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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - APAC

 
 
 
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FAQ

 

FAQ VERIFICA DI CORRENTEZZA

 

 

  • Gli acquisti mediante convenzione o acquisti tramite ME.PAT attraverso RDO sono esclusi dall’ambito di applicazione della verifica di correntezza?
    • Come specificato nella circolare prot. 339757 dd. 11/05/2021 gli ordini staccati sulle convenzioni PAT non sono assoggettati alla disciplina e nemmeno gli ordinativi diretti sul ME.PAT.
      Le RDO (richieste di offerta) sul mercato elettronico provinciale invece sì perché si effettuano attraverso una lettera di invito.

 

  • Nel caso di una fornitura con installazione e disinstallazione ad esempio noleggio di macchinari o di attrezzature che supera € 5.000 si applica la disciplina della correntezza? Anche se non c'è una distinzione tra costo, manodopera e noleggio?
    • L'installazione/disinstallazione di attrezzature (es. ponteggi), rientra tra le fattispecie assoggettate alla correntezza essendo assimilato al subappalto.
      Il noleggio a freddo è escluso in quanto non è prevista la presenza di un operatore per il funzionamento ad esempio di macchinari.

 

  • La dichiarazione di correntezza va implementata di volta in volta partendo dalla fase di avvio (primo ACCONTO) fino all’ultimazione dei lavori (SALDO), oppure,  le dichiarazioni rispecchiano di volta in volta esclusivamente i lavoratori presenti in cantiere per il SAL di riferimento?
    • Il modulo di dichiarazione di correntezza è stato strutturato per essere implementato di volta in volta come indicato anche nella circolare prot. 339757 dd. 11/05/2021. Il Regolamento di attuazione dell’art. 33 dell’L.p. 2/2016, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg, prevede infatti che ogni dichiarazione di correntezza presentata dall'appaltatore/subappaltatore si riferisce al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa (art. 2, comma 5 del Regolamento).

 

  • In caso di affidamento di servizi che vengono svolti presso la sede dell'operatore economico senza interferenze con la stazione appaltante nella realizzazione del servizio, il contratto è assoggettato alla disciplina della verifica di correntezza?
    • La disciplina della correntezza non trova applicazione in quanto il servizio viene svolto presso la struttura dell'appaltatore e non del committente.
      Si ricorda che per luogo di esecuzione del contratto si intende il cantiere temporaneo o mobile ovvero altra sede (diversa da quella legale e/o di stabilimento) in cui è presente manodopera per l'effettuazione del servizio ovvero, nel caso di forniture, la posa in opera/montaggio. Pertanto devono ritenersi esclusi, dal campo di applicazione, i contratti di fornitura che non prevedano attività di posa in opera o montaggio dei beni forniti, le forniture attinenti e funzionali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e i servizi ad esempio di call center/help desk o comunque svolti da remoto, che non vedono la presenza di personale per lo svolgimento del servizio presso il committente.

 

  • La verifica di correntezza deve essere attuata solo per appalti avviati dopo il 1° maggio 2021? Per appalti già avviati prima di tale data, non dobbiamo fare nessun tipo di verifica?
    • La disciplina si applica soltanto a nuovi contratti derivanti da bandi o lettere d'invito pubblicati o inviati dal 1° maggio 2021.
      La verifica di correntezza su contratti stipulati prima del 1° maggio 2021 può essere attivata nel caso in cui la richiesta di verifica venisse espressa direttamente dall'appaltatore/subappaltatore (art. 6 del Decreto del presidente della provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg).

 

  • Tale verifica è obbligatoria per tutte le tipologie di appalto o ad esempio per lavori in economia (es. manutenzioni straordinarie alla sede etc.) sono da ritenersi esclusi dal meccanismo di verifica?
    • Sono esclusi gli ordinativi di importo non superiore ai € 10.000,00 di cui all’art. 52 comma 7 della l.p. 26/93 e ss.mm.

 

  • Le richieste di offerta sul MEPA rientrano nella disciplina della verifica di correntezza?
    • I contratti derivati dalle richieste di offerta effettuate sul MEPA (nazionale) non sono assoggettati alla verifica di correntezza, in quanto normativa prevista solo a livello provinciale.

 

  • Come facciamo a sapere se l’appaltatore è tenuto o meno all'adozione del libro unico del lavoro?
    • Relativamente alla tenuta del libro unico del lavoro sarà l'operatore economico che indicherà se ha dipendenti oppure no, naturalmente dipende dalla tipologia di impresa.

 

  • La verifica di correntezza si applica a contratti di cottimo (non ordinativi) inferiori a € 10.000?
    • Il fatto che ci sia un contratto di cottimo inferiore a € 10.000,00 anziché un ordinativo diretto non implica in automatico l’applicazione della disciplina relativa alla verifica di correntezza. Il presupposto base non è l'importo o il contratto in sé, ma il fatto che quel contratto derivi da una lettera di invito, quindi che sia prevista una procedura di gara (es. procedura negoziata).

 

  • Gli affidamenti diretti (le cui soglie sono attualmente € 139.000 per servizi e forniture e € 150.000 per lavori) sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento DPP 2021 n. 2-36 Leg, è corretto?
    • Poiché il presupposto per l'applicazione della disciplina della correntezza delle retribuzioni è che il contratto derivi da un bando o lettera di invito, quindi da una procedura di gara, si ritiene che in caso di affidamento diretto la normativa della correntezza non trovi applicazione in quanto non rientra tra le procedure di gara codificate: "la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze“.  Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287"

 

  • Nel caso di somme urgenze come ci si comporta?
    • Per quanto attiene i lavori di somma urgenza si ritiene opportuno parificarli agli affidamenti diretti fino ad € 150.000,00 e poi assoggettarli alla correntezza pur nella consapevolezza delle modalità utilizzate per l'affidamento in considerazione del rilievo economico sotteso.

 

  • Art. 52 comma 10 L.p 26/1993: per i lavori di cui all'art. 52 L.p. 26/1993 inferiori a € 100.000,00, rimangono in vigore le modalità semplificate indicate al comma 10 di detto articolo?
    • La normativa relativa alla correntezza si affianca e non si sostituisce alle altre norme. Ai soli fini della verifica della correntezza dovrà essere aggiunta la dichiarazione di correntezza come da modulistica proposta.
      L'impatto risulta peraltro attenuato tenuto conto delle attuali soglie dell'affidamento diretto.

 

  • Esempio specifico: affidamento del servizio di manutenzione automezzi.
    • Relativamente al caso delle manutenzioni di automezzi bisogna sempre prendere a riferimento il luogo di esecuzione del contratto.
      Se il servizio di manutenzione degli automezzi (o servizio di verifica periodica) avviene presso l'officina dell'appaltatore non si applica la disciplina della correntezza e nemmeno nel caso in cui ci sia solo fornitura dei mezzi di ricambio poi installati direttamente da personale provinciale in diretta amministrazione. La correntezza trova applicazione invece se c'è fornitura con posa da parte dell'appaltatore presso il cantiere provinciale.

 

  • La fattispecie disciplinata dall'art. 21 co. 5 della l.p. 23/1990 (affido a trattativa privata previo confronto concorrenziale tra almeno 3 imprese) rientra tra i casi in cui si applica la verifica di correntezza?

    • La trattativa privata previo confronto concorrenziale tra 3 imprese è da configurarsi come una procedura di gara a tutti gli effetti in quanto si richiede agli operatori economici invitati di presentare un'offerta e dunque, tale fattispecie è assoggettata alla disciplina della correntezza delle retribuzioni.
      La trattativa privata, dicitura ormai datata nel tempo, è da considerarsi esattamente come una procedura negoziata senza pubblicazione del bando e il confronto concorrenziale implica in automatico l'avvio di una procedura di gara con relativo vincitore.
      Altro è l'affidamento diretto di un contratto ad un operatore economico che è stato scelto dopo aver consultato il mercato attraverso la richiesta di preventivi. A tal riguardo, sulla piattaforma Mercurio è stata implementata la funzione INDAGINE DI MERCATO, nell'ambito dei fornitori abilitati al ME-PAT, che permette di richiedere ai soggetti selezionati di presentare una proposta nell'ambito di un determinato oggetto di affidamento.

 

  • Gli incarichi professionali sono esenti dalla verifica della correntezza delle retribuzioni?
    • Per questa tipologia di incarichi si ritiene che essi siano principalmente esclusi in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale e principalmente svolti presso lo studio del professionista/sede della società. Il caso può sussistere qualora ci si trovi in fase di esecuzione ad esempio di una direzione lavori piuttosto che di un incarico di coordinamento per la sicurezza del cantiere. In questi casi la prestazione è oggetto di verifica di correntezza, fermo restando i presupposti per la verifica stessa (dipendenti del professionista che effettuano parte della prestazione e tenuta del LUL da parte del professionista/società).

 

  • Gli affidamenti condotti in base alla legge provinciale 5/2006 “Legge Provinciale sulla Scuola”, alla legge provinciale 13/2007 “Legge Provinciale sulle politiche sociali” possano considerarsi esentati dal Regolamento sulla correntezza delle retribuzioni, posto che tale regolamento sembrerebbe riferito soltanto agli affidamenti concessi in base alla LP n. 2/2016?
    • con riferimento al quesito posto si conferma quanto prescritto dall'art. 30 della L.p. 2/2016. Allo stesso tempo, proprio la normativa di settore (L.p. 13/2007), come attuata dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020, prevede, quale modalità di affidamento dei servizi sociali, anche l'appalto (allegato F). In tal caso, tenuto conto che trattasi di servizi ad alta intensità di manodopera, cui si applica la clausola sociale rafforzata di cui all'art. 32 della L.p. 2/2016 e l'obbligo di adozione del ME.PAT di cui alla L.p. 23/1990, pare alla scrivente  Agenzia di poter ritenere estesa anche all'ambito degli appalti per l'affidamento di servizi sociali l'applicazione della verifica della correntezza delle retribuzioni di cui all'art. 33 della L.p. 2/2016. Ovviamente la verifica di correntezza si applica solo nel caso in cui si faccia ricorso per l'affidamento del servizio sociale all'appalto.

 

  • Nell’affidamento di lavori in regime di somma urgenza si applica la verifica della correntezza?
    • I lavori di somma urgenza parrebbe opportuno parificarli agli affidamenti diretti fino ad euro 150.000 e poi assoggettarli alla correntezza pur nella consapevolezza delle modalità utilizzate per l'affidamento in considerazione del rilievo economico sotteso.

 

  • Si chiede se la verifica della correntezza si estende al contratto di mera posa (non qualificabile come subappalto) che l'appaltatore stipula con un operatore economico avendo acquisito a monte la fornitura.
    • Sì, la verifica di correntezza si dovrà estendere al contratto di mera posa poichè si qualifica come subaffidamento in cottimo e come tale assimilato al contratto di subappalto e quindi soggetto alla verifica di correntezza delle retribuzioni.