Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(G.U. n. 100 del 2
maggio 2006)
Testo aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto – Legge 13
maggio 2011, n. 70
PARTE
I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE
DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Principi
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Competenze legislative di Stato e Regioni
Art. 5 Regolamento e capitolati
Art. 6 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
Art. 7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
Art. 8 Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e
norme finanziarie
Art. 9 Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture
Art. 10 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 11 Fasi delle procedure di affidamento
Art. 12 Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
Art. 13 Accesso agli atti e divieti di divulgazione
Art. 14 Contratti misti
Art. 15 Qualificazione nei contratti misti
TITOLO II CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN
PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16 Contratti relativi
alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico
Art. 17 Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
Art. 18 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
Art. 19 Contratti di servizi esclusi
Art. 20 Appalti di servizi elencati nell’allegato II B
Art. 21 Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A sia
servizi elencati nell’allegato II B
Art. 22 Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
Art. 23 Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante
autobus
Art. 24 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Art. 25 Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Art. 26 Contratti di sponsorizzazione
Art. 27 Principi relativi ai contratti esclusi
PARTE II CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI,
SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I Ambito oggettivo e soggettivo
Art. 28 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
Art. 29 Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
Art. 30 Concessione di servizi
Art. 31 Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica
Art. 32 Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
Art. 33 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
Capo II Requisiti dei partecipanti
alle procedure di affidamento
Art. 34 Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
Art. 35 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
Art. 36 Consorzi stabili
Art. 37 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
Art. 38 Requisiti di ordine generale
Art. 39 Requisiti di idoneità professionale
Art. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici
Art. 41 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di
servizi
Art. 42 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di
servizi
Art. 43 Norme di garanzia della qualità
Art. 44 Norme di gestione ambientale
Art. 45 Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
Art. 46 Documenti e informazioni complementari
Art. 47 Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
Art. 48 Controlli sul possesso dei requisiti
Art. 49 Avvalimento
Art. 50 Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di
sistemi di qualificazione
Art. 51 Vicende soggettive del candidato dell’offerente e dell’aggiudicatario
Art. 52 Appalti riservati
Capo III Oggetto del contratto,
procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte
Sezione I Oggetto del
contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53 Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture
Art. 54 Procedure per la individuazione degli offerenti
Art. 55 Procedure aperte e ristrette
Art. 56 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 58 Dialogo competitivo
Art. 59 Accordo quadro
Art. 60 Sistemi dinamici di acquisizione
Art. 61 Speciale procedura di aggiudicazione per lavori di edilizia
residenziale pubblica
Art. 62 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate
e nel dialogo competitivo - Forcella
Sezione II Bandi, avvisi,
inviti
Art. 63 Avviso di preinformazione
Art. 64 Bando di gara
Art. 65 Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Art. 66 Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Art. 67 Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a
negoziare
Art. 68 Specifiche tecniche
Art. 69 Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando
o nell’invito
Sezione III Termini di
presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto
Art. 70 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte
Art. 71 Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure aperte
Art. 72 Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate, e nel dialogo
competitivo
Art. 73 Forma e contenuto delle domande di partecipazione
Art. 74 Forma e contenuto delle offerte
Art. 75 Garanzie a corredo dell’offerta
Art. 76 Varianti progettuali in sede di offerta
Sezione IV Forme delle
comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti
Art. 77 Regole applicabili alle comunicazioni
Art. 78 Verbali
Art. 79 Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Art. 79-bis Avviso volontario per la trasparenza preventiva
Art. 80 Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
Sezione V Criteri di
selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 81 Criteri per la scelta della migliore offerta
Art. 82 Criterio del prezzo più basso
Art. 83 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 84 Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 85 Ricorso alle aste elettroniche
Art. 86 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
Art. 87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 88 Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse
Art. 89 Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
Capo IV Servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria
Sezione I Progettazione
interna ed esterna, livelli della progettazione
Art. 90 Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in
materia di lavori pubblici
Art. 91 Procedure di affidamento
Art. 92 Corrispettivi e incentivi per la progettazione
Art. 93 Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori
Art. 94 Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e
requisiti dei progettisti
Art. 95 Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto
preliminare
Art. 96 Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
Sezione II Procedimento di
approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi
Art. 97 Procedimento di approvazione dei progetti
Art. 98 Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi
Sezione III Concorsi di
progettazione
Art. 99 Ambito di applicazione e oggetto
Art. 100 Concorsi di progettazione esclusi
Art. 101 Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di
progettazione
Art. 102 Bandi e avvisi
Art. 103 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Art. 104 Mezzi di comunicazione
Art. 105 Selezione dei concorrenti
Art. 106 Composizione della commissione giudicatrice
Art. 107 Decisioni della commissione giudicatrice
Art. 108 Concorso di idee
Art. 109 Concorsi in due gradi
Art. 110 Concorsi sotto soglia
Sezione IV Garanzie e
verifiche della progettazione
Art. 111 Garanzie che devono prestare i progettisti
Art. 112 Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori
Capo V Principi relativi all’esecuzione
del contratto
Art. 113 Cauzione definitiva
Art. 114 Varianti in corso di esecuzione del contratto
Art. 115 Adeguamenti dei prezzi
Art. 116 Vicende soggettive dell’esecutore dell’appalto
Art. 117 Cessione dei crediti derivanti dal contratto
Art. 118 Subappalto
Art. 119 Direzione dell’esecuzione del contratto
Art. 120 Collaudo
TITOLO II CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 121 Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria
Art. 122 Disciplina specifica per i contratti pubblici di lavori sotto soglia
Art. 123 Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia
Art. 125 Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia
TITOLO III DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI
Capo I Programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori
Art. 126 Ambito di applicazione
Art. 127 Consiglio superiore dei lavori pubblici
Art. 128 Programmazione dei lavori pubblici
Art. 129 Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
Art. 130 Direzione dei lavori
Art. 131 Piani di sicurezza
Art. 132 Varianti in corso d’opera
Art. 133 Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
Art. 134 Recesso
Art. 135 Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca
dell'attestazione di qualificazione
Art. 136 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità
e grave ritardo
Art. 137 Inadempimento di contratti di cottimo
Art. 138 Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
Art. 139 Obblighi in caso di risoluzione del contratto
Art. 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore
Art. 141 Collaudo dei lavori pubblici
Capo II Concessioni di lavori
pubblici
Sezione I Disposizioni
generali
Art. 142 Ambito di applicazione e disciplina applicabile
Art. 143 Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
Sezione II Affidamento
delle concessioni di lavori pubblici
Art. 144 Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle
concessioni di lavori pubblici
Art. 145 Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
Art. 146 Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all’affidamento a
terzi di una parte dei lavori
Art. 147 Affidamento al concessionario di lavori complementari
Sezione III Appalti di
lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 148 Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari
che sono amministrazioni aggiudicatrici
Sezione IV Appalti di
lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149 Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti
aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 150 Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 151 Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle
offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici
Capo III Promotore finanziario,
società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori
Art. 152 Disciplina comune applicabile
Art. 153 Finanza di pogetto
Art. 154 Valutazione della proposta
Art. 155 Indizione della gara
Art. 156 Società di progetto
Art. 157 Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto
Art. 158 Risoluzione
Art. 159 Subentro
Art. 160 Privilegio sui crediti
Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
Capo IV Lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi
Sezione I Infrastrutture
ed insediamenti produttivi
Art. 161 Oggetto e disciplina comune applicabile
Art. 162 Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli
insediamenti produttivi
Art. 163 Attività del Ministero delle infrastrutture
Art. 164 Progettazione
Art. 165 Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e
localizzazione
Art. 166 Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
Art. 167 Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti
Art. 168 Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo
Art. 169 Varianti
Art. 170 Interferenze
Art. 171 Risoluzione delle interferenze
Art. 172 La società pubblica di progetto
Art. 173 Modalità di realizzazione
Art. 174 Concessione relative a infrastrutture
Art. 175 Promotore
Art. 176 Affidamento a contraente generale
Art. 177 Procedure di aggiudicazione
Art. 178 Collaudo
Art. 179 Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l'approvvigionamento energetico
Art. 180 Disciplina regolamentare
Art. 181 Norme di coordinamento
Sezione II Procedure per la
valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
Art. 182 Campo di applicazione
Art. 183 Procedure
Art. 184 Contenuto della valutazione di impatto ambientale
Art. 185 Compiti della commissione speciale VIA
Sezione III Qualificazione dei contraenti generali
Art. 186 Istituzione del
sistema di qualificazione-classifiche
Art. 187 Requisiti per le iscrizioni
Art. 188 Requisiti di ordine generale
Art. 189 Requisiti di ordine speciale
Art. 190 Consorzi stabili e consorzi di cooperative
Art. 191 Norme di partecipazione alla gara
Art. 192 Gestione del sistema di qualificazione
Art. 193 Obbligo di comunicazione
Art. 194 Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
TITOLO IV CONTRATTI IN TALUNI SETTORI
Capo I Contratti nel settore della
difesa
Art. 195 Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa
Art. 196 Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
Capo II Contratti relativi a beni
culturali
Art. 197 Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi a beni
culturali
Art. 198 Ambito di applicazione
Art. 199 Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
Art. 200 Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario
Art. 201 Qualificazione
Art. 202 Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie
Art. 203 Progettazione
Art. 204 Criteri di aggiudicazione
Art. 205 Varianti
PARTE III CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI,
FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
TITOLO I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I Disciplina applicabile, ambito
oggettivo e soggettivo (settori di attività ed enti aggiudicatori)
Art. 206 Norme applicabili
Art. 207 Enti aggiudicatori
Art. 208 Gas, energia termica ed elettricità
Art. 209 Acqua
Art. 210 Servizi di trasporto
Art. 211 Servizi postali
Art. 212 Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri
combustibili solidi
Art. 213 Porti e aeroporti
Art. 214 Appalti che riguardano più settori
Capo II Soglie e contratti esclusi
dall’ambito di applicazione del presente titolo
Art. 215 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
nei settori speciali
Art. 216 Concessioni di lavori e di servizi
Art. 217 Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attività di
cui ai settori del capo I, o per l’esercizio di una di dette attività in un
Paese terzo
Art. 218 Appalti aggiudicati ad un’impresa comune o ad un’impresa collegata
Art. 219 Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente
esposta alla concorrenza
Capo III Procedure di scelta del
contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione I Tipologia delle
procedure di scelta del contraente
Art. 220 Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso di gara
Art. 221 Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Art. 222 Accordo quadro
Sezione II Avvisi e
inviti
Art. 223 Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di
qualificazione
Art. 224 Avviso con cui si indice una gara
Art. 225 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Art. 226 Inviti a presentare offerte o a negoziare
Sezione III Termini di
presentazione delle domande di partecipazione
Art. 227 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte
Sezione IV Informazioni
Art. 228 Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione
Art. 229 Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
Sezione V Selezione
qualitativa degli offerenti e qualificazione
Art. 230 Disposizioni generali
Art. 231 Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di
selezione e qualificazione
Art. 232 Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
Art. 233 Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione
Sezione VI Criteri di
selezione delle offerte
Art. 234 Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
Capo IV Concorsi di progettazione
Art. 235 Ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 236 Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Art. 237 Norma di rinvio
TITOLO II CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 238 Disposizioni dettate per gli appalti comunitari applicabili agli
appalti sotto soglia
PARTE IV CONTENZIOSO
Art. 239 Transazione
Art. 240 Accordo bonario
Art. 240-bis. Definizione delle riserve
Art. 241 Arbitrato
Art. 242 Camera arbitrale e albo degli arbitri
Art. 243 Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è
nominato dalla camera arbitrale
Art. 243-bis Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso
giurisdizionale
Art. 244 Giurisdizione
Art. 245 Strumenti di tutela
Art. 245-bis Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
Art. 245-ter Inefficacia del contratto negli altri casi
Art. 245-quater Sanzioni alternative
Art. 246 Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture
e insediamenti produttivi
Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria
PARTE V DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, FINALI E
TRANSITORIE - ABROGAZIONI
Art. 247 Disciplina antimafia
Art. 248 Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di
diritto pubblico e degli enti aggiudicatori
Art. 249 Obblighi di comunicazione alla Commissione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
Art. 250 Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di rilevanza comunitaria
Art. 251 Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica
Art. 251-bis. Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione
dell'Unione europea
Art. 252 Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
Art. 253 Norme transitorie
Art. 254 Norma finanziaria
Art. 255 Aggiornamenti
Art. 256 Disposizioni abrogate
Art. 257 Entrata in vigore
ALLEGATI:
Allegato I - Elenco delle attività di cui all’articolo 3, comma 7
Allegato II - Elenco dei servizi di cui all’articolo 3, comma 10
Allegato II A - Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21
Allegato II B - Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21
Allegato III - Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto
pubblico nei settori ordinari di cui all’articolo 3, comma 27
Allegato IV - Autorità governative centrali di cui all’articolo 28
Allegato V - Elenco dei prodotti di cui all’articolo 196 (Appalti nel settore
della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici nel settore della difesa
Allegato VI - Elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli
articoli 3, comma 29, e da 208 a 214 (settori speciali)
Allegato VI A - Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della
distribuzione di gas o energia termica
Allegato VI B - Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto
o della distribuzione dlel’elettricità
Allegato VI C - Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto
o della distribuzione di acqua potabile
Allegato VI D - Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari
Allegato VI E Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi
tranviari, filoviari e di autobus
Allegato VI F Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Allegato VI G Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di
petrolio e di gas
Allegato VI H Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di
carbone e di altri combustibili solidi
Allegato VI I Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o
interni o altri terminali
Allegato VI L Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
Allegato VII - Elenco della legislazione comunitaria di cui all’articolo 219
(settori speciali) (30, paragrafo 3, direttiva 2004/17)
Allegato VIII - Definizione di alcune specifiche tecniche
Allegato IX - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi nei
settori ordinari
Allegato IX A - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di
appalti pubblici
Allegato IX B - Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle
concessioni di lavori pubblici
Allegato IX C - Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del
concessionario di lavori pubblici che non è un’amministrazione aggiudicatrice
Allegato IX D - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i
concorsi di progettazione nei settori ordinari di cui alla parte II del codice
Allegato X - Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato XI - Registri
Allegato XI A - Appalti e concessioni di lavori pubblici
Allegato XI B - Appalti pubblici di forniture
Allegato XI C - Appalti pubblici di servizi
Allegato XII - Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle
offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o
dei piani e progetti nei concorsi
Allegato XIII - Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara nei
settori speciali di cui alla parte III del codice
Allegato XIV - Informazioni che devono comparire negli avvisi sull’esistenza di
un sistema di qualificazione nei settori speciali di cui alla parte III del
codice
Allegato XV - Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici nei
settori speciali di cui alla parte III del codice
Allegato XV A - Informazioni che devono comparire negli avvisi avvisi periodici
Allegato XV B - Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano
la pubblicazione nel «Profilo di committente» di un avviso periodico
indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara
Allegato XVI - Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli
appalti aggiudicati, nei settori speciali di cui alla parte III del codice
Allegato XVII - Informazioni che devono comparire negli avvisi dei concorsi di
progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del codice
Allegato XVIII - Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati
dei concorsi di progettazione nei settori speciali di cui alla parte III del
codice
Allegato XIX - Tabella riassuntiva dei termini previsti dall’articolo 227 del
codice nei settori speciali (Parte III)
Allegato XX - Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi
dell’articolo del codice nei settori speciali (Parte III)
Allegato XXI - Allegato tecnico di cui all’articolo 164
Allegato XXII - Modello di cui all’articolo 168
Parte I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. Oggetto
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art. 2.
Principi
(art. 2, dir.
2004/18; art. 10, dir. 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge
n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di
giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
Art. 3.
Definizioni
(art. 1, dir. 2004/18; artt. 1, 2.1., dir. 2004/17; artt. 2, 19, legge n.
109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995;
artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art.
24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
8. I «lavori» di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.
12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.
13. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
15-bis. La «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori.
15-ter. Ai fini del
presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti
aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la
costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica
utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il
finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di
tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e
degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i
contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria, l’affidamento di lavori
mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra
le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente
generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in
parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente
o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti
dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle
operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle
decisioni Eurostat.
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.
22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.
24. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare
specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei
quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la
maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse
dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.
31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.
34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o
servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o
servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.
39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L'«Autorità» è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.
45. L'«Osservatorio» è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.
46. L'«Accordo» è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
47. Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5.
48. La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di
telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che
consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per
mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» è l'insieme dei collegamenti fisici e delle
specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di
telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e
comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni
della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta,
in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente o
parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete
pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della televisione.
Art. 4.
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
(artt. 1, 3,
legge n. 109/1994)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione:
alla qualificazione e
selezione dei concorrenti;
alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione
amministrativa;
ai criteri di aggiudicazione;
al subappalto;
ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione
dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei
profili di organizzazione e contabilità amministrative;
al contenzioso.
Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Art. 5.
Regolamento e capitolati
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei
lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo
carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative
tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché
procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso
l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento
unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,
certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici,
secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure
incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi
della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di
progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in
economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni
giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto
tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le
determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai
sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei
contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal
responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti
in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le
ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le
condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi
del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.
Art. 6.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 81.2,
dir. 2004/18; art. 72.2, dir. 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co.
1, lettera c), legge n. 62/2005)
1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità
durano in carica sette anni fino all’approvazione della legge di riordino delle
autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici,
secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
a) vigila sull'osservanza
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in
parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con
riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della
sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti
esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a
vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti
pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per
il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione
alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del
regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti
pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del
ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in
corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende
all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità
può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione,
le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme
vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti,
esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo
svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di
soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
8. Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:
a) richiedere alle
stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle
SOA, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e
forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia
interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione
di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai
fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte
sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia
di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
Art. 7.
Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 6, commi
5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n.
573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e
alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su
tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi
e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i
costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e
le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a
specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei
parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai
sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici
predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti
pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni
appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo
reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti
e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250
(contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251
(contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni
dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura
negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario
e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione
dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente
comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di
fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La
sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. É istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
Art. 8.
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme
finanziarie
(art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l'Autorità utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.
2. L'Autorità, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dell'Autorità, nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza prevede:
a) il termine congruo
entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorità devono inviare i dati
richiesti;
b) la possibilità che l'Autorità invii propri funzionari nella sede di
amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di
acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilità che l'Autorità convochi, con preavviso e indicazione
specifica dell'oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti
aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga
necessario o opportuno sentire;
d) le modalità di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della
piena conoscenza.
4. Il regolamento dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere dell'Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorità.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale dell'Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale.
10. L'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9.
Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 27, dir. 2004/18; art. 39, dir. 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:
a) fornire ai candidati e
agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o
un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e
di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela
dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di
lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate
nell'esecuzione del contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle
candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo del servizio.
Art. 10.
Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art.
7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e
fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al
fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti
pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla
copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli
interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento,
necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.
7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.
Art. 11.
Fasi delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999; art.
44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; artt. 2-bis e 2-ter, lettera
b), direttiva 89/665/CEE e artt. 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
10. Il contratto non può
comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi
dell'articolo 79.
10-bis. Il termine
dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di
pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli
inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa
una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del
bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte
con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e
in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di
cui all'articolo 60.
10-ter. Se è proposto
ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare,
il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti
giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento
cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di
primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino
alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare,
il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del
codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di
merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da
intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Art. 12.
Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1,
lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co. 15, legge n. 109/1994)
1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.
Art. 13.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione
(art. 6 dir. 2004/18; artt. 13 e 35, dir. 2004/17, art. 22, legge n. 109/1994;
art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte,
in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale,
in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che
sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è
consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da
invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta,
fino all'aggiudicazione definitiva.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni
fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione
delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in
sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente
codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti
pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo
sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.
Art. 14.
Contratti misti
(art. 1, dir.
2004/18; art. 1, dir. 2004/17; art. 2, co. 1, legge n. 109/1994, come
modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n.
157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico
avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui
all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore
dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II
e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio
rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto
pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 15.
Qualificazione nei contratti misti
(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Titolo II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16.
Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e
materiale bellico
(art. 10, dir.
2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.
Art. 17.
Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
(artt. 14 e 57,
dir. 2004/18; art. 21, dir. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge
n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8,
d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n.
109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Art. 18.
Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt. 15 e 57,
dir. 2004/18; artt. 12 e 22, dir. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5,
d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo
internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l'Italia e uno o più
Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o
allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o
concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune
di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato a cura
del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può consultare il comitato
consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva
2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe
di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.
Art. 19.
Contratti di servizi esclusi
(artt. 16 e 18,
dir. 2004/18; artt. 24 e 25, dir. 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8,
d.lgs. n. 158/1995).
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto
l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di
terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su
tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione
rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del
presente codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di
programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e
appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla
vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in
particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle
stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati
appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi
nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio
sia interamente retribuita da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Art. 20.
Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
(art. 20 e 21
dir. 2004/18; artt. 31 e 32 dir. 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995;
art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.
Art. 21.
Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi
elencati nell'allegato II B
(art. 22, dir. 2004/18; art. 33, dir. 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n.
157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo 20, comma 1, se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.
Art. 22.
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57,
dir. 2004/18)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.
Art. 23.
Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus
(art. 12, dir.
2004/18; art. 5.2, dir. 2004/17)
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.
Art. 24.
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
(art. 12, dir.
2004/18; art. 19, dir. 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8,
co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Art. 25.
Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla produzione di energia.
(art. 12, dir.
2004/18; art. 26, dir. 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per
l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 209, comma 1
(acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla
produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo
208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'articolo 212 (prospezione ed
estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 26.
Contratti di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6,
legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000;
art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
Art. 27. Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.
Parte II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
Titolo I - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I - Ambito oggettivo e soggettivo
Art. 28.
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8,
56, 78, dir. 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 125.000 euro, per gli
appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 193.000 euro,
b.1) per gli appalti
pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse
da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia
stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato
II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui
voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526,
servizi elencati nell'allegato II B;
c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Art. 29.
Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56,
dir. 2004/18; art. 17, dir. 2004/17; art. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs.
n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera
prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti
aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore
complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si
applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i
lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i
servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali
lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto
volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste
per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della
totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si
applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i
lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e
purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore
complessivo della totalità dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a) se trattasi di appalto
pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore
complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici
mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere
definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale
complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei
dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile,
al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso
dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se
questo è superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi:
il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni,
gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da
pagare e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se trattasi di
appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore
complessivo stimato per l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto
mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
Art. 30.
Concessione di servizi
(artt. 3 e 17, dir. 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.
Art. 31.
Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica
(artt. 12 e 57,
dir. 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attività.
Art. 32.
Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
(artt. 1 e 8, dir. 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n.
358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:
a) lavori, servizi,
forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che
non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico,
anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno
ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la
produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113,
113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori
di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni
pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi
il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 193.000
euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla
lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei
soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto
interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono
strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche
diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di
permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il
rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in
relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a
richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in
sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle
opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere
completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le
modalità previste dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e
le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per
l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo
207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le
disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di cui al
comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente
codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del
servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le
seguenti condizioni:
1) la scelta del socio
privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente
codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del
servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
Art. 33.
Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, dir.
2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
Capo II - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Art. 34.
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
(artt. 4 e 5 dir. 2004/18; artt. 11 e 12 dir. 2004/17; art. 10, legge n.
109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23,
d.lgs. n. 158/1995)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori
individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo
37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi.
2. (abrogato dall'articolo 3, comma 3, legge n. 166 del 2009)
Art. 35.
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 36.
Consorzi stabili
(art. 12, legge n. 109/1994)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. (comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 118.
5. I consorzi stabili sono
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.
Art. 37.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n.
358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento
di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero
nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi
altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli
altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Art. 38.
Requisiti di ordine generale
(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n.
34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta
se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) che hanno commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui
confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
SOA;
m-ter) di cui alla
precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di
esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
1-ter. In caso di
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa
grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della
falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure
di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per
un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di
non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui
alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Art. 39.
Requisiti di idoneità professionale
(art. 46, dir. 2004/18;
art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
Art. 40.
Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47-49, dir. 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e
alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000; i soggetti accreditati sono tenuti a inserire la
certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di
lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale
italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 2009, n. 99;
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni
appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati
unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni
appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) (lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del
2008)
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della
certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale
verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b),
con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i
requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei
casi appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di
qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della
qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità
delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2;
la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di
attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;
f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze,
l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di
attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per
tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza
dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità
commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia
delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti
all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un
criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;
g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11,
e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di
qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a
richieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del
potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono
informazioni o atti non veritieri;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e
conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali
venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia
fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113,
comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono
responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati
per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di
attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la
documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso
di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano
tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo
periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui
all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno
l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento
del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo
esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di
qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza
dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il
possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a
dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all'esercizio
dell'attività di attestazione.
9-quater. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne
danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell' esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38,
comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Art. 41.
Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, dir. 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n.
358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno
due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo
relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati
negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui
al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente
aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma
delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).
Art. 42.
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, dir. 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione
dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o
meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualità;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa
individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal
prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di
studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente
non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un
organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente,
purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio
da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo
determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario,
di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da
quest'ultimo per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o
dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti
concretamente responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati,
stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore
potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti
del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il
materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà
per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei
beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione
appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o
servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza,
i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati
requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
4-bis. Al fine di
assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di
concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione
appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti
anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei
all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione
finanziaria con soggetti terzi.
Art. 43.
Norme di garanzia della qualità
(art. 49, dir. 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Art. 44.
Norme di gestione ambientale
(art. 50, dir. 2004/18)
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Art. 45.
Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
(art. 52, dir. 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, d.lgs. n.
358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorità, ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto:
- dall'articolo 38, comma
1, lettere a), c), f), secondo periodo;
- dall'articolo 39;
- dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c);
- dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d);
- limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h),
i);
- limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m).
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.
4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorità.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.
8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce l'elenco.
Art. 46.
Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione
(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, d.lgs. n.
157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunnque nulle.
Art. 47.
Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
(art.
20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.
Art. 48.
Controlli sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge
n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.
Art. 49.
Avvalimento
(artt. 47 e 48, dir. 2004/18; Art. 54, dir. 2004/17).
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione
verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo
dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell'articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.
7. comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008
8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
Art. 50.
Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di
qualificazione
(art. 52, dir. 2004/18; art. 53, dir. 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:
a) tra l'impresa che si
avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di
controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe
le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo
2359, commi 1 e 2 codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume
l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a
disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata
per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le
circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9
dell'articolo 49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali
vigenti di attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture.
Art. 51. Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
Art. 52.
Appalti riservati
(art. 19, dir. 2004/18; art. 28, dir. 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
Capo III - Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte
Sezione I - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53.
Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 1, dir. 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n. 109/1994; art. 83,
d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato
sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il
prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori.
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.
4. I contratti di appalto
di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É facoltà delle stazioni appaltanti
stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo
inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione,
restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le
opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni
a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della
verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a
misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo
la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a
misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni
tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese
prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l'offerente ha
interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso
viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente
necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il
prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.
Art. 54.
Procedure per l'individuazione degli offerenti
(art. 28, dir. 2004/18)
1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle
condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono
aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza
pubblicazione del bando di gara.
Art. 55.
Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, dir. 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure
ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel
rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini
fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i
soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e
dall'articolo 177.
Art. 56.
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 30, dir. 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n.
358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo
competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili,
in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli
offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le
stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti
di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.
b) (lettera soppressa
dall'articolo 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
c) (lettera soppressa
dall'articolo 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a
scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una
redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
Art. 57.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 31, dir. 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n.
537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento
di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta,
o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata
non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni
della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunità della procedura negoziata.
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad
un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante
da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i
termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione
della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti
oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a
coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di
fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata
di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola
superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore
o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una
liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di
grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi
complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del
contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o
servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del
contratto iniziale;
b) per nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione
appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base
e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo
una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso
alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi
alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del
contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è
computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle
soglie di cui all'articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Art. 58.
Dialogo competitivo
(art. 29, dir.
2004/18)
1. Nel caso di appalti
particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura
aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni
appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente
articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione
dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte
II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore
dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:
- non è oggettivamente in
grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d),
i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi,
o
- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o
finanziaria di un progetto.
Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
13. (comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con l’affidamento di una concessione di cui all’articolo 143.
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 59.
Accordi quadro
(art. 32, dir. 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono
ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi
quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura
intellettuale.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da
aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori
economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le
offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la
complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione
delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere
segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha
presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 60.
Sistemi dinamici di acquisizione
(art. 33, dir. 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di
gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti
che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie
riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata
nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a
conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato
d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara
l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
Art. 61.
Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale
pubblica
(art. 34, dir. 2004/18)
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a 52.
Art. 62.
Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e
nel dialogo competitivo - Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, dir. 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22,
d.lgs. n. 157/1995)
1. Nelle procedure
ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di
euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e
nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni
appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della
fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che
inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo,
purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di
tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri,
oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che
intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e,
ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero
massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55, comma 4, e l'articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
Sezione II - Bandi, avvisi e inviti
Art. 63.
Avviso di preinformazione
(art. 35, par.
1, e art. 36, par. 1, dir. 2004/18; art. 41.1., dir. 2004/17; art. 5, co. 1,
d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n.
158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture,
l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi
di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il
loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari
o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante
riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle
finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità
di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura
in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi
quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A,
che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo
complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore
a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi
quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori
alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
Art. 64.
Bando di gara
(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., dir. 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n.
55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 2, d.lgs. n. 157/1995;
art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara
contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato
IX A, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante,
secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva
2004/18.
4-bis. I bandi sono
predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo)
approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione
delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine
alle deroghe al bando-tipo.
Art. 65.
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
(art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, dir. 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990;
art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80,
co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti
che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro
inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66,
conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o
dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato X A, e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione.
6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 66.
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, dir. 2004/18; art. 44 dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n.
157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.
7. Gli avvisi e i bandi
sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente»
della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso
l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni
dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta
trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene
effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico
e zecca dello Stato.
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti
possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al
presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che
precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli
obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti
giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla
data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle
forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità
obbligatoria ha luogo.
Art. 67.
Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare
(art. 40, commi 1 e 5, dir. 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs. n.
358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, co.
2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando
di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono
essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui
possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua
italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di
Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio
della fase di consultazione, nonché le lingue obbligatoria e facoltativa, con
le modalità di cui alla lettera b) del presente comma;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle
dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, e secondo le
stesse modalità stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;
f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa
degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già
nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare l'offerta.
Art. 68.
Specifiche tecniche
(art. 23, dir. 2004/18; art. 34, dir. 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n.
406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19,
d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a
specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza,
alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche
europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri
sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di
normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni
tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di
progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera
dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere
caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da
consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni
appaltanti di aggiudicare l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b),
con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per
presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune
caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla
lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta.
7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate
alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni
oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni
scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano
partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori,
i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».
Art. 69.
Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o
nell'invito
(art. 26, dir. 2004/18; art. 38, dir. 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Sezione III - Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto
Art. 70.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle
offerte
(art. 38, dir. 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n.
358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79,
commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha
per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito
a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta
ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data.
Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2,
lettera c).
12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.
Art. 71.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure aperte.
(art. 39, dir. 2004/18; art. 46, dir. 2004/17; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991;
art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n.
157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Art. 72.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo
competitivo.
(art. 40, parr. 2, 3, 4, dir. 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n. 358/1992;
art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6, e 81, co. 2, d.P.R.
n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:
a) una copia del
capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento
complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento
descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta
disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'articolo 9, l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine è di quattro giorni.
Art. 73. Forma e contenuto delle domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena di esclusione.
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.
Art. 74. Forma e contenuto delle offerte
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
2-bis. Le stazioni
appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva
dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi
a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o
inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari
e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti
sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell' Autorità.
3. Salvo che l'offerta del
prezzo sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli
predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non
costituisce causa di esclusione.
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 75.
Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n.
109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n.
554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Art. 76.
Varianti progettuali in sede di offerta
(art. 24, dir. 2004/18; art. 36, dir. 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992;
art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
Sezione IV - Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
Art. 77.
Regole applicabili alle comunicazioni
(art. 42, dir. 2004/18; art. 48, dir. 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10,
11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n.
157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni
appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli
strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative
caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio,
comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della
tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le
stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano
nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In
particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e
operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai
sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del d.P.R.
11 febbraio 2005, n. 68 e del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni
concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di
partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a
disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica
delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti
dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo
utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi
elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla
lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema
di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e
le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli
da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in
formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza
del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di
partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico,
per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere
confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione,
per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica,
con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle
stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione
presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via
elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il
termine entro il quale deve essere soddisfatta.
Art. 78.
Verbali
(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n.
406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n.
157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo
dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto,
dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi
della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua
offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che
l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze,
previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente
codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad
aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un
sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.
Art. 79.
Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
(art. 41, dir. 2004/18; art. 49.1 e 49.2, dir. 2004/17; art. 20, legge n.
55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3
e 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005; art. 44, co. 3,
lettere b) ed e), legge n. 88/2009; artt. 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo
1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e artt. 2-bis, 2-quater,
2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato
escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi,
per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non
equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi
non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le
caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente
cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta
della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione
della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione
definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti
i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione
avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva;
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;
b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero
di non concludere un accordo quadro;
b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai
soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
5-bis. Le comunicazioni di
cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata
ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente
autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta
elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura
o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta
spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta
elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di
posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La
comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione
contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva
l'applicazione del comma 4; l'onere può essere assolto nei casi di cui al comma
5, lettere a), b), e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso
di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa
al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata. La comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della
spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a
tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale
contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di
reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta
elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e
comprovato.
5-ter. Le comunicazioni di
cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine
dilatorio per la stipulazione del contratto.
5-quater. Fermi i divieti
e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, l'accesso agli atti del
procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai
sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall'invio della
comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di
copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione,
salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai
sensi dell'articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono
atti per i quali l'accesso è vietato o differito, e indicano l'ufficio presso
cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che
l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al
pubblico o il relativo personale presta servizio.
5-quinquies. Il bando o
l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando
fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di
presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le
comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o
concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al
fine dell'invio delle comunicazioni.
Art. 79-bis.
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis,
direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE)
1. L'avviso volontario per
la trasparenza preventiva il cui formato è stabilito, per i contratti di
rilevanza comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura di
consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE
e di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le
seguenti informazioni:
a) denominazione e
recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell'oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il
contratto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli
sotto soglia;
d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è
avvenuta l'aggiudicazione definitiva;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione
appaltante.
Art. 80.
Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sezione V - Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 81.
Criteri per la scelta dell'offerta migliore
(art. 53, dir.
2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n.
109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Art. 82.
Criterio del prezzo più basso
(art. 53, dir. 2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n.
158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso,
per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari;
b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato
mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante
offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
Art. 83.
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 53, dir. 2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994;
art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n.
158/1995)
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e
delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di
gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun
criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i
sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di
stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più
esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico
di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che
verranno indicati nel bando di gara.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.
Art. 84.
Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con
almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito
di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini
professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla
base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
Art. 85.
Ricorso alle aste elettroniche
(art. 54, dir. 2004/18; art. 56, dir. 2004/17; d.P.R. n. 101/2002)
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.
4. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi,
quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara,
quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui
valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi
dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso
dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno
messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in
particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le
modalità e specifiche tecniche di collegamento.
7. Prima di procedere
all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta riservata,
una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità
stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione
prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato
offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a
presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione
necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e
precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si
svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi
a decorrere dalla data di invio degli inviti.
8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, comma 2. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le
condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti
della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13.
13. Alle condizioni di cui
al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure
di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il
regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.
Art. 86.
Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4,
d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995;
art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al
presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più
basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al
presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari
o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara.
3. In ogni caso le
stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al
costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello
preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo
alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.
4. Il comma 1 non si
applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal
caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. (comma abrogato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), legge n.
102 del 2009)
Art. 87.
Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
(art. 55, dir. 2004/18; art. 57, dir. 2004/17; art. 21, co. 1-bis, legge n.
109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25,
d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)
1. Quando un'offerta
appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo
complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri
elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88.
All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in
contraddittorio.
2. Le giustificazioni
possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del
procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di
prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per
eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi
offerti;
e) (lettera abrogata dall'articolo 1,
comma 909, lettera b), legge n. 296 del 2006)
f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello
preso in considerazione.
3. Non sono ammesse
giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse
giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo
131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12,
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi
conforme all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (articolo 7
dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008). Nella valutazione
dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare
congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle
forniture.
4-bis. Nell’ambito dei
requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto,
devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto
interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
5. La stazione appaltante che
accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto
un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo
unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di
dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a
quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando
la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa
tempestivamente la Commissione.
Art. 88.
Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse
(art. 55, dir. 2004/18; art. 57, dir. 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994;
art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
1. La stazione appaltante
richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.
1-bis. La stazione
appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i
criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte;
ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta,
richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.
2. All'offerente è
assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per
iscritto, le precisazioni richieste.
3. La stazione appaltante,
ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli
elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
4. Prima di escludere
l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca
l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a
indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l'offerente non si
presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere
dalla sua audizione.
6. (comma soppresso dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152
del 2008)
7. La stazione appaltante
sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia
anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione
appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso
di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo
restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di
verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna
offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo
complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore
offerta non anomala.
Art. 89.
Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il
prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno
dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno
anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86,
comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato,
ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto
dall'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di
orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli
elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori,
servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali
rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Nella predisposizione
delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come
determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalità di cui al
presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono in base alle loro competenze.
Capo IV - Servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria
Sezione I - Progettazione interna ed esterna - livelli della
progettazione
Art. 90.
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia
di lavori pubblici
(artt. 17 e 18,
legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative
alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici
delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria
12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d),
e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,
anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle
gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative
ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6,
della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo
36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) società di professionisti
le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società
di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice
civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società
agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo
integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in
forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile
che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il
contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la
Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento
stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società
di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici
dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono
espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento
definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle
stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione
è a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di
personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso
di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che
devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla
natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di
incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle
concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per
i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Art. 91.
Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)
1. Per l'affidamento di
incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di
importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui
alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti
nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di
importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo
57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in
tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista.
4. Le progettazioni
definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate
dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo
restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione
riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità
di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il
valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva
comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito
soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'articolo
32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le
progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo
svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei
settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di
cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle
predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla
prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni
di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato
l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure
diverse da quelle previste dal presente codice.
Art. 92.
Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle
stazioni appaltanti
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994;
art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi
allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad
essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella
convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla
allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con
proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere
espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di
cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove
motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attività di
progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al
comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle
aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le
tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di
lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui
all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le
attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica
l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per
la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto
esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per
il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
4. (comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del
2008)
5. Una somma non superiore
al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro,
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo
93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un
regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La
percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal
regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle
specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta
dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo
delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle
attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non
può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo
lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte
dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b)
e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento
della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli
stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello
Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non
superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese
necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti
definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e
di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento
dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi
criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro
consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle
regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia
pure anticipate dall'ente mutuatario.
7-bis. Tra le spese
tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese
l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale
sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.
Art. 93.
Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori
(art. 16, legge
n. 109/1994)
1. La progettazione in
materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e
dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualità dell'opera e
la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni
relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono
di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il
responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto
alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare
definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e
consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai
benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre
consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel
progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché
delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere
sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche
delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli
studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti
fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in
conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello
di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è
costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto,
prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei
prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di
dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di
rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve
essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la
gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
6. In relazione alle
caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento
alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le
esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti
di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla
progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli
elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo
di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti
in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo
conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso
di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione
degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per
l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di
progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327.
Art. 94.
Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti
dei progettisti
1. Il regolamento
stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi
e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei
progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
Art. 95.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare
(art. 2-ter,
d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in
materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del
progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai
fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e
archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con
particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura
della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle
fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero
mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa
disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è
richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per
i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile
a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei
soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti
archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta
di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i
soggetti interessati.
3. Il soprintendente,
qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni
disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di
novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio
di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista
dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di
incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è
interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta
incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della
suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente
riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche
dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le
conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende
il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni
richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque
almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di
cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente
non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 96 nel termine
di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo,
l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva
acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di
nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile
la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero
per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di
saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del
codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si
applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i
poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la
facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera
pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo
28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di
interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del
medesimo codice.
Art. 96.
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
(artt. 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n.
109/2005)
1. La procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi
costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di
elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel
compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del
progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa
della progettazione preliminare:
1) esecuzione di
carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori;
b) seconda fase,
integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi
e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura si
conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata
dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi
esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo
scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale
unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili
interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in
forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.
3. Per l'esecuzione dei
saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre, d'intesa
con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in
relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque
acquisiti agli atti del procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui
alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza
dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di
cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie
ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da
adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente
a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del
comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli
12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. La procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione
della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a
carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare
speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi
soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale
competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su
proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di
cui al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di
collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici
dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare
la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della
tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i
contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di
documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante
l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni
scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni
finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano
la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di
loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che
precedono del presente articolo.
9. Alle finalità di cui
all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Sezione II - Procedimento di approvazione dei
progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi
Art. 97.
Procedimento di approvazione dei progetti
1. L'approvazione dei
progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle
norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e
regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di
conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 98.
Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi
(art. 14, comma
13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
1. Restano ferme le norme
vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini
urbanistici ed espropriativi.
2. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. con
sentenza n. 401 del 2007)
Sezione III - Concorsi di progettazione
Art. 99.
Ambito di applicazione e oggetto
(art. 67, dir.
2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)
1. I concorsi di
progettazione sono indetti secondo la presente sezione:
a) dalle amministrazioni
aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a
partire da una soglia pari o superiore a 125.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una
soglia pari o superiore a 193.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a
193.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della
categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5,
le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526
della CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.
2. La presente sezione si
applica:
a) ai concorsi di
progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o
versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla
lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o
versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi
e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico
di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione
appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso di
progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti
esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di
un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il
concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema
della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la
redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio
da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti
ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal
regolamento.
5. Con il pagamento del
premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore.
Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando,
possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi
livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono
essere stabiliti nel bando.
Art. 100.
Concorsi di progettazione esclusi
(art. 68, dir. 2004/18; art. 62, dir. 2004/17)
1. Le norme di cui alla
presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di
progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti
aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore
delle telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale
l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una
decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile,
conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV,
indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di
cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di tale
attività.
Art. 101.
Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
(art. 66, dir.
2004/18)
1. L'ammissione dei
partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio di un
solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si
svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone
giuridiche.
2. Sono ammessi a
partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo
90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h). Il regolamento
stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi
e forniture.
Art. 102.
Bandi e avvisi
(art. 69, dir. 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti
che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione
mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti
che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai
risultati del concorso in conformità all'articolo 66 e devono essere in grado
di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non
procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di
concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della
legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla
concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. Le stazioni appaltanti
possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.
Art. 103.
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai
concorsi di progettazione
(art. 70, dir.
2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di
cui all'articolo 102 contengono le informazioni indicate nell'allegato IX D, in
base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi
sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti.
Art. 104.
Mezzi di comunicazione
(art. 71, dir. 2004/18)
1. L'articolo 77, commi 1,
2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di
progettazione.
2. Le comunicazioni, gli
scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire
l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai
partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere
visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine
previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di
ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti
le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via
elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione
degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e
dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel
rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni
appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi
elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori
qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 105.
Selezione dei concorrenti
(art. 72, dir.
2004/18)
1. Nell'espletamento dei
concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi
alle disposizioni della parte II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai
concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato
di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione
chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva
concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere
inferiore a dieci.
Art. 106.
Composizione della commissione giudicatrice
(art. 73, dir.
2004/18)
1. Alla commissione
giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84, nei limiti di
compatibilità.
2. Se ai partecipanti a un
concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale,
almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica
o una qualifica equivalente.
Art. 107.
Decisioni della commissione giudicatrice
(art. 74, dir. 2004/18)
1. La commissione
giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti
presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri
specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla
conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
2. La commissione redige
un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni
delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le
osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto
delle valutazioni finali.
3. I candidati possono
essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione
giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire
qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un verbale completo del dialogo
tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 108.
Concorso di idee
(art. 57, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le norme della presente
sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi
di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con
il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al
concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione,
anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e
iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di
appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente
predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta
rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti
elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in
relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a
sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un
congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute
migliori.
5. L'idea o le idee
premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa
eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un
concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta
procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei
relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante
può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che
detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in
possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti
nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Art. 109.
Concorsi in due gradi
(art. 59, commi
6 e 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. In caso di intervento
di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere
all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La
seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si
svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di
merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo
corrispettivo siano previsti nel bando.
2. Le stazioni appaltanti,
previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso
in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto
preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto
definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico
relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il
migliore progetto preliminare.
Art. 110.
Concorsi sotto soglia
1. I concorsi di
progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria
devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di
trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con
la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno
cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le
disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani
professionisti.
Sezione IV - Garanzie e verifiche della
progettazione
Art. 111.
Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi
a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a
base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti,
a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara
e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la
stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132,
comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è
prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore
alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un
massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con
il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore
alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia
esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
2. Nei contratti relativi
a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il
regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel
rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.
Art. 112.
Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori
(art. 30, commi
6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge n. 109)
1. Nei contratti relativi
a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità
stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla
normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad
oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo
prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto
l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la
progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e
di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti
dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
3. Al fine di accertare
l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati
dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con
il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che
si esprime in ordine a tale conformità.
4. Gli oneri derivanti
dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
4-bis. Il soggetto incaricato
dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione
dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al
danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività
di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio
relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione
appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è
ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza
vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto.
Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto
esterno.
5. Con il regolamento sono
disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) per i lavori di importo
pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da
altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) (lettera soppressa dall'art. 2,
comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008)
6. Il regolamento
disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente
richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi
che precedono, in quanto compatibili.
Capo V - Principi relativi all'esecuzione
del contratto
Art. 113.
Cauzione definitiva
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n.
109/1994)
1. L'esecutore del
contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.
2. La garanzia
fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75,
comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia
fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale
la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione
della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della
stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
Art. 114.
Varianti in corso di esecuzione del contratto
1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse
nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento
determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e
forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o
forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'articolo
132, in quanto compatibile.
Art. 115.
Adeguamenti dei prezzi
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
1. Tutti i contratti ad
esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare
una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata
sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili
dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7,
comma 4, lettera c) e comma 5.
Art. 116.
Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
(artt. 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
1. Le cessioni di azienda
e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti
esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti
di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non
abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente
codice.
2. Nei sessanta giorni
successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in
essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le
ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui
ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di
affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se
compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le
disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e
con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori,
nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti
di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione
guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223.
Art. 117.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto
(art. 26, comma
5, legge n. 109/1994; art. 115 d.P.R. n. 554/1999)
1. Le disposizioni di cui
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni
appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al
presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di
acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini
dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche,
le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici.
3. Le cessioni di crediti
da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente
e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni
pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di
parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Art. 118.
Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
(art. 25, dir. 2004/18; art. 37, dir. 2004/17;
art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18,
d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge
n. 109/1994)
1. I soggetti affidatari
dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le
opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto
non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo
116.
2. La stazione appaltante
è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e,
per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le
ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria
prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in
misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale
quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in
subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti
all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti
dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali
di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del
cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la
stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata
di pagamento.
4. L'affidatario deve
praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.
5. Per i lavori, nei
cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario è tenuto ad
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei
lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.
6-bis. Al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico
di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della
incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale
congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto
collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del
settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
7. I piani di sicurezza di
cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio,
detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si
avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il
titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine
può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,
i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della metà.
9. L'esecuzione delle
prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e
alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni
in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la
realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo è
considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in
opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in
tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio,
può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini
dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o
servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di
attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Art. 119.
Direzione dell'esecuzione del contratto
1. La esecuzione dei
contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile
del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal
regolamento.
2. Per i lavori, detto
regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il
responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
3. Per i servizi e le
forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza,
per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore
dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile
del procedimento.
Art. 120.
Collaudo
1. Per i contratti
relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica
della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri
semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti
relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie
e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice.
2-bis. Per i contratti
relativi a lavori, servizi e forniture, l’affidamento dell’incarico di collaudo
o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni
appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di
amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in
riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle
prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei
principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l’incarico a
dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva
la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza,
desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso
dell’amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all’interno della
stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata
e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a
ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze
specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore
ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti
esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per
l’affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l’affidamento
dell’incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell’articolo 91. Nel caso di
interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante
fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni
aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra
le stesse.
Titolo II - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 121.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
1. Ai contratti pubblici
aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I,
della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto
non derogate dalle norme del presente titolo.
2. Ai fini
dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi di calcolo del valore
stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo
alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 122.
Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge
n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 d.P.R. n. 554/1999)
1. Ai contratti di lavori
pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice
che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito
sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui
all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti
rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori
di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
2. L'avviso di
preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul
profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di
committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli inviti
non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di
comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al
comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi
dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico
presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre
cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per
estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di
cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro
sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e
nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si
applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7,
terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione
delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e
comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul
prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti
regole:
a) nelle procedure aperte,
il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di
importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del
bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore
a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di
un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può
essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti
giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni
appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla
data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo
competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18
giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte,
dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della
lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di
un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini
minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino
nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta
giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente
dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si
applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto
anche la progettazione definitiva.
7. I lavori di importo
complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;
l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad
almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad
almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso
sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto
5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei
soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di
cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.
8. Per l’affidamento dei
lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la
procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno
cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo
inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86;
in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse
è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
Art. 123.
Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
(art. 23, legge n. 109/1994)
1. Per gli appalti aventi
ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e
cinquecentomila euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere
a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai
lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti
nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
2. I lavori che le
stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1,
vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per
l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.
3. Gli operatori economici
interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma
precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.
4. I consorzi e i
raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un
numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
5. Gli altri operatori
economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun
anno, pari a trenta.
6. E' fatto divieto di
chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma
di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più
di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente
sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni
appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata
in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole
articolazioni territoriali.
8. Ogni domanda di
iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della
normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause
di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure
aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti
formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui
domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.
10. L'ordine di
iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico,
la cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti
applicano l'articolo 48.
12. Gli operatori inseriti
nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in
possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto
dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati
tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di
qualificazione.
13. Gli elenchi annuali
sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito
informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
14. L'Osservatorio
verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero
massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle
stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine
cronologico, eccedono il numero massimo.
15. Nell'ipotesi di cui al
comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli
iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di
iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo
avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più
diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le
modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.
16. Le stazioni appaltanti
possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di
iscrizioni.
Art. 124.
Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(d.P.R. n. 573/1994)
1. Ai contratti di servizi
e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che
prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L'avviso di
preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul
profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti
pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7.
4. I bandi e gli inviti
non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di
comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti
pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità
ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici
connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15
nonché comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione
delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e
comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento
dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte,
il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere
inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di
un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può
essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci
giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni
appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla
data di invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo
competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a
dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure
aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di
un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini
minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino
nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento
disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal
presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale
ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.
8. Per servizi e forniture
d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione
è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo
86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la
facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
Art. 125.
Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge
n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)
1. Le acquisizioni in economia
di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante
amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione
in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione
diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni
appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del
responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è
una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a
terzi.
5. I lavori in economia
sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore
a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in
economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle
proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o
riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento
delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto
o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di
completare i lavori.
7. I fondi necessari per
la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione
appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo
di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco
dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una
previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo
pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base
di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
9. Le forniture e i
servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 125.000 per le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e
per importi inferiori a 193.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo
28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche
delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento
previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in
economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di
importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con
provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì
consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un
precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,
quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione
nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non
previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto
medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei
relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale.
11. Per servizi o
forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di
cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per
servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di
lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie
di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle
stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano
richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.
Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di
beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o
non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente
articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla
disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di
acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del
presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di
esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
Titolo III - DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI
AI LAVORI PUBBLICI
Capo I - Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori
Art. 126.
Ambito di applicazione
(art. 14, legge
n. 109/1994)
1. Le disposizioni del
presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia
l'importo.
2. Le disposizioni in tema
di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore
a 100.000 euro.
Art. 127.
Consiglio superiore dei lavori pubblici
(art. 6, legge n. 109/1994)
1. E' garantita la piena
autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo
tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle
già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano
stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad
integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle
Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad
integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve
le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di
lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché
parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del
Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle
sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi
quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare.
Art. 128.
Programmazione dei lavori pubblici
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. L'attività di
realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore
a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale
costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e
tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con
priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di
lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede
delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed
eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione
appaltante.
3. Il programma triennale
deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da
ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti
esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale
sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche
del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono
classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene
acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni
aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un
lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per
i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i
lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di
fattibilità.
7. Un lavoro può essere
inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con
riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e
fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori
degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli
strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti
di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo
previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione
dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle
disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.
327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale
predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché
acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non
ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5,
secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi
annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto
del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali
dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.
12. I programmi triennali
e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti
e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì
trasmessi al CIPE entro trenta giorni dall'approvazione, per la verifica della
loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
Art. 129.
Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
1. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori è altresì
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.
2. Per i lavori il cui
importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché
una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.
3. Con il regolamento è
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema
di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad
oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio
per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.
Art. 130.
Direzione dei lavori
(art. 27, legge
n. 109/1994)
1. Per l'esecuzione di
lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di
direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da
assistenti.
2. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo
90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai
seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni
pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento degli incarichi di progettazione.
Art. 131.
Piani di sicurezza
(art. 31, legge
n. 109/1994)
1. Il Governo, su proposta
dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle
infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche
che si rendano necessarie al regolamento recato dal d.P.R. 3 luglio 2003, n.
222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in
conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.
2. Entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore
od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
3. Il piano di sicurezza e
di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)
del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del
comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i
relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a
ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza
determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei
piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici,
prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore
per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto
o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono
nulli.
6. Ai fini
dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel
cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente,
secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel
quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente
articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di
impresa è equiparato all'appaltatore.
Art. 132.
Varianti in corso d'opera
(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
1. Le varianti in corso
d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei
lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti
da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni
sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi
di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1,
lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati
varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle
categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50
per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
4. Ove le varianti di cui
al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice
una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del
contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino
a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente
articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
Art. 133.
Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
(art. 26, legge
n. 109/1994)
1. In caso di ritardo
nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal
regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
1-bis. Fermi i vigenti
divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i
materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse
disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i
tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa
presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti
il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione
dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il
responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e
che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali
materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi
da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è
subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il
cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente
in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di
interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili
al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento
da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Per i lavori pubblici
affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei
prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al
comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui
la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei
lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle
infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
3-bis. A pena di decadenza,
l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del
prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto
ministeriale di cui al medesimo comma 3.
4. In deroga a quanto
previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il
decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel
limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è
determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al
comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle
infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
più significativi.
6-bis. A pena di
decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di
compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale
di cui al comma 6.
7. Per le finalità di cui
al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro
economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del
totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione
di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua
spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono
ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle
voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano
stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di
ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia
intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti
soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli
esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato
adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità
di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 134.
Recesso
(art. 122,
d.P.R. n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F)
1. La stazione appaltante
ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo
delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e
l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto
di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante
prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui
valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono
soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante
può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o
in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli
impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve
rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della
stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 135.
Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione
di qualificazione
(art. 118, d.P.R. n. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto
da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31
maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori,
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori,
nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il
responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione
allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
1-bis. Qualora nei
confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto.
2. Nel caso di
risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
Art. 136.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave
ritardo
(art. 119,
d.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge n. 2248/1865)
1. Quando il direttore dei
lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del
responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
3. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei
precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei
lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
5. Scaduto il termine
assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da
trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo
verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta
del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Art. 137.
Inadempimento di contratti di cottimo
(art. 120, d.P.R. n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Per i contratti
relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è
dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione
del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto
alla stazione appaltante.
Art. 138.
Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
(art. 121, d.P.R. n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Il responsabile del procedimento,
nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato
nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato
di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità
indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra
quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e
quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione
finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico
dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1.
Art. 139.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto
(art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
1. Nei casi di risoluzione
del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli
135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri
già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine
a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante,
in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.
Art. 140.
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del
contratto.
(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies
decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
1. Le stazioni appaltanti,
in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai
sensi degli articoli 135 e 136, potranno interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto
migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene
alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.
3. (comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del
2008)
4. (comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del
2008)
Art. 141.
Collaudo dei lavori pubblici
(art. 28, legge n. 109/1994)
1. Il regolamento
definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato
il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare
complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino
ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso
ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di
redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del
certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce
altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi
e contabili.
3. Per tutti i lavori
oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000
euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in
facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di
collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di
collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti
della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza
e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha
eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo
non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza,
di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento
prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande
rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto
dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei
lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento
dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le
funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando
il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata
di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2,
del codice civile.
10. Salvo quanto disposto
dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità
e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto
previsto dalla legge n. 717 del 1949.
Capo II - Concessioni di lavori pubblici
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 142.
Ambito di applicazione e disciplina applicabile
(artt. 56, 57,
62, 63, dir. 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il presente capo
disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati
dai concessionari di lavori pubblici.
2. Sono escluse dal campo
di applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze
previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l'articolo 27.
3. Alle concessioni di lavori
pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che
sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate
nel presente capo, le disposizioni del presente codice.
4. I concessionari di
lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di
lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione IV del
presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le
disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II,
titolo I e titolo II, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure,
requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto,
progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente
derogate dalla sezione IV del presente capo.
Art. 143.
Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art. 87, comma
2, d.P.R. n. 554/1999).
1. Le concessioni di
lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché
la loro gestione funzionale ed economica.
2. Qualora la stazione
appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto
definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali,
può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla
revisione della medesima, da parte del concessionario.
3. La controprestazione a
favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto
concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi
inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla
somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora
sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene
conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo
le previsioni del bando di gara.
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni
aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni
immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione,
nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico,
già indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53,
commi 6, 7, 8, 11, 12.
6. La concessione ha di
regola durata non superiore a trenta anni.
7. L'offerta e il
contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti
e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono
prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti
annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato
al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore
residuo.
8. La stazione appaltante,
al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una
durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione,
della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale
dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I
presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le
variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni
di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste
nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione
delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di
scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il
concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle
precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere
effettuata a favore del concedente.
9. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla
utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
10. Il concessionario
partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione
dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
Sezione II - Affidamento delle concessioni di
lavori pubblici
Art. 144.
Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di
lavori pubblici
(art. 58, dir. 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84, d.P.R. n.
554/1999).
1. Le stazioni appaltanti
affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta,
utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Quale che sia la
procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono
nota l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle
concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
4. Alla pubblicità dei
bandi si applica l'articolo 66 ovvero l'articolo 122.
Art. 145.
Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
(art. 59, dir.
2004/18; art. 84, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Ai termini per la
presentazione delle candidature e delle offerte si applica l'articolo 70, con
esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione della
domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva l'applicazione
dell'articolo 70, comma 8.
1-bis. Qualora il valore
delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo
28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si
applica l'articolo 122, comma 6.
Art. 146.
Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di
una parte dei lavori
(art. 60, dir.
2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto
dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:
a) imporre al
concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad
una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto
della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel
contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di
aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove
sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che
intendono appaltare a terzi.
Art. 147.
Affidamento al concessionario di lavori complementari
(art. 61, dir.
2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo, legge n. 109/1994)
1. Possono essere affidati
al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste
dal presente codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto
inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono
divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione
dell'opera quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore
dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:
a) quando i lavori
complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati
dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante,
oppure
b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.
2. In ogni caso l'importo
cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare
il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della
concessione.
Sezione III - Appalti di lavori affidati dai
concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 148.
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici
(art. 62, dir.
2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il concessionario che è
un'amministrazione aggiudicatrice è tenuto a rispettare le disposizioni dettate
dal presente codice per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di
lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.
Sezione IV - Appalti di lavori affidati dai
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149.
Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 63, dir. 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. I concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi
dell'articolo 146, applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste
dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122.
2. Non è necessaria alcuna
pubblicità se un appalto di lavori rientra in una delle ipotesi di cui all'articolo
57.
3. Fermo quanto disposto
dall'articolo 253, comma 25, non si considerano come terzi le imprese che si
sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad
esse collegate. Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in
conformità all'articolo 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni
di cui al comma 2 del citato articolo 156.
4. Per «impresa collegata»
si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che
può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il
concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per
motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme
che disciplinano l'impresa stessa.
5. L'influenza dominante è
presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una
delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza
del capitale sottoscritto dell'impresa;
oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale
dell'impresa;
oppure
c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di
direzione o di vigilanza dell'impresa.
6. L'elenco completo di
tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l'elenco
è aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le
imprese.
7. Le amministrazioni
aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni
del presente articolo.
Art. 150.
Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 64, dir.
2004/18)
1. Nelle ipotesi di cui
all'articolo 149, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
pubblicano un bando di gara, con le modalità dell'articolo 66 ovvero dell'articolo
122, comma 6.
2. I bandi contengono gli
elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX C
e ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice,
secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.
Art. 151.
Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte
negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici.
(art. 65, dir. 2004/18)
1. Negli appalti di lavori
affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del
bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta
giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero
dell'invito a presentare un'offerta (nelle procedure ristrette).
2. Fatto salvo il comma 1,
sono applicabili i commi da 1 a 11 dell'articolo 70, in quanto compatibili.
Capo III - Promotore finanziario, società
di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori
Art. 152.
Disciplina comune applicabile
1. Alle procedure di
affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:
- della parte I (principi
e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione
dei lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre,
in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni
del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II
(contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che
l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28,
ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del
presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le
modalità fissate dal regolamento.
Art. 153.
Finanza di progetto
(art. 37-bis, legge n. 109/1994)
1. Per la realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione
triennale e nell’elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti
di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali
privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa
all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’articolo 143, affidare una
concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei
soggetti proponenti.
2. Il bando di gara è
pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo
122, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi
del comma 19.
3. Il bando, oltre al
contenuto previsto dall’articolo 144, specifica:
a) che l’amministrazione
aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso
presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche
progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano
economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare
modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha facoltà di chiedere
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle
modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle
stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni
aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso
agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al
valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione.
6. Il bando indica i
criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si
procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di
gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione
e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la
consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono
ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per
il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi
restando i requisiti di cui all’articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un
progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato
da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari,
ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi
economici e finanziari. Il piano economico- finanziario comprende l'importo delle
spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Tale importo, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.
10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le
offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la
migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di
una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con
le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore
procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del
progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della
valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso
aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle
offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede
direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di
richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione
delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni
proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del
contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione,
con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e
della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero
del diverso concorrente aggiudicatario.
12. Nel caso in cui
risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono
corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un’ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio fattibilità posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo
113. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del
concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove
necessario, le disposizioni di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni.
15. Le amministrazioni
aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando
previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto
prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando
precisando che la procedura non comporta l’aggiudicazione al promotore
prescelto, ma l’attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al
migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere
del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria
offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma
10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto
preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal
promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più
vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a
quest’ultimo;
e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose
di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice,
adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore
offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla
gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e)
la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara,
quest’ultimo è aggiudicatario del contratto e l’amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al promotore, a spese dell’aggiudicatario, le spese sostenute nella
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del
presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il
comma 12, ferma restando l’applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro
inserito nell’elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti
di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal
decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell’offerta di cui
al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all’articolo 75, corredata dalla
documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e
dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma
9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b),
c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono, anche nel caso in cui sia prevenuta una sola proposta, a pubblicare
un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122,
secondo l’importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede
alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate
entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni
aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già
presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le
amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei
requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo
poi in via alternativa a:
a) se il progetto
preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo
58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto
preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione
del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai
sensi dell’articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando
alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione
del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma
15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e
invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha
presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l’amministrazione aggiudicatrice
incamera la garanzia di cui all’articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16,
lettere a), b), c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non
risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha
diritto al rimborso, con onere a carico dell’affidatario, delle spese sostenute
nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non
risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si
applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. Gli operatori
economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di
pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo
128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un
progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario
asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio
e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle
spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La
proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti
di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a
prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo
periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al
progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere
valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente
modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128
ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione
con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare
le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;
in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare
approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla
quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel
bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il
promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è
specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I
concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il
piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al
progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non
risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e
divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese
per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il
promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di
cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla
concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare
le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra
i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi
alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al
comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente alle
ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte
possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura
fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei soggetti
medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i
restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.
Art. 154.
Valutazione della proposta
(articolo abrogato dall'art. 1,
comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 155.
Indizione della gara
(articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del
2008)
Art. 156.
Società di progetto
(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
1. Il bando di gara per
l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che
l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società
di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche
consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale
della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta
è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153.
La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto
di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando
di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un
obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e
i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si
intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati
direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in
possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti
terzi.
3. Per effetto del
subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la
società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso
di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la
società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso
del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire
alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando
in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le
modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti
di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla
data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel
capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni
da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in
qualsiasi momento.
Art. 157.
Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto
(art.
37-sexies, legge n. 109/1994)
1. Le società costituite
al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio
di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del
codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni
sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa
documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare
distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture.
Art. 158.
Risoluzione
(art.
37-septies, legge n. 109/1994)
1. Qualora il rapporto di
concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero
quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono
rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere
realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per
cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al
comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo
fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della
revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte
del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 159.
Subentro
(art.
37-octies, legge n. 109/1994)
1. In tutti i casi di
risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto
concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la
risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del
concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata
dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento
della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
1-bis.
1-bis. La designazione di
cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o,
in mancanza, assegnato dall’amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione
scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità di
attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
2-bis. Il presente
articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto
di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter.
Art. 160.
Privilegio sui crediti
(art.
37-nonies, legge n. 109/1994)
1. I crediti dei soggetti
che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse
pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi
degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del
concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie
di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi
dell'articolo 176.
2. Il privilegio, a pena
di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente
descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in
linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi
che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi
del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il
privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli
estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono
essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata.
4. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere
esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti
del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art. 160-bis.
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
1. Per la realizzazione,
l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i
committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche
del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di
lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio
rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al
comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice,
determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi
ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche
dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al
comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto
finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione
alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di
fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva
all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti
l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso
del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
4. L'adempimento degli
impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera
secondo le modalità previste.
4-bis. Il soggetto
finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante
che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in
associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad
eseguire l’appalto. Nel caso in cui l’offerente sia un contraente generale, di
cui all’articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad
affidamenti relativi alla realizzazione, all’acquisizione ed al completamento
di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo
III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi
delle capacità di altri soggetti.
4-ter. La stazione
appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare.
L’aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli
progettuali ed all’esecuzione dell’opera.
4-quater. L’opera oggetto
del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica
ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera può essere realizzata su
area nella disponibilità dell’aggiudicatario.
Capo IV - Lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi
Sezione I - Infrastrutture e insediamenti produttivi
Art. 161.
Oggetto e disciplina comune applicabile
(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il presente capo regola
la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché
l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli
insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private
di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma
1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del
programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali
l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per
tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate
nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e
monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi
regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province
autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme
di attuazione.
1-bis. Al fine di favorire
il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative
al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro
realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità
delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera
del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza
di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette
a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno
economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a
capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le
infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE,
ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della
predetta Unità.
1-ter. Nell'ambito del
programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già
avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali
ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio
che di debito, nella misura maggiore possibile.
2. L'approvazione dei
progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa
tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle
regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure di
aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle
disposizioni del presente capo.
4. Le amministrazioni
aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano, per le proprie
attività contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.
5. Le regioni, le
province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti
e i loro concessionari applicano, per le proprie attività rientranti in materie
oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata
in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi
fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le
competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle
regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle
infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle
opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate
dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
- della parte I (principi
e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione
dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di
progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
6-bis. Per consentire il
monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al
SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i
soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche
amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC
95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per
il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di
progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.
Art. 162.
Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti
produttivi
(art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Salve le definizioni di
cui all'articolo 3, ai fini di cui al presente capo:
a) programma è il programma
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443;
b) Ministero è il Ministero delle infrastrutture;
c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e
insediamenti produttivi inseriti nel programma;
d) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente
interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui
all'articolo 161 comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale,
per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato
articolo 161, comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province
autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o
internazionale le opere da realizzare sul territorio di più regioni o Stati,
ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti
pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la
legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione,
istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;
f) CIPE è il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta
interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
g) affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'articolo 3,
comma 7, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con
qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal
soggetto aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal
concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera
eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e
tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione
temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o
in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella
realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato
complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per
l'assunzione del relativo rischio. I contraenti generali non sono soggetti
aggiudicatori ai sensi del presente capo;
h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento,
superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o
concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso
contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della
società di progetto.
Art. 163.
Attività del Ministero delle infrastrutture
(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Il Ministero promuove
le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita
progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome
interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per
la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture.
Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di
progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante
l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al
principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con
gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo,
la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma
1, il Ministero:
a) promuove e riceve le
proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando
la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge 21
dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole
regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei
soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e
definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla
base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle
deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per
l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni
consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto
preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province
autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività
di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei
soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli
enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto,
a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di
cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse
finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie
integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa
approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili.
Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza
del Ministero delle attività produttive, le attività di cui al presente comma
sono svolte d'intesa con il Ministero delle attività produttive;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti,
formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica
finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome
interessate con oneri a loro carico.
3. Per le attività di cui
al presente capo il Ministero può:
a) avvalersi di una
struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico
approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati
dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla
base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori
pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di
missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi
della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono
posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta
specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo
determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola
volta;
c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione e
gestione di lavori pubblici e privati.
4. Per le attività di cui
al presente capo il Ministero, inoltre, può:
a) avvalersi
dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome
interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con
apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa
controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al
Ministero e ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione
dell'Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la
composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità tecnica finanza di
progetto (UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144 del
1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo
le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di
15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali
decadono alla stessa data.
5. Al fine di agevolare,
sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri
competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari
straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune
azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e
nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario
può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province
autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o
province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale
o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è
formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o
sindaco della città metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti
dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono
contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate
allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti
i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti
aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome
interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con
le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi
natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari
straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle
iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con
il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma
9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di
cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi
del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario
individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo
stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro
delle infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di
lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano
richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni
statali e regionali interessate.
Art. 164.
Progettazione
(art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ai progetti delle
infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato
nell'allegato XXI.
2. L'affidamento da parte
del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri
servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia
di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dalle norme
dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi
di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la
trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere
pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle
regioni interessate, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia
comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e
giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a
base di gara, nonché le società collegate, non possono in alcuna forma e per
alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, né
essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo
da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle
infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle
stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti
aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano
collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel
bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare
o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri
per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano
nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri
medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con
previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei
lavori. Nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione, la
nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. Fermo quanto stabilito
dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attività di progettazione
e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92
e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.
6. Le infrastrutture si
considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori
pubblici del soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il
Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per
le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui
al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di
progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo
e relativo allegato tecnico di cui all'allegato XXI, i soggetti aggiudicatori
aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare
dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste
dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte
corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto
definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto
previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
Art. 165.
Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e
localizzazione
(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. I soggetti
aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi
dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture
di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il
termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la
redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono
assegnate dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a
valere sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti
delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate dalle
regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1.
2. Ove il soggetto
aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare,
la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai
fini della pubblicazione della lista di cui all'articolo 175, comma 1.
3. Il progetto
preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico
di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa
dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque
non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali
opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente
correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono
rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati
nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure
da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi
delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da
studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste
dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del
progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle
attività espropriative, di cui all'articolo 11 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale
procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la
procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato presso il
competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da
parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione
e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti
aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle
attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché
alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo
progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui
all'articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie
valutazioni al Ministero entro sessanta giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia
ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del
presente capo. Nei successivi quarantacinque giorni il Ministero, acquisito,
nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di
altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE,
che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine
prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero
delle infrastrutture invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o
parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro
formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare
non è sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito
secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE
decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla
localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate,
che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La
pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel
caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.
5-bis. Il soggetto
aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della delibera CIPE di approvazione del pro getto preliminare, ove questo sia
posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
6. In caso di motivato dissenso
delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture
di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è
sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla
cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia
autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al
Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla
ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che,
nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le
proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni.
Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia
autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta
giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e, per
le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro
delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la
commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso
delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi
sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero
e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del
progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente
avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la
regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o
insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di
aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di
dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o internazionale.
7. L'approvazione
determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della
compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando
l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli
immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,
di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in
mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti
misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di
rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di
compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di
costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato
con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque
impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali
interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica
l'articolo 183, comma 6.
7-bis. Per le
infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni,
decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva
il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il
progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel
predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova
applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia
edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario
reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE
da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione
del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto
previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente
comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.
8. Per tutte le
infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica
di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla
autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività
espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività
anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche
sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la
tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo
scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della
progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli
esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa
l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata
dal Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o
provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5.
In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione è
rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità
di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a
livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto
ambientale.
10. Prima
dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e
96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.
Art. 166.
Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
(art. 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il progetto definitivo
delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la
rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in
sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla
compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre
dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative
dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L'avvio del
procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto
aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati
interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse
forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle
attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore,
che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del
presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo
è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente
generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto
rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori
di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal
ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di
opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o
richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative
che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle
opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e
delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le
proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del
progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di sessanta
giorni di cui al presente comma.
4. La conferenza di
servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le
previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta
giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero
valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine
di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei
gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni,
il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
4-bis. Il decreto di
esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla
data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto
definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto
un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal
presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La
proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo
di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga
alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del d.P.R. 8 giugno 2001, n.
327.
5. L'approvazione del
progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e
parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti
produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività
previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli
enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici
di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al
concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a
tale fine necessari.
5-bis. Il soggetto
aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo ove questo sia
posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
Art. 167.
Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti
(art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Le procedure di
istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal
presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto
aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di
sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure
di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto,
carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al
Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per
la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza
degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato
dall'allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria,
negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova
istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello
stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze
e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto
al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in merito
alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare
delle infrastrutture è istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai fini
della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione
di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi
dell'articolo 166.
4. Le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono
partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale
nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma
4; resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di
competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli
articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali,
in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo quanto
previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto
preliminare ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province
autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere
istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con
le modalità dell'articolo 166, e seguenti; le province partecipano al
procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto
aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e
di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo,
anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto
preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e approvato, anche
ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 166. I
Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano,
sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo
è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione
del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale
dichiarazione di pubblica utilità.
6. Le varianti alla
localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto
aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui
all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica
ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario,
il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive
che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A
tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente
trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le
attività culturali.
7. Ove il CIPE disponga
una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state
acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione
competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga
la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del
Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le
attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione
della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e
per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La
procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo,
salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della
procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il
disposto di cui all'articolo 185, comma 5.
7-bis. Le varianti di
cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità
dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto
preliminare.
8. In alternativa
all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di
provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla
approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico
non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti
gestori delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di
adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio
di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal
ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato
dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo
di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo
165, comma 6.
10. Sul progetto di
monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai
sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e
le province interessati, nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo
166.
Art. 168.
Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo
(art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. La conferenza di
servizi di cui all'articolo 166 è convocata e presieduta dal Ministro delle
infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di
missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di
missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura tecnica».
2. L'avviso di
convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici
giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati
competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste
dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette
alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione,
da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione
illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle
normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le
parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i
soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle
interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza
possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti
diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività
istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni
caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le
proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con
la localizzazione qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro
il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del
progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di
conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato
entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte
tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del
progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della
conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della
convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni
interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi
e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto
definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici
giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di
esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della
conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del
procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di
partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo
all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e
opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non
intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono
partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.
4. Il procedimento si
chiude alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data di
ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla
conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque
denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della
scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal
presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca
tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato
tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi
termini di cui alla sezione II.
5. Il Ministro delle
infrastrutture formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di
approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte
le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova
istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti
compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali e i
limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove già approvato.
6. Ove risulti, dopo la
chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un
soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il
progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale
proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la
proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento
di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle
infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono
chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della
integrazione del provvedimento di approvazione.
Art. 169.
Varianti
(art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Il soggetto
aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato
il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del
progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di
cui all'articolo 185.
2. Il soggetto
aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti,
nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al
comma 1.
3. Le varianti da
apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione
del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto
l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto
al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti
rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei
presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la
procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento
è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta
di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo
localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute
nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai
fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio
di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo
12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni ovvero l'utilizzo di una quota non
superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
4. Il soggetto
aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata
delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se
l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le
attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al
CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può
ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì
al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti
che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma
2 è compiuta con le modalità di cui all'articolo 166, previo esperimento della
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di
impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province
autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
6. Ove le integrazioni,
adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il
progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità
dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,
previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.
7. Per le infrastrutture
strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non
sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti
aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle
varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al
presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere
approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con
conferenza di servizi, secondo le modalità dell'articolo 166 e seguenti.
Art. 170.
Interferenze
(art. 5, d.lgs. n. 190/2002)
1. Ad integrazione e
parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle
interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le
previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare
è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle
interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di
verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze
non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di
collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle
opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto
aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo
è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto
aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta
giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli
spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione
delle interferenze.
4. Gli enti gestori di
reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente
al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali
convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto
aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti.
5. In caso di mancato
rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai
sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti
dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare
svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di
attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione,
entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle
interferenze.
Art. 171.
Risoluzione delle interferenze
(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Gli enti gestori delle
reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con
l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione
della stessa con le modalità previste dall'articolo 170, come precisato dal
presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere
compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed
esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente capo e dal
programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La
violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio
o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti
preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere
sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure
proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione
del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente
gestore ha per oggetto:
a) la verifica del
progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo
del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere
interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui
provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di
propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
3. In fase di redazione e
approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la cooperazione
dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi
congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli
spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la
collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui
provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle
interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di
eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o
integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di
propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
4. In fase di
realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il
rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai
fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
5. Le attività di
collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto
aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera
l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase
progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri
legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le
attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con
il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione
in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del
programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso
delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte
salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore
ed ente gestore.
6. Il presente articolo si
applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in
corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di
realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate
secondo le modalità di cui all'articolo 166 e seguenti.
Art. 172.
La società pubblica di progetto
(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ove la proposta del
soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della
migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività
coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un
accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,
attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di
lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri
soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono
attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere
strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e
alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento
indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità
espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza
l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti,
avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche
al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
1-bis. Per lo svolgimento
delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di
progetto applicano le disposizioni del presente codice.
2. Alla società pubblica
di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato
e le fondazioni bancarie.
3. La società pubblica di
progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti
pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione
dell’infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento;
la società è organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e
soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.
4. Gli enti pubblici
interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare,
tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso
la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto
di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie
proprie.
5. Ai fini del
finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per
l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o
alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i
ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o
infrastrutturazione e ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della
tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
6. La realizzazione di
infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni
bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle
norme in vigore.
7. I soggetti privati
interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla
stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a
contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.
Art. 173.
Modalità di realizzazione
(art. 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. In deroga alle
previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture è
oggetto di:
a) concessione di
costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.
Art. 174.
Concessioni relative a infrastrutture
(art. 7, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il concessionario
assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo
eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono
determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e
costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di
aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene
conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo
stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
2. Le procedure di appalto
del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario con i propri
appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente
dalle:
- norme regolanti gli
appalti del concessionario di cui agli articoli da 146 a 151;
- norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al
regolamento;
- verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e
subaffidatari di lavori.
I rapporti tra
concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto
privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di
collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono
individuati e regolati dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali
imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è aggiornato
in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti
tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle
opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente
generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale
sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a
terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma
4; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la procedura
prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto divieto alle
amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori affidati
in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dall'articolo 147, previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve essere data
comunicazione al Parlamento.
5. (comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera ii), d.lgs. n. 152 del
2008)
Art. 175.
Promotore
(art. 8, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il Ministero pubblica
sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001,
nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e comunitaria, la lista delle
infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per
le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui all’articolo
153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del
soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le
informazioni ritenute utili.
2. E' facoltà dei soggetti
di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture
proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di
infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non
presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in
capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può
inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute
o alla realizzazione degli interventi proposti.
3. Il soggetto aggiudicatore
promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e
quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine,
il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale
e quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la
proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di
cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al
soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova
istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni
caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'articolo
153 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto
preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 177.
Art. 176.
Affidamento a contraente generale
(art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Con il contratto di cui
all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga
all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e
qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con
qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o
in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale
provvede:
a) allo sviluppo del
progetto definitivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al
soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso da parte del
CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6,
comma 8, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può
essere accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di
selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti,
delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri
elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme
stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto
aggiudicatore provvede:
a) alle attività
necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove
detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia
di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del
successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei
soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE
sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del
codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione
di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da
parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di
estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario
ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima
stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le
prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono
vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è
tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a
qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per
la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono
il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera,
inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei
promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di
ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo
schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti
sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali
esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni
finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal
fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono
ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale
risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I
rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per
quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle
norme del codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del
progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 56, 57 e
132; esse sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono attuazione
della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni
seguenti:
a) restano a carico del
contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal
soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le
eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto
aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può
proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche
tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la
approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le
specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della
funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero
comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del
termine di ultimazione.
6. Il contraente generale
provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui
al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di
diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto
nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui
alla parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della direttiva
2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale
può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti
terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta
possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono
subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori
di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il
soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e
indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore
al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede
di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al
contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del
contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità
previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto
aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi
contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la
inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di
applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento
diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni
previste in contratto.
10. Per il compimento
delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti,
costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per
azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall'articolo 156 e
dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono
partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni
finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede
di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente
generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che
il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del
contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili
con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la
buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può
fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la
restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i
soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando
di gara.
11. Il contratto
stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di
progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti
per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei
limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente
generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella
società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti
bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il
soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
12. Il bando determina la
quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale
con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del
prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non può
superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara
e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve
essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta
quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere
obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga
ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore
garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento
emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le
obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per
la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla
legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo
periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma
sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
13. I crediti delle
società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma
dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai
sensi dell'articolo 117; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora
liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve
essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente
indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa
o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto
aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal
contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i
soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza
rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario;
al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore
cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento
dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara
indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi
del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.
17. Per gli affidamenti
per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano
crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon
adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 113;
ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia espressamente
prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non
opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta
dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al
contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 159;
c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon
adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si
applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale
presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui
all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilità per il garante,
in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare
nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati
prevedono, tra l'altro:
a) le modalità e i tempi,
nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo,
delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le
prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione,
ove autorizzati;
b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al
contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla
lettera a).
20. Al fine di garantire
l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione
e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 2, il soggetto aggiudicatore
indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso
d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo
valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire
nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di
gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta
aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita
una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione
delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle
successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione
delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque
fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa
del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in
questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta
e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del
presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di
affidamento mediante concessione.
Art. 177.
Procedure di aggiudicazione
(art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. L'aggiudicazione delle
concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante
procedura ristretta.
2. Per l'affidamento delle
concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a
contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero
quello definitivo; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c).
3. I soggetti
aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione
all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e
massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in
cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i
soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una
graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti
all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il
numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se
esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di
candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva
concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei
contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo più basso ovvero all'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di
criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità
di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma
dell'articolo 174, comma 2;
f) (lettera abrogata dall'articolo
1-octies della legge n. 228 del 2006)
g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del
prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle
opere da realizzare.
5. Per i soggetti
aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si
applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte
III.
6. Per tutti gli altri
soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente
articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva
2004/18.
7. Per l'affidamento di
servizi si applica l'articolo 164.
Art. 178.
Collaudo
(art. 11, d.lgs. n. 190/2002)
1. Al collaudo delle
infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo
141.
2. Per le infrastrutture
di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le
commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di
soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi
con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento
con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte
l'infrastruttura.
Art. 179.
Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l'approvvigionamento energetico
(art. 13, d.lgs. n. 190/2002)
1. Gli insediamenti
produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono
opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per
la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla
valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di
ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla
realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private
strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 165 e 166;
contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva
eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o
dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le
autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione,
la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità
delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse
nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai
commi seguenti.
3. Il soggetto
aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette
al Ministero e al Ministero delle attività produttive, entro il termine di sei
mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di
competenza. Il progetto è trasmesso altresì alle amministrazioni interessate
rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio delle
opere, nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle
disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli
elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è
corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le
procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le
aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità, è comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal
concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con le stesse forme
previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca
una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La
Conferenza di servizi ha finalità istruttoria e acquisisce gli atti e i
documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della
Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta
giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno
facoltà di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di
prescrizioni all'atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti
che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le
caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto.
Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi
il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni
competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o
integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal
concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE
che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni
il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti,
l'opera è soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le
procedure di cui all'articolo 183.
5. L'approvazione del CIPE
è adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione,
parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e
l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico e di tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di
dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalità di cui
all'articolo 165, comma 6.
6. Le funzioni
amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione e
all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico
sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attività
produttive. Le predette funzioni comprendono anche quelle relative
all’esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative
alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo
approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l’aspetto
localizzativo ai sensi dell’articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente
codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato.
7. Relativamente alle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori
di cui all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.
8. Alle interferenze che
interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170.
Art. 180.
Disciplina regolamentare
(art. 15, d.lgs. n. 190/2002)
1. I soggetti
aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento che
trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilità e al
collaudo.
2. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro delle infrastrutture, sono individuate le procedure per il
monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione
e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono
posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 181.
Norme di coordinamento
(art. 16, d.lgs. n. 190/2002)
1. Le norme del presente
capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre
1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni e
integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
2. Le procedure di
approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente capo si
applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel
programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n.
1158. La società Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni
della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di
diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi
del presente capo.
Sezione II - Procedure per la valutazione di
impatto ambientale delle grandi opere
Art. 182.
Campo di applicazione
(art. 17, d.lgs. n. 190/2002)
1. La presente sezione, in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione
integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti
produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti
relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata
dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di
valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le
opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso,
secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non può
essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto
ambientale.
3. Sono esclusi dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla
difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità
per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono
emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto
alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture e
insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto
ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal
CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti
dall'articolo 165.
5. L'autorizzazione
ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, è regolata dal decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.
Art. 183.
Procedure
(art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. L'istruttoria sui
progetti relativi alle opere di cui all'articolo 182, comma 1, è eseguita al
fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso
particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti
fattori:
- l'uomo, la fauna e la
flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali e il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i predetti fattori.
Per quanto non previsto
dal presente codice e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
2. Il soggetto proponente
predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di
impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le
norme dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI. In ogni caso esso deve
almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla
sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste
per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i
dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto
può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative
prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della
scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni
relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla
emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento
dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi
di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle
misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti
negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto
non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà
riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve
contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale
determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel
progetto presentato.
3. Il progetto
comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di
cui all'articolo 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle
valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse
dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a
vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le
attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente,
provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale
dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle
infrastrutture nonché, per le opere di cui all'articolo 179, anche al Ministro
delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 184.
6. Il provvedimento di
compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione
del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le
attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è
demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile
successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai
sensi dell'articolo 185, comma 4.
Art. 184.
Contenuto della valutazione di impatto ambientale
(art. 19, d.lgs. n. 190/2002)
1. La valutazione di
impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e
delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla
fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori,
nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e
valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e
degli impianti.
2. Ai fini delle
valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentito il Ministro delle infrastrutture, è istituita una commissione speciale
di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il
presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti,
particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e
giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni
dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i
quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse
regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni
o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla
data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi
gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto
di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per
l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al
presidente e ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui
al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione
procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella
composizione ordinaria.
3. La commissione di cui
al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma
dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 185.
Compiti della commissione speciale VIA
(art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. La commissione provvede
all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla
presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio
parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione
verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato
al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono
richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il
soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i
trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La commissione:
a) comunica ai Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di
presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente,
eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione,
il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni
del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei
contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
5. Qualora il progetto
definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga,
previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto
preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione
dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni
dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o
contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la
nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di
osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte
di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei
contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità
ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia
dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale
rinnovo dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino
violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino
significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al
soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la
sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del
responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli
articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche
di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso
allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti
dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI,
ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto
Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali,
ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'articolo
166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato
dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori
dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e
applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si
applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il
potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità
ambientale.
Sezione III - Qualificazione dei contraenti
generali
Art. 186.
Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche
(art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. E' istituito il sistema
di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere
richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da
consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno
1909, n. 422, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili
previsti dall'articolo 34.
2. I contraenti generali
sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti
per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad
affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione,
attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro
contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
3. Le classifiche di
qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni
di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della
classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è
convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
Art. 187.
Requisiti per le iscrizioni
(art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Costituiscono requisiti
per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001; i soggetti accreditati sono
tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo
40, comma 3, lettera a);
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 188;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189.
Art. 188.
Requisiti di ordine generale
(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Per la qualificazione
sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale di cui
all'articolo 38.
2. La dimostrazione dei
requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di
qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque
anni.
Art. 189.
Requisiti di ordine speciale
(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I requisiti di ordine
speciale occorrenti per la qualificazione sono: a) adeguata capacità economica
e finanziaria; b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa; c) adeguato
organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacità
economica e finanziaria è dimostrata:
a) dal rapporto,
risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto
dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del
passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale
media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui
alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il
patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse
finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a
disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia
inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa
proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di
cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è
l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento
del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere
dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per
cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori
superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio
2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e
continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove
il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta
alle stesse proporzioni la cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente
la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a
cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la
Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata
con le modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori
consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura
di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera
affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneità
tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un
lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non
inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono
quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio
precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita
nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in
corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei
lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta,
incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del
contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da
quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione
dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le
disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo
si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la
realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena
libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di
affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli
stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì
valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione
aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo,
il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati
effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano
l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli
affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e
recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati
sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII.
4. L'adeguato organico
tecnico e dirigenziale è dimostrato:
a) dalla presenza in
organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per
la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la
Classifica III;
b) dalla presenza in organico di almeno un direttore tecnico con
qualifica di dipendenti o dirigenti, nonché di responsabili di cantiere
o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata
professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di
cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per
la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta
milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per
la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica
III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra
impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico.
L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la
qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del
dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con
soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della
qualificazione o la riduzione della Classifica.
5. Per le iscrizioni
richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di
adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere
sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per
importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la
Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere
generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di
cui almeno cinque di opere generali.
Art. 190.
Consorzi stabili e consorzi di cooperative
(art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I consorzi stabili sono
qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti
dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente
generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti
di non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di quattro
consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità
solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di
contraente generale.
2. I consorzi di
cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422,
e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti,
determinati con le modalità previste dal regolamento.
3. Per i consorzi stabili:
a) i requisiti di ordine
generale, di cui all'articolo 188, devono essere posseduti da ciascun
consorziato e dal consorzio;
b) il requisito di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di qualità
aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da
ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
c) il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b), cifra d'affari in
lavori, è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di
vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per
cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il
termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 9 del 2005;
d) il requisito di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di punta, può essere
dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi.
Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il più consistente
lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori
realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori
realizzati compiuti da non più di tre consorziati;
e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce
un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I,
a quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per
la classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per
cento, qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a), sia
pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per cento, ovvero del
cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per
cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo è ridotto del trenta per
cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del
cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;
f) il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla
quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal
presente capo. Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile deve
comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando,
ove superiore a quello di cui alla lettera e).
4. I consorzi di
cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano
aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di
qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista
assegnazione delle attività deve essere comunicata dal consorzio in sede di
qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal
consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 191;
d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente
responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia
effettuata in favore di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di
una società di progetto ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il
consorzio non partecipi alla società di progetto, rimane comunque responsabile
in solido con le cooperative assegnatarie e con la società di progetto, ovvero
con la sola società di progetto ove siano state prestate le garanzie
sostitutive di cui al presente codice.
Art. 191.
Norme di partecipazione alla gara
(art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I soggetti
aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:
a) che l'offerente dimostri
la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 38; nei confronti
dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre
espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee
dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al
prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate
in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per
l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni
degli articoli 36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da
disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture.
2. Ai fini del comma 1,
lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara,
potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero
dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo
189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai
sensi del regolamento:
a) organismi edilizi
(OG1);
b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla
qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano,
negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che
devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse. A tali
qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'articolo
176, comma 7, del presente codice, la quota minima del trenta per cento di
imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende
riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi
propri.
5. I soggetti
aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3, comma 29,
possono istituire il proprio sistema di qualificazione nel rispetto dell'articolo
232.
6. Gli enti aggiudicatori
di cui al comma 5 ammettono al sistema i contraenti generali qualificati a
norma del presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni
specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri
oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere
alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 149, comma 3. E fatto
divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di raggruppamento
temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o
Consorzio, anche stabile.
8. Per i contratti di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare da aggiudicare alla offerta
economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il
conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute,
ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un
valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a
base di gara, nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e dello
zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente più
vantaggiosa.
9. I contraenti generali
dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la
partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente capo
ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, possono partecipare alla
gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano
ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano
qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Le
imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di
cui al comma 1.
Art. 192.
Gestione del sistema di qualificazione
(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. La attestazione del
possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture.
2. La durata
dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese
precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale
trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il
rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi
dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel
rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida,
ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti,
fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui
al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di
contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non
espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della
qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo 5,
che fissa anche le modalità tecniche e procedurali di presentazione dei
documenti e rilascio delle attestazioni.
5. (comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n.
152 del 2008)
6. (comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n.
152 del 2008)
Art. 193.
Obbligo di comunicazione
(art.
20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Tutte le informazioni
inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli
appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello
stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito
presso l'Autorità, nonché alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui
territorio insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni regionali
mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.
Sezione IV - Disposizioni particolari sugli
interventi per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 194.
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005, convertito con l. n.
80/2005)
1. Per le finalità di
accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma
130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le
risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi
inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera
CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una
quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza
con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla
programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e
migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e
delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.
3. L'individuazione degli
interventi strategici di cui al comma 2 è effettuata, valorizzando la capacità
propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai
Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture, da tutte le
regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato
istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto
1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di
infrastrutture con modalità di finanza di progetto possono essere destinate
anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali
pubblici.
5. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture,
possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle
disposizioni del presente articolo, le opere e i lavori previsti nell'ambito
delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo
programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera
n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui
completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori
di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono alla realizzazione
applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e,
anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative dei
progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari
straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le
disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al
comma 5 si può procedere alla nomina di un commissario straordinario al quale
vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
e successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione
interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra soggetti in
possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel
settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari
eventualmente già nominati.
8. I commissari
straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo
e coordinamento di cui all'articolo 163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie
subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o
comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi
o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle
stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro delle infrastrutture.
9. E' fatta salva
l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67
del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al
rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla
realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso
di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi
dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati
infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle
attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le
ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina
di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei
poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i
commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per
l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga
alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e
della normativa comunitaria.
12. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al
comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi stanziati
per le opere di cui al comma 5.
Titolo IV - CONTRATTI IN TALUNI SETTORI
Capo I - Contratti nel settore della difesa
Art. 195.
Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa
1. Ai contratti di cui al
presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all'articolo 196, le
disposizioni:
- della parte I (principi
e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione
dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di
progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre,
in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della
parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori
ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
Art. 196.
Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
(artt. 7 e 10,
dir. 2004/18; artt. 3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24,
comma 6, legge n. 109/1994; art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997,
conv. nella legge n. 140/1997; d.P.R. n. 170/2005)
1. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si
pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito
regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle
attività del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle
forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina
attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il
regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e
all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
2. Con decreti del
Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di
forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai
contratti di competenza, nonché un capitolato generale relativo ai lavori del
genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma
1. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte
integrante del contratto.
3. Fatte salve le norme di
cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti
pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza comunitaria il
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o
superiore alle soglie seguenti:
- 125.000 euro per gli
appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad
oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;
- 193.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero
della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.
4. In deroga all'articolo
10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l'amministrazione della
difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo:
progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del
procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici
individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del
procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato
in materie giuridico- amministrative.
5. I programmi triennali e
gli elenchi annuali dei contratti della difesa sono redatti con le modalità di
cui all'articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con
omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 16,
17, 18, per la pubblicità di cui al citato articolo 128, comma 11.
6. Il regolamento di cui
al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
7. Il regolamento di cui
al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del
Ministero della difesa. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le norme
vigenti in materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle
truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo
di cui all'articolo 125, comma 5.
8. Per gli acquisti
eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti
e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e
il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo
dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea
garanzia, che sarà disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.
Capo II - Contratti relativi ai beni
culturali
Art. 197.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali
(art. 1, comma
5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di cui al
presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le
disposizioni:
- della parte I (principi
e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione
dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre,
in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della
parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori
ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. La disciplina della parte
II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto), si
applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché
alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo
5.
Art. 198.
Ambito di applicazione
(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)
1. Le disposizioni del
presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici
concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi
architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale,
sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e
protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche
oggettive.
2. Le disposizioni del
presente capo relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì,
all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
Art. 199.
Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. Qualora, per gli
appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche
o di altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione e il restauro dei
giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature e
impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli
arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai
fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, la stazione
appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento,
applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se
il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile
risulti superiore.
2. I soggetti esecutori
dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei
requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
3. Negli appalti di cui al
comma 1, la stazione appaltante è obbligata a specificare, nel bando di gara, i
requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento
all'oggetto complessivo della gara.
4. Per quanto non
diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli articoli 14 e 15
in materia di appalti misti.
Art. 200.
Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario
(art. 4, d.lgs. n. 30/2004)
1. I lavori concernenti
beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle
disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a
lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che
motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal
responsabile del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto.
E' fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso
dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. Fermo il rispetto dell'articolo
29, è consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del
responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i
lavori indicati all'articolo 198, concernenti beni i quali, ancorché inseriti
in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in
base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di
realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. La stazione appaltante,
in sede di bando di gara o di invito a presentare l'offerta, deve richiedere
espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel
presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e
2, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di procedura
negoziata senza previo bando ai sensi dell'articolo 57, la stazione appaltante
è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono
essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di
qualificazione dal presente capo.
Art. 201.
Qualificazione
(art. 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Il regolamento di cui
all'articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di
quelli generali definiti dal medesimo regolamento.
2. In particolare, per i
soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, il regolamento
disciplina:
a) la puntuale verifica,
in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei
requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo
198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle
specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti
lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei
predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in
relazione alle professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad
agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal
regolamento di cui all'articolo 5, anche al fine di consentire la
partecipazione delle imprese artigiane.
4. Per l'esecuzione dei
lavori indicati all'articolo 198, è sempre necessaria la qualificazione nella
categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore
degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
Art. 202.
Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
1. La stazione appaltante,
per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati
all'articolo 198, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la
redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da
realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi
relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di
cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con
specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da
restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni
mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attività
inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo
198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le
prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività
del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione
del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.
4. Le attività di cui ai
commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni
appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento
da attuare.
5. Per i lavori
concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti
alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del
direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di
direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze
coerenti con l'intervento.
6. Le stazioni appaltanti,
anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie
assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste
dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1
a 5 da parte dei propri dipendenti.
7. Per i lavori indicati
all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta, alla luce delle
complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità
dei rischi connessi alla progettazione e all'esecuzione e, tenuto conto anche
dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota
parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli
esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le
attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.
Art. 203.
Progettazione
(art. 8, d.lgs.
n. 30/2004)
1. L'affidamento dei
lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, è disposto, di regola, sulla
base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema
di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori
può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia
stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e
non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore
ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di
invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori
concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi
archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il
contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto
preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione,
quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento
laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle
risultanze delle indagini svolte.
3-bis. Per ogni intervento,
il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare,
stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta
motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche
del bene e dell’intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di
definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali,
salvaguardandone la qualità.
3-ter. La progettazione
esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni
mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità
realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la
natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione,
siano tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in
tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione
esecutiva sia redatta in corso d’opera, per stralci successivi, sulla base
dell’esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.
4. Il responsabile del
procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti
e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto
esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.
Art. 204.
Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
(artt. 7 e 9,
d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento con
procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi
previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, è ammesso per
lavori di importo complessivo non superiore a euro un milione e
cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui
sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio che ne
dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7;
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli
operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio. Si applica l'articolo 122,
comma 7, ultimo periodo.
1-bis. L'affidamento con
procedura negoziata è altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi
a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella
ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto,
a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto
precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli
atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale
ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al
fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura
è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale.
2. I contratti di appalto
dei lavori indicati all'articolo 198, possono essere stipulati a misura, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
3. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate
le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi
nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di
beni architettonici secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
4. Per i lavori di cui
all'articolo 198, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi
previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza
nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla
tutela del bene e possono essere eseguiti:
a) in amministrazione
diretta, fino all'importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.
5. La procedura ristretta
semplificata è ammessa per i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro.
Art. 205.
Varianti
(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
1. Per i lavori indicati
all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre
che nei casi previsti dall'articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e
sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri
della disciplina del restauro.
2. Non sono considerati
varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano
qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in
aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni
singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo
contrattuale.
3. Per le medesime
finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può, altresì
disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto
entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria
nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel
limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in
corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui
quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare
l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia
del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di
varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere
apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.
Parte III - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
Titolo I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I - Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo
Art. 206.
Norme applicabili
(artt. 1, 10,
11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46,
48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, dir. 2004/17)
1. Ai contratti pubblici
di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le
norme di cui alle parti I, IV, e V. Della parte II, titolo I, riguardante i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari,
si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite
alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34;
35; 36; 37; 38; 46, comma 1-bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte
salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1,
limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55,
commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a
contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la
procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle
norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma
4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i
bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro
cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73;
74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le
varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel
capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le
modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la
precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione
relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo
83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo
83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la
gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5,
nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84;
85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere
ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi
con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione
che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di
individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con
cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96;
118; 131. Nessun altra norma della parte II, titolo I, si applica alla
progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori
speciali.
2. Quando, ai sensi della
presente parte, la gara può essere indetta, oltre che con bando di gara, anche
con un avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza di un sistema
di qualificazione, il riferimento al «bando di gara» contenuto negli articoli
della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai contratti soggetti
alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.
3. Nel rispetto del principio
di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni
della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente
articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle
procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a
presentare un'offerta.
Art. 207.
Enti aggiudicatori
(artt. 2 e 8 dir. n. 2004/17; artt. 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte si
applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono
amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle
attività di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche
annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli
da 208 a 213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall'autorità competente.
2. Sono diritti speciali o
esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una
concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare
a uno o più soggetti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da 208 a
213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di
esercitare tale attività.
Art. 208.
Gas, energia termica ed elettricità
(art. 3, dir. 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda il
gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano alle
seguenti attività:
a) la messa a disposizione
o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in
connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di
energia termica;
oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas
o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un
ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è
considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o
di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato
dell'esercizio di una attività non prevista dai commi 1 o 3 del presente
articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente
tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente,
considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
3. Per quanto riguarda
l'elettricità, la presente parte si applica alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione
o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico
in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di
elettricità;
b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.
4. L'alimentazione con
elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata
un'attività di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di
elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è
necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai commi 1 o 3 del
presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio
dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente,
considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 209.
Acqua
(art. 4, dir. 2004/17; artt. 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda
l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione
o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico
in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua
potabile;
b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La norme della presente
parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati
dagli enti che esercitano un'attività di cui al comma 1, e che,
alternativamente:
a) riguardano progetti di
ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua
destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del
volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di
irrigazione o di drenaggio;
b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. L'alimentazione con
acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata
un'attività di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua
potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è
necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 208 a
213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio
dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile
dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in
corso.
Art. 210.
Servizi di trasporto
(art. 5.1, dir. 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferme restando le
esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente parte si applicano
alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti
destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto
ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi
automatici o cavo.
2. Nei servizi di
trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle
prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad
esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto
disponibile o alla frequenza del servizio.
Art. 211.
Servizi postali
(art. 6, dir. n. 2004/17)
1. Al comma 2
dell'articolo 211 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "invio postale": »;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) "servizi postali": servizi che
includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la
distribuzione degli invii postali;».
1. Le norme della presente
parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attività relative
alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di
altri servizi diversi da quelli postali.
2. Ai fini del presente
codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»:
l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal
fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di
corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di
pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
b) «servizi postali»: servizi che includono la raccolta, lo smistamento il
trasporto e la distribuzione degli invii postali;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti
ambiti:
- servizi di gestione di
servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi
all'invio e i «mailroom management services»;
- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali
trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di
gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;
- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la
spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A
del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi
in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la
consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi
postali).
3. Il presente codice si
applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti
da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b),
e i presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per quanto
riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).
Art. 212.
Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi
(art. 7, dir.
2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente
parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area
geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o
di altri combustibili solidi.
Art. 213.
Porti e aeroporti
(art. 7, dir. 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente
parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area
geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o
interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Art. 214.
Appalti che riguardano più settori
(art. 9, dir. 2004/17)
1. Ad un appalto destinato
all'esercizio di più attività si applicano le norme relative all'attività
principale cui è destinato.
2. La scelta tra
l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti
non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di
applicazione della presente parte III o, dove applicabile, dall'ambito di
applicazione della parte II.
3. Se una delle attività
cui è destinato un appalto è disciplinata dalla parte III e l'altra dalla parte
II, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia
principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le disposizioni della parte
II, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta
all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione
relativamente alle attività disciplinate dalla parte III.
4. Se una delle attività
cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla parte III e un'altra attività
non è disciplinata né dalla parte III né dalla parte II, e se è oggettivamente
impossibile stabilire a quale attività l'appalto è principalmente destinato,
esso è aggiudicato ai sensi della parte III.
Capo II - Soglie e contratti esclusi dall'ambito
di applicazione del presente titolo
Art. 215.
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei
settori speciali
(art. 16, dir.
2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente
parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni
di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di
cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 387.000 euro per quanto
riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 4.845.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
Art. 216.
Concessioni di lavori e di servizi
(art. 18, dir.
2004/17)
1. Salva l'applicazione
dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si
applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti
aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a
213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.
1-bis. Il concessionario
che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di
cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di
gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle
quali sono assoggettati i predetti enti.
Art. 217. Appalti aggiudicati per fini diversi
dall'esercizio di un'attività di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di
una di dette attività in un Paese terzo
(art. 20, dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte non
si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi
diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o
per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non
comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica
all'interno della Comunità.
2. Gli enti aggiudicatori
comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che considerano
esclusa in virtù del comma 1.
Art. 218.
Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad
un'impresa collegata
(art. 23, dir.
2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ai fini del presente
articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano
consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e
seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non
soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi
dell'articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare
un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia
soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di
proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.
2. Alle condizioni
previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica agli appalti
stipulati:
a) da un ente aggiudicatore
con un'impresa collegata,
o
b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalità
giuridica, composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere
un'attività ai sensi degli articoli da 208 a 213 del presente codice con
un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
3. Il comma 2 si applica:
a) agli appalti di servizi
purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli
ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi
alle imprese cui è collegata;
b) agli appalti di forniture purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga
dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;
c) agli appalti di lavori, purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga
dall'esecuzione di tali lavori alle imprese cui è collegata.
Se, a causa della data
della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il
fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri,
in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato
di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se più imprese collegate all'ente
aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le
suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto
rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali
imprese collegate.
4. La presente parte non
si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:
a) da un'associazione o
consorzio o da un'impresa comune aventi personalità giuridica, composti
esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli
da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori,
oppure
b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un'impresa
comune aventi personalità giuridica, di cui l'ente faccia parte, purché
l'associazione o consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere
le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro
atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne
faranno parte per almeno lo stesso periodo.
5. Gli enti aggiudicatori
notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni
relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:
a) i nomi delle imprese o
delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le
relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il consorzio
cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal
presente articolo.
Art. 219.
Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla
concorrenza
(art. 30, dir. n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti destinati a
permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 208 a 213 non
sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui è esercitata
l'attività, l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati
liberamente accessibili.
2. Ai fini del comma 1,
per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si
ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di
concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza
di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale,
di più fornitori dei beni o servizi in questione.
3. Ai fini del comma 1, un
mercato è considerato liberamente accessibile quando sono attuate e applicate
le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del presente
codice.
4. Se non è possibile
presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve
dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di
diritto.
5. Quando sulla base delle
condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1 sia applicabile ad
una data attività, il Ministro delle politiche comunitarie di concerto con il
Ministro competente per settore ne dà notifica alla Commissione e le comunica
tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione
amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al
comma 1, nonché le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità
indipendenti competenti nella attività di cui trattasi.
6. Gli appalti destinati a
permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti
al presente codice se la Commissione:
- ha adottato una
decisione che stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità del comma 6
dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE ed entro il termine previsto,
oppure;
- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.
7. Tuttavia se il libero
accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e qualora
un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui
trattasi abbia stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a
permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti
al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del
comma 1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 dell'articolo
30 della direttiva 2004/17/CE e entro il termine previsto da detto
comma.
8. Gli enti aggiudicatori
possono chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del comma 1 ad
una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente
lo Stato membro interessato.
9. Il Ministro delle
politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei commi 2 e 3, di
tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le
condizioni di cui al comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da
una amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui
trattasi.
10. Se, scaduto il termine
di cui al comma 6 dell'articolo 30 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17, la
Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una
determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.
11. Con decreto del
Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione
della Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il decorso del termine
di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sono indicate le attività che sono escluse dall'applicazione del
codice in virtù delle deroghe di cui al presente articolo.
Capo III - Procedure di scelta del
contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione I - Tipologia delle procedure di scelta del
contraente
Art. 220.
Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara
(art. 40, dir.
2004/17; Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori
possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte
ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui
si indice una gara ai sensi dell'articolo 224, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 221.
Art. 221.
Procedura negoziata senza previa indizione di gara
(art. 40, dir.
2004/17; Art. 13, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferma restando la
facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso
con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una
procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a
una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non
possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie
dell'appalto;
b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione,
di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di
ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi
l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le
procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione
di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a
giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente
aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare
materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente
aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per
circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia
aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto
iniziale:
quando tali lavori o
servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti
aggiudicatori,
oppure,
quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso di appalti di
lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili
affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo
appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base,
aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità
di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della
gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente
codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto
per i lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie
prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo
sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice;
j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di
un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare
forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente
praticati sul mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso
un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure da
curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di
una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione
organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle
norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso;
in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
Art. 222.
Accordi quadro nei settori speciali
(art. 14, dir. 2004/17; art. 16, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori
possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi
della presente parte.
2. Gli enti aggiudicatori
possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai
sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera i), gli appalti basati su un accordo
quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformità alla
presente parte.
3. Gli enti aggiudicatori
non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare,
limitare o falsare la concorrenza.
Sezione II - Avvisi e inviti
Art. 223.
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione
(art. 41, art.
44, par. 1, dir. 2004/17; Art. 1, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori,
possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noti mediante un
avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla
Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui
all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati
seguenti:
a) per le forniture, il
valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di
prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il
valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli degli articoli 215 e 29,
risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della
nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità dei riferimenti da
fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della
nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla
Commissione;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi
quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A,
che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore
totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o
superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi
quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore
stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto
conto del disposto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo
di committente il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno
finanziario.
3. L'avviso di cui alla
lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di
committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che
autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli
accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
4. Gli enti aggiudicatori
che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano
alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di
trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è
annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di
committente.
5. La pubblicazione degli
avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si
avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai
sensi dell'articolo 227, comma 4.
6. Gli avvisi periodici
indicativi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta
utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione
in conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva
2004/17.
7. L'avviso periodico
indicativo è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Le disposizioni che
precedono non si applicano alle procedure negoziate senza previa indizione di
gara.
9. Per progetti di grandi
dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla
Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già
inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta
di avvisi supplementari.
10. Se gli enti
aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo
232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV,
indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere
le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata
superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema
ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
Art. 224.
Avvisi con cui si indice una gara
(art. 42, dir. 2004/17; art. 14, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso degli appalti
di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire la gara
mediante uno dei seguenti avvisi:
a) avviso periodico
indicativo di cui all'allegato XV A;
b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato
XIV;
c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema
dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante
un bando di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre l'indizione di gare
per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara
semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.
3. Se l'indizione della
gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle
seguenti modalità:
a) si riferisce
specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto
dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o
negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori
economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima della
data di invio dell'invito di cui all'articolo 226, comma 5. L'ente
aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo 227.
Art. 225.
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
(art. 43, dir.
2004/17; art. 28, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori
che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un
avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato XVI, entro
due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo
quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con
decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti
aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 222,
comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso
in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto
basato su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori
inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema
dinamico di acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni
appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In
tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la
fine di ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite
ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in
conformità con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta il
carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando
comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli
operatori economici o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori
che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una
gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le
informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei
servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».
6. Gli enti aggiudicatori
che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato
senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono
limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e
quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal
caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente
comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con
cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1.
7. Se ricorrono ad un
sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali
informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della
corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 9.
8. Nel caso di appalti
aggiudicati per servizi elencati nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori
indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite
ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate
solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici.
Art. 226.
Inviti a presentare offerte o a negoziare
(art. 47, dir. 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso delle
procedure ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo competitivo, gli
enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati
selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati
contiene, alternativamente:
a) copia del capitolato
d'oneri e dei documenti complementari;
b) l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui
alla lettera a) sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente
all'articolo 227, comma 6.
2. Qualora il capitolato
d'oneri o i documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente
aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa
l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti
documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta,
nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente dovuta
per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la
documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la
richiesta.
3. Le informazioni complementari
sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari, purché richieste in tempo
utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno
sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. L'invito contiene,
inoltre, almeno quanto segue:
a) l'indicazione del
termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le
modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali
documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono
essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'avviso
relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la
gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure,
all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni
non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un
sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
5. Quando viene indetta
una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori
invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle
informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di
iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
6. Nell'ipotesi di cui al
comma 5, l'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
a) natura e quantità,
comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il
termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità
e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di
gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle
forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati
a formulare un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro
presentazione;
e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni
necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e
informazioni richieste agli operatori economici;
g) importo e modalità di versamento delle somme eventualmente dovute per
ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione
dell'appalto;
h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria,
locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;
i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del
caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano
nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare
offerte o a partecipare a una trattativa.
Sezione III - Termini di presentazione delle
domande di partecipazione
Art. 227.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle
offerte
(art. 45, dir. 2004/17, art. 17, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel fissare i termini
per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti
aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del
tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi
stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte,
il termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantadue giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure
ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo competitivo
si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato ai
sensi dell'articolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito degli enti
aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, è di almeno trentasette
giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque
essere inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando è pubblicato con mezzi
diversi da quello elettronico o dal fax, o a quindici giorni, se l'avviso o
bando viene pubblicato con tali mezzi;
b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra
l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati
dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;
c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle
offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che è di almeno ventiquattro
giorni e comunque non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito
successivo a presentare un'offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori
hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all'articolo 223, comma
1, in conformità all'allegato X, il termine minimo per la ricezione delle
offerte nella procedura aperta è di almeno trentasei giorni e comunque non
inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso. Tali
termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo
contenga, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte
le informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreché dette
informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che
l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e
non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara di cui
all'articolo 224, comma 1, lettera c).
5. Qualora gli avvisi e i
bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini per la
ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate,
e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti
di sette giorni.
6. Tranne nel caso di un
termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), è possibile
un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte
nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore
offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai
sensi dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via
elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare.
Nell'avviso deve essere indicato il profilo di committente presso il quale la
documentazione è accessibile.
7. Nel caso delle
procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e
6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte
inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara. Se,
tuttavia, il bando di gara non viene trasmesso mediante fax o per via
elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e
6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte
in una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del
bando di gara.
8. L'effetto cumulativo
delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad
un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un
bando pubblicato a norma dell'articolo 224, comma 1, lettera c) o in risposta a
un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5,
inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o dell'invito.
Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine
fissato consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l'effetto cumulativo
delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad
un termine per la ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data
dell'invito a presentare un'offerta.
9. Qualora, per qualunque
motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari,
seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di
cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora le offerte possano essere
formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in
loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione
delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un termine
fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti
gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
10. L'allegato XIX
contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente articolo.
Sezione IV - Informazioni
Art. 228.
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione
(art. 49, parr. 3, 4, 5, dir. 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori
che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i
richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine.
Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi dalla sua
presentazione, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi
dalla presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la
quale la sua domanda sarà accolta o respinta.
2. I richiedenti la cui
qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue
motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della
decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo
232, comma 3.
3. Gli enti di cui al
comma 1 possono disporre l'esclusione da tale sistema di un operatore economico
solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232,
nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
Art. 229.
Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
(art. 50, dir.
2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori,
avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in parte con strumenti
elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere
note le motivazioni delle determinazioni inerenti:
a) la qualificazione e la
selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 221;
c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli articoli da
207 a 219, nonché dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle
disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79,
da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234.
2. Le informazioni devono
essere conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto,
affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornirle alla
Commissione su richiesta di quest'ultima, nonché a chiunque ne abbia diritto.
Sezione V - Selezione qualitativa degli
offerenti e qualificazione
Art. 230.
Disposizioni generali
(art. 51 dir. 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori
applicano l'articolo 38 per l'accertamento dei requisiti di carattere generale
dei candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei
requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano
istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232,
applicano gli articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei
requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono,
alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo
232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di
capacità tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo
233.
4. Quale che sia il
sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44,
nonché gli articoli 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
5. Il regolamento di cui
all'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente articolo,
stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico professionale
ed economico finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori
speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di
qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si
applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attività di cui alla
presente parte.
Art. 231.
Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e
qualificazione
(art. 52, dir.
2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando selezionano i
partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla
qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti
aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni
amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza
imporle ad altri;
b) esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.
Art. 232.
Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
(art. 51.2 e 53
dir. 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori
possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato
all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di
qualificazione fissati dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. Gli enti che
istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli
operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori
predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove
opportuno, al loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme
del comma 3 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.
5. I criteri e le norme di
cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 38.
6. Se chi chiede la
qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e
finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di
qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50 con
esclusione del comma 1, lettera a).
7. I criteri e le norme di
qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli
operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono
comunicati agli operatori economici interessati.
8. Un ente aggiudicatore
può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente
aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici
interessati.
9. L'ente gestore redige
un elenco di operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al
tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.
10. In caso di istituzione
e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l'articolo 223, comma
10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una
qualificazione;
c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni
amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e
delle documentazioni.
11. L'ente aggiudicatore
che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti,
i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di
iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono
documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore.
12. I documenti, i
certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa
dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
ufficiale.
13. Se viene indetta una
gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli
offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura
negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
14. Nell'ipotesi di cui al
comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di
aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli
operatori economici in conformità al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri
oggettivi.
Art. 233.
Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione
(artt. 51.1 e
54, dir. 2004/17)
1. I criteri di selezione
qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli
da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.
2. Gli enti aggiudicatori che
fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o negoziata,
devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli
operatori economici interessati.
3. Gli enti aggiudicatori
che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata
devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi
disponibili agli operatori economici interessati.
4. Nel caso delle
procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità
oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un
livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche
della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il
numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire
un'adeguata concorrenza.
5. Quando il concorrente
intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico
professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti di
compatibilità.
6. In caso di
raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37.
7. Al fine della selezione
dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti
aggiudicatori:
a) escludono gli operatori
economici in base ai criteri di cui al presente articolo;
b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al
presente articolo;
c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara
riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità ai
criteri selettivi del presente articolo.
Sezione VI - Criteri di selezione delle
offerte
Art. 234.
Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
(art. 58, dir. n. 2004/17)
1. Le offerte contenenti
prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un
contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso
comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali
Paesi terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi
della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta
presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta
se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice
doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che
compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli
impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del
comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di
aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più
vantaggiosa viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del
comma 2; il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del
presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.
4. Un'offerta non è
preferita ad un'altra in virtù del comma 3, se l'ente aggiudicatore,
accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche
diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità
o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
5. Ai fini del presente
articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di
cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del
Consiglio è stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.
6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture, sono indicati i
Paesi terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il comma
5 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.
Capo IV - Concorsi di progettazione
Art. 235.
Ambito di applicazione ed esclusioni
(artt. 60, 61 e 62, dir. 2004/17)
1. Il presente capo si
applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura
di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa,
sia pari o superiore a 387.000 euro.
2. Le regole relative
all'organizzazione di un concorso di progettazione sono rese disponibili a
quanti siano interessati a partecipare al concorso.
3. Ai fini del comma 1, la
soglia è il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi,
compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.
4. Il presente capo si
applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi
di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari
o superiore a 387.000 euro.
5. Ai fini del comma 3, la
soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore
stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l),
qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di
concorso.
6. Il presente capo non si
applica:
1) ai concorsi indetti nei
casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato
un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1 sia
stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto comma sia
considerato applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.
Art. 236.
Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
(art. 63, dir. 2004/17)
1. Gli enti aggiudicatori
che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione
mediante un avviso di concorso redatto conformemente all'allegato XVII.
2. Gli enti aggiudicatori
che abbiano espletato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso
redatto conformemente all'allegato XVIII, in base ai modelli di formulari
adottati dalla Commissione. La predetta comunicazione è trasmessa alla
Commissione entro due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi dalla stessa
fissati.
3. Al riguardo la
Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti
aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni,
riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici
e ai prezzi proposti nelle offerte.
4. Gli avvisi relativi ai
concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi dell'articolo 66.
Art. 237.
Norma di rinvio
(artt. 64, 65, 66, dir. 2004/17)
1. Nei concorsi di
progettazione si applicano le disposizioni del capo III con esclusione dell'articolo
221, della presente parte nonché quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2,
e da 106 a 110.
Titolo II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 238.
Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Salvo quanto previsto
dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono
amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte
III per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività
previste dagli articoli da 208 a 213.
2. L'avviso di
preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le soglie ivi indicate è
facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui
siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento, di cui all'articolo 225, è pubblicato sul
profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
con le modalità ivi previste.
4. Gli avvisi con cui si
indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad
obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I termini di cui all'articolo
227 sono ridotti della metà e la pubblicità degli avvisi con cui si indice una
gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell'articolo 122, comma 5, e
per i servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma 5.
6. I lavori, servizi e
forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dall'articolo
125.
7. Le imprese pubbliche e
i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti
nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme
ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.
Parte IV - CONTENZIOSO
Art. 239.
Transazione
1. Anche al di fuori dei
casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo
240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere
risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Per le amministrazioni
aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti
soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di
100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o,
in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il
contenzioso.
3. Il dirigente
competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una
proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del
medesimo.
4. La transazione ha forma
scritta a pena di nullità.
Art. 240.
Accordo bonario
(art. 81, dir.
2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 31-bis, legge n. 109/1994; art. 149,
d.P.R. n. 554/1999; art. 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n. 88/2009)
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.
8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.
9-bis. Il terzo componente
assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso,
tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i
componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di
prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni
dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso
del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi
ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241,
comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.
10. Gli oneri connessi ai
compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per
i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione
sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura
massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al
decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese
documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare
l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è può essere altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.
16. Possono essere aditi
gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di
accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei
soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui
al comma 12 e al comma 13.
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.
Art. 240-bis.
Definizione delle riserve
(art. 32, co.
4, d.m. n. 145/2000)
1. Le domande che fanno
valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo
complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per
cento dell'importo contrattuale.
1-bis. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo
112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.
Art. 241.
Arbitrato
(art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994;
artt. 150 151, d.P.R. n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; d.m. n.
398/2000; art. 12, d.lgs. n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies,
decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71,
legge n. 266/2005; art. 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n.
88/2009)
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.
1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi dell'articolo 240.
7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità.
10. Il deposito del lodo
effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile è
preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.
Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del
collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il
fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito,
con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo
825 del codice di procedura civile.
11. (comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 53 del 2010)
12. Il collegio arbitrale
determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della
controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto
decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000,
n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi
legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche
competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. Il compenso per il
collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non
può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 24 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi
del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese
arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica,
costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di
procedura civile.
12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.
13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.
15-bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.
Art. 242.
Camera arbitrale e albo degli arbitri
(artt. 150 e
151, d.P.R. n. 554/1999)
1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.
2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorità sono disciplinate le relative modalità di acquisizione.
6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati
amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio,
designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché
avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio
avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a
consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura,
abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai
relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e
dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse
materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.
8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
10. Per le ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.
Art. 243.
Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato
dalla camera arbitrale
(art. 32, legge
n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005; art. 150, d.P.R. n.
554/1999; d.m. n. 398/2000; art. 1, co. 71, legge n. 266/2005; art. 44, comma
2, lettera m), n. 4), legge n. 88/2009)
1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'articolo 241, si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9.
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorità.
Art. 243-bis.
Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale
(art. 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; art. 1, paragrafo 4,
direttiva 89/665/CEE e art. 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Nelle materie di cui
all'articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso
giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e
della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L'informazione di cui
al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato,
o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei
presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono
articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio
motivi diversi o ulteriori. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un
difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato
non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al
responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può
essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della
commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata
immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di
gara.
3. L'informativa di cui al
presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, né
il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato
dall'articolo 11, comma 10, né il decorso del termine per la proposizione del
ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante,
entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le
proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato,
stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di
autotutela.
5. L'omissione della
comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante
costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di
giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.
6. Il diniego totale o
parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente
all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo è già stato impugnato, con
motivi aggiunti.
Art. 244.
Giurisdizione
1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.
Art. 245.
Strumenti di tutela
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Art. 245-bis
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Art. 245-ter.
Inefficacia del contratto negli altri casi
1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 245-bis è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Art. 245-quater. Sanzioni alternative
1. Le sanzioni alternative
applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono
disciplinate dal codice del processo amministrativo
Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per
equivalente
1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Art. 246.
Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Art. 246-bis.
Responsabilità per lite temeraria.
1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.
Parte V - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI
Art. 247. Normativa antimafia
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
1-bis. Per gli interventi
e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le
misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalità e gli
stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.
Art. 248. Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati
1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.
Art. 249.
Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie
(artt. 1.9, 75, 80.1, 80.2, dir. 2004/18; artt. 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e
71.2., dir. 2004/17)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonché dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell'anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 251, che riguardi i contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell'anno precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17. L'informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del termine per l'informativa.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XX.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi.
Art. 250.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di rilevanza comunitaria
(art. 76, dir.
2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, d.lgs. n. 358/1992; art. 28,
d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari è redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV e dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, nonché dalle altre stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV precisano:
a) il numero e il valore
degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18 e alle relative
disposizioni di attuazione contenute nel presente codice;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di
deroghe all'Accordo.
3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base:
a) alle procedure di
affidamento utilizzate;
b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti
e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della
nomenclatura CPV;
c) alla nazionalità dell'operatore economico cui il contratto è stato affidato.
4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.
5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, e per le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti precisano:
a) il numero e il valore
degli appalti aggiudicati, in conformità al comma 3;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe
all'Accordo.
6. Il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio e i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese nell'allegato IV precisano qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.
7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.
Art. 251.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi nei settori speciali
(art. 67, dir.
2004/17; art. 29, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali è redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e categorie di attività cui si riferisce l'allegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a 213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 215, nonché dei contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
3. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attività di cui agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresì le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato II A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell'allegato II B.
5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori all'Osservatorio, vengono espressamente indicate le informazioni che hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.
Art. 251-bis.
Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione
europea
(articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva
89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE)
1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee riceve dalla
Commissione europea la notifica prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 89/665/CEE e dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE,
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE.
2. Entro ventuno giorni
civili dalla ricezione della notifica di cui al comma 1, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, comunica alla
Commissione europea, alternativamente:
a) la conferma che alla
violazione sia stato posto rimedio;
b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stato posto rimedio;
c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto relativo a
lavori, servizi o forniture è stata sospesa dalla stazione appaltante di
propria iniziativa oppure da parte del competente organo a cui è stato proposto
il ricorso.
3. Una conclusione motivata
comunicata a norma del comma 2, lettera b), può anche fondarsi sul fatto che la
violazione denunciata costituisce già l'oggetto di un ricorso. In tale caso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee
informa la Commissione europea dell'esito del ricorso non appena ne viene a
conoscenza.
4. In caso di notifica che
una procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o
forniture è stata sospesa conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica
alla Commissione europea la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra
procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla procedura
precedente. Tale notifica deve confermare che alla violazione presunta sia
stato posto rimedio o includere una conclusione motivata per spiegare perché
non vi sia stato posto rimedio.
5. Al fine dell'esercizio
delle competenze di cui ai commi che precedono, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee, chiede le notizie utili alla
stazione appaltante e può chiedere notizie sullo stato del procedimento di
ricorso alla segreteria dell'organo presso cui pende. La richiesta è formulata
per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta è resa per iscritto,
con la massima tempestività e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione
della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri.
6. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie fornisce
alla Commissione europea le informazioni sul funzionamento delle procedure
nazionali di ricorso, richieste dalla stessa Commissione nell'ambito del
Comitato consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine può chiedere le
occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e
al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di eventuali protocolli
d'intesa, nonché, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture e alle stazioni appaltanti.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di ricorso conformemente all'articolo 245-bis, comma 2.
Art. 252. Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto è emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture, e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.
4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall'articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
a) l'assolvimento
dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle
pubbliche amministrazioni.
5. Le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.
6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della giustizia.
8. Tutte le attività e le
strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalità informatica
rispettano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni.
Art. 253. Norme transitorie
1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1º agosto 2007:
a) articolo 33, commi 1 e
2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di
committenza;
b) (lettera soppressa dall'articolo 1
del d.lgs. n. 6 del 2007)
c) (lettera soppressa dall'articolo 1,
comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1º agosto 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta sia inviato successivamente al 1º agosto 2007.
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli
appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le
disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure
i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256,
comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5.
2. Il regolamento di cui all'articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
4. In relazione all'articolo 8:
a) fino all'entrata in
vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti
dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 4,si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorità già nominati al momento dell'entrata in vigore del presente codice è prorogato di un anno.
6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporrà l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e nel d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
9-bis. In relazione all'articolo
40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2013, per la dimostrazione
del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante
attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di
attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il
periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei
lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un
singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31
dicembre 2013, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei
requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici
di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalità.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici.
13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di compatibilità con il presente codice.
14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.
15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2013 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica l'articolo 18, del citato d.P.R. n. 554 del 1999. L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato articolo 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
20-bis. Le stazioni
appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui
all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 28.
21. In relazione alle
attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in
vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita
l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la
verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini
del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro il 31
dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera
g).
22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia
sono disciplinati dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di
compatibilità con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal d.P.R. 20 agosto
2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente
codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti
emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo
2 del citato d.P.R. n. 384 del 2001.
23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione alla
disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di
concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle
rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad
affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo,
esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni
aggiudicatrici.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis. In relazione all’articolo 159, comma 2, fino all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 -
Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al
controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo
pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni già
affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla
data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi
una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'articolo 174 (concessione relativa a infrastrutture
strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già
affidate alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il
progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o
sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della
celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di
compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del
progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia
stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la
realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto
aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il
contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto
in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5
dell'articolo 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle
infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura
autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di
vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere
l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle
procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e
concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui
alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti
istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già
compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7
dell'articolo 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i
soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento
a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti
requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e
gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione
dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma
restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente
capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono
realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più
lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il
progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
g) per la realizzazione
delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi
i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù
di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10
settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti
convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre
2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo
179, in corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di
optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III,
capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
stessi procedimenti
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto
nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle
infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura
negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per
quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189
del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle
norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5
per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di
cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai
rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo
articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore
prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi
ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la
applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti
di gara le disposizioni di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;
n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del regolamento,
continua ad applicarsi l'articolo 17 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e ai
fini dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata
da non oltre cinque anni ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000;
o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera b), fino all'entrata in
vigore del regolamento si applica l'articolo 18, del citato d.P.R. n. 34 del
2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono fatti
salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati
o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere
dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più
opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e
concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II,
titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'articolo 196 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma 7.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata
in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali
da costituire ai sensi della normativa previgente di cui al d.P.R. 16 luglio
1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati,
deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo
le modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la
disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a
seguito dell'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 554 del 1999, contenute
nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di
entrata in vigore del citato d.P.R. n. 554 del 1999, a condizione che i collegi
arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte
alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di
conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate
le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile,
ovvero nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato
dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi
arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si
svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente
codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del
presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E salvo il disposto
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito
dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n.
62.
35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 17 del d.P.R. n. 554 del 1999, e successive modificazioni.
Art. 254. Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 255. Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Art. 256. Disposizioni abrogate
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:
- gli articoli 326, 329,
340, 341, 345, 351, 352, 353, 354 e 355, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F;
- l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del
regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive
modificazioni e integrazioni;
- la legge 8 agosto 1977, n. 584;
- l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
- gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
- l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
- l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
- gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 9 marzo
1990, n. 55;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
- il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
- l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
- l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
- l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l'articolo 8 della legge 18
ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
- l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;
- il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno
1995, n. 216;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
- l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
- la legge 18 novembre 1998, n. 415;
- il d.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22;
- il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
- gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91,
comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120,
121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- l'articolo 32 del d. m. 19 aprile 2000, n. 145;
- l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- la legge 7 novembre 2000, n. 327;
- l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5,
6, e tranne la tariffa allegata;
- gli articoli 2 e 7 del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
- l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
- il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
- l'articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n.
80;
- gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005,
n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
- l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito
nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
- l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle
parole «i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente più vantaggiosa e»;
- il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e
integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
- il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto -
Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima
della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore»;
- l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l'articolo 19 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.
4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:
- gli articoli 337, 338,
342, 343, 344 e 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
- il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- il d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in
tema di qualificazione del contraente generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005,
recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.
Art. 257. Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema
di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio,
che riguardano servizi e forniture;
b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le
forniture.
2-bis. Le disposizioni di
cui all’articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1º agosto 2007.
3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.