- BARRIERE PARAMASSI ED OPERE DI RINFORZO E PROTEZIONE DI PARETI ROCCIOSE
- SOVRASTRUTTURE STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, AL CORPO DEL RILEVATO IN AGGREGATI RICICLATI E IN AGGREGATI NATURALI
- STRUTTURE METALLICHE
Determinazione della Direzione Generale n. 894 di data 3 febbraio 2022
Art. 19 l.p. n. 2 del 2016 e art. 5 l.p. n. 2 del 2020 – D.G.P. n. 1475 del 2 ottobre 2020
Art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 in materia di “Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Indicazioni operative.
Informativa prot. n. 547209 del 09 settembre 2020 - Aggiornamento in seguito alla conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 avvenuta con legge 11 settembre 2020, n. 120
Legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022” e Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 “Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici”. Modificazioni in materia di contratti pubblici.
Pubblicati avvisi pubblici per la formazione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, nonché incarichi tecnici di cui agli artt. 20 e 22 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26
Con la decisione in commento, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è tornata a pronunciarsi sulla questione relativa al preciso ordine di esame tra i ricorsi principali e i ricorsi incidentali nell'ambito del contenzioso sulle gare d'appalto, qualora gli stessi abbiano per oggetto la contestazione incrociata degli atti di ammissione alla gara di tutti i concorrenti.
Ribaltando le argomentazioni enunciate con la Plenaria n. 11 del 10 novembre 2008, i giudici di Palazzo Spada hanno rispolverato un risalente indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale va esaminato, con priorità logica, il ricorso incidentale rispetto a quello principale.
Qualora il primo sia fondato (e, dunque, venga dichiarata l'illegittima ammissione alla gara del ricorrente principale), il giudice non deve pronunciarsi sul secondo, in quanto l'eventuale interesse strumentale alla ripetizione della gara non risulta idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione giuridica attiva protetta dall'ordinamento.