LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI

Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (1)

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti

(b.u. 21 settembre 1993, n. 44, suppl. ord. n. 1)

[Vedi circolare]

 

(testo coordinato con le modifiche della lp 10/2008 e della lp 7/2011 – testo in vigore dal 27 aprile 2011)

 

Capo I  - Disposizioni generali 4

Art. 1 - Oggetto. 4

Art. 1 bis - Principi 5

Art. 1 ter - Definizioni 5

Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo. 6

Art. 3 - Determinazione del valore degli affidamenti 6

Art. 3 bis - Lavori sequenziali 7

Art. 4 - Competenze degli organi 7

Art. 5. 7

Art. 6 - Programmazione dei lavori pubblici 7

Art. 7 - Deleghe. 8

Capo II - Misure di trasparenza. 8

Art. 7 bis - Divieti di divulgazione. 8

Art. 8 - Collegio di ispettori 9

Art. 9 - Responsabile di progetto. 10

Art. 10 - Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni 10

Capo III - Norme tecniche. 11

Art. 11 - Sportello dei contratti pubblici e centrale di committenza. 11

Art. 12 - Prescrizioni tecniche. 11

Art. 13 - Elenco prezzi 12

Art. 13 bis - Regolamenti e capitolati 12

Capo IV - Progettazione, direzione lavori e collaudo. 13

Art. 14 - Progettazioni 13

Art. 15 - Progettazione preliminare. 14

Art. 16 - Progettazione definitiva. 14

Art. 17 - Progettazione esecutiva. 15

Art. 17 bis - Documento tecnico di cantiere. 15

Art. 18 - Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità. 15

Art. 19. 16

Art. 20 - Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche. 16

Art. 21 - Concorso di progettazione. 18

Art. 22 - Incarichi di direzione dei lavori 18

Art. 22 bis - Sorveglianza sui lavori 18

Art. 23 - Garanzie. 18

Art. 23 bis - Coperture assicurative. 20

Art. 24 Collaudo. 20

Art. 25 - Certificato di regolare esecuzione. 21

Art. 26 - Termini e modalità dei collaudi 21

Capo V - Norme comuni di pubblicità. 21

Art. 27 - Bandi di gara. 21

Art. 27 bis - Pubblicità dei bandi di gara. 22

Art. 28 - Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione. 22

Art. 28 bis - Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni 23

Capo VI -  Esecuzione dei lavori 23

Art. 29 - Sistemi di esecuzione. 23

Art. 30 - Procedure di affidamento. 23

Art. 30 bis - Procedura aperta. 24

Art. 31 - Licitazione. 24

Art. 32 - Appalto-concorso. 24

Art. 32 bis - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. 25

Art. 33 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 25

Art. 33 bis - Dialogo competitivo. 26

Art. 33 ter - Accordo quadro. 27

Art. 33 quater - Procedure telematiche. 28

Art. 34 - Requisiti di partecipazione. 29

Art. 34 bis - Certificazione di qualità. 30

Articolo 34 ter - Norme di gestione ambientale. 30

Art. 35 - Requisiti di ordine generale. 31

Art. 36 - Soggetti ammessi alle gare. 31

Art. 37 - Riunione di concorrenti 32

Art. 38 - Criteri di selezione. 33

Art. 39 - Criteri di aggiudicazione. 33

Art. 40 - Offerte anomale e turbative di gara. 34

Art. 40 bis - Fasi dell'aggiudicazione. 34

Art. 41  Controlli sul possesso dei requisiti 35

Art. 42 - Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto. 35

Art. 43 - Tutela dei lavoratori 37

Art. 44 - Aggiornamento dei prezzi di progetto. 39

Art. 45 - Semplificazione delle procedure. 39

Art. 46 - Consegna dei lavori 40

Art. 46 bis - Anticipazioni alle imprese appaltatrici 40

Art. 46 ter - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici 41

Art. 47. 41

Capo VII - Concessione di lavori pubblici 41

Art. 48 - Ambito di applicazione. 41

Art. 49 - Concessione di lavori pubblici 41

Art. 50 - Modalità di pubblicità e di affidamento delle concessioni di lavori pubblici 42

Art. 50 bis - Affidamenti diretti al concessionario. 42

Art. 50 ter - Appalti del concessionario. 43

Art. 50 quater - Finanza di progetto. 43

Art. 50 quinquies - Compensi e rimborsi per i componenti delle commissioni giudicatrici per la concessione di lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto. 46

Art. 50 sexies - Art. 50 undecies. 46

Art. 50 duodecies - Società di progetto. 47

Art. 50 ter decies - Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto. 47

Art. 50 quater decies - Risoluzione. 47

Art. 50 quindecies - Subentro. 48

Art. 50 sedecies - Privilegio sui crediti 48

Art. 50 septies decies. 48

Capo VIII - Varianti 48

Art. 51 - Varianti progettuali 48

Art. 51 bis - Varianti migliorative proposte dall'appaltatore. 50

Capo IX - Spese in economia. 50

Art. 52 - Spese in economia. 50

Art. 53 - Interventi di somma urgenza. 51

Capo X - Attività consultive in materia di lavori pubblici 52

Art. 54 - Attività consultive. 52

Art. 55 - Organi consultivi 52

Art. 56 - Composizione del comitato tecnico-amministrativo. 53

Art. 57 - Espressione dei pareri degli organi consultivi 54

Art. 58 - Deroghe alla richiesta di parere. 54

Capo X bis - Il contratto (92) 54

Art. 58.1 - Divieto di cessione. 54

Art. 58.2 - Recesso. 54

Art. 58.3 - Risoluzione del contratto per reati accertati 55

Art. 58.4 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 55

Art. 58.5 - Inadempimento di contratti di cottimo. 55

Art. 58.6 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto. 55

Art. 58.7 - Obblighi in caso di risoluzione del contratto. 56

Art. 58.8 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore. 56

Art. 58.9 - Esecuzione d'ufficio. 56

Art. 58.10 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto. 56

Art. 58.11 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto. 57

Art. 58.12 - Riserve. Contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore. 57

Capo X ter - Lavori su beni culturali (105) 58

Art. 58.13 - Ambito di applicazione. 58

Art. 58.14 - Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi 58

Art. 58.15 - Affidamenti separati 59

Art. 58.16. 59

Art. 58.17 - Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie. 59

Art. 58.18. 60

Art. 58.19 - Progettazione. 60

Art. 58.20 - Varianti 60

Capo X quater - Disciplina applicabile agli appalti d'importo superiore alla soglia comunitaria. 60

Art. 58.21 - Appalti soprasoglia. 60

Art. 58.22 - Procedure di affidamento di incarichi 60

Art. 58.23 - Art. 58.24. 61

Art. 58.25 - Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette. 61

Art. 58.26. 61

Art. 58.27 - Avvalimento. 61

Art. 58.28 - Avvisi di preinformazione. 62

Art. 58.29 - Verifica delle offerte anomale. 62

Art. 58.30 - Progettista e direzione dei lavori 64

Art. 58 bis. 64

Capo XI - Modificazioni di leggi provinciali 64

Art. 59. 64

Art. 60. 64

Art. 61. 64

Art. 62. 64

Art. 63. 64

Capo XII  - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie. 64

Art. 64 - Disposizioni finali 64

Art. 65 - Abrogazioni 65

Art. 66 - Riferimento delle spese e copertura degli oneri 65

Art. 67. 65

NOTE. 66

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2011, n. 7. 72

 


Capo I  - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto  [vedi commento]

1.   La presente legge e i suoi regolamenti di attuazione costituiscono l'ordinamento dei lavori pubblici di interesse provinciale realizzati nella provincia di Trento dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché dei lavori pubblici realizzati su beni di proprietà dalla Provincia autonoma di Trento, dai suoi enti strumentali e dai comuni al di fuori del territorio provinciale.

2.   La presente legge si applica per la realizzazione di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di lavori d'importo superiore alla soglia medesima salvo quanto diversamente disciplinato dal capo X quater.

3.   Per i lavori concernenti beni mobili e immobili e di interventi su beni architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), comprese le attività di scavo archeologico, si applica il capo X ter della presente legge.

4.   Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture e servizi quando comprendono lavori, si applica la presente legge se i lavori assumono rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e purché questi costituiscano l'oggetto principale del contratto.

5.   La presente legge si applica ai soggetti previsti dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, se essi operano come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della presente legge.

6.   Questa legge si applica ai lavori pubblici da realizzare da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso fatta eccezione per l'articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dagli articoli 30 e 30 bis. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza. Per l'affidamento dei lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia si applica la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.

7.   Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili di cui sono parte un'amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor che non è un'amministrazione aggiudicatrice o un altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori previsti dall'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, o gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice o l'altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture impartiscono le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione e all'esecuzione del contratto.

8.   La Giunta provinciale può impartire direttive ai propri enti strumentali per l'applicazione della presente legge (2).

Art. 1 bis - Principi

1.   L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi della presente legge deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, con le modalità indicate dalla presente legge (3).

Art. 1 ter - Definizioni

1.   Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono.

2.   L'"accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più imprenditori allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

3.   Gli "appalti di lavori pubblici" sono i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, nonché l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice.

4.   I "lavori pubblici" comprendono le attività specificate nell'allegato I della direttiva n. 2004/18/CE. I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.

5.   I "contratti pubblici" sono i contratti previsti dalla presente legge aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori o l'acquisizione di servizi posti in essere dalle amministrazioni aggiudicatrici.

6.   L'"asta elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte o entrambi, che permetta la loro classificazione mediante un trattamento automatico. Gli appalti che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

7.   La "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici.

8.   I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici, nei settori dell'architettura e dell'ingegneria, un progetto selezionato da una commissione in base a una gara, con assegnazione di premi.

9.   I "contratti sopra soglia comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie fissate dalla direttiva comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori.

10.   Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica, a carattere stabile o temporaneo.

11.   Il "dialogo competitivo" è una procedura in cui l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, per elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.

12.   L'"organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche costituito in forma societaria, che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:

a)   sia istituito per soddisfare specificatamente esigenze d'interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b)   sia dotato di personalità giuridica;

c)   la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, per più della metà dei componenti, da persone designate dai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto pubblico.

13.   Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono: l'affidamento di lavori o di incarichi di progettazione mediante appalto, l'affidamento di lavori mediante concessione, l'affidamento di concorsi di progettazione, l'affidamento di spese in economia.

14.   Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni imprenditore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

15.   Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta.

16.   Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

17.   Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta.

18.   Le "varianti" sono le modifiche apportate a un progetto approvato che non alterano la natura e la destinazione dei lavori (4).

Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo  [vedi commento]

1.   Le amministrazioni esecutrici o aggiudicatrici dei lavori disciplinati da questa legge sono:

a)   la Provincia autonoma di Trento;

b)   i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;

c)   gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e gli altri soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti previsti da questo comma. Per l'individuazione degli altri soggetti aggiudicatori tenuti ad applicare questa legge si applica la normativa nazionale in materia di appalti e contratti.

2.   Ai fini di questa legge sono amministrazioni aggiudicatrici anche i soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, come individuati e disciplinati dalla normativa statale in materia di appalti e contratti.

3.   Questa legge si applica anche ai lavori d'importo complessivo superiore a un milione di euro, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate da questo articolo, per i quali queste amministrazioni aggiudicatrici erogano una sovvenzione, un finanziamento o un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che superi il 50 per cento del relativo importo, fatta eccezione per l'articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. Per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo (5)

Art. 3 - Determinazione del valore degli affidamenti   [vedi commento]

1.   Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, compresi i premi di accelerazione, questi sono computati nel valore stimato dell'appalto ai fini della scelta della procedura di affidamento.

2.   La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara o, se il bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura per l'aggiudicazione dell'appalto.

3.   Nessun progetto d'opera può essere frazionato per escluderlo dall'applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti le modalità di affidamento. Se l'opera è divisa in lotti, ogni lotto deve essere funzionale.

4.   Il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione di lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dall'amministrazione aggiudicatrice.

5.   Quando un'opera prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, per l'aggiudicazione di ciascun lotto è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia per l'applicazione della direttiva n. 2004/18/CE, per l'aggiudicazione di ciascun lotto si applica il capo X quater. Le amministrazioni aggiudicatrici, tuttavia, possono derogare a tale applicazione per i lotti di lavori il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 1 milione di euro, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti. In tale caso si applicano le relative procedure di affidamento previste dalla presente legge.

6.   Ai fini della scelta della procedura di affidamento, per il calcolo dell'importo degli affidamenti di cui all'articolo 20, è preso in considerazione il valore stimato della prestazione oggetto di ciascun contratto (6).

Art. 3 bis - Lavori sequenziali   [vedi commento]

1.   I lavori possono essere motivatamente suddivisi dalle amministrazioni aggiudicatrici in più contratti d'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3. La motivazione dà conto, in particolare, della convenienza della scelta dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario. Il regolamento di attuazione definisce i criteri distintivi tra lotti funzionali e lavori sequenziali.

2.   Per la predisposizione del documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14 e per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto ai sensi dell'articolo 9 (7).

Art. 4 - Competenze degli organi   [vedi commento]

1.   Le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla presente legge.

1 bis. Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite ai loro organi secondo il riparto di competenze previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 8, 10, 11 e 13 e per quanto non diversamente disposto dal capo X (8).

Art. 5

omissis (9)

Art. 6 - Programmazione dei lavori pubblici   [vedi commento]

1.   Nell'ambito dei lavori pubblici la programmazione è assunta come metodo di governo, per garantire una realizzazione coordinata e razionale di opere pubbliche sul territorio, assicurando coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte assunte dalle amministrazioni indicate dall'articolo 2, comma 1.

2.   La programmazione dei lavori pubblici è realizzata dalle amministrazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, mediante gli strumenti previsti dai loro ordinamenti.

3.   Per inserire nuove opere negli strumenti di programmazione delle amministrazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, si deve predisporre il documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14.

4.   Per predisporre il documento preliminare di progettazione il dirigente responsabile può indire un'apposita conferenza informativa, cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati. Dei risultati della conferenza si tiene conto nell'atto di programmazione dell'intervento (10).

Art. 7 - Deleghe   [vedi commento]

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, possono motivatamente delegare integralmente o parzialmente alle amministrazioni di cui al medesimo comma, ovvero ad altre amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle proprie competenze relative alla realizzazione di specifici lavori pubblici.

2.   Il provvedimento di conferimento della delega determina le modalità di esercizio delle competenze delegate ed i rapporti tra le amministrazioni inerenti la realizzazione delle opere.

3.   L'amministrazione delegante assicura all'amministrazione delegata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate, nel limite complessivo delle spese effettivamente sostenute e documentabili, anche mediante pagamenti anticipati sulla base di fabbisogni periodici di cassa.

3 bis. Sulla base di accordi con i soggetti interessati le amministrazioni aggiudicatrici possono realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e interventi di competenza di altre amministrazioni, nonché di soggetti che gestiscono servizi pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree interessate da opere o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in zone contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché lo svolgimento delle procedure amministrative necessarie.

3 ter. Se i lavori previsti dal comma 1 sono già appaltati, l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il progetto originario. La modificazione costituisce variante ai sensi dell'articolo 51, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le opere pubbliche già realizzate o da realizzare, nonché per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario, con riferimento all'elenco provinciale dei prezzi (11).

 

 

Capo II - Misure di trasparenza

Art. 7 bis - Divieti di divulgazione   [vedi commento]

1.   Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori pubblici, comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Si applicano anche le ulteriori disposizioni vigenti in materia di accesso agli atti e di divieto di divulgazione, in quanto compatibili con questo articolo.

2.   Fatta salva la disciplina prevista dalla presente legge per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a)   nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

b)   nelle procedure ristrette, in quelle negoziate e in quelle previste dall'articolo 52, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta d'invito o che hanno segnalato il loro interesse, in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

c)   in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione.

3.   Gli atti indicati nel comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi noti in qualsiasi altro modo da parte dei soggetti che affidano i lavori pubblici.

4.   Fatta salva la disciplina prevista dalla presente legge per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a)   alle informazioni fornite dagli offerenti, nell'ambito delle offerte o a loro giustificazione, che costituiscono, secondo motivata e provata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b)   a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuare in sede di regolamento di attuazione;

c)   ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione della presente legge, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

d)   alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

5.   Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda per la difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nel cui ambito è formulata la richiesta di accesso (12).

Art. 8 - Collegio di ispettori   [vedi commento]

1.   Alle finalità di cui all'articolo 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa" convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, la Provincia provvede secondo le modalità previste dal presente articolo.

2.   Per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, nonché per i contratti di pubbliche forniture e per gli appalti di pubblici servizi di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, il Presidente della Giunta provinciale può richiedere all'ente o organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti.

2 bis. Se il dirigente della struttura competente per materia, il dirigente della struttura competente all'espletamento della procedura di gara o il presidente della gara hanno fondato motivo di ritenere che ci siano accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara ne danno tempestivo avviso al Presidente della Provincia per l'attivazione della procedura prevista dal comma 3.

3.   Nel caso in cui nell'espletamento degli appalti, delle concessioni e dei contratti di cui al comma 2 emergano, sulla base di elementi comunque acquisiti, inefficienze, ritardi, disservizi, anomalie, turbative di gara o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il Presidente della Giunta provinciale nomina senza indugio, con proprio decreto, sentita l'avvocatura della Provincia, un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di affidamento e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni.

4.   Il collegio degli ispettori è composto da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa, designato, rispettivamente, dal presidente della corte d'appello o dal presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da un funzionario designato dal commissario del Governo e da un dirigente provinciale designato dalla Giunta provinciale.

5.   Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione aggiudicatrice interessata la sospensione della procedura di affidamento o della esecuzione dei relativi contratti ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico degli amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti od imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni recante "Disposizioni contro la mafia".

6.   Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine le amministrazioni aggiudicatrici adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della procedura di affidamento o la rescissione dei relativi contratti unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi pubblici non subisca pregiudizio.

6 bis. La Giunta provinciale definisce i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti del collegio degli ispettori, entro i limiti previsti dall'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) (13).

Art. 9 - Responsabile di progetto   [vedi commento]

1.   Per tutti gli adempimenti connessi con la realizzazione dei lavori disciplinati dalla presente legge d'importo superiore alla soglia comunitaria, nonché nei casi previsti dall'articolo 3 bis, il dirigente della struttura competente per materia svolge le funzioni di responsabile di progetto o può affidare queste funzioni a personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice oppure a soggetti esterni ad essa, forniti di provata e specifica esperienza in materia di lavori pubblici e di gestione dei processi. Le funzioni di responsabile di progetto sono svolte a supporto del responsabile del procedimento, come individuato ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1992.

2.   Nei casi non previsti dal comma 1 il dirigente della struttura competente per materia può nominare il responsabile di progetto secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

3.   omissis

4.   omissis

4 bis. Il regolamento di attuazione può prevedere forme specifiche di coordinamento delle attività di progettazione e di realizzazione dell'opera pubblica e determinare i casi e le modalità di verifica e validazione del progetto prima dell'approvazione dello stesso (14).

Art. 10 - Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni   [vedi commento]

1.   È istituito presso la Provincia l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

2.   All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a)   raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici eseguiti, in corso di esecuzione, progettati o programmati nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni riscontrate, all'impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;

b)   pubblicazione periodica di apposito notiziario provinciale su sito informatico recante gli elenchi dei lavori programmati e la indicazione degli affidamenti di lavori d'importo superiore a 150.000 euro da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, nonché della attribuzione a liberi professionisti di incarichi per la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo ai sensi degli articoli 20, 22 e 24;

c)   omissis

c bis) elaborazione di un sistema di verifica, controllo e analisi dell'evoluzione dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche;

d)   determinazione annuale, per ciascun elenco prezzi di cui all'articolo 13 pubblicato negli anni precedenti, di un coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi calcolato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

2 bis. L'osservatorio opera nel rispetto di standard comuni, anche informatici, che consentano l'interscambio d'informazioni con gli altri osservatori regionali, i soggetti istituzionali, anche a livello statale e comunitario e le associazioni di imprese e lavoratori interessate.

2 ter. L'osservatorio si rapporta con i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche statale e comunitario, per analizzare, elaborare, coordinare e rendere disponibili le informazioni raccolte, mediante la definizione di apposite convenzioni.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all'osservatorio, a cura di un responsabile preliminarmente individuato, le informazioni relative al comma 2, lettera a).

4.   omissis (15)

 

 

Capo III - Norme tecniche

Art. 11 - Sportello dei contratti pubblici e centrale di committenza   [vedi commento]

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire un ufficio, denominato "sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", con il compito di:

a)   fornire ai candidati, agli offerenti e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e a tutte le altre norme da rispettare nell'esecuzione del contratto;

b)   fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alla presente legge.

2.   Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica, in conformità alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

3.   Le informazioni sono fornite a pagamento; il corrispettivo è destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello ed è fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello.

4.   Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno istituito lo sportello o ne hanno attribuito i compiti a un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni, precisando anche il costo del servizio.

5.   Per le amministrazioni aggiudicatrici resta fermo quanto disposto dall'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) (16).

Art. 12 - Prescrizioni tecniche   [vedi commento]

1.   I progetti devono prevedere tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire, con rinvio all'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 in vigore alla data di certificazione d'idoneità del progetto ai fini dell'appalto, nonché alle norme tecniche di settore.

2.   Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3.   Fatte salve le regole tecniche nazionali, obbligatorie nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate in uno dei modi che seguono:

a)   mediante riferimento alle specifiche tecniche definite nell'allegato VI della direttiva n. 2004/18/CE e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";

b)   in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali; tuttavia devono essere abbastanza precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

c)   in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

d)   mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per certe caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4.   Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che il prodotto e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

5.   A meno che non siano giustificate dall'oggetto dell'appalto le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare certe imprese o certi prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, se una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non è possibile applicando i commi 3 e 4; la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente" (17).

Art. 13 - Elenco prezzi   [vedi commento]

1.   Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.

2.   Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 12.

3.   L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente e viene pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

4.   L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata nella relazione tecnica del progetto e negli atti che dispongono la definizione o il concordamento di nuovi prezzi.

5.   Il richiamo alle voci dell'elenco prezzi comporta l'applicazione integrale delle prescrizioni tecniche ivi stabilite.

5 bis. L'elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza.

6.   La Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.

6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici, individuato dalla Giunta provinciale, svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.

6 ter. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale, ove possibile contestualmente all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1, individua, in riferimento alle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55, gli aumenti del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter, comma 4 (18).

Art. 13 bis - Regolamenti e capitolati   [vedi commento]

1.   Con uno o più regolamenti è dettata la disciplina attuativa della presente legge, previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55. Con la stessa procedura si provvede alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti. I regolamenti possono prevedere anche eventuali disposizioni transitorie.

2.   I regolamenti possono disciplinare, tra l'altro, quanto segue:

a)   rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla progettazione e realizzazione dei lavori e relative competenze;

b)   norme tecniche connesse con la progettazione dei lavori;

c)   capitolato generale;

d)   schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente;

e)   forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali;

f)   requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, qualificazione degli esecutori e modalità di verifica, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge;

g)   piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza, cronoprogramma, programma e tempi di esecuzione dei lavori;

h)   modalità di approvazione del progetto e attività preliminari alla procedura di affidamento dei contratti;

i)   procedure di affidamento dei contratti, compresi i servizi di ingegneria e architettura e le prestazioni di consulenza e supporto tecnico-amministrativo, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici e di gara, forme di comunicazione, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni;

j)   contenuti della progettazione definitiva in caso di contratti d'appalto aventi a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

k)   modalità di stipulazione e contenuto del contratto;

l)   direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relative coperture assicurative e attività di supporto tecnico-amministrativo;

m)   disciplina delle penali e dei premi e loro modalità applicative;

n)   attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti e per le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;

o)   esecuzione dei lavori; forma e contenuto della contabilità dei lavori; proroghe; contestazioni, controversie e riserve;

p)   formulazione di nuovi prezzi;

q)   schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative;

r)   casi e procedure per l'esecuzione d'ufficio dei lavori;

s)   modalità di collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici adottano capitolati speciali, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto della presente legge. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

3 bis. Il regolamento di attuazione può disciplinare, promuovere o premiare l'adozione, da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore, di supporti bancari volti a garantire la sostenibilità finanziaria e la qualità della prestazione nonché la tutela dei lavoratori e dei subappaltatori (19).

 

 

Capo IV - Progettazione, direzione lavori e collaudo

Art. 14Progettazioni    [vedi commento]

01.   Il documento preliminare di progettazione deve contenere i riferimenti alle norme urbanistiche in relazione alla fattibilità dell'opera, i vincoli ambientali, idrogeologici e paesaggistici derivanti da carte tematiche di sintesi, l'eventuale esistenza di vincoli di tutela storico-artistica, monumentale e archeologica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, le norme di riferimento che individuano le caratteristiche tecnico-dimensionali, le motivazioni e gli obiettivi per la realizzazione dell'opera, la valutazione economico-finanziaria dell'intervento, comprensiva degli elementi che caratterizzano i costi di gestione dell'opera, i tempi per le procedure da seguire per la realizzazione dell'opera medesima.

02.   Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi indicati dal comma 01, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere e di lavori pubblici.

1.   In relazione alle diverse successive definizioni tecniche, la progettazione si articola in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2.   Nel procedere alla definizione dei costi dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici si attengono all'elenco prezzi di cui all'articolo 13 e possono discostarsene motivatamente qualora gli stessi lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

3.   omissis (20)

Art. 15 - Progettazione preliminare    [vedi commento]

1.   Il progetto preliminare, che definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e che consiste in una sommaria valutazione di fattibilità delle opere e dei lavori, deve contenere:

a)   gli elementi idonei ad individuare, tramite disegni e relazioni illustrative, le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale delle opere e dei lavori, anche, ove possibile, ponendo a confronto soluzioni diverse;

b)   un preventivo sommario basato sui costi parametrici correnti e, ove opportuno, una valutazione sommaria dei costi di esercizio;

c)   una valutazione dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte.

1 bis. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici (21).

Art. 16 - Progettazione definitiva   [vedi commento]

1.   Il progetto definitivo, che deve essere redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l'accuratezza, deve consentire di individuare, tramite elaborati grafici e descrittivi:

a)   le caratteristiche architettoniche e le principali caratteristiche tecniche ed impiantistiche dei lavori ed in particolare dei materiali da impiegarsi in relazione ad una loro specifica localizzazione;

b)   le superfici e i volumi da realizzare nonché l'individuazione del tipo di fondazione;

c)   l'inserimento dei lavori nel territorio sotto il profilo urbanistico ed ambientale;

d)   le caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche dell'area interessata desunte da apposita campagna di rilievi e sondaggi costituenti un'apposita relazione geologica e geognostica;

e)   i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera;

f)   stima analitica dei costi con possibilità di valutazione forfettaria per gli aspetti propri della progettazione esecutiva;

g)   il piano di manutenzione, che contiene una puntuale valutazione dei benefici delle prestazioni e dei costi di esercizio e di manutenzione;

h)   gli eventuali elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori.

2.   Il progetto di cui al comma 1 deve essere definito ad un livello tale che consenta la sua sottoposizione alle valutazioni di carattere tecnico ed ambientale, nonché al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalla legislazione vigente.

3.   Nell'ipotesi in cui il progetto definitivo sia sottoposto all'esame degli organi consultivi previsti dal capo X, esso dovrà essere corredato di un apposito elaborato concernente le principali clausole e prescrizioni che dovranno essere inserite nel capitolato speciale d'appalto.

4.   La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione i contenuti degli elaborati di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici.

5.   Ferme restando le disposizioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilità), per avviare le procedure espropriative e le attività tecniche e operative volte all'approntamento dell'area su cui saranno realizzate le opere è sufficiente approvare il progetto definitivo provvedendo altresì al finanziamento dell'opera.

6.   L'approvazione di cui al comma 5 presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito (22).

Art. 17 - Progettazione esecutiva   [vedi commento]

1.   Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e deve poter consentire l'aggiudicazione secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a). Esso consiste in una descrizione completa e dettagliata del territorio e delle categorie di lavori comprese nel progetto stesso in modo che ogni elemento o componente sia identificabile per quantità, forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo e che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare.

2.   In relazione a quanto disposto dal comma 1, la progettazione esecutiva deve comunque contenere:

a)   relazione tecnica completa del quadro economico;

b)   grafici e particolari necessari per la definizione dell'opera;

c)   computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture redatto sulla base dei prezzi unitari;

d)   capitolati speciali d'appalto, completi di elenco dei prezzi unitari, delle prescrizioni tecniche, dei tempi di esecuzione e dei pagamenti;

e)   elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori, ove non contenuti nel progetto definitivo;

f)   in relazione alla tipologia, complete indagini geologiche e/o geotecniche, disegni esecutivi e calcoli definitivi delle strutture e degli impianti con i particolari di compatibilità degli stessi impianti con le strutture edilizie, nonché qualsiasi altro elaborato richiesto dalla normativa tecnica di settore;

g)   ogni altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima precisione e completezza tutti i lavori e l'opera da realizzare.

3.   La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione, in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici, gli elementi di cui al comma 2.

4.   L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20 per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto.

4 bis. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori (23).

Art. 17 bis - Documento tecnico di cantiere   [vedi commento]

1.   Il direttore dei lavori può chiedere all'appaltatore di produrre il documento tecnico di cantiere, nei casi previsti dal regolamento di attuazione, per lavorazioni nelle quali l'organizzazione dell'appaltatore e le tecnologie operative di cui esso dispone richiedono di dettagliare le fasi esecutive.

2.   Il documento tecnico di cantiere è sottoposto per accettazione al direttore dei lavori prima di ogni fase esecutiva per la quale è stato chiesto e ha la funzione di definire condizioni, sequenze, modalità, mezzi d'opera e fasi costruttive di ogni singola lavorazione, allo scopo di garantire la cantierabilità dell'opera.

3.   In ogni caso il documento tecnico di cantiere non può costituire completamento del progetto esecutivo (24).

Art. 18 - Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità   [vedi commento]

1.   L'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle amministrazioni aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità.

2.   Equivale altresì a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità l'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 16, comma 5.

3.   Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia, anche per quanto concerne la possibilità di deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

4.   Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel quinquennio successivo all'approvazione.

4 bis. Per conseguire gli effetti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni aggiudicatrici depositano presso la segreteria del comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare gli elaborati grafici e descrittivi previsti dall'articolo 16 o, in alternativa, quelli previsti dall'articolo 17, ne danno comunicazione ai proprietari o ai possessori, se conosciuti, e ne danno pubblicità mediante avviso all'albo comunale. La stessa procedura è seguita nel caso di varianti progettuali che comportino nuovi vincoli espropriativi o occupativi. La comunicazione avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Gli interessati e il comune possono presentare osservazioni alle amministrazioni aggiudicatrici entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4 ter. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni le amministrazioni aggiudicatrici approvano il progetto dichiarandone, ai sensi dei commi 1 e 2, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità. La comunicazione e la pubblicità dell'approvazione sono effettuate con le modalità previste dal comma 4 bis (25).

Art. 19

omissis (26)

Art. 20 - Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche   [vedi commento]

1.   omissis

1 bis. Nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso ciascuna struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 24.

1 ter. Per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 1 bis sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti per il personale dipendente risorse in misura non superiore al 2 per cento dell'importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure e con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. Per i lavori di cui all'articolo 52, nel caso di affidamento al personale anche degli incarichi in materia di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), le risorse previste da questo comma possono essere ulteriormente incrementate fino al 4 per cento complessivo.

2.   In vista della ottimale utilizzazione delle risorse, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 possono affidare all'esterno, indicandone motivatamente le ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi in relazione all'attività di progettazione affidata ai propri servizi tecnici, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

3.   In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:

a)   liberi professionisti singoli;

b)   liberi professionisti in studi associati;

c)   società di professionisti;

d)   società d'ingegneria;

e)   raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;

f)   consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;

g)   persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.

4.   Nei casi previsti al comma 3 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì istituire gruppi misti di progettazione tra liberi professionisti e dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

5.   L'affidamento degli incarichi di progettazione deve aver luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con le procedure stabilite nel regolamento di attuazione. Se non gli viene affidata la direzione dei lavori, il progettista redige le eventuali varianti, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.

5 bis. Nel caso di affidamento delle attività di progettazione ai soggetti di cui al comma 3, lettera e), questi devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento degli incarichi di progettazione stipulando con i soggetti di cui al comma 3 apposita convenzione, sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale.

7.   Ai fini dell'espletamento delle attività di progettazione di cui agli articoli 15, 16 e 17, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare studi, ricerche e consulenze, nonché valutazioni tecniche, a strutture universitarie ovvero ad enti o soggetti pubblici e privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica. Il rapporto tra detti soggetti e le amministrazioni aggiudicatrici deve essere disciplinato da apposita convenzione, sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta provinciale.

7 bis. Gli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente", possono essere affidati a professionisti, singoli o associati anche temporaneamente, secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

8.   Per l'affidamento degli incarichi previsti da questo articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare le tariffe professionali, se le ritengono motivatamente adeguate, quale riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 ter.

9.   Gli studi e le ricerche connesse con la progettazione e non remunerabili in base alla tariffa professionale devono essere preventivamente sottoposte ad una valutazione sull'opportunità e congruità espressa dal dirigente del servizio competente per materia.

10.   Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni inerenti all'affidamento dei lavori progettati ovvero di lavori rispetto ai quali gli stessi abbiano prestato attività di studio o di consulenza, né possono essere affidatari degli eventuali appalti, subappalti, cottimi o comunque di altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali.

11.   Il divieto di cui al comma 10 riguarda altresì i soggetti controllati, controllanti o collegati agli affidatari di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. L'inesistenza di situazioni di collegamento e di controllo è dichiarata dall'affidatario prima del contratto.

12.   Gli affidamenti previsti da quest'articolo d'importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria possono essere effettuati direttamente, senza previo confronto concorrenziale, dai responsabili dei servizi competenti per materia, sulla base di programmi di spesa concordati con il loro dirigente generale o, in mancanza di tali programmi, dopo aver acquisito il parere del dirigente generale. Per affidamenti d'importo inferiore o uguale a 26.000 euro si prescinde dagli schemi-tipo previsti da quest'articolo.

12 bis. In tutti gli affidamenti previsti da questo articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto, con le modalità definite dal regolamento di attuazione, esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

12 ter. Ai fini dell'affidamento degli incarichi previsti da questo articolo è richiesto il documento unico di regolarità contributiva nonché la dichiarazione dell'esistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 35 con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione (27).

Art. 21 - Concorso di progettazione   [vedi commento]

1.   Quando la progettazione riguarda lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2.   I criteri per la determinazione dell'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento di attuazione.

3.   Con il pagamento del premio le amministrazioni aggiudicatrici acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, e ferma restando la facoltà dell'amministrazione di procedere, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. L'importo dei successivi livelli di progettazione è considerato ai fini della determinazione dell'importo stimato da porre a base di gara. Tale eventualità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando (28).

Art. 22 - Incarichi di direzione dei lavori   [vedi commento]

1.   Per l'esecuzione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici devono istituire la direzione dei lavori, costituita da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

2.   La direzione dei lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità.

3.   Per gli incarichi di direzione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.

4.   La direzione dei lavori è preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento. Il direttore provvede a dare carattere unitario agli interventi della direzione dei lavori e garantisce il coordinamento delle attività nei confronti dell'appaltatore.

5.   La direzione dei lavori può essere costituita anche nella forma del gruppo misto di direzione formato da dipendenti dell'amministrazione e da professionisti esterni.

6.   Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori o possono essere affidate a un componente della direzione dei lavori, individuato dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbia i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri.

6 bis. Le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (29).

Art. 22 bis - Sorveglianza sui lavori   [vedi commento]

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che la direzione lavori, prevista dall'articolo 22, assicuri la sorveglianza continuativa del cantiere, mediante la presenza quotidiana del direttore o di altro componente della direzione, per una durata non inferiore al 10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere.

2.   Nelle funzioni di sorveglianza rientra la compilazione quotidiana del giornale dei lavori e la verifica del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, previsto dall'articolo 43, comma 11 (30).

Art. 23 - Garanzie   [vedi commento]

1.   Nelle procedure riguardanti lavori d'importo superiore a 500.000 euro l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2 per cento del prezzo a base di gara indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2.   La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3.   La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4.   La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono chiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, nel corso della procedura e per la durata indicata nel bando, se, al momento della sua scadenza, non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5.   La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'atto con cui comunicano l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvedono contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia prevista al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

6.   L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio l'offerente, in sede di offerta, segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

7.   Inoltre l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, se l'offerente risulta affidatario.

8.   Entro dieci giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e prima della sottoscrizione del contratto l'esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo dei lavori. Si applica il beneficio previsto dal comma 6. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

9.   La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2.

10.   La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 8 devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice; devono contenere anche le eventuali ulteriori clausole ritenute necessarie a garanzia dell'amministrazione aggiudicatrice, da individuare con idonei provvedimenti.

11.   La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di un analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, previo benestare del committente, ad avvenuta approvazione del collaudo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento dell'istituto garante nei confronti dell'impresa per la quale è prestata la garanzia.

12.   La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 8 nel termine ivi previsto determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione stabilita dal comma 1 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; questa aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (31).

Art. 23 bis - Coperture assicurative   [vedi commento]

1.   L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, conforme a uno schema-tipo adottato con apposito regolamento, che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La somma assicurata per i danni alle amministrazioni aggiudicatrici o a terzi deve essere proporzionata alle specifiche situazioni di rischio esistenti.

2.   Per i lavori da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52, il dirigente che approva il progetto o la perizia può chiedere la stipula delle predette polizze assicurative solo in presenza di specifiche situazioni di rischio.

3.   Per i lavori d'importo pari o superiore a 10 milioni di euro, inoltre, l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale e una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

4.   Il regolamento di attuazione può istituire un sistema di garanzia globale di esecuzione per i lavori d'importo superiore a 50 milioni di euro.

5.   Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi che l'amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro per lavori d'importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro per lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Si applica il beneficio previsto dall'articolo 23, comma 6 (32).

Art. 24 Collaudo   [vedi commento]

1.   Al collaudo delle opere e dei lavori pubblici provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, oppure liberi professionisti abilitati, in possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti in un apposito elenco. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la prestazione del collaudo da parte del personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza e per l'iscrizione all'elenco dei liberi professionisti.

2.   Oltre al caso previsto dall'articolo 51, qualora le opere e i lavori presentino particolare rilevanza tecnica o amministrativa può essere nominata una commissione collaudatrice presieduta da tecnici di cui al comma 1 e composta anche da laureati in giurisprudenza, di particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.

3.   Il collaudatore o la commissione sono nominati di norma in corso d'opera dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2. Detta nomina è obbligatoria per i lavori di importo a base d'asta superiore a 5 milioni di euro.

4.   Nel caso di opere o lavori eseguiti da soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 3, il certificato di collaudo sostituisce gli adempimenti previsti dall'articolo 22, commi 3 e 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo". Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma compete altresì al collaudatore, ovvero alla commissione collaudatrice, l'espletamento delle verifiche in ordine alla regolarità delle procedure adottate per l'affidamento dei lavori e delle relative forniture.

5.   Il collaudo dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidato anche a tecnici dipendenti pubblici provvisti del diploma di geometra o altro titolo equipollente.

6.   Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori.

7.   Per lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposita certificazione di qualità. Il regolamento di attuazione stabilisce i casi in cui detta certificazione è necessaria, nonché i criteri, le modalità ed i compensi relativi al suo rilascio (33).

Art. 25 - Certificato di regolare esecuzione   [vedi commento]

1.   E' facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi la soglia comunitaria.

2.   Il certificato di regolare esecuzione è approvato dal dirigente del servizio competente per materia (34).

Art. 26 - Termini e modalità dei collaudi   [vedi commento]

1.   Il collaudo dei lavori pubblici deve essere concluso entro sei mesi dalla data della loro ultimazione; nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può motivatamente prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2.   Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.

 

 

Capo V - Norme comuni di pubblicità

Art. 27 - Bandi di gara   [vedi commento]

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici, nel bando di gara, indicano se un appalto pubblico o un accordo quadro sono aggiudicati mediante procedura aperta o procedura ristretta o procedura negoziata o dialogo competitivo.

2.   Nel bando di gara d'importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere indicati il termine e le modalità per la presentazione delle offerte o delle richieste d'invito, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice e, nel caso di procedure ristrette, il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerte, non superiore a centoventi giorni. Scaduto tale termine la procedura di gara deve essere rinnovata.

3.   I bandi sopra soglia sono redatti secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione della Comunità europea in conformità alla procedura prevista dall'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE (35).

Art. 27 bis - Pubblicità dei bandi di gara   [vedi commento]

1.   I bandi di gara per l'esecuzione dei lavori pubblici sono pubblicati nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle offerte o delle domande stabilito dal bando medesimo.

2.    Per i lavori d'importo superiore a 2 milioni di euro e inferiori alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati anche in un apposito sito internet o in alternativa, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

3.   Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i bandi relativi alle gare d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea per via elettronica o con altri mezzi di trasmissione. I bandi di gara sono pubblicati anche nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, in un apposito sito internet, per estratto in almeno due quotidiani a diffusione nazionale e in almeno due a diffusione provinciale, non prima della data della loro trasmissione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. La pubblicazione menziona la data di spedizione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

4.   Gli estratti dei bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia e l'importo dei lavori, la località di esecuzione, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell'offerta, l'indirizzo dell'ufficio dove si possono acquisire le informazioni necessarie e, per gli appalti sopra soglia comunitaria, la data di spedizione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

5.   L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

6.   Ai fini di questo articolo per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi d'interesse generale; per quotidiani provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel territorio della provincia e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi d'interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei quotidiani.

7.   Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento (36).

Art. 28 - Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione   [vedi commento]

1.   L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d'importo inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.

2.   Per i lavori d'importo superiore a 2 milioni di euro l'avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è pubblicato anche in un sito internet individuato dalla Provincia o in alternativa, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

3.   L'amministrazione aggiudicatrice che ha aggiudicato un appalto o una concessione d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria invia l'avviso di aggiudicazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea entro quarantotto giorni dall'avvenuta verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario; successivamente pubblica il medesimo avviso con le modalità previste dai commi 1 e 2. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.

4.   Gli avvisi relativi ad appalti sopra soglia comunitaria sono redatti secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione della Comunità europea in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE.

5.   Copia dell'avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è trasmessa all'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

6.   L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica (37).

Art. 28 bis - Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni   [vedi commento]

1.   In materia di informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni si applicano le disposizioni statali (38).

 

 

Capo VI -  Esecuzione dei lavori

Art. 29 - Sistemi di esecuzione   [vedi commento]

1.   I lavori pubblici di interesse provinciale sono eseguiti mediante appalto ovvero mediante concessione.

2.   I lavori pubblici di interesse provinciale e le forniture ad essi funzionali possono essere altresì eseguiti in economia secondo le disposizioni di cui al capo IX.

2 bis. In relazione alla natura dell'opera i contratti per l'esecuzione di lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per l'esecuzione di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per unità di misura. Il regolamento di attuazione può individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura (39).

Art. 30 - Procedure di affidamento   [vedi commento]

1.   L'affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 30 bis, procedura ristretta ai sensi degli articoli 31 e 32, procedura negoziata ai sensi degli articoli 32 bis e 33, o dialogo competitivo, se ricorrono le specifiche condizioni previste dall'articolo 33 bis.

1 bis. omissis

2.   L'affidamento di concessioni di lavori pubblici ha luogo ai sensi delle norme di cui al capo VII.

3.   omissis

4.   Gli atti conformi agli schemi-tipo definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, lettera d), non sono soggetti ad approvazione.

5.   Le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla presente legge sono disciplinate nel regolamento di attuazione.

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando l'obbligo, per i concorrenti, di produrre l'eventuale analisi dei prezzi mediante procedure telematiche, nei casi di offerta a prezzi unitari disciplinata dall'articolo 39, comma 1, lettera a). In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici applicano l'articolo 58.29 anche per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. A tal fine le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia autonoma di Trento.

5 ter. La determinazione a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) di questo comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha per oggetto:

a)   la sola esecuzione;

b)   la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

c)   previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

5 quater. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.

5 quinquies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 5 ter, i soggetti ammessi a partecipare alle gare devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto da questa legge, e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.

5 sexies. Per i contratti previsti dal comma 5 ter, lettere b) e c), se, ai sensi del comma 5 quinquies, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.

5 septies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante (40).

Art. 30 bis - Procedura aperta   [vedi commento]

1.   La procedura aperta è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

2.   Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida o nel caso di due sole offerte valide, che non vengono aperte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3.   I risultati della gara non sono soggetti ad approvazione.

4.   Si applicano le disposizioni dell'articolo 39 (41).

Art. 31 - Licitazione   [vedi commento]

1.   Con la licitazione si fa luogo ad una gara pubblica, esperita sulla base di un progetto esecutivo o definitivo nei casi previsti dalla legge, fra più soggetti invitati a questo scopo.

2.   Se non perviene più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta. Il bando di gara può prevedere la facoltà di non procedere ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3.   I risultati della gara non sono soggetti ad approvazione (42).

Art. 32 - Appalto-concorso   [vedi commento]

1.   Si fa luogo ad appalto-concorso allorquando, per ragioni indicate nella deliberazione a contrarre, appaia opportuno demandare alle competenze tecnico-scientifiche degli offerenti l'elaborazione del progetto esecutivo, ovvero quando appaia opportuna la scelta di elementi strutturali o di impianti comunque necessari alla funzionalità dell'opera o dei lavori sulla base oltreché del prezzo anche di requisiti tecnici e qualitativi delle offerte.

2.   Con l'appalto-concorso si fa luogo ad una gara sulla base di un progetto preliminare o definitivo esperita tra più imprese invitate a questo scopo.

3.   Per la valutazione dei progetti presentati, la Giunta provinciale nomina, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una commissione tecnica composta da esperti dotati di specializzazioni adeguate in relazione all'oggetto della gara.

4.   Nel caso in cui la procedura venga esperita sulla base di un progetto preliminare, il procedimento si articola in più fasi, con una prima selezione degli offerenti sulla base della progettazione definitiva, ai fini della ammissione alla successiva fase della procedura concorsuale inerente la progettazione esecutiva.

5.   Il numero dei concorrenti da ammettere alla fase conclusiva della procedura è stabilito preventivamente dal bando di gara.

6.   Il dirigente del servizio competente procede all'aggiudicazione dei lavori sulla base delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 3.

7.   Ove nessuna delle offerte risulti rispondente, sotto il profilo progettuale, tecnico od economico, alle esigenze dell'amministrazione, il dirigente del servizio competente può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.

8.   Nel bando di gara può essere previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute per un massimo di tre progetti non vincitori, purché ritenuti idonei dalla commissione, commisurato all'importo a base d'asta e determinato secondo criteri stabiliti nello stesso bando.

9.   Il bando di gara deve comunque prevedere il limite di spesa massima oltre il quale l'amministrazione non può procedere all'aggiudicazione dell'appalto (43).

Art. 32 bis - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara   [vedi commento]

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a)   quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili, con riguardo a quanto disposto da questa legge in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura. Questa lettera si applica ai lavori d'importo inferiore ad un milione di euro;

b)   nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

2.   Nei casi previsti dal comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di aggiudicazione stabiliti dall'articolo 39.

3.   Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive, per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

5.   I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione (44).

Art. 33 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara   [vedi commento]

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste da questo articolo, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre.

2.   La procedura è consentita:

a)   se, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull'opportunità della procedura negoziata. Questa lettera si applica ai lavori d'importo inferiore a un milione di euro;

b)   se, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico determinato;

c)   nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3.   La procedura disciplinata da questo articolo è consentita, inoltre, per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)   i lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, o pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

b)   il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale.

4.   Se possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.

5.   Se è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d'importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma 4. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.

6.   I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione.

7.   E' vietato in ogni caso il rinnovo tacito dei contratti. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli (45).

Art. 33 bis - Dialogo competitivo   [vedi commento]

1.   Nel caso di appalti particolarmente complessi le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del dialogo competitivo se ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l'aggiudicazione dell'appalto.

2.   Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato particolarmente complesso quando l'amministrazione aggiudicatrice:

a)   non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi;

b)   non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto; in particolare, s'intendono come particolarmente complessi gli appalti per i quali l'amministrazione aggiudicatrice non dispone di studi in merito all'identificazione e quantificazione dei suoi bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento di questi bisogni, alle loro caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3.   Il provvedimento con cui l'amministrazione aggiudicatrice decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere una specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4.   L'unico criterio per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5.   Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara ai sensi dell'articolo 27, in cui rendono note le loro necessità o i loro obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo, nel quale sono indicati anche i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, i criteri di valutazione delle offerte e il termine entro il quale gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura.

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti previsti dal comma 5 un dialogo finalizzato a individuare e a definire i mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi. Nella fase del dialogo le amministrazioni aggiudicatrici possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.

7.   Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento a tutti i partecipanti. In particolare non forniscono in modo discriminatorio informazioni che possono favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

8.   Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo.

9.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a questa facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

10.   Le amministrazioni aggiudicatrici proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi.

11.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono ritenere motivatamente che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le loro necessità o i loro obiettivi; in tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 16.

12.   Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Le offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

13.   Su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi non devono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, se la variazione rischia di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

14.   Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa. Per i lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento mediante concessione.

15.   L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni che vi figurano, se ciò non ha l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

16.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o incentivi per i partecipanti al dialogo, anche per l'ipotesi prevista dal comma 11 (46).

Art. 33 ter - Accordo quadro

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

2.   Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste da questa legge in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione degli appalti basati sull'accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 39.

3.   Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro, in particolare nel caso previsto dal comma 4.

4.   Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico gli appalti basati su di esso sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di questi appalti le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

5.   Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6.   Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

7.   Per il caso del comma 6 l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione.

8.   Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, se l'accordo quadro non fissa tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a)   per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b)   le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c)   le offerte sono presentate per iscritto; il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d)   le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

9.   La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

10.   Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro al di fuori dei casi previsti da questa legge o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza (47).

Art. 33 quater - Procedure telematiche   [vedi commento]

1.   Per la scelta del contraente le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare procedure telematiche, compresa l'asta elettronica.

2.   Le procedure telematiche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara può essere effettuata automaticamente da un mezzo elettronico sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.

3.   Per la selezione delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare l'asta elettronica quando essa riguarda:

a)   unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;

b)   i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

4.   Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. In tal caso il bando o il capitolato indica:

a)   gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;

b)   gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;

c)   le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica, con eventuale indicazione del momento in cui sono messe a loro disposizione;

d)   le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;

e)   le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f)   le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.

5.   Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato dal risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b). L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.

6.   Nel corso dell'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono di conoscere in ogni momento la loro posizione in graduatoria. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, se questo è previsto negli atti di gara. In qualsiasi momento le amministrazioni aggiudicatrici possono annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.

7.   Il regolamento di attuazione disciplina:

a)   i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle procedure telematiche;

b)   i requisiti e le modalità tecniche di svolgimento della procedura di gara; se l'affidamento è disposto secondo il criterio del prezzo più basso tale prezzo è determinato mediante offerta a prezzi unitari o al massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

c)   le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di gara.

8.   Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle procedure telematiche al di fuori dei casi previsti da questa legge o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto come definito dal bando e dagli altri atti di gara (48).

Art. 34 - Requisiti di partecipazione   [vedi commento]

1.   Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d'importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso del sistema di qualificazione, per categorie e classifiche d'importo, previsto dalle norme statali, fatto salvo quanto previsto da questo articolo.

2.   Se l'importo dei lavori è inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione è sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d'imprese stabilite in altri paesi, da un'iscrizione equivalente nel paese di appartenenza.

3.   La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della relativa categoria di assunzione. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della relativa categoria di assunzione.

4.   L'amministrazione aggiudicatrice prevede che per gli appalti d'importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro l'impresa, oltre alla qualificazione richiesta, abbia realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.

5.   Su proposta motivata del progettista, nel caso di lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale, tenuto conto dell'importo e della durata dei lavori, l'amministrazione appaltante può prevedere nel bando di gara, oltre al requisito di cui al comma 1, uno o più dei seguenti requisiti:

a)   che l'impresa abbia eseguito a regola d'arte, nell'ultimo quinquennio anteriore all'anno di pubblicazione del bando di gara, almeno un lavoro nella categoria prevalente, avente caratteristiche tecniche similari a quelle dei lavori oggetto di affidamento, d'importo pari a una frazione, non inferiore al 50 per cento, dell'importo a base d'appalto;

b)   l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo o meno al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati del controllo di qualità;

c)   la descrizione dell'equipaggiamento tecnico a disposizione;

d)   le certificazioni previste dagli articoli 34 bis e 34 ter.

6.   Per le imprese stabilite in altri stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei loro paesi (49).

Art. 34 bis - Certificazione di qualità   [vedi commento]

1.   Se le amministrazioni aggiudicatrici chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza del concorrente a determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri; inoltre ammettono altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici (50).

Articolo 34 ter - Norme di gestione ambientale   [vedi commento]

1.   Se le amministrazioni aggiudicatrici, in relazione alla tipologia dell'opera, chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte del concorrente di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri; inoltre accettano altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici (51).

Art. 35 - Requisiti di ordine generale   [vedi commento]

1.   In materia di requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori si applica la normativa statale (52).

Art. 36 - Soggetti ammessi alle gare   [vedi commento]

1.   Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti soggetti:

a)   le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b)   i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge­quadro per l'artigianato);

c)   i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni statali in materia;

d)   le associazioni temporanee di concorrenti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

e)   i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, con tutte le imprese consorziate o parte di esse, con le medesime modalità delle associazioni temporanee di cui alla lettera d);

f)   i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), e altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

2.   In caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, l'impresa invitata individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo ha la facoltà di presentare un'offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1; in caso di associazione sono ammesse modificazioni rispetto alla composizione del concorrente invitato, a condizione che non muti il soggetto indicato quale capogruppo e permangano i requisiti richiesti dal bando di gara di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. In questi casi le imprese associate in sede di presentazione dell'offerta devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34 e 35 nonché presentare le ulteriori dichiarazioni richieste dal bando di gara.

3.   Per assicurare l'effettiva concorrenzialità e trasparenza nella partecipazione alle procedure concorsuali il concorrente non può partecipare alla medesima procedura in più di un'associazione temporanea, in più di un consorzio di cui al comma 1, lettera e), o in più soggetti di cui al comma 1, lettera f).

4.   È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa singola che in qualità di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo.

5.   È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa singola che in quella di consorziata di consorzio di cui al comma 1, lettera e), o quale aderente agli altri soggetti di cui al comma 1, lettera f).

6.   I consorzi previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

7.   È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, commi 5 bis e 5 ter, è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese, dei consorzi di cui al comma 1, lettera e), e dei soggetti di cui al comma 1, lettera f), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

8.   La violazione del comma 7 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti dalla nuova gara relativa all'affidamento degli stessi lavori, fatta salva l'applicazione del comma 9.

9.   Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando la facoltà, in caso di fallimento, di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore o, nelle ipotesi di cui al comma 8, di procedere in base all'articolo 58.8.

10.   omissis

11.   Se i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono, affittano l'azienda o un ramo d'azienda, oppure procedono alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 34 e 35, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dalla presente legge (53).

Art. 37 - Riunione di concorrenti   [vedi commento]

1.   Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente, mentre i mandanti realizzano i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara. I lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in associazione temporanea di tipo orizzontale.

2.   Per associazione temporanea di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale ciascuno di essi realizza una quota parte dei lavori della stessa categoria.

2 bis. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

3.   L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati in forma orizzontale determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione, nei confronti delle imprese subappaltatrici e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo. L'offerta dei concorrenti associati in forma mista determina la responsabilità solidale delle imprese associate in forma orizzontale limitatamente alla categoria di assunzione e la responsabilità limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza delle imprese associate in forma verticale, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

4.   Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o dal capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

5.   Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 42. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

5 bis. In caso di fallimento del mandatario o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione, o fallimento del medesimo o nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla presente legge purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'amministrazione aggiudicatrice può recedere dall'appalto.

5 ter. In caso di fallimento di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo o nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire.

5 quater. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

5 quinquies. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, le imprese devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta mandataria.

5 sexies. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

5 septies. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato può stabilire le condizioni per il pagamento diretto delle mandanti. Ai fini del pagamento diretto le fatture delle mandanti sono presentate dalla mandataria. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

5 octies. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (54).

Art. 38 - Criteri di selezione   [vedi commento]

1.   Nelle procedure ristrette i soggetti da invitare alla procedura di gara sono quelli che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 34, 35 e 37 richiesti dal bando di gara.

2.   Qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a dieci le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad integrare gli inviti sino a raggiungere il numero minimo di dieci.

3.   omissis(55)

Art. 39 - Criteri di aggiudicazione   [vedi commento]

1.   I lavori pubblici di interesse provinciale di cui alla presente legge sono di norma aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a)   quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari fermo restando che ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applicano i criteri di cui all'articolo 40 della presente legge;

b)   quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base a una pluralità di elementi, variabili secondo la natura, le caratteristiche e l'oggetto del contratto, definiti dal regolamento di attuazione; l'amministrazione committente indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione e i rispettivi pesi oppure, se questo è impossibile per ragioni debitamente motivate, l'ordine decrescente d'importanza loro attribuita.

2.   omissis

3.   In alternativa al criterio stabilito dal comma 1, lettera a), i lavori d'importo non superiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il sistema del prezzo più basso, determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto.

4.   Per i lavori pubblici da aggiudicarsi mediante appalto-concorso si procede con il metodo di cui al comma 1, lettera b).

5.   Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dalla pubblica amministrazione (56).

Art. 40 - Offerte anomale e turbative di gara   [vedi commento]

1.   L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione (57).

2.   Qualora vi sia fondato motivo di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara, il presidente della commissione dà avviso al Presidente della Giunta provinciale per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 40 bis - Fasi dell'aggiudicazione   [vedi commento]

1.   Al termine della procedura di gara è dichiarata l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.

2.   L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

3.   L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti il differimento del termine.

4.   L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 5.

5.   La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'aggiudicazione divenuta efficace, salvo che un diverso termine sia previsto nel bando o nell'invito ad offrire, o che l'ipotesi di differimento sia espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario, mediante atto notificato all'amministrazione aggiudicatrice, può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 46, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, comprese quelle per opere provvisionali.

6.   Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:

a)   se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b)   nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 33 ter, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'amministrazione aggiudicatrice e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 16 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

7.   Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna amministrazione aggiudicatrice.

8.   Ai fini della stipula del contratto o ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, l'aggiudicatario deve produrre all'amministrazione il piano operativo di sicurezza e il programma dei lavori, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento. Il regolamento di attuazione disciplina i contenuti del programma dei lavori.

9.   Il contratto deve recare la dichiarazione dell'aggiudicatario relativamente alla perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché relativamente all'attuale realizzabilità dell'opera sulla base del progetto di gara (58).

Art. 41  Controlli sul possesso dei requisiti   [vedi commento]

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, chiedono a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate - arrotondato all'unità superiore - scelti con sorteggio pubblico di provare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata nel bando o nella lettera d'invito. Quando la prova non è fornita o non conferma le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'autorità dispone la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

2.   Quando le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 58.25, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di provare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata nel bando o nella lettera d'invito in originale o in copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In tal caso non si applica il primo periodo del comma 1.

3.   Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara la richiesta prevista dal comma 1 è inoltrata anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, se essi non sono compresi fra i concorrenti sorteggiati; se essi non forniscono la prova o non confermano le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dal comma 1, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (59).

Art. 42 - Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto   [vedi commento]

1.   L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente, con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. Per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile è definita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo indicato nell'offerta, aumentata al 40 per cento se ricorre il caso previsto dal comma 12.

2.   L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a)   che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;

b)   che l'affidatario provveda al deposito presso l'amministrazione aggiudicatrice di una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio la stessa dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti;

c)   che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 35;

d)   che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.

3.   Le autorizzazioni al subappalto sono pubblicate sul sito dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

4.   Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite o, in alternativa, che gli affidatari, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, devono trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto gli affidatari comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del loro importo e con proposta motivata di pagamento. Il regolamento di attuazione detta le modalità e le condizioni concernenti il pagamento del subappaltatore, nonché le forme di garanzia a favore del subappaltatore.

5.   L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo restando che l'importo complessivo del contratto di subappalto non può presentare un ribasso superiore al 20 per cento della somma dei predetti prezzi. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.

6.   Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati di cui al comma 2, lettera c).

7.   I piani operativi di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio questo obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8.   Fermo restando quanto disposto dal comma 14, l'amministrazione aggiudicatrice provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, purché essa sia completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale n. 23 del 1992; il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

9.   Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni a lui affidate, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti o di strutture speciali da individuare con il regolamento di attuazione. Il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio di questi impianti e strutture speciali, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d), con le modalità definite dal regolamento di attuazione.

10.   I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11.   Ai fini di questo articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se risultano singolarmente d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, recanti il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.

12.   Le amministrazioni aggiudicatrici individuano nel capitolato speciale e nel bando le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della loro specificità tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto, consentono il superamento della quota subappaltabile dal 30 per cento al 40 per cento.

13.   Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, nei casi individuati dal regolamento di attuazione, l'appaltatore può far eseguire in subappalto lavori in eccedenza rispetto all'importo autorizzato per un massimo del 5 per cento su ogni contratto di subappalto, con comunicazione preventiva all'amministrazione aggiudicatrice e senza autorizzazione preventiva, purché l'appaltatore dichiari che il subappaltatore é in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

14.   Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, l'appaltatore può far eseguire in subappalto lavorazioni d'importo singolarmente non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto, comunque in termini assoluti non superiori a 150.000 euro e complessivamente non superiori al 2 per cento dell'importo di appalto, tramite comunicazione preventiva all'amministrazione aggiudicatrice recante la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), e nel rispetto di questo articolo.

15.   Il fornitore dell'appaltatore e del subappaltatore può comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore (60).

Art. 43 - Tutela dei lavoratori   [vedi commento]

1.   L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2.   L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

3.   In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4.   A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.

5.   L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori. L'appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti riferita al periodo successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore o del concessionario esecutore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.

6.   Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 5, il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

a)   per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;

b)   per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

7.   Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

8.   Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

9.   Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

10.   I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:

a)   l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b)   l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

c)   l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

d)   l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

11.   Per perseguire la sicurezza e la regolarità del lavoro è istituito il "libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro", tenuto e aggiornato nel cantiere dall'appaltatore o dal concessionario esecutore. Il documento contiene l'indicazione giornaliera dei nominativi di tutto il personale comunque impiegato nell'esecuzione dei lavori. A tal fine l'impresa subappaltatrice deve comunicare all'appaltatore o al concessionario esecutore, al momento dell'ingresso in cantiere dei propri lavoratori, i dati necessari per la corretta compilazione del libro. L'appaltatore o il concessionario esecutore è responsabile dell'esattezza dei dati indicati nonché della tenuta giornaliera del libro. L'eventuale inadempienza rileva contrattualmente e comporta l'applicazione delle norme in materia di sicurezza per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e il subappaltatore, per quanto di rispettiva competenza, fatte salve le fattispecie già disciplinate da disposizioni particolari. La direzione dei lavori e il responsabile del procedimento devono avere libero accesso al libro. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita in cantiere, in contraddittorio con il direttore di cantiere dell'impresa, verifica l'esattezza delle annotazioni sul libro del personale, annotandovi gli esiti. Il libro non ha validità ai fini della contabilità dell'appalto. Le modalità di tenuta del libro e le conseguenze in caso di non corretta tenuta sono definite dal regolamento di attuazione. Il regolamento, inoltre, può stabilire le modalità per il trattamento informatico dei dati contenuti nel libro, anche con riferimento alle verifiche necessarie per l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (61).

Art. 44 - Aggiornamento dei prezzi di progetto   [vedi commento]

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori, devono aggiornare i prezzi di progetto secondo l'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 vigente alla data di adozione del provvedimento a contrarre. In ogni caso al momento dell'indizione dell'appalto i prezzi devono essere aggiornati all'ultimo elenco prezzi vigente.

2.   L'aggiornamento dei prezzi di progetto è effettuato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d) (62).

Art. 45 - Semplificazione delle procedure   [vedi commento]

1.   Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di diretta competenza dei comuni, della Provincia o dei suoi enti strumentali relativi al pronto soccorso e al ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità, nonché per l'esecuzione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Questo comma si applica anche per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

1 bis. Per gli interventi di ripristino di cui al comma 1 che interessano siti archeologici e beni sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, si applica la procedura prevista per le situazioni di urgenza dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2.   Per l'approvazione dei progetti definitivi di lavori d'importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali è indetta una conferenza di servizi con le procedure previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche, nonché da questo articolo.

2 bis. Fuori dai casi di cui al comma 2, per l'approvazione di progetti rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali, la conferenza di servizi può essere indetta quando le questioni tecniche e amministrative sono particolarmente complesse e quando è necessario determinare, con un progetto almeno definitivo, l'effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute, si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per quanto riguarda l'interesse tutelato da ciascuna. La conferenza di servizi è convocata una prima volta con finalità istruttorie e in una seconda occasione per la formulazione dei pronunciamenti delle strutture o delle amministrazioni coinvolte. L'atto di approvazione del progetto richiama i dissensi e le osservazioni formulate dalle strutture o amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi. Se le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi si sono già pronunciate sul medesimo progetto, anche a un livello antecedente di progettazione, valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali e quelle su cui hanno formulato dissensi oppure osservazioni. La conferenza di servizi, se valuta un progetto preliminare, specifica quali sono le condizioni per ottenere sui successivi gradi di progettazione i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente.

2 ter. omissis (63)

Art. 46 - Consegna dei lavori   [vedi commento]

1.   Il soggetto competente in caso di urgenza può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine di cui all'articolo 40 bis, comma 6, salvo che nelle procedure in cui la legge non prevede la pubblicazione del bando di gara o nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Di questa facoltà è data notizia nel bando o nella lettera di invito a presentare l'offerta; la consegna dei lavori è disposta previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 41 e dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (64).

2.   Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata ai sensi del precedente comma 1, ha luogo secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione e registrazione del contratto e nel limite di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta.

Art. 46 bis - Anticipazioni alle imprese appaltatrici   [vedi commento]

1.   Subordinatamente all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 corrispondono all'appaltatore un'anticipazione sull'importo del contratto d'appalto per un valore pari al 5 per cento dell'importo stesso.

2.   L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

3.   L'importo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è pari a quello dell'anticipazione da corrispondere ed è gradualmente ridotto in corso d'opera al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

4.   L'anticipazione è erogata all'appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice della documentazione comprovante l'avvenuta e regolare costituzione della garanzia fideiussoria, ma comunque non prima di venti giorni dalla data di consegna dei lavori.

5.   Sull'importo dell'anticipazione, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale di cui all'articolo 13 bis, comma 2, lettera c) (65).

Art. 46 ter - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici   [vedi commento]

1.   Il regolamento di attuazione disciplina modalità, condizioni e termini per i pagamenti da corrispondere all'appaltatore, prevedendo soglie diversificate degli stati di avanzamento in relazione alla tipologia o all'entità dei lavori. In ogni caso i termini per i pagamenti non devono superare i quarantacinque giorni per gli stati di avanzamento e i novanta giorni per il saldo, decorrenti, rispettivamente, dalla data di emissione del certificato di pagamento e dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, ivi comprese le fatture dell'appaltatore e le fatture quietanzate dei subappaltatori. I predetti termini sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

2.   Il regolamento di attuazione disciplina i limiti di ammissibilità, i criteri di calcolo e i casi di corresponsione dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.

3.   Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate dall'articolo 2, comma 1, non è ammessa la revisione dei prezzi. A questi lavori si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4.   Se nel corso dei lavori si verificano aumenti del costo dei materiali, derivanti da fatti eccezionali, superiori al 10 per cento e tali da comportare un aumento del 5 per cento del valore complessivo del contratto, accertati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13, comma 6 ter, l'appaltatore può chiedere, comprovando i costi sostenuti, un indennizzo per la parte eccedente la percentuale del 10 per cento.

5.   La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dal comma 4 (66).

Art. 47

omissis (67)

 

 

Capo VII - Concessione di lavori pubblici

Art. 48 - Ambito di applicazione

1.   Questo capo si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1 (68).

Art. 49 - Concessione di lavori pubblici   [vedi commento]

1.   Ai fini della presente legge la concessione di lavori pubblici è un contratto che ha le stesse caratteristiche di un appalto di lavori pubblici ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

2.   Oggetto del contratto di concessione sono la progettazione preliminare, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati nonché la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate.

3.   Se è obiettivamente necessario, il concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, identificato nel bando di gara e oggetto di verifica concorrenziale. Il pagamento del prezzo non solleva il concessionario dall'assunzione dell'alea economico-finanziaria relativa alla gestione dell'opera.

4.   Se il concedente dispone di una progettazione definitiva ed esecutiva, l'oggetto della concessione, per quanto concerne le prestazioni progettuali, è circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.

5.   La durata della concessione è fissata in funzione dell'ammortamento degli investimenti, comprensivi di un equo profitto, evidenziati nel piano economico-finanziario predisposto dal concessionario e approvato dal concedente.

6.   I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la necessaria revisione del piano medesimo, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.

7.   Nel caso di recesso del concessionario ai sensi del comma 6, esso ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate, compresi gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti o, se l'opera non ha ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, inclusi tutte le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere a causa della risoluzione del contratto di concessione.

8.   Il piano economico-finanziario deve prevedere le modalità di copertura degli investimenti e la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

9.   È vietato l'affidamento di concessioni di lavori pubblici che non abbiano a oggetto anche la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate.

10.   A titolo di prezzo le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella loro disponibilità o espropriati a questo scopo, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni d'interesse pubblico, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione (69).

Art. 50 - Modalità di pubblicità e di affidamento delle concessioni di lavori pubblici   [vedi commento]

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento delle concessioni di lavori pubblici nel rispetto delle norme di pubblicità di cui al capo V attraverso la pubblicazione di un bando contenente tutte le informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene utili.

2.   Il bando pubblicato deve contenere una bozza di contratto, le cui condizioni sono soggette a confronto concorrenziale ai sensi del comma 4.

3.   A seguito della pubblicazione del bando le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento delle concessioni di lavori pubblici ai soggetti in possesso di provata capacità imprenditoriale, finanziaria e gestionale.

4.   Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5.   Il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, a meno che il soggetto concedente non proceda per via elettronica (70).

Art. 50 bis - Affidamenti diretti al concessionario   [vedi commento]

1.   Possono essere affidati direttamente al concessionario i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto nella concessione né nel contratto inizialmente affidato e che sono divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista.

2.   L'affidamento ai sensi del comma 1 è possibile solo se, alternativamente:

a)   i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dal contratto iniziale senza gravi inconvenienti, tecnici o economici, per il concedente;

b)   i lavori, pur separabili nell'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.

3.   L'importo cumulato degli affidamenti oggetto di questo articolo non può superare il 50 per cento dell'importo del contratto aggiudicato (71).

Art. 50 ter - Appalti del concessionario   [vedi commento]

1.   Il concedente può, alternativamente:

a)   imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti di lavori pubblici corrispondenti a una percentuale pari al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione; i candidati concessionari possono aumentare questa percentuale;

b)   invitare i candidati concessionari a dichiarare nell'offerta che presentano in sede di gara la percentuale del valore globale oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

2.   Il concessionario può realizzare tutti i lavori se il concedente non ha disposto diversamente ai sensi del comma 1.

3.   In ogni caso il concessionario è l'unico soggetto responsabile nei confronti del concedente. Il concedente è estraneo ai rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; tali rapporti intercorrono esclusivamente tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, del concedente.

4.   Il concessionario che non sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, comma 1, deve aggiudicare gli appalti di lavori a terzi in base alle norme di pubblicità previste dagli articoli 27, 27 bis, 28 e 28 bis.

5.   Il concessionario che non sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, comma 1, può affidare direttamente i propri contratti di lavori pubblici a soggetti facenti parte del raggruppamento con cui si è aggiudicato la concessione e ad imprese ad essi collegate (72).

Art. 50 quater - Finanza di progetto   [vedi commento]

1.   Per la realizzazione di lavori pubblici d'interesse provinciale, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 49, possono affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2.   Il bando di gara è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 27 bis, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3.   Il bando, oltre al contenuto previsto dal capo VII, specifica:

a)   che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di chiedere al promotore prescelto in base al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare da lui presentato le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo dopo che quest'ultimo accetta le modifiche progettuali e il conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b)   che, se il promotore non accetta di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte al promotore e da lui non accettate.

4.   Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b).

5.   Oltre a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b), per il caso delle concessioni l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

6.   Il bando indica i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte, secondo l'ordine d'importanza loro attribuito.

7.   Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica in particolare l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8.   Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma 3, anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti indicati nell'articolo 35.

9.   Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno previsti dall'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

10.   L'amministrazione aggiudicatrice:

a)   prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b)   redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c)   pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, secondo le modalità previste dalle disposizioni provinciali che regolano la materia. In questa fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto e a tutti gli adempimenti di legge, anche ai fini della valutazione d'impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né alcun incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d)   quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, stipula direttamente la concessione;

e)   se il promotore non accetta di modificare il progetto, ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte al promotore e da lui non accettate.

11.   La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e dell'accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore o del diverso concorrente aggiudicatario.

12.   Se risulta aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore quest'ultimo ha diritto al pagamento delle spese indicate nel comma 9, terzo periodo, a carico dell'aggiudicatario.

13.   Le offerte sono corredate dalla garanzia prevista dall'articolo 23, comma 1, e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. L'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Dalla data in cui inizia l'esercizio del servizio il concessionario deve una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestare nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità stabilite dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La mancata presentazione della cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14.   Se necessario si applica la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri).

15.   Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dall'alinea del comma 3, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

a)   pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto ma l'attribuzione a esso del diritto di essere preferito al miglior offerente individuato con le modalità previste dalle lettere b), c), d), e) e f) di questo comma, se il promotore prescelto intende adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

b)   provvedere all'approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);

c)   bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

d)   se non sono state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

e)   se sono state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo - entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice - può adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al miglior offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo;

f)   se il promotore, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, non adegua la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo. Se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono di quanto disposto da questo comma non si applicano i commi 10, lettere d) ed e), 11 e 12, ferma restando l'applicazione dei commi da 1 a 9.

16.   In relazione a ciascun lavoro inserito negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa provinciale per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedono alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione degli strumenti stessi, i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di quest'ultimo termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione prevista dall'articolo 23, comma 1, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo stabilito dal comma 9, terzo periodo, nel caso d'indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) di questo comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi le amministrazioni aggiudicatrici, anche se è pervenuta una sola proposta, pubblicano un avviso con le modalità stabilite dall'articolo 27, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce di questi criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le amministrazioni aggiudicatrici esaminano queste ultime proposte, assieme alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza dell'ultimo termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa:

a)   se il progetto preliminare necessita di modifiche, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33 bis, comma 2, a indire un dialogo competitivo, ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b)   se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, a bandire una concessione ai sensi dell'articolo 49, ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore;

c)   se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, a procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) e f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17.   Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare previste dal comma 16, lettere a), b) e c), l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia prevista dall'articolo 23, comma 1. Nelle gare previste dal comma 16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13.

18.   Il promotore che non risulta aggiudicatario nella procedura prevista dal comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso delle spese sostenute, con onere a carico dell'affidatario, nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulta aggiudicatario nelle procedure previste dal comma 16, lettere b) e c), si applica il comma 15, lettere e) e f).

19.   I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 8 e quelli indicati nel comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici d'interesse provinciale non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei loro programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse. L'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Se le amministrazioni adottano gli studi di fattibilità si applica questo articolo.

20.   Possono presentare le proposte previste dal comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento attuativo del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché i soggetti indicati negli articoli 36 di questa legge e nell'articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici rientra tra i settori ammessi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461). Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico da esse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, o aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici d'interesse provinciale, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21.   Limitatamente alle ipotesi disciplinate dai commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara, purché il recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta la loro esclusione senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione (73).

Art. 50 quinquies - Compensi e rimborsi per i componenti delle commissioni giudicatrici per la concessione di lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto   [vedi commento]

1.   Se l'opera da affidare è di particolare rilevanza economica o di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale, ai componenti delle commissioni di gara per la concessione di lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto sono riconosciuti i seguenti compensi e rimborsi:

a)   ai componenti nominati in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche non spetta alcun compenso né rimborso; ad essi spetta il trattamento di missione, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Provincia, se non è loro corrisposto alcun compenso o rimborso dall'amministrazione di appartenenza;

b)   ai componenti delle commissioni nominati in quanto esperti, anche su designazione di altri enti, ordini o collegi professionali, spetta un gettone di presenza fino a 1.000 euro per ogni giornata di partecipazione alle riunioni. Spetta loro, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto - con esclusione dei pasti consumati in occasione delle riunioni di lavoro, secondo quanto previsto dal comma 2 - e di pernottamento, nella misura effettivamente sostenuta, nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'uso del proprio automezzo, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali. La misura unitaria dell'indennità chilometrica è quella vigente per i dipendenti provinciali al 1° gennaio di ogni anno.

2.   Se la durata delle riunioni è complessivamente superiore a sei ore la Provincia può sostenere direttamente le spese per i pasti consumati in occasione del loro svolgimento da componenti e segretari, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione invitati a partecipare alle riunioni dal presidente della commissione. Si applicano i limiti massimi d'importo dei pasti e le eventuali riduzioni dei trattamenti di missione dei dipendenti pubblici previsti dalla normativa vigente in materia di comitati e commissioni della Provincia (74).

Art. 50 sexies - Art. 50 undecies

omissis (75)

Art. 50 duodecies - Società di progetto   [vedi commento]

1.   Il bando di gara può prevedere che l'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, possa o debba costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Il subentro non costituisce cessione di contratto.

2.   I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società previste dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche quando sono affidati direttamente da queste società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3.   Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per le somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Queste garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento (76).

Art. 50 ter decies - Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto   [vedi commento]

1.   Le società costituite per realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni nominative o al portatore, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2412 del codice civile, purché garantite pro quota mediante ipoteca.

2.   I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni statali in materia (77).

Art. 50 quater decies - Risoluzione   [vedi commento]

1.   Se il rapporto è risolto per inadempimento del soggetto concedente o se questo ultimo revoca la concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al concessionario:

a)   il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti o, se l'opera non ha ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b)   le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c)   un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire o della parte del servizio ancora da gestire, valutato sulla base del piano economico-finanziario.

2.   Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di questo ultimo fino al completo soddisfacimento.

3.   L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi 1 e 2 (78).

Art. 50 quindecies - Subentro   [vedi commento]

1.   In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario, gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentra nella concessione al posto del concessionario e che è accettata dal concedente a condizione che:

a)   la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b)   l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'alinea di questo comma o in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

2.   Con regolamento di attuazione sono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 1 (79).

Art. 50 sedecies - Privilegio sui crediti

1.   I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere d'interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli da 2745 a 2783 bis del codice civile.

2.   Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito e gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3.   L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione dell'atto dal quale risulta il privilegio nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; dall'avviso devono risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo dove ha sede l'impresa finanziata.

4.   Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto del privilegio dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Se non è possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente il privilegio si trasferisce sul corrispettivo (80).

Art. 50 septies decies

omissis (81)

 

 

Capo VIII - Varianti

Art. 51 - Varianti progettuali   [vedi commento]

1.   Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Ad eccezione dei casi previsti dal comma 5, le varianti sono consentite se ricorre uno dei seguenti motivi:

a)   esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici sopravvenuti;

b)   cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell'organo competente;

c)   errori oppure omissioni di progettazione;

d)   evoluzione dei criteri della disciplina del restauro;

e)   nel caso di lavori su beni culturali, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale e adeguamenti dell'impostazione progettuale necessari per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

2.   Ai fini di questo articolo si considerano errore oppure omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3.   La variante dovuta a gravi errori progettuali che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, d'importo superiore al quinto dell'importo originario di contratto, comporta la risoluzione del contratto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. La risoluzione del contratto, ai sensi di questo comma, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4.   Di norma le varianti sono elaborate dal progettista, previamente esaminate dai competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice e approvate con le modalità previste da questo articolo.

5.   Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:

a)   se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;

b)   se sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal caso il dirigente della struttura competente per materia approva anche i prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel contratto originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

6.   Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi a quelli oggetto di un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiore al quinto dell'importo di contratto sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata in corso d'opera ai sensi dell'articolo 24. Per lavori il cui importo originario di contratto sia inferiore a 5 milioni di euro l'accertamento può essere reso dal collaudatore in corso d'opera.

7.   Nel caso di variante dovuta a interessi pubblici sopravvenuti che determini un aumento superiore al quinto rispetto all'importo originario di contratto, l'approvazione è subordinata all'accertamento da parte della Giunta provinciale delle cause che hanno determinato la variante e della sua necessità, nonché alla conseguente modifica degli atti di programmazione. Le varianti di questo tipo possono essere affidate all'originario contraente esclusivamente se sussistono i presupposti dell'articolo 33, comma 9, lettera e).

8.   Il direttore dei lavori può ordinare solo variazioni tecniche volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, mediante compensazioni tra lavorazioni nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, e purché l'importo complessivo di contratto non venga superato. Eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento.

9.   Nel calcolo di cui al comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico e cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). Il regolamento di attuazione individua i casi di imprevisto geologico.

10.   I lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto all'originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d'importo superiore al sesto quinto dell'importo originario di contratto, possono essere affidati all'originario contraente secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione (82).

Art. 51 bis - Varianti migliorative proposte dall'appaltatore   [vedi commento]

1.   Durante il corso dei lavori l'impresa appaltatrice può proporre al responsabile del procedimento eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Queste varianti sono ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione se comportano per essa un risparmio di almeno il 5 per cento dell'importo contrattuale e pari ad almeno 25.000 euro; esse devono essere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non devono comportare modifiche sostanziali e devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute dopo il momento della stipula del contratto.

2.   Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

3.   L'appaltatore deve dimostrare l'idoneità della proposta attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali l'analisi del valore nonché la coerenza e la compatibilità della proposta medesima con il progetto allegato al contratto.

4.   La variante proposta dall'appaltatore deve essere redatta in forma di progettazione esecutiva, corredata anche dagli elementi di valutazione economica per le singole lavorazioni oggetto della variante, mediante raffronto con i prezzi di contratto.

5.   Le varianti disciplinate da questo articolo sono sempre contabilizzate a corpo e devono essere predisposte, presentate e realizzate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori come stabilita nel relativo programma.

6.   L'appaltatore risponde del progetto di variante e non può vantare richieste di risarcimento connesse all'introduzione della variante migliorativa; provvede a proprie spese alla progettazione e rimane responsabile anche di tutto il progetto se la variante investe lavorazioni con un costo superiore al 20 per cento dell'importo di contratto.

7.   Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi di questo articolo sono ripartite tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore nella misura del 50 per cento ciascuno.

8.   Il responsabile del procedimento, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni e in caso positivo procede alla stipula di un apposito atto (83).

 

 

Capo IX - Spese in economia

Art. 52 - Spese in economia   [vedi commento]

1.   Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro.

2.   Si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificamente il ricorso all'economia.

3.   Anche per i lavori in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

4.   L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.

5.   Nelle ipotesi di varianti relative a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione di opere o lavori in economia, l'accertamento della commissione di collaudo nominata in corso d'opera di cui all'articolo 51, comma 6, non è dovuto.

6.   Tra le voci di perizia già autorizzate sono ammesse compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa.

6 bis. Relativamente all'affidamento di lavori o forniture suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione in economia trova applicazione l'articolo 51.

7.   Ai dirigenti dei servizi competenti per materia sono demandati gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a 10.000 euro il dirigente può provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte.

8.   Gli adempimenti di cui al comma 7 sono tutti o in parte delegabili al direttore dei lavori o ad altri soggetti specificamente individuati nel regolamento di attuazione.

9.   L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. È ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50.000 euro.

10.   Nell'esecuzione in economia di opere, lavori e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45.

10 bis. Il pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in economia può aver luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione, ovvero ratealmente in ragione delle prestazioni via via eseguite. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni. Nel caso in cui l'importo contrattuale non sia superiore a 100.000 euro, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere certificato, ai fini della corresponsione del saldo, da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'impresa, salva la possibilità per l'amministrazione di subordinare motivatamente il pagamento del saldo all'effettuazione di ulteriori verifiche.

10 ter. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture in economia non è dovuta la cauzione provvisoria; per i medesimi contratti l'esonero dalla cauzione definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Il regolamento di attuazione può stabilire le percentuali di miglioramento del prezzo per cui si potrà autorizzare l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva. La cauzione definitiva non è dovuta per i contratti di importo non superiore a 100.000 euro.

10 quater. omissis (84)

Art. 53 - Interventi di somma urgenza   [vedi commento]

1.   In circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico arrivato per primo sul luogo compila il processo verbale in cui, in modo succinto e preciso, sono descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi ed è fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.

2.   Sulla base del processo verbale, il dirigente del servizio competente, previa comunicazione al Presidente della Giunta provinciale, può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000 euro.

3.   Entro quarantacinque giorni dalla data del processo verbale il dirigente del servizio competente approva la perizia dei lavori di cui al comma 2.

3 bis. Per interventi di somma urgenza si intendono anche i lavori nei quali ogni ritardo è pregiudizievole all'integrità dei siti archeologici e dei beni sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (85).

 

 

Capo X - Attività consultive in materia di lavori pubblici

Art. 54 - Attività consultive   [vedi commento]

1.   Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico è richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico in ordine:

a)   ai progetti preliminari nel caso di appalto-concorso, ai progetti definitivi, esecutivi e relative varianti;

b)   qualora si tratti di lavori d'importo superiore a un milione di euro eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata, all'affidamento in concessione o secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) anche nel caso di affidamento mediante la procedura dell'appalto-concorso;

c)   alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro.

2.   È altresì richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico per la classificazione o declassificazione delle strade provinciali (86).

Art. 55 - Organi consultivi   [vedi commento]

1.   Il comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi.

2.   In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo:

a)   esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1;

b)   esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1;

c)   esprimere parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c);

d)   esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2;

d bis) esprimere il parere previsto dall'articolo 13 bis, comma 1;

d ter) esprimere parere, se richiesto dalla Giunta provinciale, sulle direttive della medesima nelle materie di questa legge.

3.   Spetta ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle rispettive competenze:

a)   esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5 milioni di euro redatti dalla Provincia;

b)   omissis

c)   omissis

4.   L'espressione del parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti d'importo non superiore a 5 milioni di euro, spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. Se non è presente tale professionalità, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono mediante le loro forme associative o collaborative.

4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della Provincia. Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione.

5.   L'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario è competente ad esprimere parere anche sulle relative varianti.

6.   Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici e di utilizzazione delle acque pubbliche richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici.

7.   Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere l'espressione del parere previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi provinciali competenti, ancorché il medesimo parere non sia dovuto.

7 bis. I pareri degli organi consultivi previsti da questo capo sostituiscono quelli attribuiti dalla normativa vigente alla funzione consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici, del magistrato delle acque, del magistrato per il Po o di altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione (87).

Art. 56 - Composizione del comitato tecnico-amministrativo   [vedi commento]

1.   Il comitato tecnico-amministrativo è composto da:

a)   i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di lavori pubblici, di protezione civile e di ambiente;

b)   un ingegnere, un architetto e un geologo designati dai rispettivi ordini professionali;

c)   un esperto in materie giuridico-amministrative;

d)   i dirigenti dei servizi competenti in materia di lavori pubblici, di edilizia pubblica, di viabilità, di opere igienico-sanitarie, di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche, urbanistica e tutela del paesaggio e in materie geologiche;

e)   omissis

2.   Il comitato è integrato, per la trattazione degli affari di competenza delle strutture organizzative della Provincia, dai rispettivi dirigenti.

3.   Svolge le funzioni di presidente del comitato il dirigente generale del dipartimento competente nella materia dei lavori pubblici. All'attività di segreteria del comitato provvede una struttura incardinata nel suddetto dipartimento.

4.   Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale; la nomina dei componenti esterni alla Provincia è conferita per la durata della legislatura. Il vicepresidente è scelto tra i dirigenti generali di cui al comma 1, lettera a). Il segretario e il suo sostituto sono scelti tra dipendenti provinciali assegnati al servizio che provvede all'attività di segreteria.

5.   Il presidente del comitato può chiamare a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto di voto, esperti, legali rappresentanti o dirigenti delle altre amministrazioni.

6.   Ai fini della validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I pareri del comitato sono adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

7.   Oltre a quanto previsto dal presente articolo il comitato tecnico-amministrativo osserva per il proprio funzionamento le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale e, per quanto ivi non previsto, con propria determinazione.

8.   Ove particolari circostanze tecniche, di urgenza ed organizzative lo richiedano, nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato, l'esame o il parere di un determinato organo consultivo o di un servizio della Provincia, tali atti si intendono emessi o concessi ove il rappresentante dell'organo o del servizio, purché dotato del potere di esprimere la volontà, abbia partecipato alla riunione del comitato, previa convocazione del suo presidente, ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

9.   Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia (88).

Art. 57 - Espressione dei pareri degli organi consultivi   [vedi commento]

1.   La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità di espressione del parere degli organi consultivi di cui al presente capo (89).

Art. 58 - Deroghe alla richiesta di parere   [vedi commento]

1.   Non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'articolo 55 in ordine a:

a)   progetti di importo non superiore a 300.000 euro (90);

b)   varianti progettuali previste dall'articolo 51, comma 3, nonché varianti relative agli oneri fiscali, agli oneri per occupazioni, espropri e asservimenti ed agli oneri per spese tecniche;

c)   progetti esecutivi redatti nel rispetto di progetti definitivi già esaminati favorevolmente, purché l'importo complessivo dei lavori del progetto esecutivo non presenti variazioni superiori al venti per cento rispetto all'importo complessivo previsto nel progetto definitivo;

d)   stralci di progetti esecutivi già esaminati favorevolmente;

e)   varianti che non alterino la natura e la destinazione dell'opera di progetti non sottoposti originariamente al parere dell'organo consuntivo, anche se, per effetto delle stesse, il progetto variato rientri per importo nelle competenze dell'organo consultivo;

f)   progetti redatti a seguito di affidamento dei lavori pubblici in concessione o secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b);

g)   omissis

g bis) i progetti, di qualunque importo, relativi alla realizzazione di iniziative previste dalle domande presentate ai sensi della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), ad eccezione di quelle presentate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1;

g ter) progetti relativi alle iniziative adottate dalla Provincia in attuazione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno della cooperazione allo sviluppo), e della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti) (91).

 

 

Capo X bis - Il contratto (92)   [vedi commento]

Art. 58.1 - Divieto di cessione

1.   Gli affidatari devono eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (93).

Art. 58.2 - Recesso

1.   L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2.   Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3.   L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione aggiudicatrice prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo.

4.   I materiali il cui valore è riconosciuto dall'amministrazione aggiudicatrice a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso previsto dal comma 3.

5.   L'amministrazione aggiudicatrice può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili, se li ritiene ancora utilizzabili. In tal caso corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6.   L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese (94).

Art. 58.3 - Risoluzione del contratto per reati accertati

1.   Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, se nei confronti dell'appaltatore è intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione aggiudicatrice, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento.

2.   In caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (95).

Art. 58.4 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo     

1.   Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2.   Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3.   Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

4.   Se, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritarda per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo; inoltre dà le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5.   Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6.   Sulla base del processo verbale, se l'inadempimento permane, l'amministrazione aggiudicatrice delibera la risoluzione del contratto, su proposta del responsabile del procedimento (96).

Art. 58.5 - Inadempimento di contratti di cottimo

1.   Per i contratti di cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'amministrazione aggiudicatrice (97).

Art. 58.6 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

1.   Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

2.   Se è stato nominato l'organo di collaudo esso redige, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento di attuazione. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; inoltre è accertata la presenza di eventuali opere riportate nello stato di consistenza ma non previste nel progetto approvato o nelle eventuali perizie di variante.

3.   In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto sono posti a carico dell'appaltatore la maggiore spesa sostenuta per affidare a un'altra impresa i lavori, se l'amministrazione aggiudicatrice non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 36, comma 9, nonché ogni eventuale altro danno (98).

Art. 58.7 - Obblighi in caso di risoluzione del contratto

1.   Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 58.3, 58.4 e 58.5, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice; in caso di mancato rispetto del termine assegnato l'amministrazione aggiudicatrice provvede d'ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese (99).

Art. 58.8 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare il completamento dei lavori. Si interpellano i soggetti a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'aggiudicatario originario.

2.   L'affidamento avviene alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (100).

Art. 58.9 - Esecuzione d'ufficio

1.   Se per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro, a giudizio del direttore dei lavori, non assicura il compimento nei tempi fissati dal contratto, l'amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, può far eseguire tutte le opere o una parte di esse d'ufficio, in economia o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa (101).

Art. 58.10 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1.   Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ha fatto le comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), e finché non ha documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge.

2.   Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, se, in relazione alle comunicazioni previste dal comma 1, non sussistono i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge n. 575 del 1965.

3.   Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti previsti dal comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici.

4.   Questo articolo si applica anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi, in base alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura concorsuale, rapporti di lavoro subordinato, oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) (102).

Art. 58.11 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1.   Le disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), sono estese ai crediti verso le amministrazioni aggiudicatrici derivanti da contratti disciplinati dalla presente legge, compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

2.   Ai fini dell'opponibilità alle amministrazioni aggiudicatrici che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

3.   Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle amministrazioni aggiudicatrici che sono amministrazioni pubbliche se queste non le rifiutano con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4.   Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in un atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5.   In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con esso stipulato (103).

Art. 58.12 - Riserve. Contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore

1.   Le riserve dell'appaltatore sono esaminate e valutate dal dirigente della struttura competente per materia secondo le disposizioni del regolamento di attuazione, entro il termine di cui all'articolo 26, comma 1, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 di questo articolo. Il dirigente formula una proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve, sentito l'appaltatore e previo parere della struttura competente in materia legale; l'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice si pronuncia definitivamente sulla proposta entro il termine previsto dall'articolo 26, comma 2.

2.   Se sono stati già eseguiti e contabilizzati lavori per una quota pari ad almeno il 50 per cento dell'importo stabilito dal contratto e se l'importo delle riserve supera il 5 per cento dell'importo contrattuale, il dirigente di merito esamina e valuta le riserve secondo le disposizioni del regolamento di attuazione e formula una proposta di accordo bonario per la loro risoluzione entro centoventi giorni dall'apposizione delle riserve. L'amministrazione aggiudicatrice si pronuncia entro novanta giorni dalla formulazione della proposta di accordo bonario.

3.   Per i fini di questo articolo, le riserve esposte dall'appaltatore non sono esaminate e valutate dal dirigente di merito nei seguenti casi:

a)   richiesta di maggiori oneri per fermo cantiere o rallentamento della produzione, se non risulta provato dal programma dei lavori presentato dall'appaltatore e dalla dichiarazione della direzione dei lavori che le risorse disponibili in cantiere non potevano essere impiegate altrove nel cantiere;

b)   richiesta di maggiori oneri per il verificarsi di fatti impeditivi nella realizzazione dei lavori conosciuti al momento della stipula del contratto relativamente a sminamento, siti per deposito materiale, accesso difficoltoso, presenza di inquinanti;

c)   richiesta di maggiori oneri per errori od omissioni progettuali, se la procedura di affidamento dei lavori o l'oggetto del contratto prevede la progettazione dell'opera da parte dell'affidatario, e nel caso di cui all'articolo 51 bis;

d)   richiesta di maggiori oneri con riferimento a nuovi prezzi formulati dall'amministrazione in base all'elenco prezzi provinciale vigente al momento della formulazione dei nuovi prezzi e con applicazione del ribasso;

e)   sussistenza di diritti dell'appaltatore previsti dalla legge.

4.   A fine lavori le riserve previste dal comma 3 possono comunque essere sottoposte dall'appaltatore al dirigente generale competente, nei casi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

5.   L'accordo bonario ha natura transattiva.

6.   Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del saldo dall'articolo 46 ter. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

7.   Nel caso di riserve relative alla mancata contabilizzazione o all'errata misurazione di lavorazioni si provvede mediante la contabilità dei lavori in occasione del primo stato di avanzamento dei lavori successivo alla loro iscrizione. Nel caso di riserve relative a errori od omissioni di progettazione riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 51, comma 2, si applica la disciplina delle varianti. Le riserve di questo comma non rilevano ai fini del raggiungimento della soglia prevista dal comma 2.

8.   L'appaltatore può ricorrere alla Giunta provinciale per chiedere la rivalutazione delle riserve non trattate o respinte (104).

 

 

Capo X ter - Lavori su beni culturali (105)

Art. 58.13 - Ambito di applicazione

1.   Questo capo disciplina i lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di questi beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

2.   Le disposizioni di questo capo relative alle attività indicate nel comma 1 si applicano all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

3.   Per quanto non espressamente previsto da questo capo, relativamente alle attività indicate nei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il regolamento di attuazione può disciplinare specifici aspetti relativi ai lavori previsti da questo capo tra cui, in particolare:

a)   i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori ad integrazione dei requisiti definiti da questa legge, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in relazione agli esecutori di lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici;

b)   le modalità di effettuazione della progettazione e del collaudo;

c)   gli adempimenti connessi allo svolgimento dei lavori (106).

Art. 58.14 - Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi

1.   Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di musei, archivi e biblioteche o di altri luoghi d'interesse culturale, o la manutenzione e il restauro dei giardini storici, se i servizi d'installazione e di montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumono rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori d'installazione e di adeguamento dell'immobile risulta superiore.

2.   Negli appalti previsti dal comma 1 l'amministrazione aggiudicatrice appaltante specifica nel bando di gara o nella lettera di invito i requisiti di qualificazione che i candidati devono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara (107).

Art. 58.15 - Affidamenti separati

1.   I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e quelli concernenti scavi archeologici, anche subacquei, sono affidati separatamente dai lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano opportuno l'affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti da questo capo.

2.   Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 si possono affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati dall'articolo 58.13 concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione o alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.

3.   L'amministrazione aggiudicatrice, in sede di bando di gara o d'invito a presentare l'offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti dalla presente legge e necessari per l'esecuzione dell'intervento da parte dei soggetti affidatari dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2 (108).

Art. 58.16

omissis (109)

Art. 58.17 - Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

1.   Per interventi di particolare complessità o specificità nell'ambito dei lavori indicati dall'articolo 58.13 l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare. La scheda tecnica è obbligatoria se si tratta di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

2.   La scheda tecnica è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso è redatta da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e superfici decorate di beni architettonici.

3.   Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 58.13, a eccezione delle opere indicate nel comma 2 dello stesso articolo, quando non è necessaria un'idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.

4.   Le attività indicate nei commi 2 e 3 possono essere svolte da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

5.   Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 d'importo superiore a 150.000 euro o anche d'importo inferiore, se la competente soprintendenza lo ritiene di particolare importanza, l'ufficio di direzione dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con compagnie assicurative, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla presente legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti (110).

Art. 58.18

omissis (111)

Art. 58.19 - Progettazione

1.   Fermi restando i casi in cui questa legge prevede che l'esecuzione dei lavori possa essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture, l'affidamento dei lavori è disposto sulla base del progetto definitivo, integrato con il capitolato speciale di appalto o con il progetto esecutivo.

2.   L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo. Il responsabile del procedimento, rilevata la necessità della progettazione esecutiva, dispone che, se la stessa non è effettuata dall'amministrazione, sia affidata all'appaltatore, redatta anche in corso d'opera e per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere e approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con la lettera di invito.

3.   Per i lavori su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici la progettazione esecutiva può essere sostituita da apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture (112).

Art. 58.20 - Varianti

1.   Non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportano modificazioni relativamente all'importo complessivo contrattuale. Eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento (113).

 

 

Capo X quater - Disciplina applicabile agli appalti d'importo superiore alla soglia comunitaria (114)

Art. 58.21 - Appalti soprasoglia  [vedi commento]

1.   Questo capo disciplina in via esclusiva le procedure di affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 d'importo superiore alla soglia comunitaria (115).

Art. 58.22 - Procedure di affidamento di incarichi      [vedi commento]

1.   Per l'affidamento degli incarichi di progettazione di cui all'articolo 20 d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione inerenti i contenuti del bando, le forme di pubblicità, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e gli elementi di valutazione delle offerte.

2.   Di norma le progettazioni definitiva ed esecutiva sono affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che sussistano particolari ragioni in senso contrario, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre che il nuovo progettista accetti l'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può comprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle amministrazioni aggiudicatrici sulla progettazione definitiva.

3.   Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, le amministrazioni aggiudicatrici valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione.

4.   I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 5, operanti nei settori speciali, possono affidare le progettazioni e le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure di affidamento e realizzazione dei lavori nei settori speciali, direttamente a società d'ingegneria di cui alla normativa statale da essi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata da queste società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (116).

Art. 58.23 - Art. 58.24

omissis (117)

Art. 58.25 - Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette  [vedi commento]

1.   Nelle procedure ristrette le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei candidati idonei invitati a presentare un'offerta, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi e non discriminatori, che intendono applicare per la selezione, il numero dei candidati che intendono invitare o il numero minimo e massimo.

2.   Nelle procedure ristrette il numero minimo dei candidati non può essere inferiore a dieci, se esiste un tal numero di soggetti idonei.

3.   In ogni caso il numero dei candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

4.   Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a dieci, se ci sono soggetti idonei in tal numero.

5.   Se è stato raggiunto il numero minimo previsto dal comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici non possono invitare i soggetti che non hanno chiesto di partecipare o che comunque non hanno i requisiti richiesti. Se non è stato raggiunto il numero minimo le amministrazioni aggiudicatrici integrano gli inviti fino a raggiungere il numero minimo di dieci.

6.   Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici proseguono la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste, salvo quanto disposto dal comma 7.

7.   Se non perviene più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta. Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (118).

Art. 58.26

omissis (119)

Art. 58.27 - Avvalimento  [vedi commento]

1.   Negli appalti d'importo superiore alla soglia comunitaria il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 37, in relazione a una specifica gara di lavori, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 34 bis e 34 ter avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Per il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 35 non può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto.

2.   Ai fini del comma 1, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il concorrente allega una dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 35, nonché una specifica dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con la quale questa ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell'appalto. Il concorrente che partecipa alla gara deve presentare una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante che questa ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 37 e che non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 36, comma 10.

3.   Se a seguito di verifica non trova riscontro quanto dichiarato dai partecipanti sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di un idoneo contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 41, commi 2 e 5.

4.   Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5.   Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6.   Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di una sola impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni. Se l'avvalimento riguarda più imprese i requisiti di cui all'articolo 34, comma 1, non sono cumulabili.

7.   Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici.

8.   Ai fini dell'applicazione di questo articolo, il bando di gara deve indicare la misura o la percentuale minima dei requisiti tecnici o economici che deve essere posseduta dall'impresa avvalente.

9.   In relazione a ciascuna gara non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria, a pena di esclusione.

10.   In ogni caso i lavori sono eseguiti dall'impresa che partecipa alla gara; l'impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore (120).

Art. 58.28 - Avvisi di preinformazione  [vedi commento]

1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, possibilmente, le amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 2, comma 1, rendono note, mediante un avviso di preinformazione, le caratteristiche essenziali, contenute negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 6, dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia comunitaria.

2.   La pubblicazione degli avvisi previsti dal comma 1 è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 2, comma 1, si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte.

3.   L'avviso di preinformazione è redatto conformemente ai modelli di formulari adottati dalla Commissione della Comunità europea in conformità alla procedura prevista dall'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE, ed è inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea dopo l'adozione degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 6.

4.   L'avviso di preinformazione è pubblicato anche in un sito internet individuato dalla Provincia, non prima della data di trasmissione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

5.   Questo articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara (121).

Art. 58.29 - Verifica delle offerte anomale   [vedi commento]

1.   Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media.

2.   Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3.   In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appare anormalmente bassa.

4.   Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori devono valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori. Ai fini di questo comma il costo del lavoro è quello determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale. In mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

5.   Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

6.   Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

7.   Quando un'offerta appare anormalmente bassa la stazione appaltante chiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dei commi da 8 a 18. Si può provvedere all'esclusione solo dopo l'ulteriore verifica, in contraddittorio.

8.   Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a)   l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b)   le soluzioni tecniche adottate;

c)   le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;

d)   l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e)   l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

f)   il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

9.   Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

10.   Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

11.   Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione previsti dall'articolo 34 devono essere considerate anche le informazioni fornite dal soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, nella sua azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12.   Se la stazione appaltante accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere l'offerta per questo solo motivo unicamente quando, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta per tali circostanze ne informa tempestivamente la Commissione europea.

13.   La stazione appaltante chiede per iscritto la presentazione di giustificazioni scritte, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

14.   La stazione appaltante, se lo ritiene opportuno, può istituire una commissione con i criteri stabiliti dal regolamento, per esaminare le giustificazioni; se non le ritiene sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

15.   All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

16.   La stazione appaltante o la commissione prevista dal comma 14, se istituita, esaminano gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite.

17.   Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

18.   La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se essa appare anormalmente bassa; se la ritiene anomala procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa la stazione appaltante, se si è riservata questa facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera d'invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la decima, fermo restando quanto previsto nei commi da 13 a 17. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che in base all'esame degli elementi forniti risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

19.   Il regolamento può disciplinare i criteri e le modalità di verifica delle offerte anomale, ai sensi di quest'articolo (122).

Art. 58.30 - Progettista e direzione dei lavori  [vedi commento]

1.   Il progettista rimane responsabile del progetto e mantiene tale ruolo anche durante la fase di realizzazione dell'opera, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il regolamento di attuazione definisce il ruolo del progettista nella fase di realizzazione dell'opera progettata e stabilisce i casi per i quali il ruolo di direttore dei lavori e di progettista sono incompatibili (123).

Art. 58 bis

omissis (124)

 

 

Capo XI - Modificazioni di leggi provinciali

Art. 59

omissis (125)

Art. 60

omissis (126)

Art. 61

omissis (127)

Art. 62

omissis (128)

Art. 63

omissis (129)

 

 

Capo XII  - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 64 - Disposizioni finali

1.   Per gli istituti non previsti dalla presente legge trova applicazione la normativa comunitaria in materia, che può essere specificata mediante i regolamenti di attuazione.

2.   I regolamenti di attuazione della presente legge sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale (130).

Art. 65 - Abrogazioni

1.   Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell'articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme:

a)   la legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28;

b)   gli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 bis e 51 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2;

c)   l'articolo 12 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;

d)   gli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 19 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;

e)   l'articolo 22 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

f)   l'articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

g)   l'articolo 43 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;

h)   l'articolo 18 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

2.   Sono altresì abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

Art. 66 - Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1.   Per l'attuazione dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 10, il servizio statistica utilizza le assegnazioni della Provincia di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 recante "Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento" (capitolo 12460).

2.   Per gli incarichi di progettazione, concorsi di idee, direzione lavori e collaudi a carico della Provincia, di cui agli articoli 20, 21, 22, 24 e 51, comma 4, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per opere ed interventi, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)" sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

3.   Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 8, 32 e 55 si fa fronte con la cessazione degli oneri, valutati in almeno pari misura, derivanti dalle disposizioni abrogate con l'articolo 65.

4.   Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 15.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale "Oneri non ripartibili", programma "Progetti intersettoriali", area di intervento "Interventi del programma di Giunta" del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 67

omissis (131)


NOTE

(1)   In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sui lavori pubblici", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi anche la deliberazione della Giunta provinciale 11 aprile 1997, n. 3376 (b.u. 27 maggio 1997, n. 24), l'art. 11, commi 1 e 2 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, l'art. 5 bis della l.p. 11 giugno 2002, n. 8 e l'art. 45 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

   Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate alcune questioni sulla legittimità dei seguenti articoli della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, modificativi della presente legge: 1 (nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 1, 2 e 4 della presente legge), 2, 3, 5, 6, 10, 15, 16 comma 1 lettera c), 17 (nella parte in cui inserisce l'art. 13 bis, comma 1, comma 2 lettere b), c), e), f), i), j, k), l), m), n), o), p), q), r), s) e comma 3 della presente legge), 18 comma 1 lettera a), 20, 22 comma 1 lettere c), d) ed e), 23, 24 (nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3 della presente legge), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 comma 1 lettera a), 34 (nella parte in cui in cui sostituisce l'art. 31, commi 2 e 3 della presente legge), 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 comma 1 lettera a), 46, 47, 48, 53, 55, 56 (nella parte in cui sostituisce l'art. 50, commi 1, 2, 3 e 5 della presente legge), 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 110.

(2)   Articolo già modificato dall'art. 3 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6 e dall'art. 30 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, così sostituito dall'art. 1 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 1 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 53, comma 3 della stessa l.p. n. 7 del 2011). Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7, che però sono stati sostituiti, successivamente, dall'art. 1 della l.p. n. 7 del 2011.

(3)   Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(4)   Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(5)   Articolo già modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, sostituito dall'art. 4 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 2 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7. Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, che però è stato sostituito, successivamente, dall'art. 2 della l.p. n. 7 del 2011.

(6)   Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(7)   Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(8)   Articolo già modificato dall'art. 5 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, così sostituito dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e modificato dall'art. 7 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(9)   Articolo abrogato dall'art. 8 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(10)   Articolo già modificato dall'art. 11 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, così sostituito dall'art. 9 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(11)   Articolo così sostituito dall'art. 51 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10.

(12)   Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, già sostituito dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 10 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 4 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(13)   Articolo così modificato dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 11 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(14)   Articolo già sostituito dall'art. 7 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, così sostituito dall'art. 12 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 5 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. n. 7 del 2011).

(15)   Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 13 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e dall'art. 6 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(16)   Articolo già modificato dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, e così sostituito dall'art. 14 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(17)   Articolo così sostituito dall'art. 15 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 7 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(18)   Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 47 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 16 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e dall'art. 8 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7. Per l'elenco prezzi vedi, da ultimo, la deliberazione della Giunta provinciale 9 luglio 2010, n. 1593 (b.u. 20 luglio 2010, n. 29, suppl. n. 3).

(19)   Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 9 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(20)   Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6 e dall'art. 18 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(21)   Comma aggiunto dall'art. 9 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6.

(22)   Articolo così modificato dall'art. 10 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6 e dall'art. 19 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(23)   Articolo così modificato dall'art. 11 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10.

(24)   Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).

(25)   Articolo così modificato dall'art. 30 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10. Per un'interpretazione autentica del comma 4 vedi l'art. 21 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1.

(26)   Articolo abrogato dall'art. 21 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(27)   Articolo così modificato dall'art. 13 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 22 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, dall'art. 38 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4 e dall'art. 34, comma 1 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 3 dello stesso art. 34).

(28)   Articolo già modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, e così sostituito dall'art. 23 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(29)   Articolo già modificato dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 24 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 10 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.

(30)   Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(31)   Articolo già modificato dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 25 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 11 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(32)   Articolo aggiunto dall'art. 26 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(33)   Articolo così modificato dall'art. 14 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 27 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e dall'art. 12 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. n. 7 del 2011).

(34)   Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 13 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(35)   Articolo così sostituito dall'art. 28 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 14 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(36)   Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 15 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(37)   Articolo già modificato dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, e così sostituito dall'art. 30 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(38)   Articolo aggiunto dall'art. 31 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 16 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(39)   Comma aggiunto dall'art. 30 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, così sostituito dall'art. 32 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 17 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(40)   Articolo così modificato dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 33 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e dall'art. 18 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(41)   Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(42)   Articolo già modificato dall'art. 15 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6., così sostituito dall'art. 34 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 20 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7. Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, che però è stato sostituito, successivamente, dall'art. 20 della l.p. n. 7 del 2011.

(43)   Articolo così modificato dall'art. 15 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 21 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(44)   Articolo aggiunto dall'art. 22 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(45)   Articolo già modificato dall'art. 16 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 1 della l.p. 23 novembre 1998, n. 18, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e così sostituito dall'art. 23 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7. Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, che aveva precedentemente sostituito il presente articolo.

(46)   Articolo aggiunto dall'art. 36 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 24 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(47)   Articolo aggiunto dall'art. 37 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, che però era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 45, e così sostituito dall'art. 25 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(48)   Articolo aggiunto dall'art. 38 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 26 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(49)   Articolo già modificato dall'art. 17 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 1, comma 1 della l.p. 16 maggio 2000, n. 6 (vedi anche i commi 2 e 3 di quest'ultimo articolo), sostituito dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 39 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 27 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(50)   Articolo aggiunto dall'art. 40 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(51)   Articolo aggiunto dall'art. 41 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(52)   Articolo già modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 47 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, sostituito dall'art. 42 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 28 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(53)   Articolo già modificato dall'art. 18 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 42 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 1, comma 1 della l.p. 16 maggio 2000, n. 6 (vedi anche i commi 2 e 3 di quest'ultimo articolo) e dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 43 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 29 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 (il comma 6, lettera b di quest'ultimo articolo, però, non individua in modo del tutto sicuro una parte da modificare).

(54)   Articolo già modificato dall'art. 19 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 51 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 1, comma 1 della l.p. 16 maggio 2000, n. 6 (vedi anche i commi 2 e 3 di quest'ultimo articolo), sostituito dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, così sostituito dall'art. 44 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 30 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(55)   Comma già sostituito dall'art. 20 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, e abrogato dall'art. 31 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(56)   Articolo così modificato dall'art. 21 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 45 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).

(57)   Comma così sostituito dall'art. 22 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6.

(58)   Articolo aggiunto dall'art. 46 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 32 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(59)   Articolo già sostituito dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, modificato dall'art. 47 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 33 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(60)   Articolo già modificato dall'art. 51 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 4 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, e così sostituito dall'art. 48 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).

(61)   Articolo già modificato dall'art. 23 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6 e dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, e così sostituito dall'art. 49 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10. Per il regolamento previsto da quest'articolo vedi il d.p.p. 12 ottobre 2009, n. 21-23/Leg.

(62)   Articolo già sostituito dall'art. 5 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, e così sostituito dall'art. 50 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(63)   Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 6 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 42 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 51, comma 1 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 2 dello stesso art. 51). L'articolo è stato ulteriormente modificato dall'art. 151, comma 4 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, e queste modifiche sono fatte salve dall'art. 51, comma 2 della l.p. n. 10 del 2008; la loro l'efficacia, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 4 dell'art. 151; fino al suo verificarsi, quindi, le modificazioni in parola non saranno incluse nel testo dell'articolo qui annotato. Per i criteri previsti dal comma 1 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2003, n. 3400 (b.u. 3 febbraio 2004, n. 5).

(64)   Comma già modificato dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, e così sostituito dall'art. 34 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(65)   Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, così modificato dall'art. 7 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 52 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(66)   Articolo aggiunto dall'art. 51 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, sostituito dall'art. 47 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, così sostituito dall'art. 53 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 35 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(67)   Articolo abrogato dall'art. 20 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1.

(68)   Articolo così sostituito dall'art. 54 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(69)   Articolo così sostituito dall'art. 55 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).

(70)   Articolo così sostituito dall'art. 56 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e modificato dall'art. 36 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7. Con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45 la corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4, che però è stato sostituito, successivamente, dall'art. 36 della l.p. n. 7 del 2011.

(71)   Articolo aggiunto dall'art. 57 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(72)   Articolo aggiunto dall'art. 58 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(73)   Articolo aggiunto dall'art. 59 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 38 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 (per alcune disposizioni transitorie connesse a quest'ultima modificazione vedi l'art. 53, commi 5 e 6 della stessa l.p. n. 7 del 2011). L'art. 59 della l.p. n. 10 del 2008 aveva anche inserito un capo VII bis prima dell'articolo qui annotato: la sua intestazione e la sua rubrica, però, sono state abrogate dall'art. 37 della l.p. n. 7 del 2011.

(74)   Articolo aggiunto dall'art. 60 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 39 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(75)   Articoli aggiunti dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogati dall'art. 51 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(76)   Articolo aggiunto dall'art. 67 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 40 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(77)   Articolo aggiunto dall'art. 68 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(78)   Articolo aggiunto dall'art. 69 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(79)   Articolo aggiunto dall'art. 70 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(80)   Articolo aggiunto dall'art. 71 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(81)   Articolo aggiunto dall'art. 72 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(82)   Articolo già modificato dall'art. 25 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, dall'art. 8 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 30 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, e così sostituito dall'art. 73 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 53, comma 4 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).

(83)   Articolo aggiunto dall'art. 74 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(84)   Articolo così sostituito dall'art. 26 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 9 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 47 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20 e dall'art. 75 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(85)   Articolo così modificato dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 76 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(86)   Articolo così sostituito dall'art. 27 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 30 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 e dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10.

(87)   Articolo così sostituito dall'art. 28 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 30 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 53 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 77, comma 1 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 2 dello stesso art. 77) e dall'art. 41 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7. Vedi anche l'art. 2 della l.p. 10 gennaio 1992, n. 2 e l'art. 5 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1. Vedi però l'art. 4 della l.p. 17 febbraio 2003, n. 1 e l'art. 5 bis della l.p. 11 giugno 2002, n. 8.

(88)   Articolo così sostituito dall'art. 29 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 53 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 e dall'art. 74 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.

(89)   Articolo così sostituito dall'art. 30 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6. Per lo schema di parere degli organi consultivi vedi la deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 1995, n. 416 (b.u. 14 marzo 1995, n. 11).

(90)   Vedi però l'art. 1 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.

(91)   Articolo così sostituito dall'art. 31 della l.p. 12 settembre 1994, n. 6, modificato dall'art. 53 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 78 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(92)   Capo aggiunto dall'art. 79 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(93)   Articolo aggiunto dall'art. 79 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(94)   Articolo aggiunto dall'art. 80 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(95)   Articolo aggiunto dall'art. 81 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(96)   Articolo aggiunto dall'art. 82 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(97)   Articolo aggiunto dall'art. 83 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(98)   Articolo aggiunto dall'art. 84 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(99)   Articolo aggiunto dall'art. 85 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(100)   Articolo aggiunto dall'art. 86 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (che però è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 45) e così sostituito dall'art. 42 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(101)   Articolo aggiunto dall'art. 87 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(102)   Articolo aggiunto dall'art. 88 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(103)   Articolo aggiunto dall'art. 89 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(104)   Articolo aggiunto dall'art. 90 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 43 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7 (per alcune disposizioni transitorie connesse a queste modificazioni vedi l'art. 53, commi 3 e 4 della stessa l.p. n. 7 del 2011).

(105)   Capo aggiunto dall'art. 91 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(106)   Articolo aggiunto dall'art. 91 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 44 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(107)   Articolo aggiunto dall'art. 92 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 45 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(108)   Articolo aggiunto dall'art. 93 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 46 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(109)   Articolo aggiunto dall'art. 94 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(110)   Articolo aggiunto dall'art. 95 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(111)   Articolo aggiunto dall'art. 96 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(112)   Articolo aggiunto dall'art. 97 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 47 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(113)   Articolo aggiunto dall'art. 98 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 48 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(114)   Capo aggiunto dall'art. 99 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(115)   Articolo aggiunto dall'art. 99 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(116)   Articolo aggiunto dall'art. 100 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).

(117)   Articoli aggiunti dagli articoli 101 e 102 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogati dall'art. 51 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(118)   Articolo aggiunto dall'art. 103 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(119)   Articolo aggiunto dall'art. 104 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 51 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(120)   Articolo aggiunto dall'art. 105 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10.

(121)   Articolo aggiunto dall'art. 106 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 49 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(122)   Articolo aggiunto dall'art. 107 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 50 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(123)   Articolo aggiunto dall'art. 108 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10. Per una disposizione transitoria connessa vedi l'art. 53, comma 3 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).

(124)   Articolo aggiunto dall'art. 23 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e abrogato dall'art. 109 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi l'art. 53, comma 4 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7).

(125)   Articolo modificativo dell'allegato C, scheda n. 34 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12.

(126)   Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 19 febbraio 1993, n. 6.

(127)   Articolo modificativo dell'art. 5 della l.p. 15 dicembre 1980, n. 35.

(128)   Articolo modificativo dell'art. 20 della l.p. 3 gennaio 1983, n. 2.

(129)   Articolo abrogato dall'art. 62 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, ai sensi dell'art. 150 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1.

(130)   Articolo così sostituito dall'art. 110 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10. Vedi anche, in materia, l'art. 53, comma 2 della l.p. 7 aprile 2011, n. 7.

(131)   Disposizioni finanziarie.


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LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2011, n. 7

Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla

ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo

dell'autonomia del Trentino)

(b.u. 12 aprile 2011, n. 15, suppl. n. 1)

Art. 1 - Art. 50

omissis (note1)

Art. 51

omissis (2)

Art. 52

Abrogazione di disposizioni regolamentari

1.   Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogati il comma 3 dell'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 5 ad eccezione del comma 7, l'articolo 6 ad eccezione del comma 4 bis, il comma 4 dell'articolo 9, l'articolo 23 e il comma 1 dell'articolo 43 bis  del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa").

2.   I rinvii interni del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 12-10/Leg. del 1994 alle disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici si intendono riferiti ai corrispondenti istituti disciplinati dalla legge provinciale sui lavori pubblici come modificata da questa legge.

Art. 53

Efficacia

1.   Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo articolo, gli articoli della legge provinciale n. 26 del 1993, come modificati dalla legge provinciale n. 10 del 2008 e da questa legge, si applicano dalla data di entrata in vigore di questa legge. Se la pubblicazione del bando di gara è antecedente alla data di entrata in vigore di questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni applicabili alla data di pubblicazione del bando.

2.   Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dagli articoli 14, comma 02, 21, commi 1 e 2, 23 bis, 40 bis, comma 8, 42, comma 9, 46 bis, comma 5, 46 ter, comma 2, e 58.6, comma 2, della legge provinciale sui lavori pubblici, in attuazione delle norme provinciali citate si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), in quanto compatibile con la legge provinciale. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 30, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in quanto compatibile, le modalità di svolgimento delle procedure aperte, indipendentemente dal valore dell'affidamento, e le modalità di svolgimento delle altre procedure previste dall'articolo 30, limitatamente agli affidamenti che superano la soglia comunitaria.

3.   Le seguenti disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione:

a) gli articoli 1, comma 6, 39, comma 1, lettera b), 42, comma 4, 49, comma 10, 58.12, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 di questo articolo, e 58.22, comma 1; fino a tale data si applicano le corrispondenti norme della legge statale e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

b) gli articoli 9, comma 2, 17 bis, 24, comma 7, 42, commi 13 e 15, e il secondo  periodo dell'articolo 58.30.

4.   Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 51 della legge provinciale sui lavori pubblici continua ad applicarsi la disciplina delle varianti progettuali applicata fino alla data di entrata in vigore di questa legge nella formulazione anteriore alle modificazioni apportate con la legge provinciale n. 10 del 2008. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici continua ad applicarsi la disciplina dell'accordo bonario prevista dall'articolo 58 bis della medesima legge provinciale, ancorché abrogato dall'articolo 109 della legge provinciale n. 10 del 2008.

5    L'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici, come sostituito dall'articolo 38 di questa legge, si applica agli interventi inseriti negli strumenti di programmazione adottati dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2011.

6.   Alle proposte di realizzare interventi mediante il ricorso alla finanza di progetto già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano i commi 19 e 20 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici, come sostituito da questa legge. In questi casi, se la documentazione eventualmente già presentata non è conforme a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 50 quater il responsabile del procedimento invita i candidati alle necessarie integrazioni, fissando un congruo termine per la consegna.

Art. 54

omissis (3)

Art. 55

omissis (4)

 

NOTE

(1) Articoli modificativi degli articoli 1, 6, 7 bis, 9, 10, 12, 13, 13 bis, 23, 24, 25, 27, 27 bis, 29, 30, 31, 32,

34, 36, 37, 38, 40 bis, 46, 46 ter, 50, 50 duodecies, 55, 58.12, 58.13, 58.14, 58.15, 58.20 e 58.28,

sostitutivi degli articoli 2, 28 bis, 33, 33 bis, 33 ter, 33 quater, 35, 41, 50 quater, 50 quinquies, 58.8,

58.19 e 58.29, aggiuntivi degli articoli 22 bis, 30 bis, 32 bis, abrogativi dell'intestazione e della rubrica

del capo VII bis della l.p. 10 settembre 1993, n. 26; il testo della modificazioni in parola, quindi, è

riportato in quest'ultima legge.

- 3 -

(2) Articolo abrogativo degli articoli 50 sexies, 50 septies, 50 octies, 50 novies, 50 decies, 50 undecies, 50

septies decies, 58.16, 58.18, 58.23, 58.24 e 58.26 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, abrogativo degli

articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 94, 96, 101, 102, 104 e modificativo dell'art. 111della l.p. 24 luglio

2008, n. 10; il testo della modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste due leggi.

(3) Articolo aggiuntivo dell'art. 25 bis nella l.p. 2 agosto 2005, n. 14; il testo del nuovo articolo, quindi, è

riportato in quest'ultima legge.

(4) Articolo modificativo dell'art. 39 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è

riportato in quest'ultimo articolo.


 

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COMMENTI

 

Art. 1 – Oggetto

 

Commento inserito 27 aprile 2011

 

Comma 1: NOVITA’ – la legge dispone espressamente l’applicazione anche ai lavori pubblici realizzati su beni di proprietà dalla Provincia autonoma di Trento, dai suoi enti strumentali e dai comuni, al di fuori del territorio provinciale.

 

Comma 2: NOVITA’ – la legge si applica anche ai lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, senza alcuna limitazione. Il capo X quater, a cui rinvia il comma, reca alcune disposizione specifiche ed esclusive per gli appalti di lavori e per gli affidamenti di incarichi professionali, di importo superiore alle rispettive  soglie comunitarie.

 

Comma 3: il comma specifica che ai lavori concernenti beni mobili e immobili e di interventi su beni architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), comprese le attività di scavo archeologico si applica il Capo X ter della legge, a cui si rinvia per il commento specifico.

 

Comma 4: il comma specifica i criteri da adottare nel caso di appalti misti per la determinazione dell’obbligo di applicazione della legge sui lavori pubblici. Oltre al criteri meramente economico (prevalenza dei lavori oltre il 50%) viene introdotto il criterio dell’accessorietà dei lavori rispetto all’oggetto principale del contratto, in aderenza alle interpretazioni comunitarie.

 

Comma 5: NOVITA’ – il comma dispone l’applicazione della legge  anche ai soggetti erogatori di acqua e energia nonché dei servizi di trasporto e posta di cui alla Direttiva 17/2004 UE, purchè agiscano quali amministrazioni aggiudicatici cioè quando aggiudicano appalti di lavori che non sono strettamente correlati ai loro scopi istituzionali. Qualora tali soggetti agiscano nell’esercizio delle attività specifiche cui sono preposti, applicano le disposizioni della Parte III del Codice dei contratti, qualunque sia l’importo dell’intervento.

 

Comma 6: NOVITA’ – il comma reca la disciplina delle c.d. “opere a scomputo”. Si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del  relativo regolamento di attuazione (ai sensi dell’art. 53, comma 2 della lp 7/2011). Fino a tale data si applicano le corrispondenti norme della legge statale e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; si veda in particolare l’art. 32, comma 2 del codice dei contratti. 

 

Comma 7: NOVITA’ – il comma reca la disciplina dei contratti di sponsorizzazione.  Si applica da subito .

 

Comma 8: il comma specifica la facoltà della Giunta Provinciale di impartire direttive ai propri enti strumentali in ordine all’applicazione della legge.

 

 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

Comma 1: La legge individua come “amministrazioni esecutrici o aggiudicatrici” di lavori pubblici tenuti all’applicazione della legge medesima i seguenti soggetti:

a)   la Provincia autonoma di Trento;

b)   i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;

c)   gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e gli altri soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti previsti da questo comma. Per l'individuazione degli altri soggetti aggiudicatori tenuti ad applicare questa legge si applica la normativa nazionale in materia di appalti e contratti.

L’art. 1 ter, comma 12, della legge, in coerenza con la normativa statale e con la giurisprudenza consolidata, definisce "organismo di diritto pubblico" qualsiasi organismo, anche costituito in forma societaria, che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:

a)   sia istituito per soddisfare specificatamente esigenze d'interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b)   sia dotato di personalità giuridica;

c)   la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, per più della metà dei componenti, da persone designate dai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto pubblico.

 

Comma 2: Ai fini di questa legge sono amministrazioni aggiudicatrici anche i soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, come individuati e disciplinati dalla normativa statale in materia di appalti e contratti. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici, i soggetti aggiudicatori sono le imprese pubbliche e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. Sono soggetti aggiudicatori anche le società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; tali società non sono tenute ad applicare le disposizioni della legge per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale sono state specificamente costituite, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

 

Comma 3: dispone la disciplina applicabile ai lavori effettuati da soggetti privati con il contributo di un’amministrazione aggiudicatrice. Nel testo previdente della lp 26/1993 l’analoga disciplina era prevista al comma 3 dell’art. 1.Il nuovo testo reca molte NOVITA’ rispetto alla precedente versione:

-           la legge si applica ai lavori d'importo complessivo superiore a un milione di euro; precedentemente la soglia era di tre milioni di euro;

-           la soglia si riferisce all’importo dei lavori da realizzare; precedentemente la soglia si riferiva all’importo di progetto;

-           non è più prevista la seconda soglia dei 3 milioni di euro riferita all’importo del contributo concesso;

-           la disciplina applicabile a questa tipologia di lavori è contenuta nel comma in esame e non più nel regolamento;

-           per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo; è quindi possibile procedere all'affidamento di questi lavori, purché d'importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33, comma 4; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero;

La disciplina da applicare nel caso di lavori realizzati da privati con contributo pubblico risulta la seguente:

-           la legge si applica ai lavori di importo superiore al milione di Euro (IVA esclusa);

-           la legge si applica fatta eccezione per l'articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici.

-           in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo;

-           per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria si può utilizzare anche la procedura negoziata dell’art. 33 della legge, con invito a 5 soggetti idonei;

-           per quanto riguarda il collaudo si veda anche l’art. 6 del regolamento attuativo della legge (D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.);

-           il capo I del regolamento attuativo della legge (D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.), concernente la tipologia di lavori in esame, già attuativo dell’art.1, comma 3 della legge nel testo previdente, è stato quasi del tutto abrogato ad opera dell’art.52, comma 1 della lp 7/2011; restano in vigore e sono applicabili l’art. 3, l’art. 4, l’art. 5 per i solo comma 7 e l’at. 6 per il solo comma 4bis;

-           il regolamento può prevedere ulteriori deroghe all'applicazione della legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione.

Fino all’adozione di tali disposizioni regolamentari, si applica la legge per intero, secondo quanto sopra chiarito. Ai sensi dell’art. 53 della lp 7/2011, le nuove disposizioni si applicano ai lavori la cui ammissione a finanziamento avviene dopo l’entrata in vigore della lp7/2011 (27 aprile 2011) e che non siano già iniziati alla medesima data.  È opportuno ricordare nel provvedimento di ammissione a finanziamento il rispetto della normativa citata.

 

 

Art. 3 - Determinazione del valore degli affidamenti

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo tratta dei sistemi di determinazione del valore degli affidamenti previsti dalla legge ed è stato completamente riscritto rispetto al previdente testo, in coerenza con la normativa statale.

 

Si evidenzia il comma 2, in quanto rappresenta una NOVITA’, secondo cui la stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara o, se il bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura per l'aggiudicazione dell'appalto.

 

Si evidenzia inoltre il comma  5 in materia di lotti. Per la definizione di “lotto” si rinvia all’art. 12 del regolamento di attuazione (D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.) secondo il quale i “lotti funzionali” sono da  intendersi le parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

 

L’ultimo comma dell’articolo chiarisce infine che, ai fini della scelta della procedura di affidamento, per il calcolo dell'importo degli affidamenti di prestazioni professionali previste dall'articolo 20, è preso in considerazione il valore stimato della prestazione oggetto di ciascun contratto. A questo riguardo si ricorda l’analoga disposizione dell’art. 8, comma 4, D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.. Ne risulta quindi che gli importi previsti per le singole prestazioni, oggetto di separati contratti, vanno sommati solo nel caso in cui tali prestazioni si intendano affidare al medesimo soggetto, ancorchè in tempi diversi.

 

 

Art. 3 bis - Lavori sequenziali

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo disciplina i lavori sequenziali ed è già pienamente applicabile fin da subito in quanto trova adeguata regolamentazione all’art. 13 bis del regolamento attuativo della legge (D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.).

 

Per il coordinamento dei lavori sequenziali è necessario individuare il responsabile di progetto ai sensi dell'articolo 9 della legge.

 

 

Art. 4 - Competenze degli organi

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo è stato riscritto rispetto al previgente testo, ma solo al fine di chiarire alcuni aspetti e non contiene novità di rilievo.

 

 

Art. 6 - Programmazione dei lavori pubblici

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

Si tratta di una disposizione NUOVA, in quanto nel previgente testo non si parlava di programmazione.

 

Gli aspetti di rilievo riguardano i  commi 3 e 4 secondo cui per inserire nuove opere negli strumenti di programmazione delle amministrazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, si deve predisporre il documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14.

L’art. 14, comma 01, della legge, in materia di documento preliminare di progettazione, tuttavia, rinvia ad un regolamento attuativo non ancora approvato. Fino all’entrata in vigore di questo regolamento, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge provinciale. In particolare, si applica l’art. 15, commi 5 e 6 del DPR 207/2010, per quanto compatibile con la legge.

 

Inoltre, per predisporre il documento preliminare di progettazione il dirigente responsabile può indire un'apposita conferenza informativa, cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati. Dei risultati della conferenza si tiene conto nell'atto di programmazione dell'intervento.

 

 

Art. 7 – Deleghe

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non ha subito modifiche rispetto al testo previgente al 27/4/2011.

 

 

Art. 7 bis - Divieti di divulgazione

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

La disposizione attua il necessario contemperamento tra divieto di divulgazione delle informazioni inerenti le procedure di gara con il diritto d'accesso per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti.

 

L’articolo è stato completamente sostituito rispetto al previgente testo che prevedeva il rinvio alle norme statali in materia.

 

Il NUOVO articolo riporta sostanzialmente l’impostazione delle analoghe disposizioni statali (art. 13 Codice dei contratti), facendo tuttavia applicazione in primis delle norme in materia di accesso agli atti dettata dalla lp 23/1992. In ogni caso, si applicano anche le ulteriori (rispetto alla norma provinciale citata) disposizioni vigenti in materia di accesso agli atti e di divieto di divulgazione, in quanto compatibili con questo articolo.

 

 

Art. 8 - Collegio di ispettori

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo è sostanzialmente analogo al previgente, fatta eccezione per l’indicazione dei soggetti titolati ad attivare l'intervento del Collegio degli Ispettori (NUOVO comma 2bis).     

                       

 

Art. 9 Responsabile di progetto

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

Si tratta di una NOVITA’.

 

È introdotta la nuova figura del "responsabile di progetto" che non coincide con il responsabile del procedimento, il quale rimane individuato ai sensi della lp 23/1992, ma può svolgere solo funzioni di supporto al medesimo responsabile di procedimento, senza nulla togliere alle responsabilità di quest’ultimo.

Sparisce quindi dall’ordinamento provinciale il coordinatore per la realizzazione dei lavori pubblici previsto dal previdente art. 9 della legge.                                         

 

Il responsabile di progetto è una figura tecnica deputata a coordinare tutte le fasi di progettazione e/o realizzazione nel caso di opere complesse o nel caso di lavori sequenziali.

 

L’articolo entra in vigore a prescindere dall’adozione del regolamento previsto al comma 1, con il quel possono eventuale essere individuati ulteriori casi in cui nominare il responsabile di progetto.          

 

 

Art. 10 - Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

Si attribuiscono NUOVE funzioni all'Osservatorio provinciale. In particolare, la verifica controllo e analisi dell'evoluzione dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche (comma 2, lett. c bis) ); le modalità dei rapporti con gli altri soggetti istituzionali attraverso convenzioni; la previsione di sanzioni amministrative per la mancata comunicazione di informazioni.                                                                 

 

 

Art. 11 - Sportello dei contratti pubblici e centrale di committenza

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

In attuazione dell'art. 27 della Direttiva 18/2004, si è ritenuto opportuno prevedere la facoltà di istituire un apposito sportello con compiti di informazione sulla normativa vigente in relazione all'esecuzione dei contratti pubblici.

 

La funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 39 bis della l.p. n. 3 del 2006, è svolta dall’Agenzia per i servizi.                                                               

 

 

Art. 12 - Prescrizioni tecniche

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo sostituisce il previgente riportando più diffuse precisazioni in materia, in conformità all’art. 27 della  Direttiva 18/2004/UE ed all’art. 9 del Codice dei contratti.

 

Le specifiche tecniche attengono al contenuto e alle modalità di formulazione delle offerte.           

 

 

Art. 13 - Elenco prezzi

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

Rispetto alla previgente formulazione, si è precisato che l'elenco prezzi deve determinare, distintamente per ogni lavorazione, anche i costi della sicurezza (comma 5bis).

 

È stato inoltre spostata al 30 giugno di ogni anno la scadenza per la pubblicazione del nuovo Elenco Prezzi aggiornato.                                                      

 

 

Art. 13 bis - Regolamenti e capitolati

 

Comunicazione Inserita il 20 maggio 2011

 

Con deliberazione della Giunta provinciale n.1086 del 20 maggio 2011 sono state approvate modificazioni al capitolato speciale tipo – norme amministrative, già approvato con deliberazione n. 247 del 2009 e s.m.

Con la medesima deliberazione n.1086 del 20 maggio 2011, nelle more dell’adozione del relativo regolamento, sono stati approvati i seguenti bandi–tipo, aggiornati al decreto-legge n.70 del 2011:

a) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

b) invito tipo per procedura negoziata per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

c) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

d) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

e) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

 

 

Commento Inserito il 27 aprile 2011

 

Il NUOVO articolo è stato elaborato in una logica di semplificazione allo scopo di demandare al regolamento la disciplina degli aspetti di dettaglio. Oltre a ciò, si è cercato di evitare inutili  duplicazioni tra regolamento e capitolati, definendo il confine tra gli stessi.

 

 Si evidenzia che il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è stato oggetto di alcune abrogazioni per effetto dell’art. 52 della lp7/2011; il resto del regolamento è ancora applicabile.  

                                              

 

Art. 14 – Progettazioni

 

Commento inserito il 27 aprile 2011 

 

Il comma 01 dell’art. 14 contiene la NOVITA’ del documento preliminare di progettazione, richiesto ai fini dell’inserimento dei nuovi interventi negli strumenti di programmazione. 

 

La disposizione rinvia ad un regolamento attuativo non ancora approvato. Fino all’entrata in vigore di questo regolamento, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge provinciale.

In particolare, si applica l’art. 15, commi 5 e 6 del DPR 207/2010, per quanto compatibile con la legge.

 

 

Art. 15 - Progettazione preliminare

 

Commento inserito il 27 aprile 2011 

 

L’articolo non ha subito variazioni rispetto al previgente ordinamento.

 

 

Art. 16 - Progettazione definitiva

 

Commento inserito il 27 aprile 2011 

 

L’articolo non ha subito variazioni rispetto al previdente ordinamento ad eccezione del comma 5 che dispone che, ferme restando le disposizioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, per avviare le procedure espropriative e le attività tecniche e operative volte all'approntamento dell'area su cui saranno realizzate le opere è sufficiente approvare il progetto definitivo provvedendo altresì al finanziamento dell'opera;  pertanto è ora possibile procedere alle attività di approntamento dell’area anche prima dell’approvazione del progetto esecutivo.

 

 

Art. 17 - Progettazione esecutiva

 

Commento inserito il 27 aprile 2011 

 

L’articolo non ha subito variazioni rispetto al previgente ordinamento.

 

Art. 17 bis - Documento tecnico di cantiere

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo introduce il NUOVO strumento  del documento tecnico di cantiere.

La norma rinvia al regolamento l’individuazione dei casi in cui il documento può essere richiesto all’appaltatore.

Pertanto fino all’entrata in vigore del relativo regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 3, lett.b) della l.p. 7/2011, l’articolo non è applicabile.

 

 

Art. 18 - Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non ha subito variazioni rispetto al previgente ordinamento.

 

 

Art. 20 - Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo contiene alcune NOVITA’ rispetto al previgente ordinamento.

Il comma 1bis dispone la priorità di svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche preordinate alla realizzazione di lavori pubblici, da parte di personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso la struttura competente per l’opera stessa. La disposizione riprende la disposizione previgente dell’art. 19, ora abrogato.

Per quanto riguarda la Provincia, ai fini della verifica della disponibilità di personale interno si continuano ad applicare le procedure già in essere.

Il NUOVO comma 1ter dispone in materia di incentivazione al personale dipendente per le predette attività tecniche preordinate alla realizzazione di lavori pubblici.

Il comma 3 dispone in ordine alle condizioni in cui è possibile disporre affidamenti di attività tecniche preordinate alla realizzazione di lavori pubblici, ai soggetti esterni all’amministrazione individuati.  L’articolo non presenta novità rispetto al previgente testo.

Il comma 5 reca alcune NOVITA’ in ordine ai principi da rispettare negli affidamenti degli incarichi di progettazione. Non compare più il riferimento al principio della non sovrapposizione degli incarichi.

Viene inoltre introdotto il principio per cui il progettista rimane responsabile del progetto fino alla completa realizzazione dell’opera e pertanto provvede anche alla redazione delle relative varianti in corso d’opera, indipendentemente dal fatto che egli sia o meno direttore dei lavori.  Tale obbligo contrattuale va opportunamente disciplinato negli incarichi di progettazione il cui iter di affidamento venga iniziato dopo il 27 aprile 2011. 

Il comma 5 bis reca NUOVE disposizioni in materia di affidamento delle attività di progettazione ai soggetti di cui al comma 3, lettera e) e cioè ai raggruppamenti temporanei di professionisti o società di professionisti o di ingegneria; in tal caso nel raggruppamento deve essere presente un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. La disposizione si applica a valere per gli incarichi il cui procedimento di affidamento sia iniziato dopo il 27 aprile 2011 (bando oppure lettera di richiesta di offerta). 

Il NUOVO comma 12 bis reca la disciplina del subappalto negli incarichi di cui all’articolo 20. Il comma riproduce le disposizioni dell’art. 91, comma 3 del D.Lgs 163/2006 nonché del comma 9 dell’art. 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e non rappresenta quindi una novità per gli operatori.

Il NUOVO comma 12 ter reca la disciplina dei requisiti di qualificazione per gli affidatari di incarichi di cui all’art. 20.  Si ricorda che l’obbligo di acquisizione del DURC era già previsto dall’art.8, comma 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

 

Gli articoli 8, 9 del regolamento provinciale di cui al D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. continuano ad applicarsi, fatta eccezione per il comma 4 dell’art. 9 del predetto regolamento, in quanto tratta del principio di non sovrapposizione degli incarichi, non più previsto dall’art. 20, comma 5 della legge.  Rimane invece applicabile il comma 5 del citato art. 9 del regolamento in quanto espressione del principio generale di buona amministrazione.

 

 

Art. 21 - Concorso di progettazione

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo è stato completamente rivisto rispetto al testo previgente ed ora tratta esclusivamente dei concorsi di progettazione.

Per il concorso di idee, non essendo un istituto contemplato dalla legge provinciale sui lavori pubblici, si rinvia al diritto comunitario (in virtù dell’art. 64, comma 1 della legge) e quindi alle relative norme di recepimento previste dal D.Lgs. 163/2006 (si vedano in particolare gli artt. 108, 109 e 110).

Il comma 1 riguarda i casi in cui l’amministrazione può ricorrere al concorso di progettazione (lavori di particolare rilevanza architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, tecnologico) mentre rinvia al regolamento per quanto attiene alle modalità  di espletamento della procedura di gara. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, della l.p. 7/2011, fino all’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge provinciale.

Il comma 2 rinvia al regolamento per l’indicazione dei criteri di determinazione del premio da assegnare al vincitore e delle altre somme da assegnare a titolo di rimborso spese. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, della l.p. 7/2011, fino all’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge provinciale.

 

 

Art. 22 - Incarichi di direzione dei lavori

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo ha subito alcune modifiche non sostanziali rispetto al testo previgente.

In particolare, il NUOVO comma 1 prevede espressamente l’obbligo di istituire la direzione lavori per l’esecuzione di lavori pubblici, sia nella forma monocratica che in quella del gruppo comprendente anche assistenti con funzioni di direttori operativi e ispettori di cantiere.

Il NUOVO comma 6 bis reca infine la previsione della priorità all’affidamento delle funzioni -previste dalle norme sulla sicurezza nei cantieri - di coordinatore per la esecuzione dei lavori al coordinatore per la progettazione.

 

 

Art. 22 bis - Sorveglianza sui lavori

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

Si tratta di un articolo NUOVO volto a garantire la sorveglianza assidua e puntuale dei lavori in corso di realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, giustificando a tale scopo la maggiore spesa derivante dall’obbligo della presenza giornaliera di un tecnico della direzione lavori.

Si vuole con ciò fornire uno strumento alle pubbliche amministrazioni per avere il costante monitoraggio dei lavori, così evitando il protrarsi di problematiche con l’appaltatore che potrebbero portare a maggiori spese per l’ente committente.

 

 

Art. 23 – Garanzie

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo riproduce le analoghe, già note ed applicate, disposizioni di fonte statale e quindi non dovrebbe comportare difficoltà operative.

Si segnala il comma 1  per la modifica della disciplina della cauzione provvisoria, ora prevista per lavori di importo superiore a 500.000,00 euro e per un importo pari  al 2% del prezzo a base di gara, in coerenza con le disposizioni statali (nel testo previgente la cauzione provvisoria era prevista al comma 3 dell’art. 34, era richiesta per lavori di importo superiore a 300.000,00 euro ed era pari al 5% del prezzo a base di gara).

 

 

Art. 23 bis – Coperture assicurative

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo riproduce le analoghe, già note ed applicate, disposizioni di fonte statale e quindi non dovrebbe comportare difficoltà operative.

 

Si segnala che fino all’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione, per gli aspetti attuativi, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge provinciale.

 

 

Art. 24 – Collaudo

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo riprende in gran parte il testo previgente.

 

Si segnala la NOVITA’ inserita nel comma 1 relativamente alla possibilità di affidare i collaudi di opere pubbliche a professionisti esterni abilitati, in possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti in un apposito elenco.

 

Tale facoltà sarà esercitabile dopo l’adozione da parte della Giunta provinciale di apposito atto per la definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione del collaudo da parte del personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza e per l'iscrizione all'elenco dei liberi professionisti.

 

 

Art. 25 – Certificato di regolare esecuzione

 

Commento inserito l’11 maggio 2011

 

L’articolo reca al comma 1 un’importante NOVITA’, di semplificazione delle procedure amministrative, laddove si prevede la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori, quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi la soglia comunitaria.

 

Si segnala che l’articolo è stato oggetto di impugnativa da parte dello Stato.

Nel frattempo, la Provincia, per i lavori di propria competenza, ha deciso di non esercitare la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione, sopra la soglia di un milione di euro (si veda la deliberazione della Giunta provinciale n. 1086 del 20 maggio 2011, citata al commento dell’art. 13bis).

 

 

Art. 26 – Termini e modalità di collaudo

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non ha subito modifiche rispetto al testo previgente.

 

 

Art. 27 – Bandi di gara

 

Commento inserito il 4 maggio  2011

 

L’articolo individua gli elementi essenziali  del bando di gara, fermo restando che i bandi relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria devono essere redatti secondo i formulari adottati dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda il termine e le modalità di presentazione delle offerte o delle richieste di invito, si rimanda al commento dell’art. 30 della legge.

(si veda il commento all’art.30 per quanto riguarda gli schemi-tipo dei bandi di gara approvati dalla Giunta provinciale)

 

 

Art. 27 bis – Pubblicità dei bandi di gara

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina le forme di pubblicità dei bandi di gara di importo inferiore e superiore alla soglia comunitaria. Si evidenzia  che nelle more dell’attivazione da parte della Provincia di un apposito sito internet predisposto per la pubblicazione di tutti i bandi e gli avvisi di gara in materia di lavori pubblici, il bando di gara relativo a lavori di importo superiore a 2 milioni di euro e inferiore alla soglia comunitaria dovrà essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione. Parimenti, relativamente ai bandi e agli avvisi di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le forme di pubblicità previste dal presente articolo dovranno essere integrate con quelle ulteriori previste dall’art. 66 del D.Lgs. 163/2006. Nel sito www.appalti.provincia.tn.it/strumenti, all’interno della sezione strumenti, è disponibile un vademecum che schematizza le forme di pubblicità relativamente alla pubblicazione di bandi/avvisi per appalti pubblici di importi pari o superiore alla soglia comunitaria.

 

 

Art. 28 – Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

Sono disciplinate le forme di pubblicità degli avvisi di aggiudicazione di importo inferiore e superiore alla soglia comunitaria. Si evidenzia  che nelle more dell’attivazione da parte della Provincia di un apposito sito internet predisposto per la  pubblicazione di tutti gli avvisi di gara in materia di lavori pubblici, l’avviso di aggiudicazione relativo a lavori di importo superiore a 2 milioni di euro e inferiore alla soglia comunitaria dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Art. 28 bis – Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

Relativamente alle “informazioni” di cui al presente articolo si applicano le disposizioni statali.

In particolare, si applica l’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 con la precisazione che la legge provinciale non distingue tra aggiudicazione definitiva ed aggiudicazione provvisoria, in quanto non è previsto (come nella normativa statale) un organo deputato ad approvare i risultati della procedura di gara.

Pertanto, laddove nel citato articolo 79 si parla di “aggiudicazione definitiva” si deve intendere l’aggiudicazione così come dichiarata dalla commissione di gara.

 

 

Art. 29  - Sistemi di esecuzione

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

La disposizione si applica fin da subito, anche nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma 2bis.

 

 

Art. 30 – Procedure di affidamento

 

Comunicazione Inserita il 20 maggio 2011

Con deliberazione della Giunta provinciale n.1086 del 20 maggio 2011, nelle more dell’adozione del relativo regolamento, sono stati approvati i seguenti bandi–tipo, aggiornati al decreto-legge n.70 del 2011, applicabili ai lavori pubblici della Provincia:

a) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

b) invito tipo per procedura negoziata per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

c) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

d) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

e) bando tipo per procedura aperta per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I predetti bandi-tipo sono pubblicati sul portale dell’Agenzia per i servizi, nella sezione       “Strumenti”.

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

-          L’articolo introduce NUOVE procedure di affidamento di lavori pubblici: la procedura aperta e il dialogo competitivo. La norma rinvia al regolamento l’individuazione delle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla legge. Fino all’entrata in vigore del regolamento provinciale, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge provinciale (ai sensi dell’art. 53, comma 2 della lp 7/2011). In particolare, per le procedure aperte, indipendentemente dal valore di affidamento, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 117, 118, 119 e 120 ad eccezione dei commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 e, per quanto riguarda i termini di ricezione delle offerte, gli artt. 70 e 122 del D.P.R. 163/2006, in quanto compatibili, rispettivamente per gli appalti di importo pari o superiore e inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 105 dello Statuto (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Per le altre procedure di affidamento previste dal presente articolo, le disposizioni del D.P.R. 207/2010, nonché l’art. 70 del D.P.R. 163/2006, trovano applicazione solamente per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Per la procedura di dialogo competitivo relativamente a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, fino all’adozione del regolamento provinciale, trovano comunque applicazione le modalità dettate dalla normativa statale, in attuazione dell’art. 105 dello Statuto. Per maggior chiarezza si provvederà tempestivamente a pubblicare nel portale dell’Agenzia per i servizi www.appalti.provincia.tn.it, nella sezione “Strumenti”, una tabella riepilogativa indicante le disposizioni legislative e regolamentari, sia statali che provinciali, che dovranno essere applicate alle singole procedure di gara in relazione alle soglie di importo.

-          Comma 4: I  bandi di gara, gli inviti a presentare offerte e gli altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente, se conformi agli schemi tipo definiti con  regolamento di attuazione della legge, non sono soggetti ad approvazione. Si ritiene pertanto che nelle more dell’adozione del regolamento di approvazione degli schemi tipo, gli atti di gara devono essere approvati dall’amministrazione aggiudicatrice.

-          Comma 5 bis: Viene prevista la possibilità che il bando di gara  prescriva l’obbligo per i concorrenti di presentare, unitamente all’offerta economica, le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche, nel caso di ricorso al criterio  del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari di cui all’art. 39 c. 1 lett. a) della legge. In questo caso la verifica delle offerte anomale avviene secondo quanto previsto dall’art. 58.29 della legge, a prescindere dall’importo dei lavori. Tale disposizione troverà applicazione nel momento in cui la Provincia autonoma di Trento avrà predisposto  appositi mezzi informatici che le amministrazioni aggiudicatrici potranno mettere a disposizione dei concorrenti.

-          Comma 5 ter: Viene disciplinato l’oggetto del contratto di appalto, che potrà riguardare la sola esecuzione dei lavori, la progettazione esecutiva e l’esecuzione (cosiddetto appalto integrato) oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione  previa presentazione in sede di gara del progetto definitivo. Si ricorda che l’appalto concorso di cui all’art. 32 della legge costituisce una procedura di affidamento di un contratto di appalto avente ad oggetto la sola esecuzione e che la relativa offerta ha per oggetto il prezzo e la progettazione esecutiva (oppure la progettazione definitiva e successivamente esecutiva, qualora il procedimento sia articolato in due fasi). Fino all’adozione del regolamento provinciale che individui i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi nonché i requisiti di partecipazione prescritti per i progettisti, trovano applicazione le disposizioni della parte III del D.Lgs. 207/2010.

 

 

Art. 30 bis – Procedura aperta

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina la procedura aperta. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della procedura, nelle more dell’adozione del regolamento di attuazione, si rimanda al commento dell’articolo precedente, comma 5.

 

 

Art. 31 – Licitazione

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina la licitazione. Si evidenzia che alla procedura di gara sono ammessi tutti i concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

 

 

Art. 32 – Appalto – Concorso

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo non contiene novità di rilievo. Si evidenzia che trattandosi di procedura ristretta, alla procedura di gara sono ammessi tutti i concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

 

 

Art. 32 bis – Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della procedura, nelle more dell’adozione del regolamento di attuazione, si rimanda al commento dell’articolo 30 comma 5.

 

 

Art. 33 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

 

- comma 5: Si rende noto che il D.L. 13 maggio 2011 n. 70, ha modificato la normativa statale vigente (art. 122 comma 7bis del D.Lgs. 163/2006), ammettendo la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare  mediante procedura negoziata i lavori di importo inferiore ad un milione di euro. La disposizione in commento è pertanto applicabile.

 

 

Art. 33bis – Dialogo competitivo

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina il dialogo competitivo. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della procedura, nelle more dell’adozione del regolamento di attuazione, si rimanda al commento dell’art. 30 comma 5.

 

 

Art. 33quater – Procedure telematiche

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo autorizza le amministrazioni aggiudicatici ad utilizzare  procedure telematiche per la scelta del contraente. Si evidenzia che fino all’adozione del regolamento di attuazione, la disposizione risulta applicabile limitatamente alla procedure di cui all’art. 52 della legge, che risultano disciplinate al capo Vbis del vigente regolamento attuativo della legge (D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.).

 

 

Art. 34 – Requisiti di partecipazione

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina i requisiti di partecipazione alle gare.

Per i lavori di importo superiore a 150.000 Euro è richiesta la qualificazione SOA secondo il sistema di qualificazione previsto dalle norme statali; pertanto, fino all’entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 34/2000.

 

 

Art. 34bis – Certificazione di qualità

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatici di richiedere ai concorrenti la presentazione di certificazioni di qualità.

 

 

Art. 34ter – Norme di gestione ambientale

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatici di richiedere ai concorrenti, in relazione alla tipologia dell’opera, la presentazione di certificati attestanti il rispetto di norme di gestione ambientale.

 

 

Art. 35 – Requisiti di ordine generale

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di gara mediante un rinvio alla normativa statale; trova pertanto applicazione l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

 

 

Art. 36 – Soggetti ammessi alle gare

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo, dopo aver individuato i soggetti ammessi a presentare offerta, disciplina la partecipazione alle gare da parte dei consorzi e definisce i divieti di partecipazione plurima alla medesima procedura. Si evidenzia il comma 2, in quanto rappresenta una NOVITA’,  secondo cui, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, è possibile  apportare, in sede di presentazione delle offerte, modificazioni soggettive all’associazione temporanea, rispetto alla composizione invitata, nel rispetto dei limiti individuati.

 

 

Art. 37 – Riunione di concorrenti

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina la partecipazione alle gare da parte dei raggruppamenti temporanei.

Per quanto riguarda l’individuazione dei lavori  o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, di cui al comma 5, si applica l’art. 72 c. 4 del D.P.R. 554/99.

 

 

Art. 38 – Criteri di selezione

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina i criteri di selezione delle imprese nelle procedure ristrette. Si evidenzia che sono ammessi a presentare offerta tutti i concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara, fatto salvo il caso previsto dall’art. 58.25 comma 1 della legge.

 

 

Art. 39 – Criteri di aggiudicazione

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina i criteri di aggiudicazione.

La disposizione di cui alla lettera b), relativa al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rinvia al regolamento l’individuazione degli elementi di valutazione. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibili con la legge provinciale (ai sensi dell’art. 53, comma 3 della lp 7/2011). In particolare, nel regime transitorio trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 83 del  D.Lgs. 163/2006.

Per quanto riguarda la nomina della commissione giudicatrice, fino all’adozione del regolamento di attuazione, si veda quanto indicato nella Circolare dell'Assessore alle Opere Pubbliche, Protezione civile e Autonomie locali - prot. n. 13506 del 5 ottobre 2006.

Si veda anche l’“Atto di indirizzo tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali concernente l’applicazione di criteri per l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori” di data 22 dicembre 2010. Si ricorda, in particolare, che la Provincia per sé, i suoi Enti Strumentali, i Comuni e le Comunità si sono impegnate ad utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiori a 2 milioni di euro, fatto salvo il ricorso al criterio del prezzo più basso in presenza di elementi oggettivi di urgenza connessi alla sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche.

 

 

Art. 40 – Offerte anomale e turbative di gara

 

Inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo non è stato oggetto di alcuna modifica rispetto alla versione previgente. Per completezza si rimanda al commento dell’art. 30 comma 5bis.

 

 

Art. 40 bis – Fasi dell’aggiudicazione

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’attuale formulazione del presente articolo non distingue tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva.

L’aggiudicazione è unica ed è quella dichiarata dalla commissione di gara, considerato che non sussiste un organo deputato ad approvare i risultati della procedura di gara (si veda il commento all’art. 28 bis).

Pertanto, laddove la vigente l.p. n. 26/93 parla di “aggiudicazione” questa corrisponde al concetto di “aggiudicazione definitiva” di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

 

 

Art. 41 – Controlli sul possesso dei requisiti

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo prevede, quale NOVITA’ nell’ordinamento provinciale,  la verifica a campione, prima dell’apertura delle offerte economiche, circa il possesso, in capo ai concorrenti, dei requisiti di capacità economico-tecnica richiesti dal bando di gara.

Si evidenzia che il procedimento di verifica a campione non trova applicazione per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia  limitato il numero di candidati da invitare, secondo quanto disposto dall’art. 58.25 comma 1 della legge.

Viene infine prevista, quale NOVITA’ nell’ordinamento provinciale, la determinazione della nuova soglia di anomalia  nel caso in cui  l’amministrazione aggiudicatrice  verifichi il mancato possesso dei requisiti in capo all’impresa aggiudicataria o al concorrente che segue in graduatoria.

 

 

Art. 42 – Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo è stato completamente riscritto rispetto al previgente testo, enunciando vari aspetti che regolano l’autorizzazione e la gestione del subappalto.

Esso presenta molteplici elementi di NOVITA’.

In via generale e fatti salvi i casi evidenziati nel prosieguo, l’articolo trova applicazione anche ai contratti in corso, trattandosi di disposizioni di tipo organizzativo, in continuità con le vigenti disposizioni di fonte statale.

 

Il comma 1 conferma la possibilità di subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente entro il “tradizionale” limite del 30 per cento dell’importo della relativa categoria. Innovativamente, viene anche contemplata la facoltà, per la stazione appaltante, di poter innalzare tale limite al 40 per cento, purché si verifichino le condizioni previste al comma 12:

a)   le lavorazioni che consentono  l’incremento vanno preventivamente individuate sia a livello di capitolato speciale che a livello di bando (o, analogamente, in caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando o di affidamento in economia: a livello di lettera di invito);

b)   deve sussistere una “specificità tecnica”, da rilevarsi a livello progettuale, che giustifichi il predetto superamento;

c)   ciascuna lavorazione (appartenente alla categoria prevalente) deve essere subappaltata per l’intero importo; a tal fine, per “lavorazione” s’intende ciascuna voce indicata nella lista delle categorie;

d)   ciascuna lavorazione va affidata con un “unico contratto”, nel senso che per quella lavorazione è preclusa la facoltà di stipulare una pluralità di contratti di subappalto, pena la decadenza dalla possibilità di aumentare il limite della quota subappaltabile della categoria prevalente.

I commi 1 e 12 si applicano agli appalti il cui bando (o invito) sia stato pubblicato (o spedito) a partire dal 27 aprile 2011.

Il comma 2 riproduce, in gran parte,  l’omologa disposizione statale contenuta nell’ultima parte del secondo comma dell’articolo 118 del codice dei contratti, con l’eccezione che, a differenza di quanto previsto dalla normativa statale, non è consentito produrre l’originale del contratto anche successivamente all’autorizzazione (cioè entro venti giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori), bensì è richiesto che esso sia già prodotto al momento della richiesta.

Il comma 3 prevede l’incombenza della pubblicazione delle autorizzazioni al subappalto sul sito dell’Osservatorio della Provincia di Trento: a tal fine, si ricorda che è onere della stazione appaltante inserire tempestivamente la relativa informazione trasmettendola attraverso l’accesso all’area riservata;

Il comma 4 introduce, innovativamente a livello locale, la possibilità di poter prevedere il pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. Poiché manca attualmente, a livello locale, una disciplina attuativa del pagamento diretto si applicherà, in via transitoria ai sensi dell’art. 53, comma 3, lett.a) della L.P. 7/2011, la normativa statale che disciplina la corrispondente fattispecie (il D. Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2011). Nel caso in cui, invece, sia attivata la modalità “tradizionale” di pagamento tramite l’appaltatore, si applicano le specifiche disposizioni regolamentari locali in vigore (in particolare: commi da 1 a 5 dell’articolo 25 e comma 6 dell’articolo 25-ter del DPGP 30/09/1994, n. 10-12/Leg).

Il comma si applica agli appalti il cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o spedita) a partire dal 27 aprile 2011.

I commi 5, 6 e 7  riproducono quanto previsto rispettivamente dai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 118 del Codice dei contratti.

Il comma 8 disciplina il termine del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto che è pari a 30 giorni.

Il comma si applica agli appalti il cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o spedita) a partire dal 27 aprile 2011.

Il comma 9 disciplina il divieto di subappalto “a cascata”; per l’operatività dell’articolo, fino all’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge provinciale (ai sensi dell’art. 53, comma 2 della L.P. 7/2011).

Il comma 11 dispone che sono assimilati ai subappalti i contratti similari che presentano, cumulativamente, le seguenti caratteristiche:

a) prevedono la posa in opera sul luogo dell’esecuzione del contratto, con un’incidenza della manodopera e del personale superiore al 50 % dell’importo del contratto (di subappalto);

b) che tali affidamenti, singolarmente, superino il 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate (con riferimento all’importo complessivo di contratto d’appalto) o, alternativamente, siano di importo superiore a 100.000 euro.

I commi 13 e 15 introducono istituti del tutto innovativi. Il comma 13 contempla la possibilità che vi possa essere uno ius variandi da parte dell’appaltatore con una tolleranza del 5 % di ciascun contratto di subappalto, a condizione che vi sia una comunicazione preventiva alla stazione appaltante e che la fattispecie sia contemplata tra quelle previste dal regolamento attuativo da emanare. Il comma 15 consentirà di offrire un innovativo strumento di tutela del fornitore dell’appaltatore e del subappaltatore allorché, da contratto scritto, risulti il mancato pagamento di un credito di almeno 2.500 euro.

Entrambe le disposizioni necessitano di strumenti attuativi e, pertanto, la loro applicazione è temporaneamente differita fino all’emanazione delle norme regolamentari.

Il comma 14 prevede la possibilità, per l’appaltatore, di avviare il subappalto (per il quale sia stata effettuata, ovviamente, la relativa dichiarazione in sede di offerta) con semplice comunicazione alle seguenti condizioni:

a)   che sia rispettato il limite complessivo del 30 % (o, per le lavorazioni previste, del 40 %) della categoria prevalente o che il subappalto abbia ad oggetto lavorazioni interamente scorporabili;

b)   il subappalto può riguardare lavorazioni d'importo singolarmente non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto;

c)   in termini assoluti, il singolo subappalto non potrà superare i 150.000 euro;

d)   nel loro insieme (“complessivamente”) tutti i subappalti rientranti nella modalità “semplificata” non dovranno superare il 2 per cento dell'importo di appalto.

Ricorrendo tale comunicazione, è sufficiente che l’appaltatore produca la comunicazione preventiva all'amministrazione aggiudicatrice corredata:

- dalla dimostrazione (ovviamente anche mediante autodichiarazione) del possesso della necessaria qualificazione e dei requisiti generali;

- dalla dimostrazione dell’inesistenza del divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.

 

 

Art. 43 – Tutela dei lavoratori

 

Inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non ha subito modifiche rispetto al testo vigente dal 2 dicembre 2009, a seguito dell’adozione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 21-23/Leg. di data 12 ottobre 2009, registrato alla Corte dei Conti ((b.u. 17 novembre 2009, n. 47), con cui è stata data attuazione alla disciplina recata dall’art. 43 della legge provinciale n. 26 del 1993, come sostituito dall’articolo 49 della legge provinciale n. 10 del 2008, concernente “Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica.”.

Restano quindi applicabili anche le relative disposizioni regolamentari adottate con il predetto DPP 21-23/Leg. del 2009.

 

 

Art. 44 – Aggiornamenti prezzi di progetto

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo presenta alcune NOVITA’ di rilievo.

Il comma 1 prevede l’obbligo di aggiornare, prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori, i prezzi di progetto secondo l'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 vigente alla data di adozione del provvedimento a contrarre. In ogni caso al momento dell'indizione dell'appalto i prezzi devono essere aggiornati all'ultimo elenco prezzi vigente.

Il comma 2 prevede infine che l'aggiornamento dei prezzi di progetto è effettuato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), cioè tramite l’applicazione del coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi del prezziario provinciale.

 

 

Art. 45 – Semplificazione delle procedure

 

Inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo presenta alcune NOVITA’ al comma 2 bis relativamente alla procedura della conferenza di servizi, ad indicazione facoltativa.

 

 

Art. 46 – Consegna dei lavori

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo presenta una NOVITA’, al comma 1, relativamente all’introduzione del termine dilatorio di cui all'articolo 40 bis, comma 6 (cioè trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione- c.d. stand still) per la consegna anticipata.

 

 

Art. 46 bis – Anticipazioni alle imprese appaltatrici

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non presenta novità di rilievo rispetto al testo previgente.

Si segnala infine, al comma 5, il rinvio al regolamento relativamente alla determinazione degli interessi di mora da applicare sull'importo dell'anticipazione, in caso di mancata erogazione; fino all’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge provinciale.

 

 

Art. 46 ter – Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici

 

Inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non presenta novità di rilievo rispetto al testo previgente.

Si segnala, al comma 2, il rinvio al regolamento relativamente per la determinazione dei limiti di ammissibilità, dei criteri di calcolo e dei casi di corresponsione dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale: fino all’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge provinciale.

 

 

Art. 49 – concessione di lavori pubblici

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

La disposizione disciplina l’istituto della concessione.

L’articolo rinvia al regolamento di attuazione la definizione delle modalità di cessione da parte delle amministrazioni aggiudicatici di beni immobili a titolo di prezzo. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibili con la legge provinciale (ai sensi dell’art. 53, comma 3 della lp 7/2011). In particolare si applica l’art. 53 commi 6, 7, 8, 9 ,10 del D.lgs. 163/2006 in quanto compatibile.

 

 

Articolo 50 – Modalità di pubblicità e di affidamento delle concessioni di lavori pubblici

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo individua le procedure di affidamento della concessione di lavori pubblici e le forme di pubblicità del relativo bando di gara. L’individuazione dei requisiti soggettivi del concessionario, fino alla loro eventuale definizione nel regolamento provinciale, sono rimessi alla prudente valutazione del concedente, che li dovrà definire attenendosi ai principi generali e, in particolare, perseguendo l’obiettivo della qualità delle prestazioni ed assicurando libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

 

 

Art. 50 bis - Affidamenti diretti al concessionario

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

La disposizione disciplina l’affidamento diretto al concessionario di lavori complementari non previsti nel contratto originario e divenuti necessari a seguito di imprevisti. La disposizione si ricollega alla tipologia dei “lavori complementari” che sono, parallelamente, previsti anche per gli appalti (comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale).

 

 

Articolo 50 ter - Appalti del concessionario

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

- commi 1 e 2: La disposizione profila tre modalità alternative per far sì che possano essere previste modalità di coinvolgimento di terzi nella realizzazione dell’opera.

- comma 4: Nell’eventualità che il concessionario rivesta ex se la qualità di “amministrazione aggiudicatrice” (per la cui nozione si rinvia all’articolo 2, comma 1 della legge) la stessa rimane integralmente sottoposta a tutte le disposizioni della legge provinciale. Nel caso in cui, invece, il concessionario non sia un’amministrazione aggiudicatrice, esso dovrà, comunque, attenersi al nucleo di disposizioni che riguardano la pubblicità della gara per la scelta del terzo cui aggiudicare i lavori.

 

 

Articolo 50 quater - Finanza di progetto

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

A seguito delle abrogazioni operate con la L.P. 7/2011, la disciplina della finanza di progetto è contenuta agli artt. 50 quater, 50 quinquies, 50 duodecies, 50 ter decies, 50 quater decies, 50 quindecies e 50 sedecies della legge.

 

Il comma 6 dell’articolo 53 della legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7 detta la seguente disciplina transitoria:

-        l'articolo 50 quater si applica agli interventi inseriti negli strumenti di programmazione adottati successivamente all’entrata in vigore della legge (27 aprile 2011);

-         alle proposte di realizzare interventi mediante il ricorso alla finanza di progetto già presentate alla data del 26 aprile 2011 si applicano i commi 19 e 20 dell'articolo 50 quater della legge, nella versione ora vigente. In questi casi, se la documentazione eventualmente già presentata non è conforme a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 50 quater il responsabile del procedimento invita i candidati alle necessarie integrazioni, fissando un congruo termine per la consegna.

 

- Comma 1: Con riferimento alla tipologia di opere che possono essere remunerate in tutto o in parte con fondi privati si contempla l’affidabilità di lavori pubblici o di pubblica utilità mediante ricorso alla finanza di progetto a condizione che, ai fini del necessario inserimento negli strumenti di programmazione provinciale o delle altre amministrazioni aggiudicatrici, sia stato predisposto uno “studio di fattibilità”. Poiché, con riferimento a tale nomen (“studio di fattibilità”) non corrisponde alcuno strumento disciplinato a livello provinciale appare necessario, a livello interpretativo, colmare tale lacuna. Si rileva peraltro che l’omologo istituto provinciale, cioè il “documento preliminare di progettazione”(che contiene, in stato embrionale, caratteristiche e contenuti assai simili allo studio di fattibilità disciplinato dall’articolo 14 del DPR 207/2010), appare allo stato attuale privo di contenuti specifici nella normativa provinciale la quale, peraltro, rinvia transitoriamente alla disciplina statale (articolo 53, 2° comma della LP 7/2011).

Appare, pertanto, ragionevole sostenere che, fino a quando non saranno disciplinati con maggiore puntualità, a livello regolamentare, i contenuti dello “studio di fattibilità” e del “documento preliminare di progettazione” si debbano utilizzare:

a)      i contenuti indicati dall’articolo 14 del DPR 207/2010 per definire i contenuti dello studio di fattibilità ai fini dell’avvio della procedura relativa alla finanza di progetto;

b)      i contenuti indicati dai commi 5 e seguenti dell’articolo 15 del DPR 207/2010 per definire i contenuti del documento preliminare di progettazione.

 

 

Articolo 50 quinquies- Compensi e rimborsi per i componenti delle commissioni giudicatrici per la concessione di lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

Il presente articolo contiene una disciplina particolare applicabile unicamente nel caso in cui l’opera da affidare presenti particolare rilevanza economica o  notevole complessità.

 

 

Articolo 50 duodecies - Società di progetto

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo prevede la facoltà per le Amministrazioni aggiudicatici di prevedere nel bando di gara che l’aggiudicatario  possa o debba costituire una società di progetto in forma di società di capitali (SpA o Srl anche consortile).

 

 

Articolo 50 ter decies - Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

La disposizione riproduce le analoghe disposizioni di fonte statale, con rinvio, al secondo comma, alle disposizioni statali, che contemplano che le modalità dell’avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito siano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

Articolo 50 quater decies – Risoluzione

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

La disposizione disciplina la quantificazione dell’indennizzo dovuto al concessionario nei casi di risoluzione per inadempimento del soggetto concedente o di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico

 

 

Articolo 50 quindecies – Subentro

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

La disposizione rinvia al regolamento i criteri e le modalità attuative del subentro di altra società in luogo del  concessionario, nel caso di risoluzione della concessione.

In attesa di attuazione regolamentare, i criteri e le modalità attuative dovranno essere fissate nel bando di gara, in analogia alle disposizioni statali (art. 159 del D.Lgs. 163/2006).

 

 

Art. 51 – Varianti progettuali

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo è stata completamente rivisto rispetto al testo previgente.

 

Si segnala, tuttavia, che fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, continua ad applicarsi la disciplina delle varianti progettuali applicata fino alla data di entrata in vigore della l.p. 7/2011, nella formulazione anteriore alle modificazioni apportate con la legge provinciale n. 10 del 2008.

 

 

Art. 51 bis – Varianti migliorative proposte dall’appaltatore

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

Si tratta di un NUOVO articolo, che riprende gran parte della disciplina delle varianti migliorative già prevista dall’art. 11 del DM 145/2000 (Capitolato Generale), con alcune NOVITA’ si rilievo.

 

Al comma 1, in particolare, si prevede che queste varianti sono ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione se comportano per essa un risparmio di almeno il 5 per cento dell'importo contrattuale e pari ad almeno 25.000 euro; esse devono essere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non devono comportare modifiche sostanziali e devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute dopo il momento della stipula del contratto.

Al comma 5, inoltre, si prevede che le varianti migliorative sono sempre contabilizzate a corpo e devono essere predisposte, presentate e realizzate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori come stabilita nel relativo programma.

Il comma 6, infine,  dispone che l'appaltatore risponda del progetto di variante e non possa vantare richieste di risarcimento connesse all'introduzione della variante migliorativa; inoltre l’appaltatore deve provvedere a proprie spese alla progettazione e rimane responsabile anche di tutto il progetto se la variante investe lavorazioni con un costo superiore al 20 per cento dell'importo di contratto.

 

 

Art. 52 – Spese in economia

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non ha subito variazioni rispetto al testo previgente, fatta eccezione per l’abrogazione del comma 10quater, in quanto la legge ora prevede, all’art. 33 quater,  una disciplina specifica per le procedure telematiche, applicabile anche alle spese in economia.

 

 

Art. 53 – Interventi di somma urgenza

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non ha subito variazioni rispetto al testo previgente, fatta eccezione per l’introduzione del NUOVO comma 3 bis che definisce interventi di somma urgenza anche i lavori nei quali ogni ritardo è pregiudizievole all'integrità dei siti archeologici e dei beni sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

 

 

Art. 54– Attività consultive

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non ha subito variazioni rispetto al testo previgente.

 

 

Art. 55– Organi consultivi

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo presenta alcune NOVITA’ di rilievo rispetto al testo previgente.

 

Al comma 2, relativamente alle competenze del comitato tecnico amministrativo, è stata introdotta le previsione di parere in ordine alle proposte di regolamenti attuativi della legge ed in ordine, se richiesto dalla Giunta provinciale, alle direttive che la medesima Giunta può impartire nelle materie della legge.

Al comma 3, è stata ridisegnata la competenza dei dirigenti provinciali in qualità di organi monocratici, togliendo la funzione dei confronti dei progetti di altre amministrazioni aggiudicatrici diverse della Provincia. Parallelamente, è previsto che la competenza ad esprimere parere,  per progetti d'importo non superiore a 5 milioni di euro, spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. Se non è presente tale professionalità, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono mediante le loro forme associative o collaborative.

Al comma 7 bis, infine, è previsto in forma esplicita che i pareri degli organi consultivi previsti da questo capo sostituiscono quelli attribuiti dalla normativa vigente alla funzione consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici, del magistrato delle acque, del magistrato per il Po o di altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione.

 

 

Art. 56 – Composizione del comitato tecnico-amministrativo

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non ha subito variazioni rispetto al testo previgente.

 

 

Art. 57 – Espressione dei pareri degli organi consultivi

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non ha subito variazioni rispetto al testo previgente.

 

 

Art. 58 – Deroghe alla richiesta di parere

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

L’articolo non ha subito variazioni rispetto al testo previgente.

 

Peraltro si segnala un refuso nel rinvio all’art.51, comma 3, che trova ancora applicazione in virtù delle disposizioni transitorie disposte per l’art.51 e che verrà corretto ai fini della completa applicazione della nuova disciplina delle varianti.

 

 

CAPO X bis – Il contratto

 

Commento inserito il 27 aprile 2011

 

Si tratta di un CAPO del tutto NUOVO, che riprende le disposizioni statali ,già note ed applicate, e quindi non dovrebbe comportare difficoltà operative.

 

Si segnala solo l’art. 58.6 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto -, nel quale è previsto un rinvio al regolamento in ordine alla terminazione delle modalità di redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile: fino all’entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibile con la legge provinciale.

 

 

Art. 58.21 – Appalti soprasoglia

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1ter sono “contratti sopra soglia comunitaria”  i contratti di valore pari o superiore alle soglie fissate dalla direttiva comunitaria aggiornate periodicamente con Regolamento CE (dal 1 gennaio 2010: Regolamento CE 177/99 della Commissione del 30 novembre 2009).

 

 

Art. 58.22 – Procedure di affidamento di incarichi

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

- comma 1: L’articolo rinvia al regolamento di attuazione la determinazione dei contenuti del bando, le forme di pubblicità, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e gli elementi di valutazione. Fino all’adozione del regolamento di attuazione, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in quanto compatibili con la legge provinciale (ai sensi dell’art. 53, comma 3 della lp 7/2011). Si applica in particolare la parte III  titolo II del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibile.

 

 

Art. 58.25 – Numero minimo dei candidati da invitare alle procedure ristrette

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina la possibilità per le amministrazioni aggiudicatici di limitare il numero di candidati da invitare nelle procedure ristrette di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, secondo criteri oggettivi e non discriminatori da indicare nel bando di gara. Si veda anche l’art. 41 c. 2 della legge.

 

 

Art. 58.27 - Avvalimento

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina l’istituto dell’avvalimento. Si segnala che la disposizione provinciale risulta difforme rispetto alle ultime modificazioni legislazioni intervenute in ambito statale.  Si consiglia di disciplinare negli atti di gara l’istituto dell’avvalimento in conformità  alle previsioni dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

 

 

Art. 58.28 – Avvisi di preinformazione

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di rendere note le caratteristiche dei contratti che intendono aggiudicare mediante avviso di preinformazione, che diventa comunque obbligatorio qualora le stesse si avvalgano della facoltà di riduzione dei termini di ricezione dell’offerta.

 

 

Art. 58.29 – Verifica delle offerte anomale

 

Commento inserito il 4 maggio 2011

 

L’articolo disciplina il procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta negli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

 

 

Art. 58.30 – Progettista e direzione lavori

 

Commento inserito 27 aprile 2011

 

Si tratta di un articolo NUOVO che prevede, per i soli lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria, la separazione dei ruoli di progettista e direttore lavori, rinviando al regolamento la definizione dei casi in cui tali ruoli sono incompatibili.

Pertanto, fino all’entrata in vigore del relativo regolamento attuativo, non sussistono incompatibilità tra progettista e direttore lavori.

Permane il principio, già espresso all’art.20, comma 5 della legge, per cui il progettista rimane responsabile del progetto e mantiene tale ruolo anche durante la fase di realizzazione dell'opera, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.