cento dell'importo contrattuale e pari ad almeno
25.000 euro; esse devono essere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalità, non devono comportare modifiche sostanziali e devono essere
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute dopo il
momento della stipula del contratto.
2. Possono
formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti
funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del
progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e
quantitative stabilite nel progetto e che mantengano inalterati il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
3. L'appaltatore
deve dimostrare l'idoneità della proposta attraverso specifiche tecniche di
valutazione, quali l'analisi del valore nonché la coerenza e la compatibilità
della proposta medesima con il progetto allegato al contratto.
4. La
variante proposta dall'appaltatore deve essere redatta in forma di
progettazione esecutiva, corredata anche dagli elementi di valutazione
economica per le singole lavorazioni oggetto della variante, mediante raffronto
con i prezzi di contratto.
5. Le
varianti disciplinate da questo articolo sono sempre contabilizzate a corpo e
devono essere predisposte, presentate e realizzate in modo da non comportare
interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori come stabilita nel
relativo programma.
6. L'appaltatore
risponde del progetto di variante e non può vantare richieste di risarcimento
connesse all'introduzione della variante migliorativa; provvede a proprie spese
alla progettazione e rimane responsabile anche di tutto il progetto se la
variante investe lavorazioni con un costo superiore al 20 per cento
dell'importo di contratto.
7. Le
economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi di questo
articolo sono ripartite tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore
nella misura del 50 per cento ciascuno.
8. Il
responsabile del procedimento, sentito il progettista, comunica all'appaltatore
le proprie motivate determinazioni e in caso positivo procede alla stipula di
un apposito atto (83).
Capo IX - Spese in economia
1. Possono
essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che
dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura
dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto
500.000 euro.
2. Si
prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge
prevede specificamente il ricorso all'economia.
3. Anche
per i lavori in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatrici
possono rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di
manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al
pagamento della relativa spesa su fattura.
4. L'esecuzione
delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è
previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto
esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non
progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che
individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.
5. Nelle
ipotesi di varianti relative a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato
per l'esecuzione di opere o lavori in economia, l'accertamento della commissione
di collaudo nominata in corso d'opera di cui all'articolo 51, comma 6, non è
dovuto.
6. Tra
le voci di perizia già autorizzate sono ammesse compensazioni automatiche nel
limite dell'impegno totale di spesa.
6 bis.
Relativamente all'affidamento di lavori o forniture suppletivi ad un contratto
già stipulato per l'esecuzione in economia trova applicazione l'articolo 51.
7. Ai
dirigenti dei servizi competenti per materia sono demandati gli adempimenti
volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto
negoziale e ad ogni altro atto conseguente, secondo le modalità fissate dal
regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo
non superiore a 10.000 euro il dirigente può provvedere tramite ordinativi scritti
alla controparte.
8. Gli
adempimenti di cui al comma 7 sono tutti o in parte delegabili al direttore dei
lavori o ad altri soggetti specificamente individuati nel regolamento di
attuazione.
9. L'affidamento
è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque
imprese. I relativi risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera
di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle
forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere
stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi
dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. È
ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza
di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui
sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio
siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50.000
euro.
10. Nell'esecuzione
in economia di opere, lavori e forniture si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 45.
10 bis. Il
pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in economia può aver luogo
in unica soluzione ad avvenuta prestazione, ovvero ratealmente in ragione delle
prestazioni via via eseguite. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte
anticipazioni. Nel caso in cui l'importo contrattuale non sia superiore a
100.000 euro, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi,
assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere
certificato, ai fini della corresponsione del saldo, da una dichiarazione
sostitutiva del rappresentante legale dell'impresa, salva la possibilità per
l'amministrazione di subordinare motivatamente il pagamento del saldo
all'effettuazione di ulteriori verifiche.
10 ter. Per
i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture in economia
non è dovuta la cauzione provvisoria; per i medesimi contratti l'esonero dalla
cauzione definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Il regolamento di attuazione può stabilire le percentuali di miglioramento del
prezzo per cui si potrà autorizzare l'esonero dalla prestazione della cauzione
definitiva. La cauzione definitiva non è dovuta per i contratti di importo non
superiore a 100.000 euro.
10 quater. omissis (84)
1. In
circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e
sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico arrivato per
primo sul luogo compila il processo verbale in cui, in modo succinto e preciso,
sono descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi ed è fatto cenno
delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.
2. Sulla
base del processo verbale, il dirigente del servizio competente, previa
comunicazione al Presidente della Giunta provinciale, può disporre l'immediata
esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un
milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo
di 400.000 euro.
3. Entro
quarantacinque giorni dalla data del processo verbale il dirigente del servizio
competente approva la perizia dei lavori di cui al comma 2.
3 bis. Per
interventi di somma urgenza si intendono anche i lavori nei quali ogni ritardo
è pregiudizievole all'integrità dei siti archeologici e dei beni sottoposti al
regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (85).
Capo X - Attività consultive in materia di lavori pubblici
1. Per
la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico è richiesto il
parere tecnico-amministrativo ed economico in ordine:
a) ai
progetti preliminari nel caso di appalto-concorso, ai progetti definitivi,
esecutivi e relative varianti;
b) qualora
si tratti di lavori d'importo superiore a un milione di euro eseguiti dalla
Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata,
all'affidamento in concessione o secondo il criterio di cui all'articolo 39,
comma 1, lettera b) anche nel caso di affidamento mediante la procedura
dell'appalto-concorso;
c) alle
proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli
appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per
esonero da penalità contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte
alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di
contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro.
2. È altresì richiesto il parere tecnico-amministrativo
ed economico per la classificazione o declassificazione delle strade
provinciali (86).
1. Il
comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in
materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed
economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi.
2. In
particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo:
a) esprimere
il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo
superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 2, comma 1;
b) esprimere
il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto
un contributo alla Provincia per progetti di importo superiore a 5 milioni di
euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 2, comma 1;
c) esprimere
parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c);
d) esprimere
il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2;
d bis)
esprimere il parere previsto dall'articolo 13 bis, comma 1;
d ter)
esprimere parere, se richiesto dalla Giunta provinciale, sulle direttive della
medesima nelle materie di questa legge.
3. Spetta
ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale in
relazione alle rispettive competenze:
a) esprimere
il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo
non superiore a 5 milioni di euro redatti dalla Provincia;
b) omissis
c) omissis
4. L'espressione
del parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti
d'importo non superiore a 5 milioni di euro, spetta ai responsabili degli
uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia in
possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e della relativa
abilitazione all'esercizio della professione. Se non è presente tale
professionalità, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono mediante le loro
forme associative o collaborative.
4 bis. Per
le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti
funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1,
lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati
con specifici trasferimenti della Provincia. Al di fuori di questi casi il
parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna
amministrazione.
5. L'organo
consultivo che si è espresso sul progetto originario è competente ad esprimere
parere anche sulle relative varianti.
6. Il
parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere
tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici e di utilizzazione delle
acque pubbliche richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi
statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle
valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici.
7. Le
amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere
l'espressione del parere previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi
provinciali competenti, ancorché il medesimo parere non sia dovuto.
7 bis. I
pareri degli organi consultivi previsti da questo capo sostituiscono quelli
attribuiti dalla normativa vigente alla funzione consultiva del consiglio
superiore dei lavori pubblici, del magistrato delle acque, del magistrato per
il Po o di altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, nell'ambito
delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione (87).
1. Il
comitato tecnico-amministrativo è composto da:
a) i
dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di lavori pubblici,
di protezione civile e di ambiente;
b) un
ingegnere, un architetto e un geologo designati dai rispettivi ordini
professionali;
c) un
esperto in materie giuridico-amministrative;
d) i
dirigenti dei servizi competenti in materia di lavori pubblici, di edilizia
pubblica, di viabilità, di opere igienico-sanitarie, di utilizzazione delle
acque pubbliche e di opere idrauliche, urbanistica e tutela del paesaggio e in
materie geologiche;
e) omissis
2. Il
comitato è integrato, per la trattazione degli affari di competenza delle
strutture organizzative della Provincia, dai rispettivi dirigenti.
3. Svolge
le funzioni di presidente del comitato il dirigente generale del dipartimento
competente nella materia dei lavori pubblici. All'attività di segreteria del
comitato provvede una struttura incardinata nel suddetto dipartimento.
4. Il
comitato è nominato dalla Giunta provinciale; la nomina dei componenti esterni
alla Provincia è conferita per la durata della legislatura. Il vicepresidente è
scelto tra i dirigenti generali di cui al comma 1, lettera a). Il segretario e
il suo sostituto sono scelti tra dipendenti provinciali assegnati al servizio
che provvede all'attività di segreteria.
5. Il
presidente del comitato può chiamare a partecipare ai lavori del comitato, senza
diritto di voto, esperti, legali rappresentanti o dirigenti delle altre
amministrazioni.
6. Ai
fini della validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della
maggioranza assoluta dei componenti. I pareri del comitato sono adottati con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità,
prevale il voto del presidente.
7. Oltre
a quanto previsto dal presente articolo il comitato tecnico-amministrativo
osserva per il proprio funzionamento le disposizioni emanate dalla Giunta
provinciale e, per quanto ivi non previsto, con propria determinazione.
8. Ove
particolari circostanze tecniche, di urgenza ed organizzative lo richiedano,
nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del
comitato, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro
atto di assenso comunque denominato, l'esame o il parere di un determinato
organo consultivo o di un servizio della Provincia, tali atti si intendono
emessi o concessi ove il rappresentante dell'organo o del servizio, purché
dotato del potere di esprimere la volontà, abbia partecipato alla riunione del
comitato, previa convocazione del suo presidente, ed abbia espresso in tale
sede il suo giudizio favorevole.
9. Ai
componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa
provinciale vigente in materia (88).
1. La Giunta provinciale determina con propria
deliberazione le modalità di espressione del parere degli organi consultivi di
cui al presente capo (89).
1. Non
è richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'articolo 55 in ordine
a:
a) progetti di
importo non superiore a 300.000 euro (90);
b) varianti
progettuali previste dall'articolo 51, comma 3, nonché varianti relative agli
oneri fiscali, agli oneri per occupazioni, espropri e asservimenti ed agli
oneri per spese tecniche;
c) progetti
esecutivi redatti nel rispetto di progetti definitivi già esaminati
favorevolmente, purché l'importo complessivo dei lavori del progetto esecutivo
non presenti variazioni superiori al venti per cento rispetto all'importo
complessivo previsto nel progetto definitivo;
d) stralci
di progetti esecutivi già esaminati favorevolmente;
e) varianti
che non alterino la natura e la destinazione dell'opera di progetti non
sottoposti originariamente al parere dell'organo consuntivo, anche se, per
effetto delle stesse, il progetto variato rientri per importo nelle competenze
dell'organo consultivo;
f) progetti
redatti a seguito di affidamento dei lavori pubblici in concessione o secondo
il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b);
g) omissis
g bis) i
progetti, di qualunque importo, relativi alla realizzazione di iniziative
previste dalle domande presentate ai sensi della legge
provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola,
disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti
geneticamente non modificati), ad eccezione di quelle presentate dalle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1;
g ter) progetti
relativi alle iniziative adottate dalla Provincia in attuazione della legge
provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno della cooperazione allo
sviluppo), e della legge
provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini
emigrati all'estero e dei loro discendenti) (91).
Capo X bis - Il contratto (92) [vedi commento]
1. Gli affidatari devono eseguire in proprio le opere
o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Salvo quanto
previsto dall'articolo 42, il contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità (93).
1. L'amministrazione
aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto
previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il
decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio
del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
l'amministrazione aggiudicatrice prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo.
4. I
materiali il cui valore è riconosciuto dall'amministrazione aggiudicatrice a
norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori
prima della comunicazione del preavviso previsto dal comma 3.
5. L'amministrazione
aggiudicatrice può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili, se li ritiene ancora utilizzabili. In
tal caso corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore
deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione
dell'amministrazione aggiudicatrice nel termine stabilito. In caso contrario lo
sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese (94).
1. Fermo
restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, se nei confronti
dell'appaltatore è intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste
dall'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o è intervenuta una sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione
aggiudicatrice, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta
l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto, in relazione allo
stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità
dell'intervento.
2. In
caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto (95).
1. Quando
il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano
un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere
la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore.
2. Su
indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.
3. Acquisite
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, o scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, l'amministrazione aggiudicatrice, su
proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del
contratto.
4. Se,
al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritarda per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei
lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo; inoltre dà le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
5. Scaduto
il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere
al responsabile del procedimento.
6. Sulla
base del processo verbale, se l'inadempimento permane, l'amministrazione
aggiudicatrice delibera la risoluzione del contratto, su proposta del
responsabile del procedimento (96).
1. Per i contratti di cottimo, in caso di
inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori,
salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'amministrazione
aggiudicatrice (97).
1. Il
responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione
di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il
direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori
già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa
presa in consegna.
2. Se
è stato nominato l'organo di collaudo esso redige, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità
indicate dal regolamento di attuazione. Con il verbale è accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; inoltre è accertata la presenza di eventuali
opere riportate nello stato di consistenza ma non previste nel progetto
approvato o nelle eventuali perizie di variante.
3. In
sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto sono posti a carico
dell'appaltatore la maggiore spesa sostenuta per affidare a un'altra impresa i lavori,
se l'amministrazione aggiudicatrice non si è avvalsa della facoltà prevista
dall'articolo 36, comma 9, nonché ogni eventuale altro danno (98).
1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto
disposta dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 58.3, 58.4
e 58.5, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tal fine assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato l'amministrazione aggiudicatrice
provvede d'ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese (99).
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'appaltatore, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare il
completamento dei lavori. Si interpellano i soggetti a partire da quello che ha
formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso
l'aggiudicatario originario.
2. L'affidamento
avviene alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta (100).
1. Se per negligenza dell'appaltatore il progresso del
lavoro, a giudizio del direttore dei lavori, non assicura il compimento nei
tempi fissati dal contratto, l'amministrazione, dopo una formale ingiunzione
data senza effetto, può far eseguire tutte le opere o una parte di esse
d'ufficio, in economia o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa (101).
1. Le
cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi
ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei
confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario,
o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non
ha fatto le comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo
delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e
per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso), e finché non ha documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dalla presente legge.
2. Nei
sessanta giorni successivi l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al
subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti
risolutivi sulla situazione in essere, se, in relazione alle comunicazioni
previste dal comma 1, non sussistono i requisiti di cui all'articolo 10 sexies
della legge n. 575 del 1965.
3. Ferme
restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti previsti dal comma 1 producono tutti gli
effetti loro attribuiti dalla legge nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici.
4. Questo
articolo si applica anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da
parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
cooperative costituite o da costituirsi, in base alla legge 31 gennaio 1992, n.
59 (Nuove norme in materia di società cooperative), con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori nei cui confronti
risultino estinti, a seguito della procedura concorsuale, rapporti di lavoro
subordinato, oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o
in lista di mobilità ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) (102).
1. Le
disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei
crediti di impresa), sono estese ai crediti verso le amministrazioni
aggiudicatrici derivanti da contratti disciplinati dalla presente legge,
compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le
cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari
finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti
d'impresa.
2. Ai
fini dell'opponibilità alle amministrazioni aggiudicatrici che sono
amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di
progettazione sono efficaci e opponibili alle amministrazioni aggiudicatrici
che sono amministrazioni pubbliche se queste non le rifiutano con comunicazione
da notificare al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica
della cessione.
4. Le
amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in un atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In
ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con
esso stipulato (103).
1. Le
riserve dell'appaltatore sono esaminate e valutate dal dirigente della
struttura competente per materia secondo le disposizioni del regolamento di
attuazione, entro il termine di cui all'articolo 26, comma 1, fatto salvo
quanto disposto dal comma 2 di questo articolo. Il dirigente formula una
proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve, sentito
l'appaltatore e previo parere della struttura competente in materia legale;
l'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice si pronuncia
definitivamente sulla proposta entro il termine previsto dall'articolo 26,
comma 2.
2. Se
sono stati già eseguiti e contabilizzati lavori per una quota pari ad almeno il
50 per cento dell'importo stabilito dal contratto e se l'importo delle riserve
supera il 5 per cento dell'importo contrattuale, il dirigente di merito esamina
e valuta le riserve secondo le disposizioni del regolamento di attuazione e
formula una proposta di accordo bonario per la loro risoluzione entro
centoventi giorni dall'apposizione delle riserve. L'amministrazione aggiudicatrice
si pronuncia entro novanta giorni dalla formulazione della proposta di accordo
bonario.
3. Per
i fini di questo articolo, le riserve esposte dall'appaltatore non sono
esaminate e valutate dal dirigente di merito nei seguenti casi:
a) richiesta
di maggiori oneri per fermo cantiere o rallentamento della produzione, se non
risulta provato dal programma dei lavori presentato dall'appaltatore e dalla
dichiarazione della direzione dei lavori che le risorse disponibili in cantiere
non potevano essere impiegate altrove nel cantiere;
b) richiesta
di maggiori oneri per il verificarsi di fatti impeditivi nella realizzazione
dei lavori conosciuti al momento della stipula del contratto relativamente a
sminamento, siti per deposito materiale, accesso difficoltoso, presenza di
inquinanti;
c) richiesta
di maggiori oneri per errori od omissioni progettuali, se la procedura di
affidamento dei lavori o l'oggetto del contratto prevede la progettazione dell'opera
da parte dell'affidatario, e nel caso di cui all'articolo 51 bis;
d) richiesta
di maggiori oneri con riferimento a nuovi prezzi formulati dall'amministrazione
in base all'elenco prezzi provinciale vigente al momento della formulazione dei
nuovi prezzi e con applicazione del ribasso;
e) sussistenza
di diritti dell'appaltatore previsti dalla legge.
4. A
fine lavori le riserve previste dal comma 3 possono comunque essere sottoposte
dall'appaltatore al dirigente generale competente, nei casi e con le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
5. L'accordo
bonario ha natura transattiva.
6. Il
pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'amministrazione
aggiudicatrice deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del saldo
dall'articolo 46 ter. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al
tasso legale.
7. Nel
caso di riserve relative alla mancata contabilizzazione o all'errata
misurazione di lavorazioni si provvede mediante la contabilità dei lavori in occasione
del primo stato di avanzamento dei lavori successivo alla loro iscrizione. Nel
caso di riserve relative a errori od omissioni di progettazione riconducibili
alla fattispecie di cui all'articolo 51, comma 2, si applica la disciplina
delle varianti. Le riserve di questo comma non rilevano ai fini del
raggiungimento della soglia prevista dal comma 2.
8. L'appaltatore
può ricorrere alla Giunta provinciale per chiedere la rivalutazione delle
riserve non trattate o respinte (104).
Capo X ter - Lavori su beni culturali (105)
1. Questo
capo disciplina i lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli
interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del
patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla
conservazione e protezione di questi beni e in considerazione delle loro
caratteristiche oggettive.
2. Le
disposizioni di questo capo relative alle attività indicate nel comma 1 si
applicano all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
3. Per
quanto non espressamente previsto da questo capo, relativamente alle attività
indicate nei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni della presente legge e
del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il regolamento di attuazione può
disciplinare specifici aspetti relativi ai lavori previsti da questo capo tra
cui, in particolare:
a) i
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori ad integrazione
dei requisiti definiti da questa legge, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in relazione
agli esecutori di lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici;
b) le
modalità di effettuazione della progettazione e del collaudo;
c) gli
adempimenti connessi allo svolgimento dei lavori (106).
1. Per
gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di musei, archivi e biblioteche o
di altri luoghi d'interesse culturale, o la manutenzione e il restauro dei
giardini storici, se i servizi d'installazione e di montaggio di attrezzature e
impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli
arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumono rilevanza prevalente ai
fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento,
l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del
responsabile del procedimento, può applicare la disciplina, rispettivamente,
dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori
d'installazione e di adeguamento dell'immobile risulta superiore.
2. Negli
appalti previsti dal comma 1 l'amministrazione aggiudicatrice appaltante
specifica nel bando di gara o nella lettera di invito i requisiti di
qualificazione che i candidati devono possedere con riferimento all'oggetto
complessivo della gara (107).
1. I
lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e quelli concernenti
scavi archeologici, anche subacquei, sono affidati separatamente dai lavori
afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate
esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del
procedimento, non rendano opportuno l'affidamento congiunto. È fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di
qualificazione stabiliti da questo capo.
2. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 3 si possono affidare separatamente, previo
provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le
caratteristiche distintive, i lavori indicati dall'articolo 58.13 concernenti
beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare
unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla
tecnica e all'epoca di realizzazione o alle tecnologie specifiche da utilizzare
per gli interventi.
3. L'amministrazione
aggiudicatrice, in sede di bando di gara o d'invito a presentare l'offerta,
deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di
qualificazione stabiliti dalla presente legge e necessari per l'esecuzione
dell'intervento da parte dei soggetti affidatari dei lavori ai sensi dei commi
1 e 2 (108).
omissis (109)
1. Per
interventi di particolare complessità o specificità nell'ambito dei lavori
indicati dall'articolo 58.13 l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, in
sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche
finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto
dell'intervento da realizzare. La scheda tecnica è obbligatoria se si tratta di
interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni
architettonici.
2. La
scheda tecnica è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con
specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso è
redatta da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a
beni mobili e superfici decorate di beni architettonici.
3. Per
le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui
all'articolo 58.13, a eccezione delle opere indicate nel comma 2 dello stesso
articolo, quando non è necessaria un'idonea abilitazione professionale, le
prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività
del responsabile del procedimento possono essere espletate anche da un soggetto
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa
vigente.
4. Le
attività indicate nei commi 2 e 3 possono essere svolte da funzionari tecnici
delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguata professionalità in
relazione all'intervento da attuare.
5. Per
i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004
d'importo superiore a 150.000 euro o anche d'importo inferiore, se la
competente soprintendenza lo ritiene di particolare importanza, l'ufficio di
direzione dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di
direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della normativa vigente, in possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento.
6. Le
amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro
stipulate con compagnie assicurative, provvedono alle coperture assicurative
richieste dalla presente legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai
commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti (110).
omissis (111)
1. Fermi
restando i casi in cui questa legge prevede che l'esecuzione dei lavori possa
essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche
genericamente le opere, i lavori e le forniture, l'affidamento dei lavori è
disposto sulla base del progetto definitivo, integrato con il capitolato
speciale di appalto o con il progetto esecutivo.
2. L'esecuzione
dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo. Il
responsabile del procedimento, rilevata la necessità della progettazione
esecutiva, dispone che, se la stessa non è effettuata dall'amministrazione, sia
affidata all'appaltatore, redatta anche in corso d'opera e per stralci
successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e
di cantiere e approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con la
lettera di invito.
3. Per
i lavori su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici la
progettazione esecutiva può essere sostituita da apposita perizia che individua
anche genericamente le opere, i lavori e le forniture (112).
1. Non sono considerate varianti in corso d'opera gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera
nel suo insieme e che non comportano modificazioni relativamente all'importo complessivo
contrattuale. Eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore sono
approvati dal responsabile del procedimento (113).
Capo X quater - Disciplina applicabile agli appalti d'importo
superiore alla soglia comunitaria (114)
1. Questo capo disciplina in via esclusiva le procedure
di affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 d'importo superiore
alla soglia comunitaria (115).
1. Per
l'affidamento degli incarichi di progettazione di cui all'articolo 20 d'importo
pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni del
regolamento di attuazione inerenti i contenuti del bando, le forme di pubblicità,
i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e gli elementi di
valutazione delle offerte.
2. Di
norma le progettazioni definitiva ed esecutiva sono affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che sussistano particolari ragioni in senso
contrario, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre che
il nuovo progettista accetti l'attività progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento può comprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo
restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alla determinazione delle amministrazioni aggiudicatrici sulla progettazione
definitiva.
3. Quando
la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto
il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché
tecnologico, le amministrazioni aggiudicatrici valutano in via prioritaria
l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione.
4. I
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 5, operanti nei settori speciali,
possono affidare le progettazioni e le connesse attività tecnico-amministrative
per lo svolgimento delle procedure di affidamento e realizzazione dei lavori
nei settori speciali, direttamente a società d'ingegneria di cui alla normativa
statale da essi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari
media realizzata da queste società nell'Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate.
Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile (116).
omissis (117)
1. Nelle
procedure ristrette le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il
numero dei candidati idonei invitati a presentare un'offerta, purché vi sia un
numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà le
amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi
e non discriminatori, che intendono applicare per la selezione, il numero dei
candidati che intendono invitare o il numero minimo e massimo.
2. Nelle
procedure ristrette il numero minimo dei candidati non può essere inferiore a
dieci, se esiste un tal numero di soggetti idonei.
3. In
ogni caso il numero dei candidati invitati deve essere sufficiente ad
assicurare un'effettiva concorrenza.
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al
numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a dieci, se ci
sono soggetti idonei in tal numero.
5. Se
è stato raggiunto il numero minimo previsto dal comma 2 le amministrazioni
aggiudicatrici non possono invitare i soggetti che non hanno chiesto di
partecipare o che comunque non hanno i requisiti richiesti. Se non è stato
raggiunto il numero minimo le amministrazioni aggiudicatrici integrano gli
inviti fino a raggiungere il numero minimo di dieci.
6. Se
il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi
è inferiore al numero di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
proseguono la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle
capacità richieste, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Se
non perviene più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta.
Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di
una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto (118).
omissis (119)
1. Negli
appalti d'importo superiore alla soglia comunitaria il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 37, in relazione a una
specifica gara di lavori, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 34, 34 bis e 34 ter avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto. Per il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 35
non può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto.
2. Ai
fini del comma 1, con le modalità previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, il concorrente allega una dichiarazione che attesta
il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e dei requisiti di ordine
generale di cui all'articolo 35, nonché una specifica dichiarazione
sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con la quale questa ultima si obbliga
verso il concorrente e verso l'amministrazione aggiudicatrice a mettere a
disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, per tutta
la durata dell'appalto. Il concorrente che partecipa alla gara deve presentare
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante che questa
ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'articolo 37 e che non si trova in una situazione di controllo ai sensi
dell'articolo 36, comma 10.
3. Se
a seguito di verifica non trova riscontro quanto dichiarato dai partecipanti
sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di un idoneo
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti
del concorrente, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 41, commi 2 e
5.
4. Il
concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
dell'amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
5. Gli
obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
6. Il
bando di gara può ammettere l'avvalimento di una sola impresa ausiliaria, in
ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni. Se
l'avvalimento riguarda più imprese i requisiti di cui all'articolo 34, comma 1,
non sono cumulabili.
7. Il
bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto,
le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei
requisiti tecnici.
8. Ai
fini dell'applicazione di questo articolo, il bando di gara deve indicare la
misura o la percentuale minima dei requisiti tecnici o economici che deve
essere posseduta dall'impresa avvalente.
9. In
relazione a ciascuna gara non è consentito che più di un concorrente si avvalga
della stessa impresa ausiliaria, a pena di esclusione.
10. In
ogni caso i lavori sono eseguiti dall'impresa che partecipa alla gara;
l'impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di
appaltatore o di subappaltatore (120).
1. Entro
il 31 dicembre di ogni anno, possibilmente, le amministrazioni aggiudicatrici
indicate nell'articolo 2, comma 1, rendono note, mediante un avviso di
preinformazione, le caratteristiche essenziali, contenute negli strumenti di
programmazione di cui all'articolo 6, dei contratti o degli accordi quadro che
intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla
soglia comunitaria.
2. La
pubblicazione degli avvisi previsti dal comma 1 è obbligatoria solo se le
amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 2, comma 1, si avvalgono
della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte.
3. L'avviso
di preinformazione è redatto conformemente ai modelli di formulari adottati
dalla Commissione della Comunità europea in conformità alla procedura prevista
dall'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE, ed è inviato
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea dopo l'adozione
degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 6.
4. L'avviso
di preinformazione è pubblicato anche in un sito internet individuato dalla
Provincia, non prima della data di trasmissione all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell'Unione europea.
5. Questo
articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara (121).
1. Quando
il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso le stazioni
appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore,
delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media.
2. Quando
il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In
ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra
offerta che, in base a elementi specifici, appare anormalmente bassa.
4. Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte
nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori devono valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori. Ai
fini di questo comma il costo del lavoro è quello determinato periodicamente,
in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il
territorio provinciale. In mancanza di contratti collettivi applicabili il costo
del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
5. Il
costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso
d'asta.
6. Il
comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
7. Quando
un'offerta appare anormalmente bassa la stazione appaltante chiede
all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dei
commi da 8 a 18. Si può provvedere all'esclusione solo dopo l'ulteriore
verifica, in contraddittorio.
8. Le
giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia
del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di
prestazione del servizio;
b) le
soluzioni tecniche adottate;
c) le
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i
lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
d) l'originalità
del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) l'eventualità
che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
f) il
costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e
assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio
provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del
lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
9. Non
sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
10. Non
sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di
sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n.
81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del
decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia la stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere
specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
11. Nell'ambito
dei requisiti per la qualificazione previsti dall'articolo 34 devono essere
considerate anche le informazioni fornite dal soggetto interessato relativamente
all'avvenuto adempimento, nella sua azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.
12. Se
la stazione appaltante accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere l'offerta per questo
solo motivo unicamente quando, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in
grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non
inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso
legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta per tali
circostanze ne informa tempestivamente la Commissione europea.
13. La
stazione appaltante chiede per iscritto la presentazione di giustificazioni
scritte, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.
14. La
stazione appaltante, se lo ritiene opportuno, può istituire una commissione con
i criteri stabiliti dal regolamento, per esaminare le giustificazioni; se non
le ritiene sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta chiede per
iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.
15. All'offerente
è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per
iscritto, le precisazioni richieste.
16. La
stazione appaltante o la commissione prevista dal comma 14, se istituita,
esaminano gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle
precisazioni fornite.
17. Prima
di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa la stazione appaltante convoca
l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a
indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla
data di convocazione stabilita la stazione appaltante può prescindere dalla sua
audizione.
18. La
stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se essa
appare anormalmente bassa; se la ritiene anomala procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare
la migliore offerta non anomala. In alternativa la stazione appaltante, se si è
riservata questa facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera
d'invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la decima, fermo restando quanto previsto nei commi
da 13 a 17. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante
dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che in base all'esame
degli elementi forniti risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede
all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
19. Il
regolamento può disciplinare i criteri e le modalità di verifica delle offerte
anomale, ai sensi di quest'articolo (122).
1. Il progettista rimane responsabile del progetto e
mantiene tale ruolo anche durante la fase di realizzazione dell'opera, salvo
diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il
regolamento di attuazione definisce il ruolo del progettista nella fase di
realizzazione dell'opera progettata e stabilisce i casi per i quali il ruolo di
direttore dei lavori e di progettista sono incompatibili (123).
omissis (124)
Capo XI - Modificazioni di leggi provinciali
omissis (125)
omissis (126)
omissis (127)
omissis (128)
omissis (129)
Capo XII - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
1. Per
gli istituti non previsti dalla presente legge trova applicazione la normativa
comunitaria in materia, che può essere specificata mediante i regolamenti di
attuazione.
2. I
regolamenti di attuazione della presente legge sono approvati dalla Giunta
provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio
provinciale (130).
1. Fatto
salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione
dell'articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso
regolamento, sono abrogate le seguenti norme:
a) la legge
provinciale 28 luglio 1975, n. 28;
b) gli
articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 bis e 51 della legge
provinciale 3 gennaio 1983, n. 2;
c) l'articolo
12 della legge
provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;
d) gli
articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 19 della legge
provinciale 25 novembre 1988, n. 44;
e) l'articolo
22 della legge
provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
f) l'articolo
16 della legge
provinciale 31 agosto 1991, n. 18;
g) l'articolo
43 della legge
provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;
h) l'articolo
18 della legge
provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.
2. Sono
altresì abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.
1. Per
l'attuazione dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 10, il servizio statistica utilizza le assegnazioni della
Provincia di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge
provinciale 13 aprile 1981, n. 6 recante "Istituzione del
servizio statistica della Provincia di Trento" (capitolo 12460).
2. Per
gli incarichi di progettazione, concorsi di idee, direzione lavori e collaudi a
carico della Provincia, di cui agli articoli 20, 21, 22, 24 e 51, comma 4, si
utilizzano le autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per opere ed
interventi, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge
provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 concernente "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di
Trento (legge finanziaria)" sostituito dall'articolo 19 della legge
provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.
3. Alle
spese derivanti dall'applicazione degli articoli 8, 32 e 55 si fa fronte con la
cessazione degli oneri, valutati in almeno pari misura, derivanti dalle
disposizioni abrogate con l'articolo 65.
4. Ai
maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 15.000.000, derivanti
dall'applicazione dell'articolo 10, comma 4, a carico dell'esercizio
finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari
importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore
funzionale "Oneri non ripartibili", programma "Progetti
intersettoriali", area di intervento "Interventi del programma di
Giunta" del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge
provinciale 1 febbraio 1993, n. 4. Per gli esercizi successivi si
provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della
Provincia.
omissis (131)
(1) In base all'art. 9 della l.p. 12
settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il
titolo breve "legge provinciale sui lavori pubblici", individuato
dall'allegato A della l.p. n. 16
del 2008. Vedi anche la deliberazione della Giunta provinciale 11
aprile 1997, n. 3376 (b.u. 27 maggio 1997, n. 24), l'art. 11, commi 1 e 2 della
l.p. 27
agosto 1999, n. 3, l'art. 5 bis della l.p. 11
giugno 2002, n. 8 e l'art. 45 della l.p. 28
dicembre 2009, n. 19.
Con
sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte costituzionale ha dichiarato
inammissibili o infondate alcune questioni sulla legittimità dei seguenti
articoli della l.p. 24
luglio 2008, n. 10, modificativi della presente legge: 1 (nella
parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 1, 2 e 4 della presente legge), 2, 3,
5, 6, 10, 15, 16 comma 1 lettera c), 17 (nella parte in cui inserisce l'art. 13
bis, comma 1, comma 2 lettere b), c), e), f), i), j, k), l), m), n), o), p),
q), r), s) e comma 3 della presente legge), 18 comma 1 lettera a), 20, 22 comma
1 lettere c), d) ed e), 23, 24 (nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma
3 della presente legge), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 comma 1 lettera a),
34 (nella parte in cui in cui sostituisce l'art. 31, commi 2 e 3 della presente
legge), 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 comma 1 lettera a), 46, 47, 48, 53,
55, 56 (nella parte in cui sostituisce l'art. 50, commi 1, 2, 3 e 5 della
presente legge), 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 110.
(2) Articolo già modificato dall'art. 3
della l.p. 12 settembre
1994, n. 6 e dall'art. 30 della l.p. 22 marzo
2001, n. 3, così sostituito dall'art. 1 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 1 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima
modificazione vedi l'art. 53, comma 3 della stessa l.p. n. 7 del
2011). Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte costituzionale
aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7, che però sono
stati sostituiti, successivamente, dall'art. 1 della l.p. n. 7 del
2011.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(5) Articolo già
modificato dall'art. 4 della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, sostituito dall'art. 4 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 2 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7. Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte
costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, che
però è stato sostituito, successivamente, dall'art. 2 della l.p. n. 7 del
2011.
(6) Articolo
così sostituito dall'art. 5 della l.p. 24 luglio 2008,
n. 10.
(7) Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(8) Articolo già modificato dall'art. 5
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, così sostituito dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10 e modificato dall'art. 7 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(9) Articolo abrogato dall'art. 8 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(10) Articolo già modificato dall'art. 11
della l.p. 27
agosto 1999, n. 3, così sostituito dall'art. 9 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 3 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(11) Articolo così sostituito dall'art. 51
della l.p. 9
settembre 1996, n. 8 e modificato dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10.
(12) Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, già sostituito dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 10 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 4 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(13) Articolo così modificato dall'art. 74
della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 11 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(14) Articolo già sostituito dall'art. 7
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, così sostituito dall'art. 12 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 5 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art.
53, comma 3 della l.p. n. 7 del
2011).
(15) Articolo così modificato dall'art. 23
della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, dall'art. 13 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e dall'art. 6 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(16) Articolo già modificato dall'art. 30
della l.p. 3
febbraio 1995, n. 1 e dall'art. 74 della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1, e così sostituito dall'art. 14 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(17) Articolo così sostituito dall'art. 15
della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 7 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(18) Articolo così modificato dall'art. 23
della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, dall'art. 47 della l.p. 29
dicembre 2005, n. 20, dall'art. 16 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e dall'art. 8 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7. Per l'elenco prezzi vedi, da ultimo, la deliberazione
della Giunta provinciale 9 luglio 2010, n. 1593 (b.u. 20 luglio 2010, n. 29,
suppl. n. 3).
(19) Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 9 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(20) Articolo così modificato dall'art. 8
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6 e dall'art. 18 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(21) Comma aggiunto dall'art. 9 della l.p. 12
settembre 1994, n. 6.
(22) Articolo così modificato dall'art. 10
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6 e dall'art. 19 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(23) Articolo così modificato dall'art. 11
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6 e dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10.
(24) Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi
l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7).
(25) Articolo così modificato dall'art. 30
della l.p. 22 marzo
2001, n. 3, dall'art. 74 della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10. Per un'interpretazione autentica del comma 4
vedi l'art. 21 della l.p. 2 febbraio
1996, n. 1.
(26) Articolo abrogato dall'art. 21 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(27) Articolo così modificato dall'art. 13
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, dall'art. 22 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10, dall'art. 38 della l.p. 3 marzo
2010, n. 4 e dall'art. 34, comma 1 della l.p. 27
dicembre 2010, n. 27 (per una disposizione transitoria connessa a
quest'ultima modificazione vedi il comma 3 dello stesso art. 34).
(28) Articolo già modificato dall'art. 23
della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, e così sostituito dall'art. 23 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(29) Articolo già modificato dall'art. 74
della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 24 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 10 della l.p. 28 marzo
2009, n. 2.
(30) Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(31) Articolo già modificato dall'art. 74
della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 25 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 11 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(32) Articolo aggiunto dall'art. 26 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(33) Articolo così modificato dall'art. 14
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, dall'art. 1 della l.p. 7 marzo
1997, n. 5, dall'art. 74 della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1, dall'art. 27 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e dall'art. 12 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art.
53, comma 3 della l.p. n. 7 del
2011).
(34) Articolo così modificato dall'art. 2
della l.p. 7 marzo
1997, n. 5, dall'art. 74 della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 13 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(35) Articolo così sostituito dall'art. 28
della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 14 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(36) Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 15 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(37) Articolo già modificato dall'art. 74
della l.p. 19 febbraio
2002, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, e così sostituito dall'art. 30 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(38) Articolo aggiunto dall'art. 31 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 16 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(39) Comma aggiunto dall'art. 30 della l.p. 22 marzo
2001, n. 3, così sostituito dall'art. 32 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 17 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(40) Articolo così modificato dall'art. 30
della l.p. 3
febbraio 1995, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, dall'art. 33 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e dall'art. 18 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(41) Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(42) Articolo già modificato dall'art. 15
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6., così sostituito dall'art. 34 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 20 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7. Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte
costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, che
però è stato sostituito, successivamente, dall'art. 20 della l.p. n. 7 del
2011.
(43) Articolo così modificato dall'art. 15
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, dall'art. 30 della l.p. 3
febbraio 1995, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 21 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(44) Articolo aggiunto dall'art. 22 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(45) Articolo già modificato dall'art. 16
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, dall'art. 30 della l.p. 3
febbraio 1995, n. 1, dall'art. 1 della l.p. 23
novembre 1998, n. 18, dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10 e così sostituito dall'art. 23 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7. Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10, che aveva precedentemente sostituito il presente
articolo.
(46) Articolo aggiunto dall'art. 36 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 24 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(47) Articolo aggiunto dall'art. 37 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10, che però era stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza della corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 45, e
così sostituito dall'art. 25 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(48) Articolo aggiunto dall'art. 38 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 26 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(49) Articolo già modificato dall'art. 17
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, dall'art. 30 della l.p. 3
febbraio 1995, n. 1, dall'art. 1, comma 1 della l.p. 16
maggio 2000, n. 6 (vedi anche i commi 2 e 3 di quest'ultimo
articolo), sostituito dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 39 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 27 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(50) Articolo aggiunto dall'art. 40 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(51) Articolo aggiunto dall'art. 41 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(52) Articolo già modificato dall'art. 23
della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 47 della l.p. 29
dicembre 2005, n. 20, sostituito dall'art. 42 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 28 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(53) Articolo già modificato dall'art. 18
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, dall'art. 42 della l.p. 11
settembre 1998, n. 10, dall'art. 1, comma 1 della l.p. 16
maggio 2000, n. 6 (vedi anche i commi 2 e 3 di quest'ultimo
articolo) e dall'art. 74 della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 43 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 29 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7 (il comma 6, lettera b di quest'ultimo articolo, però,
non individua in modo del tutto sicuro una parte da modificare).
(54) Articolo già modificato dall'art. 19
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, dall'art. 51 della l.p. 9
settembre 1996, n. 8, dall'art. 3 della l.p. 7 marzo
1997, n. 5 e dall'art. 1, comma 1 della l.p. 16
maggio 2000, n. 6 (vedi anche i commi 2 e 3 di quest'ultimo
articolo), sostituito dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 44 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 30 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(55) Comma già sostituito dall'art. 20 della
l.p. 12 settembre
1994, n. 6, e abrogato dall'art. 31 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(56) Articolo così modificato dall'art. 21
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, dall'art. 74 della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 45 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi
l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7).
(57) Comma così sostituito dall'art. 22
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6.
(58) Articolo aggiunto dall'art. 46 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 32 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(59) Articolo già sostituito dall'art. 23
della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, modificato dall'art. 47 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 33 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(60) Articolo già modificato dall'art. 51
della l.p. 9
settembre 1996, n. 8, dall'art. 4 della l.p. 7 marzo
1997, n. 5 e dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, e così sostituito dall'art. 48 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi
l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7).
(61) Articolo già modificato dall'art. 23
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6 e dall'art. 30 della l.p. 3
febbraio 1995, n. 1, e così sostituito dall'art. 49 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10. Per il regolamento previsto da quest'articolo
vedi il d.p.p. 12
ottobre 2009, n. 21-23/Leg.
(62) Articolo già sostituito dall'art. 5
della l.p. 7 marzo
1997, n. 5, e così sostituito dall'art. 50 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(63) Articolo così modificato dall'art. 24
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, dall'art. 6 della l.p. 7 marzo
1997, n. 5, dall'art. 42 della l.p. 11
settembre 1998, n. 10, dall'art. 74 della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 51, comma 1 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a
quest'ultima modificazione vedi il comma 2 dello stesso art. 51). L'articolo è
stato ulteriormente modificato dall'art. 151, comma 4 della l.p. 4 marzo
2008, n. 1, e queste modifiche sono fatte salve dall'art. 51, comma
2 della l.p. n. 10
del 2008; la loro l'efficacia, però, è subordinata al verificarsi
della condizione indicata nel comma 4 dell'art. 151; fino al suo verificarsi,
quindi, le modificazioni in parola non saranno incluse nel testo dell'articolo
qui annotato. Per i criteri previsti dal comma 1 vedi la deliberazione della
Giunta provinciale 30 dicembre 2003, n. 3400 (b.u. 3 febbraio 2004, n. 5).
(64) Comma già modificato dall'art. 30 della
l.p. 3
febbraio 1995, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, e così sostituito dall'art. 34 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(65) Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 2
febbraio 1996, n. 1, così modificato dall'art. 7 della l.p. 7 marzo
1997, n. 5 e dall'art. 52 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(66) Articolo aggiunto dall'art. 51 della l.p. 9
settembre 1996, n. 8, modificato dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, sostituito dall'art. 47 della l.p. 29
dicembre 2005, n. 20, così sostituito dall'art. 53 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 35 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(67) Articolo abrogato dall'art. 20 della l.p. 2
febbraio 1996, n. 1.
(68) Articolo così sostituito dall'art. 54
della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(69) Articolo così sostituito dall'art. 55
della l.p. 24
luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi
l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7).
(70) Articolo così sostituito dall'art. 56
della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 36 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7. Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte
costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4, che
però è stato sostituito, successivamente, dall'art. 36 della l.p. n. 7 del
2011.
(71) Articolo aggiunto dall'art. 57 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(72) Articolo aggiunto dall'art. 58 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(73) Articolo aggiunto dall'art. 59 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 38 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7 (per alcune disposizioni transitorie connesse a
quest'ultima modificazione vedi l'art. 53, commi 5 e 6 della stessa l.p. n. 7 del
2011). L'art. 59 della l.p. n. 10
del 2008 aveva anche inserito un capo VII bis prima dell'articolo
qui annotato: la sua intestazione e la sua rubrica, però, sono state abrogate
dall'art. 37 della l.p. n. 7 del
2011.
(74) Articolo aggiunto dall'art. 60 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 39 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(75) Articoli aggiunti dagli articoli 61,
62, 63, 64, 65 e 66 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e abrogati dall'art. 51 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(76) Articolo aggiunto dall'art. 67 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 40 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(77) Articolo aggiunto dall'art. 68 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(78) Articolo aggiunto dall'art. 69 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(79) Articolo aggiunto dall'art. 70 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(80) Articolo aggiunto dall'art. 71 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(81) Articolo aggiunto dall'art. 72 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(82) Articolo già modificato dall'art. 25
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, dall'art. 8 della l.p. 7 marzo
1997, n. 5, dall'art. 30 della l.p. 22 marzo
2001, n. 3, dall'art. 74 della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, e così sostituito dall'art. 73 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a
quest'ultima modificazione vedi l'art. 53, comma 4 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7).
(83) Articolo aggiunto dall'art. 74 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(84) Articolo così sostituito dall'art. 26
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 9 della l.p. 7 marzo
1997, n. 5, dall'art. 74 della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, dall'art. 47 della l.p. 29
dicembre 2005, n. 20 e dall'art. 75 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(85) Articolo così modificato dall'art. 23
della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 76 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(86) Articolo così sostituito dall'art. 27
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 30 della l.p. 22 marzo
2001, n. 3 e dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10.
(87) Articolo così sostituito dall'art. 28
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 30 della l.p. 3
febbraio 1995, n. 1, dall'art. 53 della l.p. 20 marzo
2000, n. 3, dall'art. 74 della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10, dall'art. 77, comma 1 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a
quest'ultima modificazione vedi il comma 2 dello stesso art. 77) e dall'art. 41
della l.p. 7 aprile
2011, n. 7. Vedi anche l'art. 2 della l.p. 10
gennaio 1992, n. 2 e l'art. 5 della l.p. 2 febbraio
1996, n. 1. Vedi però l'art. 4 della l.p. 17
febbraio 2003, n. 1 e l'art. 5 bis della l.p. 11
giugno 2002, n. 8.
(88) Articolo così sostituito dall'art. 29
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 53 della l.p. 20 marzo
2000, n. 3 e dall'art. 74 della l.p. 19
febbraio 2002, n. 1.
(89) Articolo così sostituito dall'art. 30
della l.p. 12 settembre
1994, n. 6. Per lo schema di parere degli organi consultivi vedi la
deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 1995, n. 416 (b.u. 14 marzo
1995, n. 11).
(90) Vedi però l'art. 1 della l.p. 3 aprile
2009, n. 4.
(91) Articolo così sostituito dall'art. 31
della l.p. 12
settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 53 della l.p. 20 marzo
2000, n. 3, dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 78 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(92) Capo aggiunto dall'art. 79 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(93) Articolo aggiunto dall'art. 79 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(94) Articolo aggiunto dall'art. 80 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(95) Articolo aggiunto dall'art. 81 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(96) Articolo aggiunto dall'art. 82 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(97) Articolo aggiunto dall'art. 83 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(98) Articolo aggiunto dall'art. 84 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(99) Articolo aggiunto dall'art. 85 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(100) Articolo aggiunto dall'art. 86 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 (che però è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza della corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 45) e
così sostituito dall'art. 42 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(101) Articolo aggiunto dall'art. 87 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(102) Articolo aggiunto dall'art. 88 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(103) Articolo aggiunto dall'art. 89 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(104) Articolo aggiunto dall'art. 90 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 43 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7 (per alcune disposizioni transitorie connesse a queste
modificazioni vedi l'art. 53, commi 3 e 4 della stessa l.p. n. 7 del
2011).
(105) Capo aggiunto dall'art. 91 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(106) Articolo aggiunto dall'art. 91 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 44 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(107) Articolo aggiunto dall'art. 92 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 45 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(108) Articolo aggiunto dall'art. 93 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 46 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(109) Articolo aggiunto dall'art. 94 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(110) Articolo aggiunto dall'art. 95 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(111) Articolo aggiunto dall'art. 96 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(112) Articolo aggiunto dall'art. 97 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 47 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(113) Articolo aggiunto dall'art. 98 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 48 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(114) Capo aggiunto dall'art. 99 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(115) Articolo aggiunto dall'art. 99 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(116) Articolo aggiunto dall'art. 100 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi
l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7).
(117) Articoli aggiunti dagli articoli 101 e
102 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e abrogati dall'art. 51 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(118) Articolo aggiunto dall'art. 103 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(119) Articolo aggiunto dall'art. 104 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(120) Articolo aggiunto dall'art. 105 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10.
(121) Articolo aggiunto dall'art. 106 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 49 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(122) Articolo aggiunto dall'art. 107 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 50 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(123) Articolo aggiunto dall'art. 108 della l.p. 24 luglio
2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art.
53, comma 3 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7).
(124) Articolo aggiunto dall'art. 23 della l.p. 15
dicembre 2004, n. 10 e abrogato dall'art. 109 della l.p. 24
luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa
all'abrogazione vedi l'art. 53, comma 4 della l.p. 7 aprile
2011, n. 7).
(125) Articolo modificativo dell'allegato C,
scheda n. 34 della l.p. 29
aprile 1983, n. 12.
(126) Articolo modificativo dell'art. 4
della l.p. 19
febbraio 1993, n. 6.
(127) Articolo modificativo dell'art. 5
della l.p. 15
dicembre 1980, n. 35.
(128) Articolo modificativo dell'art. 20
della l.p. 3
gennaio 1983, n. 2.
(129) Articolo abrogato dall'art. 62 del d.p.p. 13
luglio 2010, n. 18-50/Leg, ai sensi dell'art. 150 della l.p. 4 marzo
2008, n. 1.
(130) Articolo così sostituito dall'art. 110
della l.p. 24
luglio 2008, n. 10. Vedi anche, in materia, l'art. 53, comma 2 della
l.p. 7 aprile
2011, n. 7.
(131) Disposizioni finanziarie.
LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2011, n. 7
Modificazioni
della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla
ricerca
e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo
dell'autonomia
del Trentino)
(b.u.
12 aprile 2011, n. 15, suppl. n. 1)
Art. 1 - Art. 50
omissis (note1)
Art. 51
omissis (2)
Art. 52
Abrogazione di disposizioni regolamentari
1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge
sono abrogati il comma 3 dell'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 5 ad
eccezione del comma 7, l'articolo 6 ad eccezione del comma 4 bis, il comma 4
dell'articolo 9, l'articolo 23 e il comma 1 dell'articolo 43 bis del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. (Regolamento di attuazione della
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia
di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli
appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6
recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia
abitativa").
2. I rinvii interni del decreto del Presidente
della Giunta provinciale n. 12-10/Leg. del 1994 alle disposizioni della legge
provinciale sui lavori pubblici si intendono riferiti ai corrispondenti
istituti disciplinati dalla legge provinciale sui lavori pubblici come
modificata da questa legge.
Art. 53
Efficacia
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da
questo articolo, gli articoli della legge provinciale n. 26 del 1993, come
modificati dalla legge provinciale n. 10 del 2008 e da questa legge, si
applicano dalla data di entrata in vigore di questa legge. Se la pubblicazione
del bando di gara è antecedente alla data di entrata in vigore di questa legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni applicabili alla data di pubblicazione
del bando.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di
attuazione previsti dagli articoli 14, comma 02, 21, commi 1 e 2, 23 bis, 40
bis, comma 8, 42, comma 9, 46 bis, comma 5, 46 ter, comma 2, e 58.6, comma 2,
della legge provinciale sui lavori pubblici, in attuazione delle norme
provinciali citate si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE"), in quanto compatibile con la legge provinciale. Fino
all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 30, comma 5, della
legge provinciale sui lavori pubblici sono disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in quanto compatibile, le modalità
di svolgimento delle procedure aperte, indipendentemente dal valore
dell'affidamento, e le modalità di svolgimento delle altre procedure previste
dall'articolo 30, limitatamente agli affidamenti che superano la soglia
comunitaria.
3. Le seguenti disposizioni della legge
provinciale sui lavori pubblici si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei relativi regolamenti di attuazione:
a)
gli articoli 1, comma 6, 39, comma 1, lettera b), 42, comma 4, 49, comma 10,
58.12, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 di questo
articolo, e 58.22, comma 1; fino a tale data si applicano le corrispondenti
norme della legge statale e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207
del 2010;
b)
gli articoli 9, comma 2, 17 bis, 24, comma 7, 42, commi 13 e 15, e il
secondo periodo dell'articolo 58.30.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di
attuazione previsto dall'articolo 51 della legge provinciale sui lavori
pubblici continua ad applicarsi la disciplina delle varianti progettuali
applicata fino alla data di entrata in vigore di questa legge nella
formulazione anteriore alle modificazioni apportate con la legge provinciale n.
10 del 2008. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto
dall'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici continua ad
applicarsi la disciplina dell'accordo bonario prevista dall'articolo 58 bis
della medesima legge provinciale, ancorché abrogato dall'articolo 109 della
legge provinciale n. 10 del 2008.
5 L'articolo 50 quater della legge provinciale
sui lavori pubblici, come sostituito dall'articolo 38 di questa legge, si
applica agli interventi inseriti negli strumenti di programmazione adottati
dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2011.
6. Alle proposte di realizzare interventi
mediante il ricorso alla finanza di progetto già presentate alla data di
entrata in vigore di questa legge si applicano i commi 19 e 20 dell'articolo 50
quater della legge provinciale sui lavori pubblici, come sostituito da questa
legge. In questi casi, se la documentazione eventualmente già presentata non è
conforme a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 50 quater il responsabile
del procedimento invita i candidati alle necessarie integrazioni, fissando un
congruo termine per la consegna.
Art. 54
omissis
(3)
Art. 55
omissis
(4)
NOTE
(1) Articoli modificativi degli articoli 1, 6, 7 bis, 9,
10, 12, 13, 13 bis, 23, 24, 25, 27, 27 bis, 29, 30, 31, 32,
34, 36,
37, 38, 40 bis, 46, 46 ter, 50, 50 duodecies, 55, 58.12, 58.13, 58.14, 58.15,
58.20 e 58.28,
sostitutivi
degli articoli 2, 28 bis, 33, 33 bis, 33 ter, 33 quater, 35, 41, 50 quater, 50
quinquies, 58.8,
58.19 e 58.29,
aggiuntivi degli articoli 22 bis, 30 bis, 32 bis, abrogativi dell'intestazione
e della rubrica
del capo
VII bis della l.p. 10 settembre 1993, n. 26; il testo della modificazioni in
parola, quindi, è
riportato
in quest'ultima legge.
- 3 -
(2) Articolo abrogativo degli articoli 50 sexies, 50
septies, 50 octies, 50 novies, 50 decies, 50 undecies, 50
septies
decies, 58.16, 58.18, 58.23, 58.24 e 58.26 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26,
abrogativo degli
articoli
61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 94, 96, 101, 102, 104 e modificativo dell'art.
111della l.p. 24 luglio
2008, n.
10; il testo della modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste due
leggi.
(3) Articolo aggiuntivo dell'art. 25 bis nella l.p. 2
agosto 2005, n. 14; il testo del nuovo articolo, quindi, è
riportato
in quest'ultima legge.
(4) Articolo modificativo dell'art. 39 bis della l.p. 16
giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è
riportato in quest'ultimo articolo.
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COMMENTI
Commento inserito 27 aprile 2011
Comma 1: NOVITA’ – la legge
dispone espressamente l’applicazione anche ai lavori pubblici realizzati
su beni di proprietà dalla Provincia autonoma di Trento, dai suoi enti
strumentali e dai comuni, al di fuori del territorio provinciale.
Comma 2: NOVITA’ – la legge si
applica anche ai lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, senza alcuna
limitazione. Il capo X quater, a cui rinvia il
comma, reca alcune disposizione specifiche ed esclusive per gli appalti di lavori e per gli
affidamenti di incarichi professionali, di importo superiore alle
rispettive soglie comunitarie.
Comma 3: il comma specifica che ai lavori
concernenti beni mobili e immobili e di interventi su beni architettonici e
superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti al regime di
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n.
137), comprese le attività di scavo archeologico si applica il Capo X ter della
legge, a cui si rinvia per il commento specifico.
Comma 4: il comma specifica i criteri da
adottare nel caso di appalti misti per la determinazione dell’obbligo di
applicazione della legge sui lavori pubblici. Oltre al criteri meramente
economico (prevalenza dei lavori oltre il 50%) viene introdotto il criterio
dell’accessorietà dei lavori rispetto all’oggetto principale del
contratto, in aderenza alle interpretazioni comunitarie.
Comma 5: NOVITA’ – il comma
dispone l’applicazione della legge
anche ai soggetti erogatori di acqua e energia nonché dei servizi di
trasporto e posta di cui alla Direttiva 17/2004 UE, purchè agiscano quali
amministrazioni aggiudicatici cioè quando aggiudicano appalti di lavori che non
sono strettamente correlati ai loro scopi istituzionali. Qualora tali soggetti
agiscano nell’esercizio delle attività specifiche cui sono preposti,
applicano le disposizioni della Parte
III del Codice dei contratti, qualunque sia l’importo
dell’intervento.
Comma 6: NOVITA’ – il comma reca
la disciplina delle c.d. “opere a scomputo”. Si applica a decorrere dalla data di entrata in
vigore del relativo regolamento di
attuazione (ai sensi dell’art. 53, comma 2 della lp 7/2011). Fino a tale
data si applicano le corrispondenti norme della legge statale e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; si veda in particolare l’art.
32, comma 2 del codice dei contratti.
Comma 7: NOVITA’ – il comma reca
la disciplina dei contratti di sponsorizzazione. Si applica da subito .
Comma 8: il comma specifica la facoltà della
Giunta Provinciale di impartire direttive ai propri enti strumentali in ordine
all’applicazione della legge.
Art. 2 - Ambito di applicazione
soggettivo
Commento inserito il 27 aprile 2011
Comma 1: La legge individua come
“amministrazioni esecutrici o aggiudicatrici” di lavori pubblici
tenuti all’applicazione della legge medesima i seguenti soggetti:
a) la
Provincia autonoma di Trento;
b) i
comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;
c) gli
altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e gli
altri soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, e le
associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti
previsti da questo comma. Per l'individuazione degli altri soggetti
aggiudicatori tenuti ad applicare questa legge si applica la normativa
nazionale in materia di appalti e contratti.
L’art.
1 ter, comma 12, della legge, in coerenza con la normativa statale e con la
giurisprudenza consolidata, definisce "organismo di diritto pubblico"
qualsiasi organismo, anche costituito in forma societaria, che soddisfi
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sia
istituito per soddisfare specificatamente esigenze d'interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale;
b) sia
dotato di personalità giuridica;
c) la
cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti indicati
dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto
pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi
oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito, per più della metà dei componenti, da persone designate dai
soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri
organismi di diritto pubblico.
Comma 2: Ai fini di questa legge sono
amministrazioni aggiudicatrici anche i soggetti
aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento,
come individuati e disciplinati dalla normativa statale in materia di appalti e
contratti. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti
pubblici, i soggetti aggiudicatori sono le imprese pubbliche e i soggetti che,
non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in
virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente
secondo le norme vigenti. Sono soggetti aggiudicatori anche le società con
capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto
pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o
opere non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza; tali società non sono tenute ad applicare le disposizioni della
legge per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale sono state
specificamente costituite, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) la scelta
del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio
privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in
relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
3) la società
provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura
superiore al 70% del relativo importo.
Comma 3: dispone la disciplina applicabile ai lavori effettuati da soggetti
privati con il contributo di un’amministrazione aggiudicatrice. Nel testo previdente della lp 26/1993
l’analoga disciplina era prevista al comma 3 dell’art. 1.Il nuovo
testo reca molte NOVITA’ rispetto alla precedente versione:
- la legge si applica ai lavori
d'importo complessivo superiore a un milione di euro; precedentemente la soglia
era di tre milioni di euro;
- la soglia si riferisce
all’importo dei lavori da realizzare; precedentemente la soglia si
riferiva all’importo di progetto;
- non è più prevista la seconda soglia
dei 3 milioni di euro riferita all’importo del contributo concesso;
- la disciplina applicabile a questa
tipologia di lavori è contenuta nel comma in esame e non più nel regolamento;
- per gli appalti di lavori d'importo
complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista
dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo; è quindi possibile procedere
all'affidamento di questi lavori, purché d'importo inferiore alla soglia
comunitaria, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell'articolo 33, comma 4; l'invito è rivolto ad almeno
cinque soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero;
La disciplina
da applicare nel caso di lavori realizzati da privati con contributo pubblico
risulta la seguente:
- la legge si applica ai lavori di
importo superiore al milione di Euro (IVA esclusa);
- la legge si applica fatta eccezione
per l'articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e per l'articolo
6, in materia di programmazione dei lavori pubblici.
- in relazione alla fase di esecuzione
del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo;
- per l’affidamento di lavori di
importo inferiore alla soglia comunitaria si può utilizzare anche la procedura
negoziata dell’art. 33 della legge, con invito a 5 soggetti idonei;
- per quanto riguarda il collaudo si
veda anche l’art. 6 del regolamento attuativo della legge (D.P.G.P. 30
settembre 1994, n. 12-10/Leg.);
- il capo I del regolamento attuativo
della legge (D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.), concernente la
tipologia di lavori in esame, già attuativo dell’art.1, comma 3 della
legge nel testo previdente, è stato quasi del tutto abrogato ad opera
dell’art.52, comma 1 della lp 7/2011; restano in vigore e sono
applicabili l’art. 3, l’art. 4, l’art. 5 per i solo comma 7 e
l’at. 6 per il solo comma 4bis;
- il regolamento può prevedere
ulteriori deroghe all'applicazione della legge in riferimento alla redazione
dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la
progettazione.
Fino
all’adozione di tali disposizioni regolamentari, si applica la legge per intero, secondo quanto
sopra chiarito. Ai sensi dell’art. 53 della lp 7/2011, le nuove
disposizioni si applicano ai lavori la cui ammissione a finanziamento avviene
dopo l’entrata in vigore della lp7/2011 (27 aprile 2011) e che non siano
già iniziati alla medesima data. È
opportuno ricordare nel provvedimento di ammissione a finanziamento il rispetto
della normativa citata.
Art. 3 - Determinazione del valore degli affidamenti
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
tratta dei sistemi di determinazione del valore degli affidamenti previsti
dalla legge ed è stato completamente riscritto rispetto al previdente testo, in
coerenza con la normativa statale.
Si evidenzia
il comma 2, in quanto rappresenta una NOVITA’, secondo cui la stima deve
essere valida al momento dell'invio del bando di gara o, se il bando non è
richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la
procedura per l'aggiudicazione dell'appalto.
Si evidenzia
inoltre il comma 5 in materia di lotti.
Per la definizione di “lotto” si rinvia all’art. 12 del
regolamento di attuazione (D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.) secondo
il quale i “lotti funzionali” sono da intendersi le parti di un lavoro generale la
cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità,
fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre
parti.
L’ultimo
comma dell’articolo chiarisce infine che, ai fini della scelta della
procedura di affidamento, per il calcolo dell'importo degli affidamenti di
prestazioni professionali previste dall'articolo 20, è preso in considerazione
il valore stimato della prestazione oggetto di ciascun contratto. A questo
riguardo si ricorda l’analoga disposizione dell’art. 8, comma 4,
D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.. Ne risulta quindi che gli importi
previsti per le singole prestazioni, oggetto di separati contratti, vanno
sommati solo nel caso in cui tali prestazioni si intendano affidare al medesimo
soggetto, ancorchè in tempi diversi.
Art. 3 bis - Lavori sequenziali
Commento inserito il
27 aprile 2011
L’articolo disciplina i lavori sequenziali ed è già
pienamente applicabile fin da subito in quanto trova adeguata regolamentazione
all’art. 13 bis del regolamento attuativo della legge (D.P.G.P. 30
settembre 1994, n. 12-10/Leg.).
Per il coordinamento dei lavori sequenziali è necessario individuare
il responsabile di progetto ai sensi dell'articolo 9 della legge.
Art. 4 - Competenze degli organi
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo è stato riscritto rispetto al previgente
testo, ma solo al fine di chiarire alcuni aspetti e non contiene novità di
rilievo.
Art. 6 - Programmazione dei lavori pubblici
Commento inserito il 27 aprile 2011
Si tratta
di una disposizione NUOVA, in quanto nel previgente testo non si parlava di
programmazione.
Gli aspetti
di rilievo riguardano i commi 3 e 4
secondo cui per inserire nuove opere negli strumenti di programmazione delle
amministrazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, si deve predisporre il
documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14.
L’art.
14, comma 01, della legge, in materia di documento preliminare di
progettazione, tuttavia, rinvia ad un regolamento attuativo non ancora
approvato. Fino all’entrata in vigore di questo regolamento, si applica
il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in
quanto compatibile con la legge provinciale. In particolare, si applica l’art.
15, commi 5 e 6 del DPR 207/2010, per quanto compatibile con la legge.
Inoltre,
per predisporre il documento preliminare di progettazione il dirigente
responsabile può indire un'apposita conferenza informativa, cui possono
partecipare i soggetti pubblici e privati interessati. Dei risultati della
conferenza si tiene conto nell'atto di programmazione dell'intervento.
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo non ha subito modifiche rispetto al testo
previgente al 27/4/2011.
Art. 7 bis - Divieti di divulgazione
Commento inserito il 27 aprile 2011
La
disposizione attua il necessario contemperamento tra divieto di divulgazione delle
informazioni inerenti le procedure di gara con il diritto d'accesso per la
tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti.
L’articolo
è stato completamente sostituito rispetto al previgente testo che prevedeva il
rinvio alle norme statali in materia.
Il NUOVO
articolo riporta sostanzialmente l’impostazione delle analoghe
disposizioni statali (art. 13 Codice dei contratti), facendo tuttavia
applicazione in primis delle norme in materia di accesso agli
atti dettata dalla lp 23/1992. In ogni caso, si applicano anche le ulteriori
(rispetto alla norma provinciale citata) disposizioni vigenti in materia di
accesso agli atti e di divieto di divulgazione, in quanto compatibili con
questo articolo.
Art. 8 - Collegio di ispettori
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
è sostanzialmente analogo al previgente, fatta eccezione per
l’indicazione dei soggetti titolati ad attivare l'intervento del Collegio
degli Ispettori (NUOVO comma 2bis).
Art. 9 Responsabile di progetto
Commento inserito il 27 aprile 2011
Si tratta
di una NOVITA’.
È
introdotta la nuova figura del "responsabile di progetto" che non
coincide con il responsabile del procedimento, il quale rimane individuato ai
sensi della lp 23/1992, ma può svolgere solo funzioni di supporto al medesimo
responsabile di procedimento, senza nulla togliere alle responsabilità di
quest’ultimo.
Sparisce
quindi dall’ordinamento provinciale il coordinatore per la realizzazione
dei lavori pubblici previsto dal previdente art. 9 della legge.
Il
responsabile di progetto è una figura tecnica deputata a coordinare tutte le
fasi di progettazione e/o realizzazione nel caso di opere complesse o nel caso
di lavori sequenziali.
L’articolo
entra in vigore a prescindere dall’adozione del regolamento previsto al
comma 1, con il quel possono eventuale essere individuati ulteriori casi in cui
nominare il responsabile di progetto.
Art. 10 - Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle
concessioni
Commento inserito il 27 aprile 2011
Si attribuiscono NUOVE funzioni all'Osservatorio
provinciale. In particolare, la verifica controllo e analisi dell'evoluzione
dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche (comma 2, lett. c bis) );
le modalità dei rapporti con gli altri soggetti istituzionali attraverso
convenzioni; la previsione di sanzioni amministrative per la mancata
comunicazione di informazioni.
Art. 11 - Sportello dei contratti pubblici e centrale di committenza
Commento inserito il 27 aprile 2011
In attuazione
dell'art. 27 della Direttiva 18/2004, si è ritenuto opportuno prevedere la
facoltà di istituire un apposito sportello con compiti di informazione sulla
normativa vigente in relazione all'esecuzione dei contratti pubblici.
La
funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 39 bis della l.p. n. 3
del 2006, è svolta dall’Agenzia per i servizi.
Art. 12 - Prescrizioni tecniche
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo sostituisce il previgente riportando più
diffuse precisazioni in materia, in conformità all’art. 27 della Direttiva 18/2004/UE ed all’art. 9 del
Codice dei contratti.
Le specifiche tecniche attengono al contenuto e alle
modalità di formulazione delle offerte.
Commento inserito il 27 aprile 2011
Rispetto alla previgente formulazione, si è precisato che
l'elenco prezzi deve determinare, distintamente per ogni lavorazione, anche i
costi della sicurezza (comma 5bis).
È stato inoltre spostata al 30 giugno di ogni anno la
scadenza per la pubblicazione del nuovo Elenco Prezzi aggiornato.
Art. 13 bis - Regolamenti e capitolati
Comunicazione Inserita il 20 maggio 2011
Con
deliberazione della Giunta provinciale n.1086 del 20 maggio 2011 sono state approvate
modificazioni al capitolato speciale tipo – norme amministrative, già
approvato con deliberazione n. 247 del 2009 e s.m.
Con la
medesima deliberazione n.1086 del 20 maggio 2011, nelle more
dell’adozione del relativo regolamento, sono stati approvati i seguenti
bandi–tipo, aggiornati al decreto-legge n.70 del 2011:
a) bando
tipo per procedura aperta per lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
b) invito
tipo per procedura negoziata per lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
c) bando
tipo per procedura aperta per lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
d) bando
tipo per procedura aperta per lavori di importo superiore alla soglia
comunitaria da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
e) bando
tipo per procedura aperta per lavori di importo superiore alla soglia
comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Commento Inserito il 27 aprile 2011
Il NUOVO
articolo è stato elaborato in una logica di semplificazione allo scopo di
demandare al regolamento la disciplina degli aspetti di dettaglio. Oltre a ciò,
si è cercato di evitare inutili
duplicazioni tra regolamento e capitolati, definendo il confine tra gli
stessi.
Si evidenzia che il D.P.G.P. 30 settembre
1994, n. 12-10/Leg. è stato oggetto di alcune abrogazioni per effetto
dell’art. 52 della lp7/2011; il resto del regolamento è ancora
applicabile.
Commento inserito il 27 aprile 2011
Il comma 01
dell’art. 14 contiene la NOVITA’ del documento preliminare di
progettazione, richiesto ai fini dell’inserimento dei nuovi interventi
negli strumenti di programmazione.
La
disposizione rinvia ad un regolamento attuativo non ancora approvato. Fino
all’entrata in vigore di questo regolamento, si applica il decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto
compatibile con la legge provinciale.
In
particolare, si applica l’art.
15, commi 5 e 6 del DPR 207/2010, per quanto compatibile con la legge.
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo non ha subito variazioni rispetto al
previgente ordinamento.
Art. 16 - Progettazione definitiva
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
non ha subito variazioni rispetto al previdente ordinamento ad eccezione del comma 5 che
dispone che, ferme restando le disposizioni della legge provinciale 19 febbraio
1993, n. 6, per avviare le procedure espropriative e le attività tecniche e
operative volte all'approntamento dell'area su cui saranno realizzate le opere
è sufficiente approvare il progetto definitivo provvedendo altresì al
finanziamento dell'opera; pertanto è ora
possibile procedere alle attività di approntamento dell’area anche prima
dell’approvazione del progetto esecutivo.
Art. 17 - Progettazione esecutiva
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo non ha subito variazioni rispetto al
previgente ordinamento.
Art. 17 bis - Documento tecnico di
cantiere
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
introduce il NUOVO strumento del
documento tecnico di cantiere.
La
norma rinvia al regolamento l’individuazione dei casi in cui il documento
può essere richiesto all’appaltatore.
Pertanto
fino all’entrata in vigore del relativo regolamento, ai sensi
dell’art. 53, comma 3, lett.b) della l.p. 7/2011, l’articolo non è
applicabile.
Art. 18 - Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed
indifferibilità
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo non ha subito variazioni rispetto al previgente
ordinamento.
Art. 20 - Affidamento degli
incarichi di progettazione e di altre attività tecniche
Commento inserito il 27 aprile
2011
L’articolo contiene alcune
NOVITA’ rispetto al previgente ordinamento.
Il comma 1bis dispone la priorità di svolgimento delle attività di
progettazione e delle altre attività tecniche preordinate alla realizzazione di
lavori pubblici, da parte di personale dipendente dell’amministrazione
aggiudicatrice, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse
professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso la struttura
competente per l’opera stessa. La disposizione riprende la disposizione
previgente dell’art. 19, ora abrogato.
Per quanto riguarda la Provincia,
ai fini della verifica della disponibilità di personale interno si continuano
ad applicare le procedure già in essere.
Il NUOVO comma 1ter dispone in materia di incentivazione al personale
dipendente per le predette attività tecniche preordinate alla realizzazione di
lavori pubblici.
Il comma 3 dispone in ordine alle condizioni in cui è possibile disporre
affidamenti di attività tecniche preordinate alla realizzazione di lavori
pubblici, ai soggetti esterni all’amministrazione individuati. L’articolo non presenta novità rispetto
al previgente testo.
Il comma 5 reca alcune NOVITA’ in ordine ai principi da
rispettare negli affidamenti degli incarichi di progettazione. Non compare più
il riferimento al principio della non sovrapposizione degli incarichi.
Viene inoltre introdotto il
principio per cui il progettista rimane responsabile del progetto fino alla
completa realizzazione dell’opera e pertanto provvede anche alla
redazione delle relative varianti in corso d’opera, indipendentemente dal
fatto che egli sia o meno direttore dei lavori.
Tale obbligo contrattuale va opportunamente disciplinato negli
incarichi di progettazione il cui iter di affidamento venga iniziato dopo il 27
aprile 2011.
Il comma 5 bis reca NUOVE
disposizioni in materia di affidamento delle attività di progettazione ai
soggetti di cui al comma 3, lettera e) e cioè ai raggruppamenti temporanei di
professionisti o società di professionisti o di ingegneria; in tal caso nel
raggruppamento deve essere presente un professionista abilitato da meno di
dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza. La disposizione si applica a valere per gli
incarichi il cui procedimento di affidamento sia iniziato dopo il 27 aprile
2011 (bando oppure lettera di richiesta di offerta).
Il NUOVO comma 12 bis reca la disciplina del subappalto negli incarichi di
cui all’articolo 20. Il comma riproduce le disposizioni dell’art.
91, comma 3 del D.Lgs 163/2006 nonché del comma 9 dell’art. 8 del
D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e non rappresenta quindi una novità
per gli operatori.
Il NUOVO comma 12 ter reca la disciplina dei requisiti di qualificazione per
gli affidatari di incarichi di cui all’art. 20. Si ricorda che l’obbligo di
acquisizione del DURC era già previsto dall’art.8, comma 6 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
Gli
articoli 8, 9 del regolamento provinciale di cui al D.P.G.P. 30 settembre 1994,
n. 12-10/Leg. continuano ad applicarsi, fatta eccezione per il comma 4
dell’art. 9 del predetto regolamento, in quanto tratta del principio di
non sovrapposizione degli incarichi, non più previsto dall’art. 20, comma
5 della legge. Rimane invece applicabile
il comma 5 del citato art. 9 del regolamento in quanto espressione del
principio generale di buona amministrazione.
Art. 21 - Concorso di progettazione
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
è stato completamente rivisto rispetto al testo previgente ed ora tratta
esclusivamente dei concorsi di progettazione.
Per il
concorso di idee, non essendo un istituto contemplato dalla legge provinciale
sui lavori pubblici, si rinvia al diritto comunitario (in virtù dell’art.
64, comma 1 della legge) e quindi alle relative norme di recepimento previste
dal D.Lgs. 163/2006 (si vedano in particolare gli artt. 108,
109
e 110).
Il comma 1
riguarda i casi in cui l’amministrazione può ricorrere al concorso di
progettazione (lavori di particolare rilevanza architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, tecnologico) mentre rinvia al regolamento per
quanto attiene alle modalità di
espletamento della procedura di gara. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, della
l.p. 7/2011, fino all’entrata in vigore del relativo regolamento di
attuazione, si applica il decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in
quanto compatibile con la legge provinciale.
Il comma 2
rinvia al regolamento per l’indicazione dei criteri di determinazione del
premio da assegnare al vincitore e delle altre somme da assegnare a titolo di
rimborso spese. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, della l.p. 7/2011, fino
all’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione, si applica
il decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in
quanto compatibile con la legge provinciale.
Art. 22 - Incarichi di direzione dei lavori
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
ha subito alcune modifiche non sostanziali rispetto al testo previgente.
In
particolare, il NUOVO comma 1 prevede espressamente l’obbligo
di istituire la direzione lavori per l’esecuzione di lavori pubblici, sia
nella forma monocratica che in quella del gruppo comprendente anche assistenti
con funzioni di direttori operativi e ispettori di cantiere.
Il NUOVO comma 6 bis reca
infine la previsione della priorità all’affidamento delle funzioni
-previste dalle norme sulla sicurezza nei cantieri - di coordinatore per la
esecuzione dei lavori al coordinatore per la progettazione.
Art. 22 bis - Sorveglianza sui lavori
Commento inserito il 27 aprile 2011
Si tratta
di un articolo NUOVO volto a garantire la sorveglianza assidua e puntuale dei
lavori in corso di realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni,
giustificando a tale scopo la maggiore spesa derivante dall’obbligo della
presenza giornaliera di un tecnico della direzione lavori.
Si vuole con
ciò fornire uno strumento alle pubbliche amministrazioni per avere il costante
monitoraggio dei lavori, così evitando il protrarsi di problematiche con
l’appaltatore che potrebbero portare a maggiori spese per l’ente
committente.
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
riproduce le analoghe, già note ed applicate, disposizioni di fonte statale e
quindi non dovrebbe comportare difficoltà operative.
Si segnala il
comma 1 per la modifica della disciplina della cauzione provvisoria,
ora prevista per lavori di importo superiore a 500.000,00 euro e per un importo
pari al 2% del prezzo a base di gara, in
coerenza con le disposizioni statali (nel testo previgente
la cauzione provvisoria era prevista al comma 3 dell’art. 34, era richiesta
per lavori di importo superiore a 300.000,00 euro ed era pari al 5% del prezzo
a base di gara).
Art. 23 bis – Coperture assicurative
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
riproduce le analoghe, già note ed applicate, disposizioni di fonte statale e
quindi non dovrebbe comportare difficoltà operative.
Si segnala
che fino all’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione,
per gli aspetti attuativi, si applica il decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in
quanto compatibile con la legge provinciale.
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
riprende in gran parte il testo previgente.
Si segnala la
NOVITA’ inserita nel comma 1 relativamente alla possibilità di
affidare i collaudi di opere pubbliche a professionisti esterni abilitati, in
possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e
forestali secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e
comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti in un apposito
elenco.
Tale
facoltà sarà esercitabile dopo l’adozione da parte della Giunta
provinciale di apposito atto per la definizione dei criteri e delle modalità
per la prestazione del collaudo da parte del personale tecnico di enti pubblici
in servizio o in stato di quiescenza e per l'iscrizione all'elenco dei liberi
professionisti.
Art. 25 – Certificato di regolare esecuzione
Commento inserito l’11 maggio 2011
L’articolo
reca al comma 1 un’importante NOVITA’, di
semplificazione delle procedure amministrative, laddove si prevede la facoltà
per le amministrazioni aggiudicatrici di sostituire il certificato di collaudo
con quello di regolare esecuzione dei lavori, quando la spesa risultante dal
conto finale, al netto del ribasso, non superi la soglia comunitaria.
Si segnala
che l’articolo è stato oggetto di impugnativa da parte dello Stato.
Nel frattempo,
la Provincia, per i lavori di propria competenza, ha deciso di non esercitare
la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione,
sopra la soglia di un milione di euro (si veda la deliberazione della Giunta
provinciale n. 1086 del 20 maggio 2011, citata al commento dell’art.
13bis).
Art. 26 – Termini e modalità di collaudo
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
non ha subito modifiche rispetto al testo previgente.
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
individua gli elementi essenziali del
bando di gara, fermo restando che i bandi relativi a lavori di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria devono essere redatti secondo i formulari
adottati dalla Commissione europea.
Per quanto
riguarda il termine e le modalità di presentazione delle offerte o delle
richieste di invito, si rimanda al commento dell’art. 30 della legge.
(si veda il commento
all’art.30 per quanto riguarda gli schemi-tipo dei bandi di gara
approvati dalla Giunta provinciale)
Art. 27 bis – Pubblicità dei bandi di gara
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
disciplina le forme di pubblicità dei bandi di gara di importo inferiore e
superiore alla soglia comunitaria. Si evidenzia
che nelle more dell’attivazione da parte della Provincia di un
apposito sito internet predisposto per la pubblicazione di tutti i bandi e gli
avvisi di gara in materia di lavori pubblici, il bando di gara relativo a
lavori di importo superiore a 2 milioni di euro e inferiore alla soglia
comunitaria dovrà essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale
della Regione. Parimenti, relativamente ai bandi e agli avvisi di gara di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le forme di pubblicità previste
dal presente articolo dovranno essere integrate con quelle ulteriori previste dall’art.
66 del D.Lgs. 163/2006. Nel sito www.appalti.provincia.tn.it/strumenti, all’interno della sezione
strumenti, è disponibile un vademecum che schematizza le forme di pubblicità
relativamente alla pubblicazione di bandi/avvisi per appalti pubblici di
importi pari o superiore alla soglia comunitaria.
Art. 28 – Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione
Commento inserito il 4 maggio 2011
Sono
disciplinate le forme di pubblicità degli avvisi di aggiudicazione di importo
inferiore e superiore alla soglia comunitaria. Si evidenzia che nelle more dell’attivazione da
parte della Provincia di un apposito sito internet predisposto per la pubblicazione di tutti gli avvisi di gara in
materia di lavori pubblici, l’avviso di aggiudicazione relativo a lavori
di importo superiore a 2 milioni di euro e inferiore alla soglia comunitaria
dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 28 bis – Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni
e le aggiudicazioni
Commento inserito il 4 maggio 2011
Relativamente
alle “informazioni” di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni statali.
In
particolare, si applica l’art.
79 del D.Lgs. n. 163/2006 con la precisazione che la legge provinciale non
distingue tra aggiudicazione definitiva ed aggiudicazione provvisoria, in
quanto non è previsto (come nella normativa statale) un organo deputato ad
approvare i risultati della procedura di gara.
Pertanto,
laddove nel citato articolo
79 si parla di “aggiudicazione definitiva” si deve intendere
l’aggiudicazione così come dichiarata dalla commissione di gara.
Art. 29 - Sistemi di esecuzione
Commento inserito il 4 maggio 2011
La
disposizione si applica fin da subito, anche nelle more dell’adozione del
regolamento di cui al comma 2bis.
Art. 30 –
Procedure di affidamento
Comunicazione Inserita il 20 maggio 2011
Con deliberazione della Giunta provinciale n.1086 del 20
maggio 2011, nelle more dell’adozione del relativo regolamento, sono
stati approvati i seguenti bandi–tipo, aggiornati al decreto-legge n.70
del 2011, applicabili ai lavori pubblici della Provincia:
a) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo
inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del prezzo più
basso;
b) invito tipo per procedura negoziata per lavori di
importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del
prezzo più basso;
c) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo
inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
d) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo
superiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del prezzo più
basso;
e) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo
superiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
I predetti bandi-tipo sono pubblicati sul portale
dell’Agenzia per i servizi, nella sezione
“Strumenti”.
Commento inserito il 4 maggio 2011
-
L’articolo
introduce NUOVE procedure di affidamento di lavori pubblici: la procedura
aperta e il dialogo competitivo. La norma rinvia al regolamento
l’individuazione delle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non
previste dalla legge.
Fino all’entrata in vigore del regolamento provinciale, si applica il
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge
provinciale (ai sensi
dell’art. 53, comma 2 della lp 7/2011). In particolare, per le procedure aperte, indipendentemente dal valore di
affidamento, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 117,
118,
119
e 120
ad eccezione dei commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 e, per quanto riguarda i
termini di ricezione delle offerte, gli artt. 70
e 122
del D.P.R. 163/2006, in quanto compatibili, rispettivamente per gli appalti di
importo pari o superiore e inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 105 dello Statuto (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Per le altre
procedure di affidamento previste dal presente articolo, le disposizioni del
D.P.R. 207/2010, nonché l’art. 70 del D.P.R. 163/2006, trovano
applicazione solamente per gli affidamenti di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria. Per la procedura di dialogo competitivo relativamente a
lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, fino all’adozione
del regolamento provinciale, trovano comunque applicazione le modalità dettate
dalla normativa statale, in attuazione dell’art. 105 dello Statuto. Per
maggior chiarezza si provvederà tempestivamente a pubblicare nel portale
dell’Agenzia per i servizi www.appalti.provincia.tn.it, nella sezione
“Strumenti”, una tabella riepilogativa indicante le disposizioni
legislative e regolamentari, sia statali che provinciali, che dovranno essere
applicate alle singole procedure di gara in relazione alle soglie di importo.
-
Comma 4: I
bandi di gara, gli inviti a presentare offerte e gli altri atti
necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente, se conformi agli
schemi tipo definiti con regolamento di
attuazione della legge, non sono soggetti ad approvazione. Si ritiene pertanto
che nelle more dell’adozione del regolamento di approvazione degli schemi
tipo, gli atti di gara devono essere approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice.
-
Comma 5 bis: Viene prevista la possibilità che il
bando di gara prescriva l’obbligo
per i concorrenti di presentare, unitamente all’offerta economica, le
analisi dei prezzi mediante procedure telematiche,
nel caso di ricorso al criterio del
prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell’offerta a
prezzi unitari di cui all’art. 39 c. 1 lett. a) della legge. In questo
caso la verifica delle offerte anomale avviene secondo quanto previsto
dall’art. 58.29 della legge, a prescindere dall’importo dei lavori.
Tale disposizione troverà applicazione nel momento in cui la Provincia autonoma
di Trento avrà predisposto appositi
mezzi informatici che le amministrazioni aggiudicatrici potranno mettere a
disposizione dei concorrenti.
-
Comma 5 ter: Viene disciplinato l’oggetto
del contratto di appalto, che potrà riguardare la sola esecuzione dei lavori,
la progettazione esecutiva e l’esecuzione (cosiddetto appalto integrato)
oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione previa presentazione in sede di gara del
progetto definitivo. Si ricorda che l’appalto concorso di cui
all’art. 32 della legge costituisce una procedura di affidamento di un
contratto di appalto avente ad oggetto la sola esecuzione e che la relativa
offerta ha per oggetto il prezzo e la progettazione esecutiva (oppure la
progettazione definitiva e successivamente esecutiva, qualora il procedimento
sia articolato in due fasi). Fino all’adozione del regolamento
provinciale che individui i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi
nonché i requisiti di partecipazione prescritti per i progettisti, trovano
applicazione le disposizioni della parte
III del D.Lgs. 207/2010.
Art. 30 bis – Procedura aperta
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo disciplina la procedura aperta. Per quanto
attiene alle modalità di svolgimento della procedura, nelle more
dell’adozione del regolamento di attuazione, si rimanda al commento
dell’articolo precedente, comma 5.
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo disciplina la licitazione. Si evidenzia
che alla procedura di gara sono ammessi tutti i concorrenti che abbiano
presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti
prescritti dal bando di gara.
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo non contiene novità di rilievo. Si
evidenzia che trattandosi di procedura ristretta, alla procedura di gara sono
ammessi tutti i concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione e
che siano in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.
Art. 32 bis – Procedura negoziata previa pubblicazione di un
bando di gara
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
disciplina la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. Per
quanto attiene alle modalità di svolgimento della procedura, nelle more
dell’adozione del regolamento di attuazione, si rimanda al commento
dell’articolo 30 comma 5.
Art. 33 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo disciplina la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara.
- comma 5: Si
rende noto che il D.L. 13 maggio 2011 n. 70, ha modificato la normativa statale
vigente (art.
122 comma 7bis del D.Lgs. 163/2006), ammettendo la facoltà per le
amministrazioni aggiudicatrici di affidare
mediante procedura negoziata i lavori di importo inferiore ad un milione
di euro. La disposizione in commento è pertanto applicabile.
Art. 33bis – Dialogo competitivo
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
disciplina il dialogo competitivo. Per quanto attiene alle modalità di
svolgimento della procedura, nelle more dell’adozione del regolamento di
attuazione, si rimanda al commento dell’art. 30 comma 5.
Art. 33quater – Procedure telematiche
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo autorizza le amministrazioni aggiudicatici
ad utilizzare procedure telematiche per
la scelta del contraente. Si evidenzia che fino all’adozione del
regolamento di attuazione, la disposizione risulta applicabile limitatamente
alla procedure di cui all’art. 52 della legge, che risultano disciplinate
al capo Vbis del vigente regolamento attuativo della legge (D.P.G.P. 30
settembre 1994, n. 12-10/Leg.).
Art. 34 – Requisiti di partecipazione
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo disciplina i requisiti di partecipazione
alle gare.
Per i lavori di importo superiore a 150.000 Euro è
richiesta la qualificazione SOA secondo il sistema di qualificazione previsto
dalle norme statali; pertanto, fino all’entrata in vigore del D.P.R.
207/2010 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 34/2000.
Art. 34bis – Certificazione di qualità
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo prevede la possibilità per le
amministrazioni aggiudicatici di richiedere ai concorrenti la presentazione di
certificazioni di qualità.
Art. 34ter – Norme di gestione ambientale
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatici di richiedere ai
concorrenti, in relazione alla tipologia dell’opera, la presentazione di
certificati attestanti il rispetto di norme di gestione ambientale.
Art. 35 – Requisiti di ordine generale
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
disciplina i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure
di gara mediante un rinvio alla normativa statale; trova pertanto applicazione l’art.
38 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 36 – Soggetti ammessi alle gare
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo,
dopo aver individuato i soggetti ammessi a presentare offerta, disciplina la
partecipazione alle gare da parte dei consorzi e definisce i divieti di
partecipazione plurima alla medesima procedura. Si evidenzia il comma 2, in
quanto rappresenta una NOVITA’,
secondo cui, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale
prevalente, è possibile apportare, in
sede di presentazione delle offerte, modificazioni soggettive
all’associazione temporanea, rispetto alla composizione invitata, nel
rispetto dei limiti individuati.
Art. 37 – Riunione di concorrenti
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
disciplina la partecipazione alle gare da parte dei raggruppamenti temporanei.
Per quanto
riguarda l’individuazione dei lavori
o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, di cui al comma 5, si applica l’art. 72 c. 4 del
D.P.R. 554/99.
Art. 38 – Criteri di selezione
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
disciplina i criteri di selezione delle imprese nelle procedure ristrette. Si
evidenzia che sono ammessi a presentare offerta tutti i concorrenti che abbiano
presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti
prescritti dal bando di gara, fatto salvo il caso previsto dall’art.
58.25 comma 1 della legge.
Art. 39 – Criteri di aggiudicazione
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
disciplina i criteri di aggiudicazione.
La
disposizione di cui alla lettera b), relativa al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, rinvia al regolamento l’individuazione degli
elementi di valutazione.
Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione, si applicano il
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibili con la legge
provinciale (ai sensi
dell’art. 53, comma 3 della lp 7/2011). In particolare, nel regime
transitorio trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art.
83 del D.Lgs. 163/2006.
Per quanto
riguarda la nomina della commissione giudicatrice, fino all’adozione del
regolamento di attuazione, si veda quanto indicato nella Circolare
dell'Assessore alle Opere Pubbliche, Protezione civile e Autonomie locali -
prot. n. 13506 del 5 ottobre 2006.
Si veda anche
l’“Atto di indirizzo tra la Provincia
Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali
concernente l’applicazione di criteri per l’utilizzo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di
lavori” di
data 22 dicembre 2010. Si ricorda, in particolare, che la Provincia per sé, i
suoi Enti Strumentali, i Comuni e le Comunità si sono impegnate ad utilizzare
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiori a 2 milioni
di euro, fatto salvo il ricorso al criterio del prezzo più basso in presenza di
elementi oggettivi di urgenza connessi alla sicurezza del territorio e delle
infrastrutture pubbliche.
Art. 40 – Offerte anomale e turbative di gara
Inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
non è stato oggetto di alcuna modifica rispetto alla versione previgente. Per
completezza si rimanda al commento dell’art. 30 comma 5bis.
Art. 40 bis – Fasi dell’aggiudicazione
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’attuale
formulazione del presente articolo non distingue tra aggiudicazione provvisoria
ed aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione
è unica ed è quella dichiarata dalla commissione di gara, considerato che non
sussiste un organo deputato ad approvare i risultati della procedura di gara
(si veda il commento all’art. 28 bis).
Pertanto,
laddove la vigente l.p. n. 26/93 parla di “aggiudicazione”
questa corrisponde al concetto di “aggiudicazione
definitiva” di
cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 41 – Controlli sul possesso dei requisiti
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
prevede, quale NOVITA’ nell’ordinamento provinciale, la verifica a campione, prima
dell’apertura delle offerte economiche, circa il possesso, in capo ai
concorrenti, dei requisiti di capacità economico-tecnica richiesti dal bando di
gara.
Si
evidenzia che il procedimento di verifica a campione non trova applicazione per
gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria qualora
l’amministrazione aggiudicatrice abbia
limitato il numero di candidati da invitare, secondo quanto disposto
dall’art. 58.25 comma 1 della legge.
Viene
infine prevista, quale NOVITA’ nell’ordinamento provinciale, la
determinazione della nuova soglia di anomalia
nel caso in cui
l’amministrazione aggiudicatrice
verifichi il mancato possesso dei requisiti in capo all’impresa
aggiudicataria o al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 42 –
Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo è stato completamente riscritto rispetto
al previgente testo, enunciando vari aspetti che regolano
l’autorizzazione e la gestione del subappalto.
Esso presenta molteplici elementi di NOVITA’.
In via generale e fatti salvi i casi evidenziati nel
prosieguo, l’articolo trova applicazione anche ai contratti in corso,
trattandosi di disposizioni di tipo organizzativo, in continuità con le vigenti
disposizioni di fonte statale.
Il comma 1
conferma la possibilità di subappalto delle lavorazioni della categoria
prevalente entro il “tradizionale” limite del 30 per cento
dell’importo della relativa categoria. Innovativamente, viene anche
contemplata la facoltà, per la stazione appaltante, di poter innalzare tale
limite al 40 per cento, purché si
verifichino le condizioni previste al comma
12:
a) le lavorazioni che consentono l’incremento vanno preventivamente
individuate sia a livello di capitolato speciale che a livello di bando (o,
analogamente, in caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando o di
affidamento in economia: a livello di lettera di invito);
b) deve sussistere una “specificità
tecnica”, da rilevarsi a livello progettuale, che giustifichi il predetto
superamento;
c) ciascuna lavorazione (appartenente alla
categoria prevalente) deve essere subappaltata per l’intero importo; a
tal fine, per “lavorazione” s’intende ciascuna voce indicata
nella lista delle categorie;
d) ciascuna lavorazione va affidata con un
“unico contratto”, nel senso che per quella lavorazione è preclusa
la facoltà di stipulare una pluralità di contratti di subappalto, pena la
decadenza dalla possibilità di aumentare il limite della quota subappaltabile
della categoria prevalente.
I commi 1 e 12 si applicano agli appalti il cui bando (o
invito) sia stato pubblicato (o spedito) a partire dal 27 aprile 2011.
Il comma 2 riproduce,
in gran parte, l’omologa disposizione statale contenuta
nell’ultima parte del secondo comma dell’articolo 118 del codice
dei contratti, con l’eccezione che, a differenza di quanto previsto dalla
normativa statale, non è consentito produrre l’originale del contratto
anche successivamente all’autorizzazione (cioè entro venti giorni prima
della data di effettivo inizio dei lavori), bensì è richiesto che esso sia già
prodotto al momento della richiesta.
Il comma 3 prevede
l’incombenza della pubblicazione delle autorizzazioni al subappalto sul
sito dell’Osservatorio della Provincia di Trento: a tal fine, si ricorda
che è onere della stazione appaltante inserire tempestivamente la relativa
informazione trasmettendola attraverso l’accesso all’area
riservata;
Il comma 4
introduce, innovativamente a livello locale, la possibilità di poter prevedere
il pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. Poiché manca
attualmente, a livello locale, una disciplina attuativa del pagamento diretto
si applicherà, in via transitoria ai sensi dell’art. 53, comma 3, lett.a)
della L.P. 7/2011, la normativa statale che disciplina la corrispondente
fattispecie (il D.
Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2011). Nel caso in cui, invece, sia attivata la
modalità “tradizionale” di pagamento tramite l’appaltatore,
si applicano le specifiche disposizioni regolamentari locali in vigore (in
particolare: commi da 1 a 5 dell’articolo 25 e comma 6
dell’articolo 25-ter del DPGP 30/09/1994, n. 10-12/Leg).
Il comma si applica agli appalti il cui bando (o lettera di
invito) sia stato pubblicato (o spedita) a partire dal 27 aprile 2011.
I commi 5, 6 e 7 riproducono
quanto previsto rispettivamente dai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 118 del
Codice dei contratti.
Il comma 8 disciplina il termine del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione al subappalto che è pari a 30 giorni.
Il comma si applica agli appalti il
cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o spedita) a partire dal
27 aprile 2011.
Il comma 9 disciplina il divieto di
subappalto “a cascata”; per l’operatività
dell’articolo, fino all’entrata in vigore del relativo regolamento
di attuazione, si applica il decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in
quanto compatibile con la legge provinciale (ai sensi dell’art. 53, comma
2 della L.P. 7/2011).
Il comma 11 dispone
che sono assimilati ai subappalti i contratti similari che presentano, cumulativamente, le seguenti
caratteristiche:
a) prevedono la posa in opera sul luogo
dell’esecuzione del contratto, con un’incidenza della manodopera e
del personale superiore al 50 % dell’importo del contratto (di
subappalto);
b) che tali affidamenti, singolarmente, superino il 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate (con riferimento
all’importo complessivo di contratto d’appalto) o, alternativamente,
siano di importo superiore a 100.000 euro.
I commi 13 e 15
introducono istituti del tutto innovativi. Il comma 13 contempla la possibilità
che vi possa essere uno ius variandi da parte dell’appaltatore con
una tolleranza del 5 % di ciascun contratto di subappalto, a condizione che vi
sia una comunicazione preventiva alla stazione appaltante e che la fattispecie
sia contemplata tra quelle previste dal regolamento attuativo da emanare. Il
comma 15 consentirà di offrire un innovativo strumento di tutela del fornitore
dell’appaltatore e del subappaltatore allorché, da contratto scritto,
risulti il mancato pagamento di un credito di almeno 2.500 euro.
Entrambe le disposizioni necessitano di strumenti attuativi
e, pertanto, la loro applicazione è temporaneamente differita fino
all’emanazione delle norme regolamentari.
Il comma 14 prevede la possibilità, per l’appaltatore, di
avviare il subappalto (per il quale sia stata effettuata, ovviamente, la
relativa dichiarazione in sede di offerta) con semplice comunicazione alle
seguenti condizioni:
a) che sia rispettato il limite
complessivo del 30 % (o, per le lavorazioni previste, del 40 %) della categoria
prevalente o che il subappalto abbia ad oggetto lavorazioni interamente
scorporabili;
b) il subappalto può riguardare
lavorazioni d'importo singolarmente non superiore allo 0,5 per cento
dell'ammontare complessivo dell'appalto;
c) in termini assoluti, il singolo
subappalto non potrà superare i 150.000 euro;
d) nel loro insieme
(“complessivamente”) tutti i subappalti rientranti nella modalità
“semplificata” non dovranno superare il 2 per cento dell'importo di
appalto.
Ricorrendo tale comunicazione, è sufficiente che
l’appaltatore produca la comunicazione preventiva all'amministrazione
aggiudicatrice corredata:
- dalla dimostrazione (ovviamente anche mediante
autodichiarazione) del possesso della necessaria qualificazione e dei requisiti
generali;
- dalla dimostrazione dell’inesistenza del divieto
previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.
Art. 43 – Tutela dei lavoratori
Inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
non ha subito modifiche rispetto al testo vigente dal 2 dicembre 2009, a
seguito dell’adozione del regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Provincia n. 21-23/Leg. di data 12 ottobre 2009, registrato alla Corte
dei Conti ((b.u. 17 novembre 2009, n. 47), con cui è stata data attuazione alla
disciplina recata dall’art. 43 della legge provinciale n. 26 del 1993,
come sostituito dall’articolo 49 della legge provinciale n. 10 del 2008,
concernente “Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n.
6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1, in materia di urbanistica.”.
Restano
quindi applicabili anche le relative disposizioni regolamentari adottate con il
predetto DPP 21-23/Leg. del 2009.
Art. 44 – Aggiornamenti prezzi di progetto
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
presenta alcune NOVITA’ di rilievo.
Il comma 1
prevede l’obbligo di aggiornare, prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei
lavori, i prezzi di
progetto secondo l'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 vigente alla data di
adozione del provvedimento a contrarre. In ogni caso al momento dell'indizione
dell'appalto i prezzi devono essere aggiornati all'ultimo elenco prezzi
vigente.
Il comma 2
prevede infine che l'aggiornamento dei prezzi di progetto è effettuato ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera d), cioè tramite l’applicazione del coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi del prezziario provinciale.
Art. 45 – Semplificazione delle procedure
Inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
presenta alcune NOVITA’ al comma 2 bis relativamente alla procedura della
conferenza di servizi, ad indicazione facoltativa.
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
presenta una NOVITA’, al comma 1, relativamente all’introduzione
del termine dilatorio di cui all'articolo 40 bis, comma 6 (cioè trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione-
c.d. stand still) per la consegna anticipata.
Art. 46 bis – Anticipazioni alle imprese appaltatrici
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
non presenta novità di rilievo rispetto al testo previgente.
Si segnala
infine, al comma 5, il rinvio al regolamento relativamente
alla determinazione degli interessi di mora da applicare sull'importo dell'anticipazione,
in caso di mancata erogazione; fino all’entrata in vigore del relativo
regolamento di attuazione, si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge
provinciale.
Art. 46 ter – Disciplina economica dell’esecuzione dei
lavori pubblici
Inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
non presenta novità di rilievo rispetto al testo previgente.
Si segnala,
al comma 2,
il rinvio al regolamento relativamente per la determinazione dei limiti di
ammissibilità, dei criteri di calcolo e dei casi di corresponsione dei premi di
accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine
contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di
gara o nel capitolato speciale: fino all’entrata in vigore del relativo
regolamento di attuazione, si applica il decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in
quanto compatibile con la legge provinciale.
Art. 49 – concessione di lavori pubblici
Commento inserito il 4 maggio 2011
La disposizione disciplina l’istituto della
concessione.
L’articolo
rinvia al regolamento di attuazione la definizione delle modalità di cessione
da parte delle amministrazioni aggiudicatici di beni immobili a titolo di
prezzo. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione, si
applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto
compatibili con la legge provinciale (ai sensi dell’art. 53, comma 3
della lp 7/2011). In particolare si applica l’art.
53 commi 6, 7, 8, 9 ,10 del D.lgs. 163/2006 in quanto compatibile.
Articolo 50 – Modalità di pubblicità e di affidamento
delle concessioni di lavori pubblici
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo individua le procedure di affidamento
della concessione di lavori pubblici e le forme di pubblicità del relativo
bando di gara. L’individuazione dei requisiti soggettivi del
concessionario, fino alla loro eventuale definizione nel regolamento
provinciale, sono rimessi alla prudente valutazione del concedente, che li
dovrà definire attenendosi ai principi generali e, in particolare, perseguendo
l’obiettivo della qualità delle prestazioni ed assicurando libera
concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
Art. 50 bis - Affidamenti diretti
al concessionario
Commento inserito il 4 maggio 2011
La
disposizione disciplina l’affidamento diretto al concessionario di lavori
complementari non previsti nel contratto originario e divenuti necessari a
seguito di imprevisti. La disposizione si ricollega alla tipologia dei
“lavori complementari” che sono, parallelamente, previsti anche per
gli appalti (comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale).
Articolo 50 ter - Appalti del
concessionario
Commento inserito il 4 maggio 2011
- commi 1 e
2: La disposizione profila tre modalità alternative per far sì che possano
essere previste modalità di coinvolgimento di terzi nella realizzazione
dell’opera.
-
comma 4: Nell’eventualità che il concessionario rivesta ex se la qualità di “amministrazione
aggiudicatrice” (per la cui nozione si rinvia all’articolo 2, comma
1 della legge) la stessa rimane integralmente sottoposta a tutte le
disposizioni della legge provinciale. Nel caso in cui, invece, il
concessionario non sia un’amministrazione aggiudicatrice, esso dovrà,
comunque, attenersi al nucleo di disposizioni che riguardano la pubblicità
della gara per la scelta del terzo cui aggiudicare i lavori.
Articolo 50 quater - Finanza di progetto
Commento inserito il 4 maggio 2011
A seguito delle
abrogazioni operate con la L.P. 7/2011, la disciplina della finanza di progetto
è contenuta agli artt. 50 quater, 50 quinquies, 50
duodecies, 50 ter decies, 50 quater decies, 50 quindecies e 50 sedecies della
legge.
Il comma 6
dell’articolo 53 della legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7 detta la
seguente disciplina transitoria:
-
l'articolo
50 quater si applica agli interventi inseriti negli strumenti di programmazione
adottati successivamente all’entrata in vigore della legge (27 aprile
2011);
-
alle
proposte di realizzare interventi mediante il ricorso alla finanza di progetto
già presentate alla data del 26 aprile 2011 si applicano i commi 19 e 20
dell'articolo 50 quater della legge, nella versione ora vigente. In questi
casi, se la documentazione eventualmente già presentata non è conforme a quanto
previsto dal comma 9 dell'articolo 50 quater il responsabile del procedimento
invita i candidati alle necessarie integrazioni, fissando un congruo termine
per la consegna.
- Comma 1:
Con riferimento alla tipologia di opere che possono essere remunerate in tutto
o in parte con fondi privati si contempla l’affidabilità di lavori
pubblici o di pubblica utilità mediante ricorso alla finanza di progetto a
condizione che, ai fini del necessario inserimento negli strumenti di
programmazione provinciale o delle altre amministrazioni aggiudicatrici, sia
stato predisposto uno “studio di fattibilità”. Poiché, con
riferimento a tale nomen (“studio
di fattibilità”) non corrisponde alcuno strumento disciplinato a livello
provinciale appare necessario, a livello interpretativo, colmare tale lacuna.
Si rileva peraltro che l’omologo istituto provinciale, cioè il
“documento preliminare di progettazione”(che contiene, in stato
embrionale, caratteristiche e contenuti assai simili allo studio di fattibilità
disciplinato dall’articolo 14 del DPR 207/2010), appare allo stato
attuale privo di contenuti specifici nella normativa provinciale la quale,
peraltro, rinvia transitoriamente alla disciplina statale (articolo 53, 2° comma
della LP 7/2011).
Appare,
pertanto, ragionevole sostenere che, fino a quando non saranno disciplinati con
maggiore puntualità, a livello regolamentare, i contenuti dello “studio
di fattibilità” e del “documento preliminare di
progettazione” si debbano utilizzare:
a)
i contenuti indicati dall’articolo
14 del DPR 207/2010 per definire i contenuti dello studio di fattibilità ai
fini dell’avvio della procedura relativa alla finanza di progetto;
b)
i contenuti indicati dai commi 5 e seguenti dell’articolo
15 del DPR 207/2010 per definire i contenuti del documento preliminare di
progettazione.
Articolo 50 quinquies- Compensi e rimborsi per i componenti
delle commissioni giudicatrici per la concessione di lavori pubblici con il
sistema della finanza di progetto
Commento inserito il 4 maggio 2011
Il
presente articolo contiene una disciplina particolare applicabile unicamente
nel caso in cui l’opera da affidare presenti particolare rilevanza
economica o notevole complessità.
Articolo 50 duodecies - Società di progetto
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo prevede la facoltà per le Amministrazioni
aggiudicatici di prevedere nel bando di gara che l’aggiudicatario possa o debba costituire una società di
progetto in forma di società di capitali (SpA o Srl anche consortile).
Articolo 50 ter decies - Emissione di obbligazioni da parte delle
società di progetto
Commento inserito il 4 maggio 2011
La
disposizione riproduce le analoghe disposizioni di fonte statale, con rinvio,
al secondo comma, alle disposizioni statali, che contemplano che le modalità
dell’avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito siano
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 50 quater decies – Risoluzione
Commento inserito il 4 maggio 2011
La
disposizione disciplina la quantificazione dell’indennizzo dovuto al
concessionario nei casi di risoluzione per inadempimento del soggetto
concedente o di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico
Articolo 50 quindecies –
Subentro
Commento inserito il 4 maggio 2011
La
disposizione rinvia al regolamento i criteri e le modalità attuative del
subentro di altra società in luogo del
concessionario, nel caso di risoluzione della concessione.
In
attesa di attuazione regolamentare, i criteri e le modalità attuative dovranno
essere fissate nel bando di gara, in analogia alle disposizioni statali (art.
159 del D.Lgs. 163/2006).
Art. 51 – Varianti progettuali
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
è stata completamente rivisto rispetto al testo previgente.
Si
segnala, tuttavia, che fino all'entrata in vigore del regolamento di
attuazione, continua ad applicarsi la disciplina delle varianti progettuali applicata
fino alla data di entrata in vigore della l.p. 7/2011, nella formulazione
anteriore alle modificazioni apportate con la legge provinciale n. 10 del 2008.
Art. 51 bis – Varianti migliorative proposte
dall’appaltatore
Commento inserito il 27 aprile 2011
Si tratta
di un NUOVO articolo, che riprende gran parte della disciplina delle varianti
migliorative già prevista dall’art. 11 del DM 145/2000 (Capitolato
Generale), con alcune NOVITA’ si rilievo.
Al comma 1, in
particolare, si prevede che queste varianti sono ammesse nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione se comportano per essa un risparmio di almeno il 5 per cento dell'importo contrattuale e pari ad almeno 25.000 euro; esse devono essere finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non devono comportare
modifiche sostanziali e devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute dopo il momento della stipula del contratto.
Al comma 5,
inoltre, si prevede che le varianti migliorative sono sempre contabilizzate a corpo e devono essere predisposte,
presentate e realizzate in modo da non comportare interruzione o rallentamento
nell'esecuzione dei lavori come stabilita nel relativo programma.
Il comma 6,
infine, dispone che l'appaltatore risponda
del progetto di variante e non possa vantare richieste di risarcimento connesse
all'introduzione della variante migliorativa; inoltre l’appaltatore deve
provvedere a proprie spese alla progettazione e rimane responsabile anche di tutto
il progetto se la variante investe lavorazioni con un costo superiore al 20 per
cento dell'importo di contratto.
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
non ha subito variazioni rispetto al testo previgente, fatta eccezione per
l’abrogazione del comma 10quater, in quanto la legge ora prevede,
all’art. 33 quater, una disciplina
specifica per le procedure telematiche, applicabile anche alle spese in
economia.
Art. 53 – Interventi di somma urgenza
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
non ha subito variazioni rispetto al testo previgente, fatta eccezione per
l’introduzione del NUOVO comma 3 bis che definisce interventi di somma urgenza anche i lavori nei quali ogni ritardo
è pregiudizievole all'integrità dei siti archeologici e dei beni sottoposti al
regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
non ha subito variazioni rispetto al testo previgente.
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
presenta alcune NOVITA’ di rilievo rispetto al testo previgente.
Al comma 2,
relativamente alle competenze del comitato tecnico amministrativo, è stata
introdotta le previsione di parere in ordine alle proposte di regolamenti
attuativi della legge ed in ordine, se richiesto dalla Giunta provinciale, alle
direttive che la medesima Giunta può impartire nelle materie della legge.
Al comma
3, è stata ridisegnata la competenza dei dirigenti provinciali in qualità di
organi monocratici, togliendo la funzione dei confronti dei progetti di altre
amministrazioni aggiudicatrici diverse della Provincia. Parallelamente, è
previsto che la competenza ad esprimere parere,
per progetti d'importo non superiore a 5 milioni di euro, spetta ai
responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse
dalla Provincia in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura
e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. Se non è
presente tale professionalità, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
mediante le loro forme associative o collaborative.
Al comma 7 bis,
infine, è previsto in forma esplicita che i pareri degli organi consultivi
previsti da questo capo sostituiscono quelli attribuiti dalla normativa vigente
alla funzione consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici, del
magistrato delle acque, del magistrato per il Po o di altri organi tecnici
dell'amministrazione dello Stato,
nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione.
Art. 56 – Composizione del comitato tecnico-amministrativo
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
non ha subito variazioni rispetto al testo previgente.
Art. 57 – Espressione dei pareri degli organi consultivi
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
non ha subito variazioni rispetto al testo previgente.
Art. 58 – Deroghe alla richiesta di parere
Commento inserito il 27 aprile 2011
L’articolo
non ha subito variazioni rispetto al testo previgente.
Peraltro
si segnala un refuso nel rinvio all’art.51, comma 3, che trova ancora
applicazione in virtù delle disposizioni transitorie disposte per
l’art.51 e che verrà corretto ai fini della completa applicazione della
nuova disciplina delle varianti.
Commento inserito il 27 aprile 2011
Si tratta
di un CAPO del tutto NUOVO, che riprende le disposizioni statali ,già note ed
applicate, e quindi non dovrebbe comportare difficoltà operative.
Si segnala
solo l’art. 58.6 - Provvedimenti in seguito alla
risoluzione del contratto -, nel quale è previsto un rinvio al regolamento in
ordine alla terminazione delle modalità di redazione del verbale di
accertamento tecnico e contabile: fino all’entrata in vigore del relativo
regolamento di attuazione, si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge
provinciale.
Art. 58.21 – Appalti soprasoglia
Commento inserito il 4 maggio 2011
Si ricorda
che ai sensi dell’art. 1ter sono “contratti sopra soglia
comunitaria” i contratti di valore
pari o superiore alle soglie fissate dalla direttiva comunitaria aggiornate
periodicamente con Regolamento CE (dal 1 gennaio 2010: Regolamento CE 177/99
della Commissione del 30 novembre 2009).
Art. 58.22 – Procedure di affidamento di incarichi
Commento inserito il 4 maggio 2011
- comma 1:
L’articolo rinvia al regolamento di attuazione la determinazione dei
contenuti del bando, le forme di pubblicità, i requisiti di partecipazione, i
criteri di aggiudicazione e gli elementi di valutazione. Fino
all’adozione del regolamento di attuazione, si applicano il decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibili con la legge provinciale
(ai sensi dell’art. 53, comma 3 della lp 7/2011). Si applica in
particolare la parte
III titolo II del D.P.R. 207/2010,
in quanto compatibile.
Art. 58.25 – Numero minimo dei candidati da invitare alle
procedure ristrette
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
disciplina la possibilità per le amministrazioni aggiudicatici di limitare il
numero di candidati da invitare nelle procedure ristrette di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, secondo criteri oggettivi e non
discriminatori da indicare nel bando di gara. Si veda anche l’art. 41 c.
2 della legge.
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
disciplina l’istituto dell’avvalimento. Si segnala che la
disposizione provinciale risulta difforme rispetto alle ultime modificazioni
legislazioni intervenute in ambito statale.
Si consiglia di disciplinare negli atti di gara l’istituto
dell’avvalimento in conformità
alle previsioni dell’art.
49 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 58.28 – Avvisi di preinformazione
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
disciplina la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di rendere note le caratteristiche
dei contratti che intendono aggiudicare mediante avviso di preinformazione, che
diventa comunque obbligatorio qualora le stesse si avvalgano della facoltà di
riduzione dei termini di ricezione dell’offerta.
Art. 58.29 – Verifica delle offerte anomale
Commento inserito il 4 maggio 2011
L’articolo
disciplina il procedimento di valutazione dell’anomalia
dell’offerta negli appalti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria.
Art. 58.30 – Progettista
e direzione lavori
Commento inserito 27 aprile 2011
Si tratta di un articolo NUOVO che
prevede, per i soli lavori pubblici di importo superiore alla soglia
comunitaria, la separazione dei ruoli di progettista e direttore lavori,
rinviando al regolamento la definizione dei casi in cui tali ruoli sono
incompatibili.
Pertanto, fino all’entrata in
vigore del relativo regolamento attuativo, non sussistono incompatibilità tra
progettista e direttore lavori.
Permane il principio, già espresso
all’art.20, comma 5 della legge, per cui il progettista rimane
responsabile del progetto e mantiene tale ruolo anche durante la fase di
realizzazione dell'opera, salvo diversa e motivata decisione
dell'amministrazione aggiudicatrice.