Art. 19 l.p. n. 2 del 2016 e art. 5 l.p. n. 2 del 2020 – D.G.P. n. 1475 del 2 ottobre 2020
Pubblicati avvisi pubblici per la formazione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, nonché incarichi tecnici di cui agli artt. 20 e 22 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26
Con la decisione in commento, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è tornata a pronunciarsi sulla questione relativa al preciso ordine di esame tra i ricorsi principali e i ricorsi incidentali nell'ambito del contenzioso sulle gare d'appalto, qualora gli stessi abbiano per oggetto la contestazione incrociata degli atti di ammissione alla gara di tutti i concorrenti.
Ribaltando le argomentazioni enunciate con la Plenaria n. 11 del 10 novembre 2008, i giudici di Palazzo Spada hanno rispolverato un risalente indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale va esaminato, con priorità logica, il ricorso incidentale rispetto a quello principale.
Qualora il primo sia fondato (e, dunque, venga dichiarata l'illegittima ammissione alla gara del ricorrente principale), il giudice non deve pronunciarsi sul secondo, in quanto l'eventuale interesse strumentale alla ripetizione della gara non risulta idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione giuridica attiva protetta dall'ordinamento.